Decreto cautelare 12 agosto 2025
Decreto cautelare 14 agosto 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00873/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02336/2025 REG.RIC.
N. 02341/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2336 del 2025, proposto da
MT s.a.s. di RA IT & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Latini, Silvia Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pisa, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
sul ricorso numero di registro generale 2341 del 2025, proposto da
MT s.a.s. di RA IT & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Latini, Silvia Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso n. 2336 del 2025:
- del provvedimento di rifiuto/revoca del nulla-osta emesso in ordine alla domanda n. PI5610295691 relativa al lavoratore meglio specificato in atti e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
B) quanto al ricorso n. 2341 del 2025:
- del provvedimento di rifiuto/revoca del nulla-osta emesso in ordine alla domanda n. PI5610295742 relativa al lavoratore meglio specificato in atti e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. RE IT e uditi i legali di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1) Premesso che con ricorsi nn.rr.gg. 2336/2025 e 2341/2025 la ricorrente società datrice di lavoro espone che:
- a) in data 5 febbraio 2025 presentava, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) dell’U.T.G.-Prefettura di Pisa, due richieste di nulla-osta al lavoro subordinato per l’ingresso, dall’Albania, di due lavoratori, rispettivamente con protocollo PI5610295691, oggetto del ricorso n.r.g. 2336/2025, e PI5610295742, oggetto del ricorso n.r.g. 2341/2025;
- b) in entrambi i casi veniva rilasciato il nulla-osta in data 24 maggio 2025 (doc. 3 di ognuno dei due ricorsi);
- c) il S.U.I. di Pisa, con pec del 9/07/2025 delle ore 11:11 in relazione alla pratica n. PI5610295691 (v. doc. 4 ricorso n.r.g. 2336/2025) e con pec del 9/07/2025 delle ore 11:10 in relazione alla pratica n. PI5610295742 (v. doc. 4 ricorso n.r.g. 2341/2025), invitava la società datrice di lavoro a procedere alla conferma della richiesta del nulla-osta, entro 7 giorni dalla notifica della suddetta pec, ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies, D. Lgs. n. 286/1998, secondo cui “ il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato …”;
- d) nella serata del 15/07/2025, il legale rappresentante della società datrice di lavoro tentava l’accesso al portale servizi Ali al fine di confermare la richiesta di nulla-osta, ma non riusciva ad effettuare il login e quindi ad accedere al portale, come da allegate dichiarazioni di due dipendenti che avrebbero assistito a tali tentativi (docc. 5 e 6 di entrambi i ricorsi) e dei quali chiede l’ammissione a testi in entrambi i gravami;
- e) veniva ritentato l’accesso il giorno seguente, 16 luglio 2025, ma alle ore 12:30, mentre si stava ancora tentando l’accesso, la ricorrente riceveva dalla P.A. la pec di notifica del rifiuto del nulla-osta “ per decorrenza dei termini ” (v. doc. 2 di entrambi i ricorsi);
- f) il legale rappresentante della società, al fine di mostrare la sua volontà di assumere i dipendenti e confermare la richiesta di rilascio del nulla-osta, si attivava, sempre in data 16/7/2025 (allorquando il termine di sette giorni dal 9 luglio 2025 non era ancora scaduto), con comunicazione alla Prefettura recante la volontà di confermare il nulla-osta (v. pec in doc. 7 di entrambi i ricorsi);
- g) a tale comunicazione inoltrata a mezzo pec non seguiva alcuna risposta della Prefettura competente, tanto che in data 17/07/2025 la ricorrente, per il tramite del legale, alle ore 14:45 inviava istanza per rimessione in termini ai fini della conferma dei due nulla-osta (v. doc. 8 di entrambi i ricorsi);
- h) successivamente, su suggerimento – stando all’esposizione in fatto di cui ai gravami – della Prefettura di Pisa, parte ricorrente apriva sul portale Ali un ticket per ognuna delle due pratiche, cioè il ticket n. SD 362662 per la pratica n. PI5610295691 e il ticket n. SD 362660 per la pratica PI5610295742 (v. doc. 9 di entrambi i ricorsi);
- i) il portale comunicava che i due interventi erano stati completati, come da comunicazioni, entrambe del 18/07/2025, delle ore 09.46 per il ticket SD 362662 e delle ore 09:31 per il ticket SD 362660 (v. doc. 10 di entrambi i ricorsi);
- j) nonostante i suddetti tentativi di rimessione in termini per la definizione delle due pratiche, ognuno dei due lavoratori, in data 18 luglio 2025, riceveva dal Consolato d’Italia a Valona il rigetto del visto d’ingresso conseguente alla revoca del nulla-osta (v. doc. 11 di entrambi i ricorsi).
