Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 9983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9983 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
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LU LE IA RE AR
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CA OR ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9983/2026 Roma, li, 16/03/2026
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 283/2026 UP 26/02/2026 R.G.N. 41925/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA LE nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LU LE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 settembre 2025, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata il 4 marzo 2025 dal Tribunale di Ivrea nei confronti di AS IA, ritenuto responsabile, quale titolare della impresa *Falco Macchine Utensili di IA AS», del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. in danno di CA YU EF, studente presso la scuola di formazione professionale del «Consorzio Interaziendale Canavesano C.I.A.C. s.r.l.». Con la sentenza confermata in appello sono state riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, equivalenti all'aggravante, e la pena è stata determinata nella misura di mesi tre di reclusione. Sono stati concessi i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: AN ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: LU LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
2. Il procedimento ha ad oggetto un infortunio verificatosi il 23 gennaio 2018 a Valperga (TO), nel laboratorio meccanico della scuola di formazione professionale del «Consorzio Interaziendale Canavesano C.I.A.C. s.r.l.». Secondo la concorde ricostruzione fornita dai giudici di merito, CA YU EF, studente del secondo anno, lavorava alla macchina fresatrice «Rigiva 009/V» insieme a un compagno più anziano (GI Lechiara). Durante il lavoro, un calibro cadde a terra, EF si chinò per raccoglierlo e la manica sinistra della sua tuta da lavoro fu afferrata da una barra in movimento priva di protezione, sicché il braccio fu trascinato nell'ingranaggio. La macchina fu subito bloccata da Lechiara che attivò il pulsante di emergenza. EF, tuttavia, riportò lesioni gravi dalle quali derivò una malattia di durata superiore ai quaranta giorni con riconoscimento di una invalidità permanente nella misura del 6%. AS IA è stato chiamato a rispondere dell'infortunio (insieme ad altri la cui posizione non rileva in questa sede) perché aveva eseguito sulla fresatrice (una prima volta nel 2003 e una seconda volta il 20 luglio 2008) lavori funzionali ad assicurarne la conformità alla normativa in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, ma, non ostante ciò, la macchina presentava, nella parte inferiore, un organo lavoratore non protetto (in specie una barra scanalata di avanzamento che, ruotando, consentiva la lavorazione dei pezzi di ferro).
3. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza di appello per mezzo del proprio difensore di fiducia.
3.1. Col primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità. Osserva che IA non aveva l'incarico di provvedere alla manutenzione periodica delle macchine installate presso la scuola di formazione professionale ove si verificò l'incidente, ma interveniva a richiesta del Consorzio. Rileva, inoltre, che IA aveva eseguito lavori sulla macchina fresatrice soltanto nel 2003 e nel 2008 e, nell'esecuzione di tale ultimo intervento (determinato dalla necessità di adeguare la macchina alle prescrizioni del d.lgs. 8 aprile 2008 n. 81), aveva constatato come fosse impossibile segregare, mediante protezioni apposte sul macchinario, la menzionata barra scanalata di avanzamento (che ruotava e consentiva la lavorazione dei pezzi di ferro). Avendo ritenuto che tale rischio residuo non potesse essere eliminato, IA ne aveva segnalato l'esistenza ai responsabili della sicurezza della scuola - formata da un corpo docente competente e preparato - informandoli con una nota scritta (della cui esistenza le sentenze di merito danno atto) che il macchinario non sarebbe stato sicuro se non fossero state collocate, in corrispondenza dell'organo lavoratore scoperto, paratie o transenne che
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: AN ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: LU LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
