CASS
Sentenza 1 febbraio 2023
Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/02/2023, n. 4148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4148 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PI OR IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo 4m- íZ evt&Lio 11•L. ttst-11/0"aC ilt^""14K%'"I'k-f-e Penale Sent. Sez. 4 Num. 4148 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. In data 16/09/2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio - a seguito di annullamento della sentenza della Corte di appello di Messina del 15/12/2017 da parte della Terza Sezione di questa Corte Suprema, con sentenza del 16/01/2019, per l'accoglimento del motivo con cui l'imputato aveva eccepito la nullità dell'ordinanza con cui la Corte messinese che aveva rigettato l'istanza di rinvio del difensore per documentato impedimento a comparire -, in riforma della sentenza pronunciata in data 17/01/2017 dal Tribunale di Messina ed appellata da PI TO TI, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo 23) perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena nella misura di anni 10 di reclusione, confermando la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 4 e 80, commi 1, lett. a) e 2, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza dei Giudice del rinvio ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge, nonché mancanza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 74, commi 1, 2 e 4 e 80, commi 1, lett. a), d.P.R. 309/90. Prive di riscontro sono rimaste le censure mosse con l'atto di appello circa la reale sussistenza dei requisiti minimi e necessari affinché possa ritenersi configurato, in capo all'odierno ricorrente, il ruolo di compartecipe della contestata associazione. Gli esiti dell'attività captativa non hanno mai trovato riscontro positivo dalle perquisizioni eseguite, di talché il dato ponderale di cui al capo 23) dell'imputazione costituisce frutto mera presunzione. Non risulta, infatti, che mai siano stati operati sequestri di sostanza stupefacente di qualsivoglia tipologia o che siano stati registrati eventuali passaggi di denaro. La sentenza impugnata non chiarisce quali siano gli elementi che qualificano la tipologia dello stupefacente;
né chiarisce quali siano le ragioni per le quali è stato escluso in modo categorico che le trattative da parte del PI in trasferta a Milano potessero avere ad oggetto la compravendita di autovetture, atteso che dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata emergeva chiaramente che l'imputato era dedito a questa attività. Con riferimento alle intercettazioni in esame, non può aversi la certezza, che i messaggi attribuiti al ricorrente siano effettivamente stati inoltrati dallo stesso e da lui ricevuti, altresì considerato che il traffico telefonico avveniva su scheda intestata ai cittadini stranieri. Né può assurgere a riscontro quanto è stato dichiarato dagli ufficiali in ascolto, con riferimento al riconoscimento della voce del PI i quali, peraltro, nel corso dell'istruttoria, non sono stati in grado di chiarire in quale circostanza vi sarebbe stato tale riconoscimento. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PI MM, le stesse risultano essere ancora più inconsistenti, considerate le profonde contraddizioni in cui egli è incorso. La condotta associativa contestata nel presente 2 procedimento coincide con la fattispecie associativa del procedimento cosiddetto "Refriger", nel quale la posizione dell'odierno ricorrente era stata archiviata in difetto di elementi sufficienti a sostenere le accuse in giudizio. Non viene, inoltre, chiarito come mai, nessuno degli altri collaboratori di giustizia sentiti abbia menzionato il PI, quale soggetto vicino al gruppo capeggiato da IA SC. Le intercettazioni hanno evidenziato solo sporadiche interazioni tra il PI e gli altre soggetti coinvolti, potendosi al più configurare una responsabilità dell'imputato a mero titolo di concorso. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e ai benefici di legge. L'argomentazione con cui si nega il riconoscimento delle attenuanti generiche è assolutamente generica. 3. In data 11/10/2022, sono pervenute conclusioni scritte dell'avv. Francesca Barbera nell'interesse dell'imputato. 4. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, sollecita una rivisitazione della ricostruzione del fatto, a fronte di una motivazione che si sottrae a censure proponibili in questo grado di giudizio. 