Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 33
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Qualifica del ruolo di Società_2 LIMITED

    La Corte ha ritenuto che Società_2 LIMITED abbia agito come intermediario, procacciando affari e non come agente. Le prove documentali e fattuali hanno dimostrato che gli ordini e i pagamenti avvenivano direttamente tra Ricorrente_2 e i produttori, senza l'intervento di Società_2 LIMITED come compratore per conto del committente. Inoltre, in alcune dichiarazioni doganali, i valori in questione erano già stati inclusi dalle stesse parti private.

  • Accolto
    Proporzionalità delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello in merito alla sproporzione delle sanzioni. Ha richiamato la giurisprudenza della CGUE e della Corte Suprema di Cassazione che impone il rispetto del principio di proporzionalità nelle sanzioni doganali e la disapplicazione di norme nazionali che non consentono tale calibrazione. Nel caso concreto, la sanzione è risultata sproporzionata e pertanto è stata rideterminata nella misura del 100% delle imposte riprese, in linea con la giurisprudenza della Cassazione e con la facoltà prevista dall'art. 7 comma 4 del D. Lgs. 472/1997.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 33
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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