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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REP UB BLI CA IT ALI AN A
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tri bu nal e di Bari , S ezi one 1a Ci vi l e, r i uni t o i n cam er a di consi gl i o nel l e per sone dei Si gnori Magi st rat i :
1. dot t . Gi useppe Di sabat o - Gi udi ce
2. dot t .ssa Val eri a G uaragnel l a - Gi udi ce r el at or e
3. dot t .ssa Sara Mazzot t a - Gi udi ce ha pronunci at o, con l 'i nt ervent o del P.M. , l a seguent e
SEN TE NZ A nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno
2025 sotto il numero d'ordine 127, vertente tra
( av v. D. Mar t i no) , r i cor r ent e Parte_1
e
, resi st ent e cont um ac e. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), Parte_1 premesso: di avere contratto matrimonio concordatario con (d'ora innanzi anche solo Controparte_1
“resistente”) in Conversano (BA) in data 19.05.2010; che dal matrimonio era nata la figlia Per_1 minorenne;
che con sentenza parziale n. 3567/2017 pubblicata il 10.07.2017, nell'ambito del procedimento n.
17016/2015, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente; che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citato, confermando le condizioni della separazione ad eccezione dell'assegnazione della casa coniugale (venduta all'asta a seguito di pignoramento giudiziale); dichiarare che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordinare al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
con vittoria di spese.
All'udienza del 13.06.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e il G.D., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le condizioni regolanti lo stato di separazione e revocando l'assegnazione della casa coniugale;
indi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra
i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, i coniugi sono comparsi davanti al Presidente, nella procedura di separazione giudiziale;
la separazione dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza sopra citata, passata in giudicato;
dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione giudiziale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a dodici mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre dodici mesi, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle residue questioni, il Collegio rileva che all'udienza del 13.6.2025 il difensore della ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti. In conformità con la richiesta può senz'altro statuirsi, non risultando ex actis elementi per sottoporre a revisione le decisioni già adottate.
Le spese seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 127/5 R.G.A.C. tra e Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
dichiara la contumacia del resistente;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Conversano (BA) in data 19.05.2010 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del detto Comune (anno 2010, Parte II, Serie A, n.13);
dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
conferma i provvedimenti provvisori e urgenti già resi in data 13.06.2025;
condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.857,75 , di cui
€ 98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 17.06.2025.
Il Gi udi ce est . Il Pr esi dent e
Dot t .ssa V al eri a Gu aragnel l a Dot t . Gi useppe Di sabat o
IN NO ME D EL PO P O LO ITA LIA NO
Il Tri bu nal e di Bari , S ezi one 1a Ci vi l e, r i uni t o i n cam er a di consi gl i o nel l e per sone dei Si gnori Magi st rat i :
1. dot t . Gi useppe Di sabat o - Gi udi ce
2. dot t .ssa Val eri a G uaragnel l a - Gi udi ce r el at or e
3. dot t .ssa Sara Mazzot t a - Gi udi ce ha pronunci at o, con l 'i nt ervent o del P.M. , l a seguent e
SEN TE NZ A nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili e contenziosi per l'anno
2025 sotto il numero d'ordine 127, vertente tra
( av v. D. Mar t i no) , r i cor r ent e Parte_1
e
, resi st ent e cont um ac e. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.12.2024 (d'ora innanzi anche solo “ricorrente”), Parte_1 premesso: di avere contratto matrimonio concordatario con (d'ora innanzi anche solo Controparte_1
“resistente”) in Conversano (BA) in data 19.05.2010; che dal matrimonio era nata la figlia Per_1 minorenne;
che con sentenza parziale n. 3567/2017 pubblicata il 10.07.2017, nell'ambito del procedimento n.
17016/2015, il Tribunale di Bari aveva dichiarato la separazione personale tra i coniugi;
che la separazione si era protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente; che i coniugi non si erano più riconciliati, essendo irrimediabilmente cessata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti;
che allo stato ricorrevano i presupposti per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale, previa comparizione delle parti, volesse dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra citato, confermando le condizioni della separazione ad eccezione dell'assegnazione della casa coniugale (venduta all'asta a seguito di pignoramento giudiziale); dichiarare che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio;
ordinare al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato civile del comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
con vittoria di spese.
All'udienza del 13.06.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 473 bis 21 c.p.c, parte convenuta non compariva né si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e il G.D., stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, confermando le condizioni regolanti lo stato di separazione e revocando l'assegnazione della casa coniugale;
indi, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra
i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti, i coniugi sono comparsi davanti al Presidente, nella procedura di separazione giudiziale;
la separazione dei coniugi è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza sopra citata, passata in giudicato;
dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione giudiziale e fino alla proposizione del ricorso divorzile, è decorso un periodo di tempo ampiamente superiore a dodici mesi, durante i quali la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da oltre dodici mesi, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett. B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio, mentre ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge, copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
In ordine alle residue questioni, il Collegio rileva che all'udienza del 13.6.2025 il difensore della ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori e urgenti. In conformità con la richiesta può senz'altro statuirsi, non risultando ex actis elementi per sottoporre a revisione le decisioni già adottate.
Le spese seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 127/5 R.G.A.C. tra e Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
dichiara la contumacia del resistente;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso in Conversano (BA) in data 19.05.2010 tra e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1 del detto Comune (anno 2010, Parte II, Serie A, n.13);
dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'articolo 69, lettera d), del D.P.R. n. 396/2000;
conferma i provvedimenti provvisori e urgenti già resi in data 13.06.2025;
condanna il resistente a rimborsare le spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.857,75 , di cui
€ 98,00 per spese ed € 2.759,75 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1^ civile del Tribunale, il giorno 17.06.2025.
Il Gi udi ce est . Il Pr esi dent e
Dot t .ssa V al eri a Gu aragnel l a Dot t . Gi useppe Di sabat o