Sentenza 12 novembre 2018
Massime • 1
L'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale).
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 3. La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in caso di continuazione: vediamo comeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2022
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 81, 131-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, dichiarava la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violenza privata continuata, sostituendo la pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli nel primo grado di giudizio, con la corrispondente pena pecuniaria di euro 5.000, confermando nel resto la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/11/2018, n. 7381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7381 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2018 |
Testo completo
07381-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 4297/2018 Presidente - ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI CC 12/11/2018 VINCENZO SIANI Relatore - - R.G.N. 19918/2018 DOMENICO FIORDALISI GIUSEPPE SANTALUCIA N. Z FRANCESCO CENTOFANTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON CH nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/04/2018 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
Glovanni Di LED lette/sentite le conclusioni del PG IL RIGETTO DEL RIGASo. CHE HA CHIESTO RITENUTO IN FATTO -1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 5 6 aprile 2018, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di TI NE di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle quattordici sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, come da elenco dal n. 1 al n. 11 dell'istanza, con riferimento a quelle considerate fra le sentenze inserite nel primo gruppo del cumulo di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 25 gennaio 2018; e dal n. 1 al n. 3 dell'istanza, con riferimento a quelle considerate fra le sentenze inserite nel secondo gruppo del cumulo di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 25 gennaio 2018, reati commessi progressivamente nel tempo intercorso tra il 14 giugno 2000 e' il 19 ottobre 2010. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di NE chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con cui lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione articolando la doglianza in due censure.
2.1. Secondo il ricorrente, la motivazione a base del provvedimento impugnato era superficiale e lacunosa, tanto da potersi definire apparente. In particolare, il fatto che i reati oggetto dell'istanza erano stati commessi nell'arco temporale di dieci anni non era ragione che impedisse il riconoscimento del vincolo della continuazione anche con riferimento a gruppi di quei reati perpetrati in epoca contigua: a tale proposito, nell'istanza si era evidenziata - con riferimento a quelli oggetto delle sentenze inserite nel primo gruppo del cumulo tale vicinanza temporale fra i reati oggetto delle sentenze (identificate con la numerazione propria del cumulo) nn. 2 (648 cod. pen.) e 10 (624 cod. pen.); fra i reati oggetto delle sentenze nn. 3 (624 cod. pen.) e 9 (648 cod. pen.);e fra i reati oggetto delle sentenze nn. 12 (707 cod. pen.), 7 (624 cod. pen.) e 6 (648 cod. pen.), reati in relazione ai quali sussisteva anche contiguità spaziale, siccome erano stati tutti consumati in Genova, ad eccezione di quello di cui alla sentenza n. 6, giudicato a suo tempo dal Tribunale di Chiavari, nonché assonanza tipologica, trattandosi di reati contro il patrimonio e diretti contro beni pressoché identici, soprattutto autovetture. Anche fra i reati oggetto delle sentenze di cui ai nn. 17 e 18 nell'ambito di quelle del primo gruppo del cumulo, pur non connotati da stretta contiguità temporale, sussistevano l'omologa tipologia (ricettazioni di motocicli) e l'identità del luogo di consumazione (Genova).
2.2. Inoltre, per il ricorrente, l'ordinanza era affetta da motivazione illogica lì 2 dove aveva proceduto alla svalutazione della sua condizione di tossicodipendente per annettere valore decisivo alla pretesa abitualità nella commissione di quei reati per trarne mezzo di sostentamento, dovendo contestarsi che il furto di autoveicoli e motoveicoli fosse fonte di sostentamento, senza che, nello stesso ambito logico, si fosse considerata la stessa documentazione INPS prodotta per dimostrare l'attività lavorativa prestata da NE.
3. Il Procuratore generale si è espresso nel senso del rigetto del ricorso, in considerazione del fatto che, quanto alla dedotta condizione di tossicodipendenza del reo, il giudice dell'esecuzione aveva escluso con congrua motivazione che la suddetta condizione avesse avuto influenza nella commissione dei molti reati perpetrati nel corso di un decennio, nonché aveva adeguatamente confutato la tesi dell'evenienza di una serie sufficiente di parametri ulteriori, non essendo stato considerato bastevole il mero criterio della vicinanza temporale fra alcuni fra i reati ricompresi nel cumulo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei sensi che seguono, valutando in modo congiunto le due tematiche poste nel motivo sopra richiamato.
2. E' rilevante constatare che per giustificare il rigetto dell'istanza il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che essa riguardava reati commessi in un arco temporale superiore al decennio e, dunque, notevolmente ampio, per di più con modalità differenziate (alcuni reati erano stati commessi solo da NE, altri da lui in concorso terze persone), in luoghi fra loro diversi (Savona, Chiavari, Genova): da tale constatazione il Tribunale ha tratto la conseguenza che il quadro valutato era quello dell'abitualità di NE nella commissione di reati contro il patrimonio, al fine di trarne mezzi di sostentamento, dovendo escludersi che questi, al momento della commissione del primo reato, si fosse già prefisso la commissione dei fatti avvenuti nel corso del decennio successivo, a seguito dell'emersione di occasioni che non era possibile prevedere in precedenza. In ordine, poi, allo stato di tossicodipendenza, il giudice dell'esecuzione si è limitato a considerare che dalla certificazione della competente ASL dovesse desumersi che NE aveva affrontato vari periodi di disintossicazione in comunità, seguitando a commettere reati, così da precludersi anche il reingresso nella comunità terapeutica. 3 3. Stante tale stringato discorso giustificativo, in esso, se si individua una sufficiente risposta all'istanza di applicazione della continuazione all'intera serie di reati indicati dall'istante, per un verso, si constata che tale risposta risulta basata essenzialmente sulla oggettivamente notevolissima, in quanto- poliennale ampiezza dell'arco temporale in cui i reati dell'intera serie sono stati commessi, e, per altro verso, si rileva l'inadeguatezza dell'argomento speso per valutare se avesse potuto avere efficienza concorrente nella maturazione del medesimo disegno criminoso la condizione di tossicodipendente del reo e se l'esito della relativa indagine, conclusa in senso negativo in riferimento all'intera serie di reati, fosse da ritenersi di eguale segno in riferimento alla verifica relativa ai singoli gruppi di reati in ordine a cui NE pure aveva formulato con sufficiente specificità - distinguendo i reati ricompresi rispettivamente dai due cumuli e poi allegando le note di assonanza relative a singoli gruppi di reati, evidenziati come temporalmente contigui l'istanza di applicazione della - continuazione. In sostanza a fronte di un'istanza che pretendeva di riunire in - continuazione una serie notevole di reati commessi in un arco di tempo intercorrente tra il 2000 e il 2010, accertati e sanzionati da quattordici sentenze, ma che deduceva anche l'evenienza del fattore della costante intromissione ne 一 sua programmazione delle progressive violazioni della legge penale della sua tossicodipendenza e che si articolava anche nella sollecitazione, esposta in modo adeguato, alla verifica del medesimo disegno criminoso riferita pure a singoli gruppi di reati - il giudice dell'esecuzione ha offerto una risposta che ha fatto primaria leva sul fattore del lungo intervallo temporale tra reato e reato quale elemento decisivamente ostativo per l'applicazione della continuazione anche con riguardo a quei reati consumati in tempi fra loro ravvicinati e inerenti all'offesa di beni giuridici uguali oppure affini. Nessun argomento è stato, di conseguenza, esternato per spiegare se la continuazione per gruppi di reati fosse o meno da accogliersi e, in caso negativo, per esporre la ragione per la quale nemmeno per i gruppi di reati indicati nell'istanza potesse individuarsi il medesimo disegno criminoso. Per altro verso, si è manifestata la carenza di effettiva considerazione da parte del Tribunale circa la verifica dell'eventuale rilevanza della situazione di tossicodipendenza, pure debitamente dedotta con l'istanza (con riferimento al certificato rilasciato dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze, Ser.T. del Distretto 9 dell'ASL Genovese 3, in data 5 dicembre 2016), con la prospettazione del carattere inveterato di tale condizione fin da tempo antecedente all'inizio della serie criminosa e, quindi, da tempo antecedente agli stessi singoli gruppi di reati oggetto di esame. L'unico argomento sviluppato sul tema ossia l'essere stati vani i tentativi finora fatti dal reo per affrancarsi dalla condizione di tossicodipendenza da cui è gravato da lungo tempo, argomento desunto dal fatto che egli ha affrontato diversi periodi di disintossicazione in ambiente comunitario, ma ha seguitato a commettere reati, sino a precludersi il nuovo ingresso in comunità terapeutica non integra, per sé solo, un elemento che possa, dal punto di vista logico e al di là del giudizio di valore sulla condotta del condannato, escludere l'influenza della tossicodipendenza nella formazione del medesimo disegno criminoso, soprattutto tale disegno risulti afferente a singoli gruppi di reati, dovendo se quell'argomento - necessariamente inquadrarsi nel complesso dei dati acquisiti, anche come scaturenti dalle sentenze accertative delle responsabilità di NE in ordine ai reati considerati, al fine di stabilire se la tossicodipendenza abbia costituito un fattore che, insieme agli altri, abbia contribuito a determinare il concepimento del medesimo disegno criminoso per alcuni dei reati o gruppi di reati considerati, oppure se essa si sia sempre e soltanto risolta nella mera pulsione a praticare uno stile di vita delinquenziale, tale da prescindere dall'unitaria programmazione criminosa, così escludendola.
4. Entrambe le censure che caratterizzano il motivo denunciano, quindi, sia pure nei limiti precisati, un vizio obiettivamente sussistente nel provvedimento impugnato (nella stessa prospettiva v. Sez. 1, n. 37560 del 07/03/2018, Massè, n. m.).
4.1. In ordine all'esigenza di considerazione effettiva dell'elemento costituito dallo stato di tossicodipendenza dell'istante, rileva il richiamo dell'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. (come introdotto dall'art. 4 d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla legge n. 49 del 2006), in forza del cui disposto, allorché si tratti di verificare la continuazione in fase esecutiva, lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti;
ciò, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (così Sez. 1, n. 20816 del 09/01/2017, Todaro, n. m.; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490), essendo sottesa all'innovazione normativa ora richiamata la ratio di attenuare le conseguenze penali della condotta sanzionatoria quando i diversi reati siano stati commessi da soggetto tossicodipendente, per essersi considerato che quella condizione, ove sussistente all'atto della consumazione dei reati stessi, va presa in esame per verificare se essa in concreto concorra a giustificare l'unicità del disegno criminoso. Beninteso, il discorso giustificativo doveva e deve inscriversi nella 5 prospettiva secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Fissate queste imprescindibili coordinate, dunque, la condizione di tossicodipendente è da prendersi in considerazione per giustificare l'unicità del disegno criminoso, con riferimento ai reati che siano ad essa collegati e da essa dipendenti, nel concorso delle altre condizioni rilevanti per l'evenienza della continuazione, costituendo la medesima condizione un fattore ulteriore quindi - concorrente, non esclusivo per l'accertamento in parola: e la delibazione di - rilevanza o meno del relativo fattore esige che quando emerga dagli atti oppure sia allegato in modo sufficientemente specifico, anche con documentazione sanitaria che ad esso faccia congruo riferimento il giudice dell'esecuzione esamini il relativo elemento e le corrispondenti allegazioni, dandone conto in motivazione, in modo esplicito o anche implicito, ma comunque univoco. Pertanto, allorché si verta in tema di reato continuato in sede esecutiva, se non viola l'obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannato, che risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lo renda plausibile e suscettibile di essere considerato, né emerga altrimenti dalle sentenze acquisite anche d'ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. (arg. ex Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015, dep. 2016, Filippone, Rv. 265716), viola invece tale obbligo il giudice che, a fronte di allegazione specifica in sé e per come supportata da deduzioni e documenti, escluda totalmente dal discorso giustificativo l'analisi della suddetta condizione (Sez. 1, n. 34453 del 03/04/2017, Confessore, n. m.),, oppure, come è accaduto nel caso in esame, svaluti totalmente quel fattore senza addurre una spiegazione adeguata e logica.
4.2. Con riferimento all'omessa pronuncia sull'istanza subordinata di applicazione della continuazione soltanto ad alcuni fra i reati dedotti, accorpati per gruppi prospettati da NE come maggiormente caratterizzati dal concorso di indici sintomatici dell'addotta, rispettiva unitarietà del disegno criminoso, è da ricordare che, quando l'istanza di applicazione della 6 continuazione, oltre che inerire all'intera serie di reati dedotta, abbia riguardo, anche in chiave subordinata, a un circoscritto gruppo di reati o a più gruppi di reati, con allegazione dell'evenienza di indici sintomatici afferenti al singolo gruppo, il giudice deve esaminare pure questa istanza fornendo adeguata motivazione, anche implicita ma univocamente desumibile dal complesso dell'iter giustificativo, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. Si è già affermato che l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843). Richiamando tale indirizzo, lo si ribadisce con l'opportuna precisazione che l'esigenza di analizzare la prospettiva della continuazione per singoli gruppi fra i reati complessivamente indicati si profila sussistente se e nei limiti in cui l'interessato, con la domanda, abbia comunque dedotto, mediante allegazioni sufficienti a far emergere l'interesse alla relativa verifica nell'ambito del più ampio thema decidendum, l'evenienza del medesimo disegno criminoso per gruppi di reato, enucleandoli e adducendo gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale. Siffatti elementi appaiono riscontrabili nell'istanza proposta da NE: pertanto, sotto tale profilo la risposta alla corrispondente domanda doveva essere data, impregiudicata ogni valutazione di merito circa la sussistenza o meno dei dedotti fattori unificanti relativi ai singoli gruppi di reati.
5. In definitiva, deve ritenersi che, sotto i due enucleati profili, il ragionamento sviluppato dal giudice dell'esecuzione, avendo esaminato in modo inadeguato il fattore della seria condizione di tossicodipendenza dell'istante e non avendo dato risposta all'istanza di applicazione della continuazione per i singoli gruppi di reati enucleati, sia viziato da motivazione carente e contraddittoria su una circostanza rilevante e da omessa pronuncia, nei sensi sopra indicati. Per queste ragioni l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Genova, in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo esame che tenga conto dei principi testé esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di 7 Genova. Così deciso il 12 novembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Siani. Antonella Patrizia Mazzei Mu M. mazge DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 FEB 2019 IL CANCELLIERE E R Stefarda FAIELLA P X 0 08