impedissero di avvicinarsi alla fresatrice in quel punto. Secondo la difesa, se queste istruzioni fossero state rispettate, l'infortunio non si sarebbe verificato. Fu reso possibile, dunque, dal fatto che il responsabile della sicurezza e il procuratore generale del Consorzio non provvidero alla installazione delle protezioni suggerite da IA, limitandosi a collocare sul pavimento una striscia che fissava il limite di avvicinamento alla macchina e non avrebbe dovuto essere superata. Il difensore del ricorrente sottolinea che la fresatrice alla quale l'infortunato stava lavorando era stata prodotta e messa in funzione ben prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/08 sicché ad essa si applica l'allegato V di questo decreto, che riguarda le macchine prodotte e messe in uso prima della entrata in vigore delle norme comunitarie in materia di sicurezza dei macchinari e stabilisce, al punto 6.5, che ove non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte dell'organo lavoratore o della zona di operazione non protetta <deve essere limitata al minimo indispensabile [...] e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo». La difesa sostiene che IA aveva provveduto in tal senso, perché aveva ridotto per quanto possibile la parte di ingranaggio non protetta e aveva indicato ai soggetti competenti la necessità di adottare misure ulteriori per ridurre al minimo il pericolo, non essendo per lui prevedibile che tali misure non sarebbero state adottate. La difesa del ricorrente sottopone a critica l'affermazione - contenuta nella sentenza impugnata e in quella di primo grado secondo la quale sarebbe stato possibile collocare, davanti alla barra, fotocellule capaci di arrestarne il moto quando avessero registrato intrusioni nello spazio di sorveglianza. Rileva in proposito che IA ha escluso tale possibilità sostenendo che la caduta di trucioli conseguente alla fresatura avrebbe comportato il continuo attivarsi delle fotocellule impedendo al macchinario di funzionare e che i giudici di merito hanno ritenuto possibile l'installazione delle fotocellule sulla base delle dichiarazioni di un tecnico della prevenzione intervenuto sul posto (il teste Fontana), il quale, tuttavia, non è stato sentito come consulente tecnico, ma come testimone qualificato, ha ammesso di non essere un tecnico che installa fotocellule e si è limitato a riferire di aver visto macchine simili nelle quali fotocellule erano state installate. Non ha fornito, dunque, argomenti dai quali possa desumersi con ragionevole certezza che, in concreto, sulla fresatrice Rigiva 009/V» fosse possibile installare fotocellule idonee a fini di sicurezza senza che, nei fatti, ciò impedisse il funzionamento della macchina.
3.2. Col secondo motivo, la difesa lamenta vizi di motivazione quanto al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 590, comma 2, cod. pen. Si duole, in particolare, che la sentenza impugnata abbia
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5886490617344fc8- Firmato Da: AN ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dd0ba7e85 Firmato Da: LU LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
confermato sul punto la sentenza di primo grado ancorché, in sede di precisazione delle conclusioni, il Procuratore generale presso la Corte di appello avesse chiesto di valutare le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante.
4. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il PG della Corte di cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Silvia Salvadori, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Si deve premettere che la sentenza impugnata esamina i motivi di appello con criteri omogenei a quelli del primo giudice e fa rinvio integrale ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza. Nel caso in esame, dunque, vi è concordanza tra i giudici di merito nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. Conseguentemente, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo e, ai fini della decisione del presente ricorso, le due sentenze devono essere lette congiuntamente (cfr. tra le tante: Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).
3. Non è controverso che l'infortunio sia stato reso possibile dalla presenza di un organo lavoratore in movimento privo di protezioni. Neppure è controverso che questo organo lavoratore, posto a 80/90 centimetri da terra (pag. 4 della sentenza di primo grado), abbia afferrato la manica sinistra della tuta da lavoro indossata dall'infortunato, chinatosi per raccogliere un calibro caduto a terra. Dalla lettura delle sentenze di merito si apprende che sul pavimento, in corrispondenza dell'organo lavoratore non protetto, era disegnata una linea che non doveva essere superata e indicava la distanza da mantenere. La sentenza di primo grado chiarisce (pag. 3) che, quando si piegò per raccogliere il calibro da terra, EF si trovava <<sulla riga». Non v'è dubbio, quindi, che l'afferramento sia stato accidentale e che l'infortunio sia stato reso possibile dal fatto che lo studente, cui era stato detto di utilizzare la macchina fresatrice, si trovava in una zona pericolosa. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 81/08, infatti, è tale «qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso».
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: AN ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: LU LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
Tale situazione di pericolo era diretta conseguenza del fatto che nella macchina c'era una barra in movimento priva di protezioni. Pertanto, il rischio concretizzatosi è esattamente quello che avrebbe dovuto essere prevenuto rispettando l'art. 70 d.lgs. n. 81/08 e mettendo a disposizione degli studenti macchine conformi ai requisiti di sicurezza. Non rileva in contrario che la fresatrice <Rigiva 009/V» fosse stata fabbricata prima che fossero emanate le norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. L'art. 70 d.lgs. n. 81/08, infatti, stabilisce, al comma 2, che un macchinario possa essere messo a disposizione dei lavoratori solo se conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V e, al punto 6 dell'allegato V, sono indicati i requisiti che le macchine devono avere per prevenire i «rischi dovuti agli elementi mobili». La normativa in esame stabilisce tra l'altro (e per quanto rileva in questa sede): - che, se presentano rischi di contatto meccanico suscettibili di causare incidenti, gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro <<devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione» (punto 6.1.); - che «quando, per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo», ed è compresa tra queste misure l'installazione di <<dispositivi supplementari per l'arresto della macchina» (punto 6.2.); - che, ove non sia possibile per effettive esigenze della lavorazione, *proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo» (punto 6.5.).
4. Secondo i giudici di merito, AS IA era tenuto al rispetto di queste regole cautelari ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 81/08 che impone agli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici>> di attenersi, «per la parte di loro competenza», alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dalle sentenze di primo e secondo grado emerge che l'odierno ricorrente fu incaricato di adeguare la macchina fresatrice <Rigiva 009/V» alla normativa di sicurezza ed eseguì a tal fine due interventi: uno nel 2003, l'altro il 20 luglio 2008.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518b49061734fc8- Firmato Da: AN ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: LU LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
Nell'atto di ricorso si osserva che il 20 luglio 2008 il d.lgs. n. 81/08 era in vigore da appena due mesi e che, dopo aver installato tutte le misure di sicurezza possibili in concreto, IA segnalò di non poter proteggere la barra di avanzamento senza rendere inservibile la macchina. Indicò, quindi, come ulteriore misura da adottare per ridurre al minimo il pericolo (ai sensi dell'allegato V punto 6.5), l'installazione sul pavimento, di fronte all'organo lavoratore rimasto scoperto, di paratie o transenne che impedissero agli addetti di avvicinarsi. Così argomentando, la difesa sostiene che, operando nel modo indicato, IA avrebbe adempiuto agli obblighi imposti dall'art. 24 d.lgs. n. 81/08. Rileva, infatti, che egli modificò la fresatrice rendendola conforme alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la parte di propria competenza (id est: intervenendo direttamente sul macchinario), ma sembra ritenere che non fosse di competenza di IA un intervento sull'area circostante alla macchina. In tesi difensiva, infatti, IA adempì ai propri obblighi segnalando ai responsabili della scuola professionale e del Consorzio che la gestiva (ed era proprietario della fresatrice), la necessità di installare paratie o transenne in corrispondenza dell'organo privo di protezioni, così da impedire agli operatori di avvicinarsi troppo ad esso. Tali conclusioni contrastano col contenuto dell'allegato V al d.lgs. n. 81/08 (punti 6.1, 6.2. e 6.5.). Le disposizioni in esame, infatti, delineano una chiara sequenza procedimentale: per rendere una macchina conforme alle norme in materia di sicurezza è necessario installare protezioni o sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o arrestino il movimento degli organi lavoratori prima che tale accesso sia possibile (punto 6.1.); solo quando l'installazione delle protezioni indicate al punto 6.1. non può essere realizzata in concreto, è consentita l'adozione di altre misure, ivi compresa l'installazione di dispositivi supplementari (ad esempio fotocellule) che arrestino il moto dell'organo o della macchina se qualcosa si avvicina (punto 6.2.); soltanto in estremo subordine, infine, - e solo quando sia stata accertata