2. Il primo motivo di ricorso investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, con riguardo all'assunto secondo cui la condotta associativa del presente procedimento sarebbe sovrapponibile a quella del 3 procedimento "Refriger", in cui la posizione dell'imputato è stata archiviata, ha osservato come questa archiviazione non comporti alcuna influenza nel presente procedimento, «posto che quegli elementi, ritenute all'epoca insufficienti, hanno ricevuto successivi importanti dati corroboranti la sua responsabilità». Ha ricordato come, dall'istruttoria dibattimentale, siano emersi numerosi elementi in ordine alla partecipazione di PI TO TI all'associazione capeggiata dal IA, svelando una stretta rete di rapporti tra i sodali: elementi che corroborano e forniscono un riscontro individualizzante alle propalazioni di PI MM, già ritenuto attendibile dal Giudice di primo grado che lo aveva inserito tra i compartecipi dell'associazione. Ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità, con riguardo al capo 1), la Corte di merito ha valorizzato l'episodio delittuoso di cui al capo 23), già dichiarato prescritto, relativo alla detenzione e al trasporto di stupefacente da Milano a Messina, reputandolo sintomatico del significativo coinvolgimento dell'inserimento del PI nell'associazione contestata, in quanto un compito così delicato non poteva che essere affidato ad un soggetto «che godeva di ampia fiducia, intraneo all'associazione, e con ampia libertà di contrattazione, come dimostrato dalle lunghe trattative intercorse con il mediatore» e che proprio il fatto che egli non fosse tenuto a mettere al corrente di ogni novità il IA dà contezza della sua autonomia di movimento e, quindi, dell'importante ruolo rivestito all'interno del sodalizio. Con riguardo alle schede telefoniche intestate a soggetti stranieri, la sentenza impugnata ha ricordato che gli interlocutori, consapevoli della possibilità che, anche facendo uso di sim non a loro intestate, le loro voci fossero riconosciute, adoperavano ulteriore precauzioni per cui comunicavano con snns e non con telefonate, ma che, tuttavia, in alcune occasioni, si tradivano, rispondendo imprudentemente ad una chiamata. Accadeva così che le loro voci, tra cui quella dell'odierno ricorrente, venissero captate in modalità ambientale e riconosciute dagli ufficiali di polizia giudiziaria addette all'ascolto. La Corte di merito ha dunque congruamente escluso ogni valenza alle doglianze contenute nell'atto d'appello, in questa sede reiterate, secondo cui non vi sarebbe la certezza che i messaggi fossero inviati dal PI o dallo stesso ricevuti. In conclusione, il Giudice del rinvio afferma che le dichiarazioni del PI, il coinvolgimento nell'episodio delittuoso di cui al capo 23), il rinvenimento e l'utilizzo di schede telefoniche intestate a stranieri, l'utilizzo nei messaggi di un linguaggio convenzionale, rappresentano tutti elementi che, globalmente considerati, inducono a ritenere correttamente configurata l'ipotesi associativa contestata al capo 1) della rubrica. Come si vede, si tratta di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si 4 sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, P.G. in proc. Fachini e altri, Rv. 203767 -01). 4. Parimenti inammissibile è la seconda censura, in punto di trattamento sanzionatorio con specifico riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. È appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142- 01) o con formule sintetiche (del tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 -01; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583- 01), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826- 01). Nel caso in disamina, peraltro, le ragioni del rigetto sono chiaramente espresse dalla Corte di appello laddove ha osservato che non vi era spazio per il loro riconoscimento, «in assenza di elementi positivi da valorizzare, nemmeno allegati dalla difesa, ed in ragione della portata e della gravità della vicenda e della capacità a delinquere manifestata dall'imputato rivelatosi molto attivo nella gestione dell'illecito affare di cui al capo 23». Ha, altresì, ricordato che il Giudice di primo grado aveva calcolato la pena partendo dal minimo edittale per il reato di cui al capo 1), cui aveva apportato l'aumento di mesi 6 per la continuazione con il reato dichiarato prescritto dalla Corte di appello, la quale ha, pertanto, rideterminato la pena nella misura di anni 10 di reclusione. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo 4m- íZ evt&Lio 11•L. ttst-11/0"aC ilt^""14K%'"I'k-f-e Penale Sent. Sez. 4 Num. 4148 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 18/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. In data 16/09/2021, la Corte di appello di Reggio Calabria, giudicando in sede di rinvio - a seguito di annullamento della sentenza della Corte di appello di Messina del 15/12/2017 da parte della Terza Sezione di questa Corte Suprema, con sentenza del 16/01/2019, per l'accoglimento del motivo con cui l'imputato aveva eccepito la nullità dell'ordinanza con cui la Corte messinese che aveva rigettato l'istanza di rinvio del difensore per documentato impedimento a comparire -, in riforma della sentenza pronunciata in data 17/01/2017 dal Tribunale di Messina ed appellata da PI TO TI, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo 23) perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena nella misura di anni 10 di reclusione, confermando la responsabilità per il delitto di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 4 e 80, commi 1, lett. a) e 2, d.P.R. 309/90. 2. Avverso la sentenza dei Giudice del rinvio ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge, nonché mancanza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 74, commi 1, 2 e 4 e 80, commi 1, lett. a), d.P.R. 309/90. Prive di riscontro sono rimaste le censure mosse con l'atto di appello circa la reale sussistenza dei requisiti minimi e necessari affinché possa ritenersi configurato, in capo all'odierno ricorrente, il ruolo di compartecipe della contestata associazione. Gli esiti dell'attività captativa non hanno mai trovato riscontro positivo dalle perquisizioni eseguite, di talché il dato ponderale di cui al capo 23) dell'imputazione costituisce frutto mera presunzione. Non risulta, infatti, che mai siano stati operati sequestri di sostanza stupefacente di qualsivoglia tipologia o che siano stati registrati eventuali passaggi di denaro. La sentenza impugnata non chiarisce quali siano gli elementi che qualificano la tipologia dello stupefacente;
né chiarisce quali siano le ragioni per le quali è stato escluso in modo categorico che le trattative da parte del PI in trasferta a Milano potessero avere ad oggetto la compravendita di autovetture, atteso che dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata emergeva chiaramente che l'imputato era dedito a questa attività. Con riferimento alle intercettazioni in esame, non può aversi la certezza, che i messaggi attribuiti al ricorrente siano effettivamente stati inoltrati dallo stesso e da lui ricevuti, altresì considerato che il traffico telefonico avveniva su scheda intestata ai cittadini stranieri. Né può assurgere a riscontro quanto è stato dichiarato dagli ufficiali in ascolto, con riferimento al riconoscimento della voce del PI i quali, peraltro, nel corso dell'istruttoria, non sono stati in grado di chiarire in quale circostanza vi sarebbe stato tale riconoscimento. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PI MM, le stesse risultano essere ancora più inconsistenti, considerate le profonde contraddizioni in cui egli è incorso. La condotta associativa contestata nel presente 2 procedimento coincide con la fattispecie associativa del procedimento cosiddetto "Refriger", nel quale la posizione dell'odierno ricorrente era stata archiviata in difetto di elementi sufficienti a sostenere le accuse in giudizio. Non viene, inoltre, chiarito come mai, nessuno degli altri collaboratori di giustizia sentiti abbia menzionato il PI, quale soggetto vicino al gruppo capeggiato da IA SC. Le intercettazioni hanno evidenziato solo sporadiche interazioni tra il PI e gli altre soggetti coinvolti, potendosi al più configurare una responsabilità dell'imputato a mero titolo di concorso. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen. e ai benefici di legge. L'argomentazione con cui si nega il riconoscimento delle attenuanti generiche è assolutamente generica. 3. In data 11/10/2022, sono pervenute conclusioni scritte dell'avv. Francesca Barbera nell'interesse dell'imputato. 4. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere manifestamente infondato, sollecita una rivisitazione della ricostruzione del fatto, a fronte di una motivazione che si sottrae a censure proponibili in questo grado di giudizio. 2. Il primo motivo di ricorso investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). 