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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2569/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
9.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 30.10.2025 da rappresentato e Parte_1 difeso dagli avv.ti FERRARA TIZIANA e DE MATTEO CLEMENTE, e da , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti IULIANO PAOLO e VICARIO ALESSANDRO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in SAN FELICE A CANCELLO (CE) in data
28.07.2012 dal quale è nata la figlia (il 26.11.2016); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del muto reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza , ove ciascuno di essi riterrà più opportuno, impegnandosi a comunicare reciprocamente eventuali cambi di residenza o trasferimenti d'indirizzo di carattere prolungato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, disponendosi che tale obbligo di comunicazione - essendo previsto nell'esclusivo interesse della prole - venga a cessare con il raggiungimento della maggiore età della figlia;
Per_1
2. la casa precedentemente adibita a residenza familiare, sita in Santa Maria a Vico (CE) alla via Loreto, 67, resterà nella disponibilità del sig. che vi continuerà Parte_1 ad abitare;
1 3. Le parti danno atto che la sig.ra , in accordo con il sig. Parte_2 Parte_1 ha lasciato l'abitazione coniugale sita in Via Loreto n. 67, unitamente alla figlia minore
, ed inoltre che la Sig.ra ha provveduto al prelievo di alcuni beni di sua Per_1 Pt_2 esclusiva proprietà: si evidenzia che la sig.ra si obbliga a prelevare entro e non Pt_2 oltre il 10 gennaio 2026 tutti gli ulteriori beni di esclusivo uso personale, propri e della figlia minore, e a riconsegnare contestualmente le chiavi dell'abitazione al sig. Parte_1
entro novanta (90) giorni dal deposito del presente ricorso, la sig.ra ,
[...] Pt_2 inoltre, provvederà altresì al prelievo dei beni immobili, suppellettili e corredo di sua spettanza, come di seguito analiticamente indicati:
• Televisore cucina + 2 televisori camere;
• folletto;
macchina espresso cel 3;
• bicchieri-piatti-pentole -contenitori;
• albero di Natale -decori;
• vestiti- borse-scarpe;
• l'intera collezione Thun
• tendaggi-bastoni;
• lampadari;
• giochi bimba:
• frigorifero;
• tappeti;
• quadro salone;
• specchiera bimba;
• corredo;
• bicchieri e piatti da corredo, facenti parte del corredo personale della sig.ra ; Pt_2
• la stanzetta della figlia minore , comprensiva di tutti gli arredi e accessori che Per_1 la compongono.
4. la figlia minore sarà affidata alle cure di entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la stessa, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore. tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
2 5. la figlia minore verrà affidata in via privilegiata alla madre, con collocamento stabile presso quest'ultima che risulta attualmente domiciliata in San Felice a Cancello (CE), Via
Grotticella n. 29, presso l'abitazione dei propri genitori;
6. entrambi i genitori provvederanno all'educazione ed all'istruzione della figlia , Per_1 attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse della stessa e condividendo, in uguale misura, la responsabilità genitoriale, ritenendosi in tal modo corresponsabili dell'andamento scolastico, del comportamento, dell'educazione, della salute, della cura e custodia, nonché della crescita serena ed equilibrata della figlia minore;
7. per quanto attiene alla disciplina del diritto di visita, al solo fine di prevenire eventuali disaccordi tra le parti, e salva diversa volontà consensuale, avuto riguardo alle esigenze personali dei genitori e della prole, nonché al fine di garantire la continuità del legame affettivo tra la figlia e ciascun genitore, i coniugi convengono che il padre, sig. Per_1
potrà tenere con sé la figlia secondo la seguente Parte_1 Per_1 articolazione temporale: prima e terza settimana del mese: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 21:00 nel periodo invernale, e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 nel periodo estivo;
seconda e quarta settimana del mese: lunedì e mercoledì, con gli stessi orari sopra indicati, inoltre il padre potrà tenere con sé la figlia minore due fine Per_1 settimana al mese dalle ore 9:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
durante i giorni di visita, il padre si impegna a provvedere integralmente alle necessità de la figlia
, comprese le attività ordinarie e programmate (quali pasti, catechismo, Per_1 palestra, doposcuola, ecc.); al termine di ciascun periodo di permanenza, il padre avrà cura di riaccompagnare la minore presso l'abitazione materna: qualora il sig. Parte_1 fosse impossibilitato a esercitare il diritto di visita nei giorni e orari stabiliti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla sig.ra , mediante messaggio telefonata o Parte_2
