Sentenza 18 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/08/2003, n. 12094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12094 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P. OLO1 2 094 /0 3 LA CORTE SUPREMADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - R.G.N. 18750/00 Dott. Mario SPADONE Cron.25976 MENSITIERI Consigliere Dott. Alfredo Rep. 3209 SCHETTINO Rel. Consigliere- Dott. Olindo - Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Ud.25/03/03 MAZZACANE Consigliere Dott. Vincenzo - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET IO, SP RITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SAN TOMMASO D'AQUINO 116, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO CASTELLANO, che li difende all'avvocato ROBERTO BOTTIGIONI, giustaunitamente delega in atti%;B
- ricorrenti -
contro domiciliata in ROMABERTELLI VANNA, elettivamente P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato LUIGI CALZOLARI, giusta delega in atti;
2003 - controricorrente avverso la sentenza n. 13/00 della Corte d'Appello di 492 -1- + GENOVA, depositata il 13/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Olindo udienza del 25/03/03 dal SCHETTINO;
udito l'Avvocato Adriano CASTELLANO, difensore della ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- R.G.N.18750/00 Oggetto: Vendita immobiliare-cessione separata di uso dell'area di parcheggio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata l'11-1-1991 ER NA conveniva in giudizio davanti al tribunale di La Spezia i coniugi LI RI e SP IT, e, premesso di avere acquistato dal Ricetti, con atto del 18-6-1982 per notaio Raimondi, un immobile ad uso di abitazione in Lerici, ed in pari data e contestualmente, con scrittura privata autenticata dallo stesso notaio, dai coniugi predetti il diritto d'uso esclusivo e perpetuo di un'area adibita a posto macchina adiacente al fabbricato;
premesso ancora che recentemente aveva appreso che tale area apparteneva al pubblico demanio e che i coniugi ET ne usufruivano per concessione della pubblica amministrazione, che la Regione Liguria aveva comunicato al ET che il rinnovo delle concessioni si sarebbe limitato al periodo di un anno e che, per tutto questo, l'immobile acquistato, privo dell'area di parcheggio, risultava avere un valore notevolmente inferiore;
tutto ciò premesso, chiedeva che, previo 2 ✓ accertamento dell'inadempimento dei convenuti agli obblighi contrattualmente assunti, fosse pronunciata condanna nei loro confronti alla restituzione della somma corrispondente al maggior valore dell'appartamento avente quale accessorio il posto auto rispetto al valore dell'appartamento, privato di questo, nonchè al risarcimento dei danni derivanti da tale detrimento>, con interessi e rivalutazione. I coniugi ET ed SP si costituivano per contestare la fondatezza della domanda e per chiederne il rigetto. Con sentenza del 22-11/23-12-1996 il tribunale, in esito all'espletata istruttoria (consulenza tecnica), accoglieva la domanda e, dichiarato il grave inadempimento dei convenuti in relazione agli obblighi contrattuali assunti con la scrittura privata autenticata del 18-6-1982, pronunciava la risoluzione di questa e condannava i convenuti stessi alla restituzione della somma di lire 1.000.000 ed il solo RI al risarcimento del danno subito dall'attrice, liquidato nella misura di lire 31.000.000, oltre interessi legali e rivalutazione. Proposto appello dai soccombenti, la corte di 3 appello di Genova, con sentenza pubblicata il 13 gligennaio 2000, lo ha rigettato, condannando appellanti alle spese del grado. motivazione della decisione si basa sulleLa seguenti proposizioni. Dalle premesse contenute nella scrittura privata del 18-6-1982 si ricava, secondo la corte territoriale, che la scrittura stessa ed il rogito in pari data fanno parte di un unico contesto, e che il contratto di acquisto dell'appartamento deve essere ritenuto parte integrante e sostanziale day della prima, con la quale ET LI e SP IT concedevano alla ER il diritto di e perpetuo sull'area parcheggio esclusivo demaniale. La comune volontà delle parti, manifestata in modo inequivoco, era, pertanto, quella di dotare l'alloggio acquistato dalla ER di un posto macchina collegato allo stesso da un vincolo pertinenziale. Ne deriva che pienamente corretta e condivisibile, per la corte, la liquidazione operata dal tribunale del danno patito dall'attrice, per effetto del venir meno del suo esclusivo e perpetuo di parcheggio diritto 4 sull'area di cui trattasi, dovendosi condividere, in proposito, la valutazione del c.t.u., congruamente ed approfonditamente motivata, con riferimento a tutti quegli elementi idonei, nella fattispecie, alla determinazione e quantificazione del minor valore dell'appartamento, in conseguenza della perdita del vantaggio connesso al vincolo pertinenziale perpetuo sull'area oggetto della le partiscrittura privata intercorsa tra contestualmente all'atto di acquisto dell'alloggio da parte della ER. Nessuna rilevanza, infine, può avere in causa il fatto che quest'ultima utilizzi о meno ad uso parcheggio l'area demaniale ove era stato individuato il posto-macchina di cui alla scrittura predetta. Ricorre per la cassazione della sentenza ET LI ed SP IT, deducendo quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso ER NA. