Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 46875
CASS
Sentenza 17 ottobre 2007

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In tema di impugnazioni, poichè la sanzione dell'inammissibilità per inosservanza delle formalità previste dall'art. 583 cod. proc. pen. consegue unicamente ad una violazione tale da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza dell'atto da chi ne risulta proponente, deve ritenersi rituale l'atto di impugnazione privo della sottoscrizione del difensore ove sia possibile risalire "aliunde" al sottoscrittore come autore dell'atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare di tale sottoscrizione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ammissibile l'atto di appello, privo della sottoscrizione del difensore, ma al quale era allegata, con timbro di continuità tra i due atti, la procura speciale ad impugnare la sentenza di primo grado, procura nella quale risultava la sottoscrizione del difensore a valere come autentica della firma dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 46875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46875
    Data del deposito : 17 ottobre 2007

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