Art. 27. ((Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'articolo 13, provvede, con una unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonche' alla revisione delle liste per le sezioni gia' esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione))
Versione
28 ottobre 1947
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15 dicembre 1947
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9 febbraio 1966
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