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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 13/02/2026, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2495/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL GR GI AR, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24736/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249026934518 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20426/2025 depositato il 24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 - impugnava l' intimazione di pagamento n. 07120249026934518000 dell'importo complessivo di € 67.888,92 limitatamente alla cartella n.
07120160115749163000 avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno
2011 per l'importo com-plessivo di € 62,82, comprensivo di interessi, sanzioni e diritti di notifica, eccependo la intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria in assenza del notifica di atti prodromici e/o interruttivi.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate-Riscossione che deduceva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, e merita ,pertanto l'accoglimento.
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, infatti, non prodotto agli atti la prova della avvenuta regolare notifica dell'atto di accertamento n. 201300988921 - avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2011 relativa alla tg. Targa_1 - asseritamente notificato il 10/5/2014, sotteso alla suindicata cartella di pagamento, con conseguente nullità del titolo esecutivo de quo e l'estinzione del diritto di credito per l'imposta ivi indicata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 300,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DAL GR GI AR, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 24736/2024 depositato il 21/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249026934518 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20426/2025 depositato il 24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 - impugnava l' intimazione di pagamento n. 07120249026934518000 dell'importo complessivo di € 67.888,92 limitatamente alla cartella n.
07120160115749163000 avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all'anno
2011 per l'importo com-plessivo di € 62,82, comprensivo di interessi, sanzioni e diritti di notifica, eccependo la intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria in assenza del notifica di atti prodromici e/o interruttivi.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate-Riscossione che deduceva la correttezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, e merita ,pertanto l'accoglimento.
La resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, infatti, non prodotto agli atti la prova della avvenuta regolare notifica dell'atto di accertamento n. 201300988921 - avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica anno 2011 relativa alla tg. Targa_1 - asseritamente notificato il 10/5/2014, sotteso alla suindicata cartella di pagamento, con conseguente nullità del titolo esecutivo de quo e l'estinzione del diritto di credito per l'imposta ivi indicata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 300,00 oltre accessori se dovuti