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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2126/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 20988/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
AB AN - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN Di Napoli - Corso Umberto I - Palazzo Comune 80016 AN Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - P.zza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-2730 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1989/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per la restituzione di interessi e sanzioni non dovuti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU 2020 emesso da Napoli Obiettivo Valore S.r.l., in qualità di concessionario per la riscossione del Comune di Napoli, per un importo complessivo pari ad € 935,00.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo sul presupposto di aver regolarmente provveduto al versamento dell'IMU 2020, sia in acconto che a saldo, sebbene per mero errore materiale il pagamento fosse stato indirizzato al Comune di AN di Napoli, anziché al Comune di Napoli, a causa dell'erronea indicazione del codice catastale (“E906” in luogo di “F839”).
Il contribuente ha inoltre chiesto: il riconoscimento della riduzione del 50% per inagibilità degli immobili;
l'annullamento delle sanzioni e degli interessi applicati nell'avviso.
Dalla documentazione prodotta emerge che: il contribuente ha puntualmente versato l'imposta dovuta per l'anno 2020; l'errata imputazione al Comune di AN di Napoli dipende da mero errore materiale nell'indicazione del codice catastale;
il Comune di AN di Napoli, nelle proprie controdeduzioni, ha riconosciuto la spettanza del tributo al Comune di Napoli;
attestato l'avvio della procedura di riversamento delle somme incassate.
Ai sensi dell'art. 1, comma 722, L. 147/2013, il versamento IMU eseguito in favore di un Comune diverso da quello competente conserva piena validità, dovendo il Comune percettore provvedere al riversamento senza che ciò comporti oneri, sanzioni o interessi a carico del contribuente.
La giurisprudenza consolidata (CTR Lazio n. 5519/3/2019; Cass., orientamenti costanti in materia di ICI/
IMU) afferma che il contribuente non può subire conseguenze per disfunzioni imputabili agli enti e che l'emissione di avvisi di accertamento a fronte di imposte già versate costituisce atto illegittimo.
Le controdeduzioni del Comune di AN di Napoli confermano: la regolarità dei versamenti effettuati dal ricorrente;
la non debenza dell'IMU 2020 nei confronti del Comune di Napoli;
l'avvio delle procedure di rimborso/riversamento.
Tale convergenza delle parti rende privo di fondamento l'atto impositivo impugnato.
L'attivazione della procedura di riversamento da parte del Comune di AN costituisce fatto sopravvenuto rispetto all'emissione dell'avviso. Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla debenza dell'IMU 2020, ai sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/1992.
Nonostante la cessazione della materia del contendere sul tributo, permane l'interesse del contribuente a ottenere una decisione sulla: legittimità delle sanzioni irrogate dal Comune di Napoli;
debenza degli interessi richiesti nell'avviso.
Tali aspetti non sono automaticamente superati dalla cessazione del contendere, poiché il comportamento del contribuente non integra alcuna violazione tributaria. L'erronea indicazione del codice catastale: costituisce errore scusabile (art. 1, comma 722, L. 147/2013); non equivale a omesso versamento;
non produce pregiudizio erariale.
Ne consegue che sanzioni e interessi risultano del tutto indebiti, atteso che il pagamento è stato eseguito nei termini;
l'erroneo accredito è imputabile esclusivamente alle modalità operative degli enti coinvolti.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che errori nella indicazione del codice catastale o del
Comune destinatario non possono comportare sanzioni nei confronti del contribuente.
Per le ragioni esposte va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla debenza dell'IMU anno 2020; vanno annullate integralmente le sanzioni e gli interessi irrogate nell'avviso impugnato, per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione. Le spese di giudizio possono essere compensate, considerata la natura meramente materiale dell'errore e l'atteggiamento collaborativo del
Comune di AN di Napoli.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la cessata la materia del contendere quanto alla debenza dell'IMU per l'anno 2020; dichiara altresì l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi irrogati nell'avviso impugnato, con conseguente loro integrale annullamento. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 20988/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
AB AN - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN Di Napoli - Corso Umberto I - Palazzo Comune 80016 AN Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - P.zza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Napoli Obiettivo Valore Srl - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514-2730 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1989/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per la restituzione di interessi e sanzioni non dovuti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU 2020 emesso da Napoli Obiettivo Valore S.r.l., in qualità di concessionario per la riscossione del Comune di Napoli, per un importo complessivo pari ad € 935,00.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impositivo sul presupposto di aver regolarmente provveduto al versamento dell'IMU 2020, sia in acconto che a saldo, sebbene per mero errore materiale il pagamento fosse stato indirizzato al Comune di AN di Napoli, anziché al Comune di Napoli, a causa dell'erronea indicazione del codice catastale (“E906” in luogo di “F839”).
Il contribuente ha inoltre chiesto: il riconoscimento della riduzione del 50% per inagibilità degli immobili;
l'annullamento delle sanzioni e degli interessi applicati nell'avviso.
Dalla documentazione prodotta emerge che: il contribuente ha puntualmente versato l'imposta dovuta per l'anno 2020; l'errata imputazione al Comune di AN di Napoli dipende da mero errore materiale nell'indicazione del codice catastale;
il Comune di AN di Napoli, nelle proprie controdeduzioni, ha riconosciuto la spettanza del tributo al Comune di Napoli;
attestato l'avvio della procedura di riversamento delle somme incassate.
Ai sensi dell'art. 1, comma 722, L. 147/2013, il versamento IMU eseguito in favore di un Comune diverso da quello competente conserva piena validità, dovendo il Comune percettore provvedere al riversamento senza che ciò comporti oneri, sanzioni o interessi a carico del contribuente.
La giurisprudenza consolidata (CTR Lazio n. 5519/3/2019; Cass., orientamenti costanti in materia di ICI/
IMU) afferma che il contribuente non può subire conseguenze per disfunzioni imputabili agli enti e che l'emissione di avvisi di accertamento a fronte di imposte già versate costituisce atto illegittimo.
Le controdeduzioni del Comune di AN di Napoli confermano: la regolarità dei versamenti effettuati dal ricorrente;
la non debenza dell'IMU 2020 nei confronti del Comune di Napoli;
l'avvio delle procedure di rimborso/riversamento.
Tale convergenza delle parti rende privo di fondamento l'atto impositivo impugnato.
L'attivazione della procedura di riversamento da parte del Comune di AN costituisce fatto sopravvenuto rispetto all'emissione dell'avviso. Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, limitatamente alla debenza dell'IMU 2020, ai sensi dell'art. 46 D.lgs. n. 546/1992.
Nonostante la cessazione della materia del contendere sul tributo, permane l'interesse del contribuente a ottenere una decisione sulla: legittimità delle sanzioni irrogate dal Comune di Napoli;
debenza degli interessi richiesti nell'avviso.
Tali aspetti non sono automaticamente superati dalla cessazione del contendere, poiché il comportamento del contribuente non integra alcuna violazione tributaria. L'erronea indicazione del codice catastale: costituisce errore scusabile (art. 1, comma 722, L. 147/2013); non equivale a omesso versamento;
non produce pregiudizio erariale.
Ne consegue che sanzioni e interessi risultano del tutto indebiti, atteso che il pagamento è stato eseguito nei termini;
l'erroneo accredito è imputabile esclusivamente alle modalità operative degli enti coinvolti.
La giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che errori nella indicazione del codice catastale o del
Comune destinatario non possono comportare sanzioni nei confronti del contribuente.
Per le ragioni esposte va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla debenza dell'IMU anno 2020; vanno annullate integralmente le sanzioni e gli interessi irrogate nell'avviso impugnato, per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione. Le spese di giudizio possono essere compensate, considerata la natura meramente materiale dell'errore e l'atteggiamento collaborativo del
Comune di AN di Napoli.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara la cessata la materia del contendere quanto alla debenza dell'IMU per l'anno 2020; dichiara altresì l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi irrogati nell'avviso impugnato, con conseguente loro integrale annullamento. Spese compensate.