3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, con riguardo all'assunto secondo cui la condotta associativa del presente procedimento sarebbe sovrapponibile a quella del 3 procedimento "Refriger", in cui la posizione dell'imputato è stata archiviata, ha osservato come questa archiviazione non comporti alcuna influenza nel presente procedimento, «posto che quegli elementi, ritenute all'epoca insufficienti, hanno ricevuto successivi importanti dati corroboranti la sua responsabilità». Ha ricordato come, dall'istruttoria dibattimentale, siano emersi numerosi elementi in ordine alla partecipazione di PI TO TI all'associazione capeggiata dal IA, svelando una stretta rete di rapporti tra i sodali: elementi che corroborano e forniscono un riscontro individualizzante alle propalazioni di PI MM, già ritenuto attendibile dal Giudice di primo grado che lo aveva inserito tra i compartecipi dell'associazione. Ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità, con riguardo al capo 1), la Corte di merito ha valorizzato l'episodio delittuoso di cui al capo 23), già dichiarato prescritto, relativo alla detenzione e al trasporto di stupefacente da Milano a Messina, reputandolo sintomatico del significativo coinvolgimento dell'inserimento del PI nell'associazione contestata, in quanto un compito così delicato non poteva che essere affidato ad un soggetto «che godeva di ampia fiducia, intraneo all'associazione, e con ampia libertà di contrattazione, come dimostrato dalle lunghe trattative intercorse con il mediatore» e che proprio il fatto che egli non fosse tenuto a mettere al corrente di ogni novità il IA dà contezza della sua autonomia di movimento e, quindi, dell'importante ruolo rivestito all'interno del sodalizio. Con riguardo alle schede telefoniche intestate a soggetti stranieri, la sentenza impugnata ha ricordato che gli interlocutori, consapevoli della possibilità che, anche facendo uso di sim non a loro intestate, le loro voci fossero riconosciute, adoperavano ulteriore precauzioni per cui comunicavano con snns e non con telefonate, ma che, tuttavia, in alcune occasioni, si tradivano, rispondendo imprudentemente ad una chiamata. Accadeva così che le loro voci, tra cui quella dell'odierno ricorrente, venissero captate in modalità ambientale e riconosciute dagli ufficiali di polizia giudiziaria addette all'ascolto. La Corte di merito ha dunque congruamente escluso ogni valenza alle doglianze contenute nell'atto d'appello, in questa sede reiterate, secondo cui non vi sarebbe la certezza che i messaggi fossero inviati dal PI o dallo stesso ricevuti. In conclusione, il Giudice del rinvio afferma che le dichiarazioni del PI, il coinvolgimento nell'episodio delittuoso di cui al capo 23), il rinvenimento e l'utilizzo di schede telefoniche intestate a stranieri, l'utilizzo nei messaggi di un linguaggio convenzionale, rappresentano tutti elementi che, globalmente considerati, inducono a ritenere correttamente configurata l'ipotesi associativa contestata al capo 1) della rubrica. Come si vede, si tratta di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacché questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si 4 sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep. 1996, P.G. in proc. Fachini e altri, Rv. 203767 -01). 4. Parimenti inammissibile è la seconda censura, in punto di trattamento sanzionatorio con specifico riguardo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. È appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142- 01) o con formule sintetiche (del tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 -01; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583- 01), ma afferma anche che la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826- 01). Nel caso in disamina, peraltro, le ragioni del rigetto sono chiaramente espresse dalla Corte di appello laddove ha osservato che non vi era spazio per il loro riconoscimento, «in assenza di elementi positivi da valorizzare, nemmeno allegati dalla difesa, ed in ragione della portata e della gravità della vicenda e della capacità a delinquere manifestata dall'imputato rivelatosi molto attivo nella gestione dell'illecito affare di cui al capo 23». Ha, altresì, ricordato che il Giudice di primo grado aveva calcolato la pena partendo dal minimo edittale per il reato di cui al capo 1), cui aveva apportato l'aumento di mesi 6 per la continuazione con il reato dichiarato prescritto dalla Corte di appello, la quale ha, pertanto, rideterminato la pena nella misura di anni 10 di reclusione. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente