Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
La misura coercitiva dell'obbligo di presentazione (nella specie trisettimanale) alla polizia giudiziaria è compatibile con l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di P.S..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2008, n. 42112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42112 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/10/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2919
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 016813/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC BE N. IL 07/03/1965;
avverso ORDINANZA del 12/03/2008 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Dott. GIALANELLA Antonio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa per le Ammende. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con provvedimento, deliberato il 12 marzo 2008 e depositato il 13 marzo 2008, il Tribunale di Milano ha rigettato la istanza di sospensione della esecuzione della misura della prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza presentata dal sorvegliato NE LB, il quale aveva dedotto di essere stato sottoposto alle concorrenti misure coercitive dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, giusta ordinanze 9 febbraio 2008 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara e 20 febbraio 2008 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Foggia.
Il tribunale ha motivato che le misure coercitive, la quali comportavano l'obbligo della presentazione per tre giorni alla settimana ai Carabinieri della Stazione di Cesano Boscone, luogo di residenza del sorvegliato, erano perfettamente compatibili con la esecuzione della misura di prevenzione e con la osservanza delle relative prescrizioni, aggiungendo che, oltretutto, la simultanea applicazione delle misure cautelari e di prevenzione rispondeva "anche a un interesse del sottoposto", comportano la sovrapposizione, anziché la somma, dei relativi periodi di durata.
2. - Ricorre per cassazione il sorvegliato, personalmente, mediante atto del 19 marzo 2008, col quale denunzia violazione di legge, asserendo:
le misure di prevenzione possono essere eseguite "solo dopo la cessazione di tutte le misure cautelari";
la misura dell'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria deve essere equiparata alla libertà vigilata, con la conseguenza che a norma della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 10 "non di può far luogo alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno";
la misura di prevenzione e le misure cautelari "non possono ritenersi compatibili e, quindi, eseguibili in contemporaneità;
irrilevante è la considerazione l'interesse del sorvegliato e abnorme è il relativo rilievo del Tribunale;
infine la Questura di Milano ha accordato la sospensione della esecuzione della misura di prevenzione nel caso "di misure cautelari.. non custodiali".
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 26 giugno 2008, richiamati i principi di diritto fissati da questa Corte in ordine al concorso nella esecuzione di misure coercitive e di prevenzione, obietta:
è evidente che nella specie non sussiste incompatibilità tra le misure, "essendo palmare che .. l'obbligo di presentazione trisettimanale alla polizia giudiziaria non contrasta con le prescrizioni derivanti dalla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza";
sicché la "genericità del ricorso ...ne impone la dichiarazione di inammissibilità".
4. - Il ricorso è manifestamente infondato.
Le tesi del ricorrente, circa il concorso tra l'esecuzione della misura di prevenzione e quella coercitiva dell'obbligo della presentazione, non hanno giuridico fondamento (v. Sez. 1^, 24 maggio 1977, n. 1336, Messina, massima n. 136397; Sez. 1^, 29 novembre 1999, n. 6582, Spinelli, massima n. 215222; Sez. 1^, 15 febbraio 2008, n. 11095, Perillo, massima n. 239568). Affatto generica e immotivata è, poi, la negazione della compatibilità tra l'esecuzione della misura di prevenzione e le misure coercitive dell'obbligo della presentazione applicate al sorvegliato.
Sicché la relativa censura è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per carenza del requisito della specificità, prescritto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c). Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2008