WhatsApp, almeno un'ora prima dell'orario previsto;
in mancanza di tale comunicazione,
e decorsi 30 : minuti dall'orario fissato, la sig.ra potrà ritenere che il sig. Pt_2
abbia rinunciato all'esercizio del diritto/dovere di visita per quel giorno, senza Parte_1 che ciò comporti rinuncia o pregiudizio al diritto/dovere di visita del padre per le successive occasioni;
tale previsione è vi ita a tutelare la madre da disagi organizzativi e da situazioni di incertezza che possano compromettere la gestione quotidiana della figlia minore, garantendo stabilità e continuità nella cu della stessa;
3 8. durante il periodo delle vacanze estive, il padre avrà facoltà di trascorrere con la figlia minore un periodo, anche non continuativo, della durata complessiva di Per_1 quindici (15) giorni. In collocazione temporale di tale periodo dovrà essere comunicata alla madre entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, anche mediante strumenti di comunicazione informale (quali e-mail, messaggistica WhatsApp, sms etc.): prima della partenza, ciascun genitore avrà l'obbligo di comunicare all'altro la località e l'indirizzo preciso del lungo in cui si svolgeranno le vacanze con la figlia minore;
in caso i successivi spostamenti in altre località, tali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate, al fine di garantire la reciproca conoscenza e la tracciabilità della permanenza della minore;
le spese relative al periodo di vacanza saranno sostenute autonomamente da ciascun genitore per il tempo trascorso con la figlia;
Per_1
9. al fine di favorire il mantenimento di relazioni familiari significative e continuative con ciascun ramo parentale, la figlia minore trascorrerà le principali festività in Per_1 regime di alternanza annuale tra i genitori secondo la seguente ripartizione, salvo diverso accordo formalizzato tra le parti: 24 dicembre/25 dicembre (Vigilia di Natale e
Natale) - 31 dicembre/1° gennaio (San Silvestro e Capodanno) - Pasqua e Lunedi dell'Angelo (Pasquetta). Le ulteriori festività civili e religiose — segnatamente il 6 gennaio (Epifania), il 25 aprile (Festa della Liberazione), il 1° maggio (Festa dei
Lavoratori), il 2 giugno (Festa della Repubblica), il 1° novembre (tutti i Santi), |'8 dicembre (Immacolata Concezione) — saranno parimenti suddivise tra i genitori seconde il criterio di alternanza annuale, salvo accordi diversi intervenuti tra le parti;
Per l'anno
2025, i conviene quanto segue: il 24 dicembre 2025, il padre prenderà la minore alle ore
17:00 e la riaccompagnerà presso l'abitazione materna il 25 dicembre alle ore 10:00; il
31 dicembre 2025, la minore resterà con la madre;
il padre la prenderà il 1° gennaio
2026 alle ore 11:00 e la riaccompagnerà alle ore 21:00 dello stesso giorno;
il 6 gennaio
2026 (Epifania), il padre terrà la minore dalle ore 10:00 alle ore 15:30;
10. il padre, inoltre, avrà facoltà di trascorrere con la figlia minore , ogni anno, le Per_1 seguenti ricorrenze personali: il giorno della Festa del Papà, il giorno del proprio compleanno, il giorno del proprio onomastico;
in tali occasioni, la permanenza avverrà nella fascia oraria compresa tra le ore 18:00 e le ore 22 30, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
parimenti, la figlia minore trascorrerà con la madre: la domenica della Festa della Mamma;
il giorno del compleanno e dell'onomastico della sig.ra , anche qualora tali ricorrenze ricadano di sabato o domenica;
la Parte_2
4 minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno o onomastico con entrambi i genitori, limitatamente al momento del taglio della torta, qualora vi sia accordo tra le parti. In assenza di accordo, si conviene che la minore trascorrerà il pranzo con il padre e, CP_ a partire dalle ore 18:00, affidata alla madre per il prosieguo della giornata, così da consentire alla stessa di condividere la ricorrenza in modo pieno e significativo: per la disciplina di ulteriori aspetti della genitorialità e delle modalità di frequentazione della minore;
11. I sig.ri e si dichiarano entrambi economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti ed in grado di provvedere alle loro personali esigenze di vita;
rinunciano pertanto, reciprocamente a richiedersi l'un l'altro un contributo al proprio mantenimento;
a sostegno di quanto affermato, le parti producono in atti le ultime tre dichiarazioni dei redditi, al fine di consentire al Tribunale la verifica delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali (doc.5-6);
12. il Sig. corrisponderà alla sig.ra , quale genitore Parte_1 Parte_2 collocatario, a titolo di contributo por Il mantenimento della figlia , un assegno Per_1 mensile di euro 300.00, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a decorrere dal mese in cui verrà sottoscritta il ricorso per la separazione consensuale dei coniugi, il tutto a mezzo bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato alla sig.ra e dotata del seguente codice identificativo IBAN 27 cifre: Pt_2