l'impossibilità di segregare gli organi lavoratori e «le zone di operazione pericolose» è consentito limitare *al minimo indispensabile» la parte dell'organo lavoratore o la parte della zona di operazione non protetta, contestualmente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo il pericolo» (punto 6.5.). Ne consegue che, nel caso di specie, il rispetto delle regole cautelari dettate dal d.lgs. n. 81/08, non consentiva di limitare al minimo indispensabile la parte dell'organo lavoratore non protetta e indicare le misure da adottare per ridurre al minimo il pericolo: avendo constatato l'impossibilità di segregare l'organo lavoratore in movimento, IA avrebbe dovuto intervenire sulla zona di operazione pericolosa» predisponendo protezioni idonee ad impedire che gli
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO
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operatori potessero avvicinarsi all'organo lavoratore non completamente segregato. In altri termini, dovendo intervenire sulla fresatrice per renderla conforme alla normativa in materia di prevenzione infortuni, IA era tenuto non soltanto a segregare per quanto possibile gli organi lavoratori in movimento, ma anche a segregare per quanto possibile le zone di operazione pericolose, e si rese inadempiente a questi obblighi proprio perché ritenne sufficiente ridurre al minimo indispensabile l'area non protetta dell'organo lavoratore in movimento e suggerire l'adozione di ulteriori misure per ridurre al minimo il pericolo. Invero, poiché la protezione della zona pericolosa era possibile, nel rispetto dell'allegato V punto 6.1. era doveroso procedervi e la disposizione di cui all'allegato V punto 6.5., invocata dalla difesa, non poteva trovare applicazione.
5. Non ha maggior pregio l'argomento secondo il quale IA intervenne sulla fresatrice per l'ultima volta il 20 luglio 2008, quando il d.lgs. n. 81/08 era in vigore da appena due mesi. A questo proposito basta ricordare che nel 2003 (quando avvenne il primo intervento) era in vigore il d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e vi è sostanziale continuità normativa tra la disciplina contenuta in questo decreto e quella introdotta dal d.lgs. n. 81/08. L'art. 68 d.P.R. n. 547/55 stabiliva, infatti, che fosse necessario proteggere, segregare o provvedere di idonei dispositivi di sicurezza gli organi lavoratori e le zone di operazione delle macchine qualora costituissero un pericolo per i lavoratori. Inoltre, nell'art. 70 di quel decreto (ripreso dall'allegato Val d.lgs. n.81/08), era scritto: «Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle macchine, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo». Anche il decreto n. 547/55, dunque, consentiva di ridurre al minimo indispensabile la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetta, contestualmente adottando misure per ridurre al minimo il pericolo, soltanto se, per effettive esigenze della lavorazione, non era possibile segregare né gli organi lavoratori delle macchine, né «<le zone di operazione pericolose».
6. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, nel caso di specie, l'organo lavoratore pericoloso poteva essere protetto da fotocellule (interruttori ottici di sicurezza capaci di arrestare il moto dell'organo lavoratore se un corpo estraneo attraversa il raggio di luce). Pertanto, la condotta posta in essere
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518649061731fc8-Firmato Da: AN ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dd0ba7e85 Firmato Da: LU LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
dall'odierno ricorrente, sarebbe comunque in contrasto con le disposizioni contenute nell'allegato V punto 6.2. Questa ricostruzione trova fondamento nelle dichiarazioni rese da un tecnico della prevenzione (quindi da un teste qualificato) e la difesa la contrasta opponendo ad essa le dichiarazioni dell'imputato, secondo le quali, cadendo verso il basso, i trucioli della fresatura avrebbero attivato le fotocellule bloccando, di fatto, il funzionamento della macchina. Sostiene, dunque, che un sistema di fotocellule, ancorché idoneo ad evitare l'evento, non poteva in concreto essere installato;
ma lo fa in termini apodittici senza spiegare perché il concreto funzionamento del macchinario avrebbe portato i trucioli a cadere proprio nel raggio di azione delle fotocellule e senza opporre alle argomentazioni del testimone qualificato argomentazioni tecniche di un proprio consulente. Dimentica, dunque, che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (fra le tante: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945).
