CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2023, n. 8065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8065 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN OL nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE di APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di EMANUELA GUERRA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza in data 01/10/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Matera in data 08/06/2020 in forza della quale AM QU era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per le condotte di appropriazione indebita aventi ad oggetto cinque videogames nonché copiosi incassi delle giocate. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8065 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 21/12/2022 Il Presi entev, 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un univo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ragione della non configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all' art. 646 cod. pen. Assume che nel caso in esame, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non era configurabile il reato di appropriazione indebita ma semmai quello di peculato in quanto i proventi del gioco si appartengono all' Amministrazione finanziaria. 3. Va premesso che per giurisprudenza pacifica è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anzichè in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo). (vedi, ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 28600 del 07/04/2017, D' Ilio, Rv. 270246 - 01. Alla luce del detto principio posto che il ricorrente, a fronte di una condotta antigiuridica, si limita a dolersi dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati non può che rilevarsi la inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ex art. 568 comma 4 cod. proc. pen. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale nella persona di EMANUELA GUERRA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO 1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza in data 01/10/2021, confermava la sentenza del Tribunale di Matera in data 08/06/2020 in forza della quale AM QU era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per le condotte di appropriazione indebita aventi ad oggetto cinque videogames nonché copiosi incassi delle giocate. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8065 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 21/12/2022 Il Presi entev, 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, deducendo, con un univo motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ragione della non configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all' art. 646 cod. pen. Assume che nel caso in esame, sulla scorta dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non era configurabile il reato di appropriazione indebita ma semmai quello di peculato in quanto i proventi del gioco si appartengono all' Amministrazione finanziaria. 3. Va premesso che per giurisprudenza pacifica è inammissibile il ricorso per cassazione che tende soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contesto del dispositivo perché l'interesse alla proposizione della impugnazione deve essere concreto e rilevante, non potendosi lo stesso individuare nella pretesa di una formale applicazione della legge. (Fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 495 cod. pen., anzichè in quello di cui all'art. 496 cod. pen., per il quale era stato condannato, peraltro punito meno gravemente del primo). (vedi, ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 28600 del 07/04/2017, D' Ilio, Rv. 270246 - 01. Alla luce del detto principio posto che il ricorrente, a fronte di una condotta antigiuridica, si limita a dolersi dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati non può che rilevarsi la inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ex art. 568 comma 4 cod. proc. pen. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore