Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/03/2026, n. 5732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5732 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05732/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13777 del 2025, proposto dalla Signora
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato UC TA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Intrnazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento - previa adozione di misure cautelari -del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 551, emanato in data 10/10/2025 dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. ER IA NO ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- con il gravame in esame, la ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego - sostanzialmente motivato da rischio migratorio - del visto d’ingresso per motivi di studio emesso dalla Sede Diplomatica ad Addis Abeba. Nelle more del giudizio – in esito al remand disposto con Ordinanza collegiale n. 716/2025 - l’amministrazione convenuta ha rilasciato all’interessata il visto precedentemente negato.
Considerato come
-con il rilascio del visto, la ricorrente abbia conseguito il bene della vita cui aspirava instaurando il presente giudizio, che coincide integralmente con il petitum del gravame e che, quindi, ricorrano i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa, condannando il MAECI al pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura forfettaria indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che la richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio della ricorrente è stata accolta solo dopo la proposizione del gravame (Cfr. Tar Lazio - Sez. I quater, n. 5698/2024) .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato - in €1.500 (millecinquecento), a carico del MAECI e a favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
ER IA NO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER IA NO | ES AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.