[...]; tale importo è soggetto alla annuale rivalutazione automatica, senza necessità di richiesta da parte del coniuge, sulla base delle variazioni
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
il predetto importo di euro 300,00 sarà versato, dal sig. alla sig.ra fino a Parte_1 Parte_2 quando la figlia non sarà economicamente autosufficiente;
Per_1
13. l'assegno unico universale di cui all'art. 1 del D.lgs. 29 dicembre 2021 n.230, spettante per la figlia minore , sarà integralmente attribuito alla sig.ra , quale Per_1 Parte_2 genitore collocatario: tale importo deve intendersi come integrazione del contributo economico posto a carico del sig. per il mantenimento ordinario della figlia Parte_1 minori;
14. i coniugi, inoltre, contribuiranno in egual misura pari al 50% a tutte le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia , secondo quanto Per_1 previsto dal Protocolla d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e
5 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Mar a Capua Vetere, che qui si intende integralmente richiamato.
15. La sig.ra si assume l'onere di provvedere al pagamento e/o all'estinzione Parte_2 della rata mensile relativa alla polizza assicurativa accesa presso in favore CP_2 della figlia minore , per importo pari ad euro 100,00 mensili (doc.8); Per_1
16. Le parti dichiarano di detenere investimenti presso consistenti in n. 2 Controparte_3 polizze assicurative, per un valore complessivo investito pari a euro 23.000,00
(ventitremila/00), così suddiviso: una polizza del valore nominale di curo 18.000,00
(diciottomila/0O), una polizza del valore nominale di euro 5.000,00 (cinquemila/00).
17. Il sig. , con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia espressamente alla Parte_1 quota di propria spettanza, pari al 50% del valore complessivo dei suddetti titoli, in favore della sig.ra , dichiarando tale rinuncia a tacitazione definitiva di Parte_2 ogni ulteriore pretesa e rivendicazione patrimoniale connessa ai suddetti investimenti;
18. Le parti dichiarano che la figlia minore è titolare di beni in oro e di Per_1 investimenti in buoni fruttiferi;
con il presente atto, pertanto, i coniugi si impegnano a redigere un inventario analitico dei suddetti beni, corredato da documentazione fotografica e copie dei titoli di investimento, che sui sottoscritto da entrambe le parti
(doc.10); i beni così inventariati (oro e buoni) resteranno in custodia presso la residenza della sig.ra , la quale si impegna a conservarli con diligenza e Parte_2 responsabilità, nei rispetto degli interessi della minore;
la sig.ra , in ogni Parte_2 caso, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali furti, smarrimenti, danneggiamenti e altri eventi fortuiti che dovessero colpire i beni della minore, salvo il caso di dolo o colpa grave;
19. i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente ogni variazione della propria residenza, fino all'eventuale deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio;
entrambi i genite i esprimono reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio, propri e della figlia minore , inclusi Per_1 passaporti e carte d'identità;
20. le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso;
21. con la sottoscrizione de presente ricorso le parti espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere altro a pretendere
6 l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento.
22. le parti si impegnano a rispettare integralmente quanto stabilito nel presente accordo consensuale di separazione, adottando una modalità comunicativa reciproca, rispettosa e funzionale al corretto esercizio della responsabilità genitoriale;
in un'ottica di collaborazione, lealtà e coerenza educativa, ciascun genitore si impegna a favorire la serena crescita psicofisica ed emotiva della figlia , evitando di coinvolgerla, Per_1 direttamente o indirettamente, in dinamiche conflittuali, lesive e pregiudizievoli, che possano arrecare alla minore turbamento e/o disagio;
23. le spese del presento giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, i procuratori costituiti rinunciano espressamente al vincolo di solidarietà professionale, dichiarando di aver ricevuto integrale soddisfazione per l'attività svolta e di non avanzare alcuna ulteriore pretesa economica nei confronti dei rispettivi assistiti;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e , Parte_1 Parte_2 nata il [...] in [...] A CANCELLO (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN FELICE A CANCELLO (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.37, parte II, serie A, anno 2012);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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