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuciano i ricorrenti: 1) Erronea applicazione delle norme sulla interpretazione dei contratti (interpretazione 5 letterale art.1362 c. c.); insufficienza della motivazione. Secondo i ricorrenti, la corte ha errato nel ritenere ed affermare "l'unica contestualità" degli atti di cui qui si discute, mentre dal tenore letterale degli stessi si ricava che si tratta di due negozi autonomi, aventi contenuti, cause ed oggetti ben distinti e separati;
e nell'interpretare come volontà comune delle parti, espressa nella scrittura privata, quella che, invece, è stata soltanto "l'intenzione della ER, di acquistare il diritto esclusivo di un posto macchina sull'area sopra specificata, dell'appartamento come sopraquale pertinenza acquistato". La conclusione per i ricorrenti è che il venir meno del posto-auto a servizio dell'alloggio, che pure era elemento oggettivo essenziale del secondo atto, non può ripercuotersi sull'autonomo e chiaro contenuto del primo negozio, che era comunque ormai perfetto. 2) Errore di diritto ed insufficiente motivazione nell'indebita equiparazione tra diritto di proprietà e diritto d'uso, quanto al loro valore economico, per avere il c.t.u. e, quindi, i giudici di merito valutato erroneamente il diritto d'uso, 6 oggetto della scrittura privata, alla stessa stregua del diritto di proprietà, nonostante i rilievi degli appellanti. 3) Errore di diritto nel ritenere che la concreta ed attuale del posto disponibilità macchina sia irrilevante ai fini della quantificazione del danno. 4) Omessa motivazione in punto di accollo delle spese. I ricorrenti hanno depositato memoria. Il ricorso è infondato. Non sussistono la violazione di legge, sub specie di "erronea applicazione delle norme di interpretazione dei contratti", ed il vizio di motivazione denunciati con il primo motivo. La corte ha fornito, invero, una spiegazione logica e convincente del raggiunto convincimento, circa la contestualità, lo stretto collegamento tra i due contratti intercorsi tra le parti, aventi ad oggetto rispettivamente l'alloggio e l'area destinata a parcheggio, e, soprattutto, l'inevitabile ripercussione delle vicende dell'uno sulla funzione dell'altro, evidenziando significativi elementi di giudizio, sulla base dei quali è pervenuto alla statuizione qui criticata;
7 e, cioè, non soltanto l'inequivoco tenore letterale della scrittura privata del 18-6-1982, relativa al trasferimento del diritto esclusivo d'uso alla dell'area de qua contestualemte alla ER dell'appartamento, ma anche l'evidente vendita pertinenziale attribuito dalle parti carattere all'area medesima rispetto all'alloggio, oggetto del distinto negozio, che veniva così ad essere dotato, secondo la comune e chiara volontà dei contraenti, di un non trascurabile vantaggio. Così decidendo, la corte non è incorsa, pertanto, negli errori denunciati dai ricorrenti, avendo : viceversa fatto corretta applicazione dei criteri dettati dalla legge in materia di interpretazione dei contratti;
ed ha fornito, altresì, congrua motivazione della decisione adottata. Anche la censura di cui al secondo motivo è priva di pregio, volendosi criticare con la stessa la valutazione effettuata dalla corte del danno subito dalla ER per il venir meno del suo diritto esclusivo e perpetuo di parcheggio sull'area in valutazione che risulta, invece, questione;
compiuta sulla base di dati ed correttamente elementi forniti dal consulente tecnico (e indicati in sentenza), che costituiscono effettivamente ed 8 t obiettivamente appropriati parametri per la determinazione quantificazione del danno predetto, con riferimento proprio, come è stato precisato, alla perdita del diritto d'uso esclusivo e perpetuo del parcheggio, oggetto della scrittura privata contestuale al rogito notarile. Non si riscontra, infine, l'errore di diritto denunciato con il terzo motivo ed il vizio di omessa motivazione denunciato con il quarto, osservandosi, a proposito di quest'ultimo, che con la statuizione sulle spese la corte ha semplicemente condannato i soccombenti, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
о л La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, che liquida in euro 182,00, oltre euro 800,00 per onorari ed accessori. o r u Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003 e ( Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone 11 Крайни IL CANCELLIERE C1 MARI Bett.ssa Donatella D'Anna 18 AGO. 2003 さ 9а IL CANCELLIERE C1