Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 9983
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Affermazione della responsabilità penale

    La Corte ha ritenuto che l'imputato, quale installatore, avesse l'obbligo di attenersi alle norme di sicurezza per la parte di sua competenza, inclusa la protezione delle zone pericolose o l'installazione di dispositivi supplementari come le fotocellule. La sua condotta è stata ritenuta inadempiente rispetto agli obblighi imposti dal d.lgs. n. 81/08 e dal precedente d.P.R. n. 547/55.

  • Rigettato
    Possibilità di installazione di fotocellule

    La Corte ha ritenuto che la ricostruzione dei giudici di merito, basata sulle dichiarazioni di un tecnico della prevenzione, fosse fondata. La difesa non ha fornito argomentazioni tecniche di un proprio consulente per smentire la possibilità di installazione delle fotocellule.

  • Inammissibile
    Valutazione delle attenuanti generiche

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto l'imputato aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. ma non aveva formulato doglianze specifiche sul giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti in sede di appello. La sentenza di primo grado aveva fornito una motivazione congrua.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 9983
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9983
    Data del deposito : 16 marzo 2026

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