2) Premesso ancora che parte ricorrente, con i due gravami in esame, si duole delle due comunicazioni pec del 16 luglio 2025, delle ore 12.30, con cui le due istanze di nulla-osta sono state ritenute rifiutate – con conseguente revoca del nulla-osta che era stato già rilasciato (e da cui è poi scaturito il diniego del visto d’ingresso in Italia) –, e:
- a) deduce che le due comunicazioni impugnate sono state emesse prima della scadenza utile indicata dall’art.22, comma 5-quinquies, D. Lgs. n. 286/98, considerato che il termine di sette giorni ivi indicato va inteso a giorni solari e non a ore, essendo disciplinato dall’art. 3 ss. L. n. 241/90 e dall’art. 2963 c.c., non essendovi alcuna comunicazione diversa nella circolare interpretativa del Ministero dell’Interno 400/b/2023;
- b) deduce, inoltre, che vi sarebbe la prova che parte ricorrente ha esperito più tentativi di accesso al portale antecedenti alla comunicazione di diniego, i quali, però, hanno avuto esito negativo per causa ad essa non imputabile e ai quali hanno assistito due dipendenti, dei quali si allegano le dichiarazioni e dei quali si chiede l’ammissione a testi;
- c) conclude, in tesi, per “ l’annullamento del provvedimento impugnato e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale per i motivi esposti nell’atto e che venga ordinato ai convenuti il rilascio del nulla-osta ai fini del completamento della procedura di assunzione del lavoratore ” e, in ipotesi, che venga concessa “ la rimessione in termini, al fine di poter rilasciare regolarmente la conferma della richiesta di nulla-osta e completare la pratica già regolarmente avviata… ”.
3) Rilevato che:
- a) con decreti monocratici n. 456 del 12 agosto 2025 (nel ricorso n.r.g. 2336/2025) e n. 463 del 14 agosto 2025 (nel ricorso n.r.g. 2341/2025), la richiesta di misure cautelari monocratiche veniva respinta, non ravvisandosi il ricorrere dell’estrema gravità e urgenza, e veniva fissata, per la trattazione collegiale della domanda cautelare, la camera di consiglio del 3 settembre 2025;
- b) si è costituita in giudizio l’Amministrazione in entrambi i giudizi;
- c) con ordinanza n. 494 del 4 settembre 2025, i due ricorsi venivano riuniti e la domanda cautelare ad essi sottesi veniva accolta ai fini del riesame delle due pratiche di nulla-osta per cui è causa, “ considerato che: - a) ai sensi dell’art. 2963, comma 2, c.c., “Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale”; - b) ne deriva, con riferimento al caso di specie, che il termine di 7 giorni di cui all’art. 22, comma 5-quinquies, D. Lgs. n. 286/1998, cadeva alle ore 24.00 del 16 luglio 2025 e non prima; - c) quindi, le due comunicazioni pec del 16 luglio 2025 delle ore 12.30, di cui si duole parte ricorrente, sono state inviate prima della scadenza del suddetto termine ”;
- d) con la suddetta ordinanza veniva fissata, per la trattazione della controversia nel merito, l’udienza pubblica del 22 aprile 2026;
- e) con note difensive del 16 aprile 2026, parte ricorrente evidenziava che i) l’Amministrazione, a seguito dell’ordinanza cautelare, aveva provveduto a ripristinare le pratiche ma aveva comunicato che non vi era più disponibilità di quote sui flussi 2022 e 2023 e che bisognava attendere la disponibilità delle quote del 2024 e 2025 in relazione al bacino di utenza (v. comunicazione della P.A. del 26 novembre 2025), ii) la ricorrente ripresentava la domanda a valere sul nuovo decreto flussi e nelle date 24 e 25 marzo 2026 venivano rilasciati i due nulla-osta (v. doc. 4 cit. note difensive);
- e) con le medesime note difensive del 16 aprile 2026, la ricorrente ha chiesto che il T.A.R. i) dichiari “ l’inadempimento dell’Amministrazione [alla suddetta] ordinanza cautelare, [con invito all’Amministrazione] a trattare con priorità le nuove domande presentate nel nuovo decreto flussi, poiché rese necessarie dall’inerzia amministrativa”, ii) SS “ un termine perentorio per la conclusione del procedimento ”, iii) condanni l’Amministrazione alle spese di lite (comprensive della fase cautelare), iv) liquidi in via equitativa il danno subito dalla ricorrente “ ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e dell’art. 2-bis L. 241/1990, per il ritardo ingiustificato e per la necessità di ripresentare domanda nel nuovo decreto flussi ”;
- f) con successive note difensive del 21 aprile 2026, la ricorrente precisava che, avendo presentato due nuove istanze in applicazione del nuovo decreto flussi, in data 20/4/2026 sono stati rilasciati due nuovi nulla-osta (docc. 1 e 2 cit. note del 21 aprile 2026) e che, per mero errore materiale, nelle suddette note di udienza depositate in data 16/04/2026 è stato scritto che i nulla-osta del 24-25/3/2026 (doc. 4 suddette note) erano conseguenti alle nuove richieste effettuate dall’istante nel corso dell’anno 2026, mentre, in realtà, erano gli esiti delle domande presentate nel 2025 (per le quali è causa);
- g) con tali note del 21 aprile 2026, la ricorrente ha insistito affinché il T.A.R. i) ordini “ l’esecuzione immediata del riesame delle domande, con conclusione del procedimento ”, all’uopo fissando “ un termine perentorio per la ” relativa conclusione, ii) condanni l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, iii) riconosca il diritto al risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e dell’art. 2-bis L. 241/1990, con liquidazione equitativa o con riserva di quantificazione in separata sede, trattandosi di danno derivante sia da un errore grave della P.A. al momento della revoca dei nulla-osta sia dalla persistenza dell’inadempimento nonostante l’intervenuta ordinanza cautelare, comportamento che ha costretto la ricorrente a ripresentare domanda con il nuovo decreto flussi oltre a subire un ritardo nella futura assunzione dei lavoratori, iv) adotti le misure necessarie per garantire l’effettività della tutela, indicando anche come procedere, data la presenza di due nulla-osta sopravvenuti ai precedenti che rischiano di creare confusione con il procedimento amministrativo in corso;
- h) all’udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
4) Ritenuto di osservare quanto segue:
- a) va dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della domanda annullatoria, posto che i nulla-osta sono ormai stati rilasciati, dapprima nelle date 24-25 marzo 2026 (doc. 4 note difensive della ricorrente del 16 aprile 2026) e poi in data 20 aprile 2026 (docc. 1 e 2 note difensive della ricorrente del 21 aprile 2026);
- b) è priva di oggetto la domanda, parimenti contenuta nelle suddette note difensive, con cui si chiede che il T.A.R. condanni l’Amministrazione a riesaminare le istanze per cui è causa con fissazione di un termine perentorio entro il quale concludere il procedimento, visto che i nulla-osta sono stati rilasciati e, quindi, non vi è, allo stato, alcun procedimento pendente per quanto riguarda il rilascio dei nulla-osta;
- c) la sovrapposizione tra le due coppie di nulla-osta (rispettivamente, del marzo 2026 e dell’aprile 2026) dovrà essere oggetto di soluzione nell’ambito dei successivi procedimenti connessi all’ingresso dei lavoratori in Italia, che non sono oggetto del presente giudizio, fermo restando che è del tutto evidente che, allo stato degli atti, l’ingresso in Italia dei due lavoratori è legittimato sia dalla prima coppia di nulla-osta (del marzo 2026) che dalla seconda coppia (dell’aprile 2026);
- d) la domanda risarcitoria per il ritardo con cui l’Amministrazione avrebbe provveduto a riesaminare le due pratiche per cui è causa è inammissibile, considerato che è stata formulata con mere note difensive, non notificate;
- e) nemmeno può ritenersi che gli atti impugnati vadano scrutinati ai fini risarcitori per la complessiva condotta della P.A., come da ultimo chiesto nelle note difensive della ricorrente del 21 aprile 2026, considerato che un tale interesse avrebbe dovuto essere palesato nelle forme e nei termini di cui all’art. 73 c.p.a. (v. C.d.S. Ad. Plen. n. 8 del 13 luglio 2022, § 17), non potendosi considerare utili a tal fine nemmeno le precedenti note difensive del 16 aprile 2026, perché comunque tardive rispetto all’udienza pubblica del 22 aprile 2026, non emergendo nemmeno elementi che siano stati in grado di incidere sull’onere della tempestiva formulazione.
5) Ritenuto, conclusivamente, che vada dichiarata l’improcedibilità dei due ricorsi.
6) Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse possano essere compensate, considerata la reciproca soccombenza (in capo alla P.A., per le ragioni già espresse in sede cautelare, e, in capo alla ricorrente, per le ragioni espresse in relazione alla sua condotta processuale di cui alle note difensive del 16 e del 21 aprile 2026).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
RE IT, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RE IT | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO