Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 1742
CASS
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 54 ord. pen.

    La Corte ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza non abbia affrontato la questione posta dal ricorrente, ovvero come la data di dichiarazione del fallimento possa incidere sulla valutazione del percorso rieducativo. Ha altresì ribadito che la valutazione della concedibilità della liberazione anticipata richiede un esame concreto degli elementi negativi, come procedimenti pendenti, e la loro incidenza sul processo di rieducazione. Ha sottolineato che, nel caso di bancarotta distrattiva, rileva il momento della commissione delle condotte, non quello della dichiarazione di fallimento, poiché è solo agendo che il condannato può porsi in contrasto con l'opera rieducativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 1742
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1742
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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