7. Come si è detto, IA era intervenuto sul macchinario per l'ultima volta il 20 luglio 2008. Secondo i giudici di merito, questo intervento fu richiesto perché i responsabili del «Consorzio Interaziendale Canavesano C.I.A.C. s.r.l.» (e della scuola professionale ove la fresatrice era installata) volevano rendere la macchina conforme alle disposizioni del d.lgs. n. 81/08 che era appena entrato in vigore. Muovendo da questa valutazione in fatto (non contestata dalla difesa), le sentenze di primo e secondo grado hanno attribuito a IA il ruolo di garante della sicurezza di coloro che dovevano lavorare alla fresatrice. Hanno rilevato infatti che, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 81/08, «Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici>>. La responsabilità di IA è stata ritenuta sussistente ancorché il macchinario fosse rimasto in funzione dal 2008 alla data del fatto (21 gennaio 2018) senza che nessuno avesse mai installato protezioni nella zona pericolosa antistante la barra rotante rimasta scoperta né fotocellule idonee a fermare il moto di tale organo lavoratore non protetto. Tali conclusioni non contrastano con i principi di diritto che regolano la materia. Si rammenta in proposito che, per giurisprudenza costante, «qualora
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 518649061731fc8-Firmato Da: AN ON Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dd0ba7e85 Firmato Da: LU LE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
un infortunio sia dipeso dalla utilizzazione di macchine od impianti non conformi alle norme antinfortunistiche, la responsabilità dell'imprenditore che li ha messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa suddetta non fa venir meno la responsabilità di chi ha costruito, installato, venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi» (Sez. U, n. 1003 del 23/11/1990, dep. 1991, Rv. 186372- 01; Sez. 4, n. 2494 del 03/12/2009, dep. 2010, Rv. 246162; Sez. 4, n. 1959 del 13/12/2023, dep. 2024, Rv. 285667). A ciò deve aggiungersi che, «in tema di reati omissivi colposi, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento>» (Sez. 4, n. 45369 del 25/11/2010, Rv. 249072; Sez. 4, n. 46849 del 03/11/2011, Rv. 252149; Sez. 4, n. 1194 del 15/11/2013, dep. 2014, Rv. 258232) e che, quando tale obbligo giuridico ricade su più persone che debbano intervenire o intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare di una posizione di garanzia e l'evento non viene meno a fronte di una situazione di rischio per i lavoratori riconducibile al mancato intervento di altro soggetto, parimenti destinatario dell'obbligo di impedimento, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma primo, cod. pen.>> (Sez. 4, n. 37992 del 11/07/2012, Rv. 254368; sull'argomento anche: Sez. 4, n. 17887 del 02/02/2022, Rv. 83208; Sez. 4, n. 928 del 28/09/2022, dep. 2023, Rv. 284086). Alla luce di tali considerazioni si deve escludere che la posizione di garanzia dell'installatore sia venuta meno con la consegna della macchina ai soggetti preposti a vigilare sull'uso della stessa. Di conseguenza è infondata l'argomentazione difensiva secondo la quale IA avrebbe adempiuto ai propri obblighi segnalando ai soggetti preposti l'esistenza di un rischio residuo.
8. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile atteso che, nei motivi di appello, l'odierno ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. ma non aveva formulato doglianze quanto al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti formulato dal giudice di primo grado in termini di equivalenza. Non si può ignorare, inoltre, che, sul punto, il giudice di primo grado ha fornito una motivazione congrua tenendo conto: da un lato, del buon comportamento processuale;
dall'altro, delle gravi conseguenze del reato e della giovane età della persona offesa. La sentenza impugnata, peraltro, non ha mancato di sottolineare la gravità del fatto. Vi si legge, a pag. 8, che, come IA sapeva bene, <la
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macchina sarebbe stata utilizzata presso una scuola di formazione professionale»> e, di conseguenza, «gli utilizzatori sarebbero stati degli studenti».
9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento dovranno omettersi le generalità e gli altri dati identificativi della persona offesa ai sensi dell'art. 52, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore Lucia Vignale
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Il Presidente
ND GN
Firmato
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