Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00462/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2026, proposto da
DR ND De NN, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Cutaia, e Alberto Cutaia, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 20.5.2025, n. 163, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026, la dott.ssa IA LL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la professoressa DR ND De NN, insegnante non di ruolo con contratti a tempo determinato, e l’avvocato Alberto Cutaia hanno presentato congiuntamente ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 20 maggio 2025, n. 163, passata in giudicato, la quale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito:
i) ad emettere in favore della professoressa DR ND De NN la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, con riferimento agli a.s. 2022/23 e 2023/24 e, quindi, ad erogarle l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
ii) a rifondere le spese di lite alla docente, liquidate in € 21,50 per esborsi ed in € 258,00 per onorari, oltre spese forfettarie del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avvocato Alberto Cutaia;
- in particolare, la professoressa De NN, titolare del diritto sostanziale all’attivazione della carta del docente, ha chiesto la messa a disposizione dello strumento formativo con l’importo di € 1.000,00 oltre accessori; l’avvocato Cutaia, titolare del credito antistatario ex art. 93 c.p.c., ha agito in proprio, in qualità di difensore distrattario, instando per il versamento delle spese processuali;
Verificato l’avvenuto decorso del termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo la parte ricorrente notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione in data 25 giugno 2025;
Considerato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione, onde non ha assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.;
Ritenuto, pertanto, che l’ actio iudicati sia fondata sia in relazione alla domanda della professoressa De NN, sia con riguardo all’istanza dell’avvocato Cutaia, il quale, per effetto della distrazione delle spese, è titolare di un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti ed è legittimato in via esclusiva a ricorrere per l’ottemperanza della sentenza nella parte in cui ha disposto, in suo favore, il pagamento delle spese giudiziali (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9 marzo 2026, n. 1155; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 22 gennaio 2026, n. 335);
Ritenuto, conseguentemente, di ordinare all’Amministrazione scolastica il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, rilasciando alla professoressa De NN la carta del docente ed accreditando sulla stessa la somma di € 1.000,00 con i relativi accessori, nonché corrispondendo all’avvocato Cutaia gli importi liquidati dalla pronunzia ottemperanda a titolo di spese processuali, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
Ritenuto, per il caso di perdurante inadempienza, di nominare commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire, come di regola, la soccombenza, determinandone l’importo in considerazione della natura e del carattere seriale della controversia, nonché della riconosciuta assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), con liquidazione in dispositivo e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Savona, sez. lav., 20 maggio 2025, n. 163, rilasciando alla professoressa DR ND De NN la carta del docente con accredito della somma di € 1.000,00 (mille//00) e relativi accessori, nonché corrispondendo all’avvocato Alberto Cutaia gli importi liquidati a titolo di spese di lite, pari ad € 21,50 per esborsi e ad € 258,00 per onorari, oltre spese forfettarie del 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronunzia;
- per il caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dell’avvocato Alberto Cutaia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA MO, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
IA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LL | CA MO |
IL SEGRETARIO