Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di impugnazioni, poichè la sanzione dell'inammissibilità per inosservanza delle formalità previste dall'art. 583 cod. proc. pen. consegue unicamente ad una violazione tale da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza dell'atto da chi ne risulta proponente, deve ritenersi rituale l'atto di impugnazione privo della sottoscrizione del difensore ove sia possibile risalire "aliunde" al sottoscrittore come autore dell'atto, in quanto non è necessaria una forma o collocazione particolare di tale sottoscrizione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ammissibile l'atto di appello, privo della sottoscrizione del difensore, ma al quale era allegata, con timbro di continuità tra i due atti, la procura speciale ad impugnare la sentenza di primo grado, procura nella quale risultava la sottoscrizione del difensore a valere come autentica della firma dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 46875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46875 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 17/10/2007
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 02438
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 022128/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OR CA RI, N. IL 15/08/1946;
avverso SENTENZA del 25/01/2007 CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 25 gennaio 2007, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da OR RL RI avverso la sentenza del 15 novembre 2005, con la quale il Tribunale di Matera lo aveva condannato alla pena di giorni trenta di arresto ed Euro 16.000,00, di ammenda, avendolo riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 81 c.p., comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, art. 44, comma 1, lett. e), e D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 146
e 163, per avere realizzato in Matera, senza concessione edilizia e senza il prescritto nulla osta ambientale, opere edilizie sui terreni di proprietà della moglie, in zona compresa, per una porzione, nel parco storico archeologico naturale di Chiese Rupestri del Materano (come accertato in corso di realizzazione il 6 giugno 2003). La Corte aveva infatti rilevato che l'atto di appello, pervenuto a mezzo posta, era privo della sottoscrizione dell'imputato, che aveva solo sottoscritto la procura speciale all'avv. DI Vito, senza peraltro che la relativa firma fosse stata autenticata dal difensore e in ragione di ciò aveva ritenuto la conseguente incertezza relativamente alla provenienza dell'atto. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e). Sostiene al riguardo che l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), per l'inosservanza delle formalità di cui all'art. 583 c.p.p., consegue unicamente ad una violazione tale da far escludere ogni certezza in ordine alla provenienza dell'atto da colui che in esso è indicato come appellante.
Viceversa, nel caso di specie l'atto avrebbe contenuto la delega sottoscritta dall'imputato, autenticata dal difensore. Inoltre tale delega sarebbe stata menzionata esplicitamente nell'atto che la conteneva e in essa era indicata la sentenza da impugnare. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. In subordine, poiché l'imputato nel frattempo ha ottenuto titoli abilitativi in sanatoria, li produce e chiede alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio o con rinvio la sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato nel motivo principale, con conseguente assorbimento del motivo svolto in via subordinata.
Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. 22 novembre 2006 n. 38467) anche il difensore deve sottoscrivere, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., u.c., l'atto di impugnazione da lui proposto per l'imputato.
Una tale sottoscrizione appare infatti necessaria al fine di riferire AT a colui che in esso ne appare come l'autore.
Consegue a tale finalità che per tale sottoscrizione non è necessaria una forma o una collocazione particolare, quando comunque da essa sia possibile risalire al sottoscrittore come autore dell'atto.
Nel caso in esame, in cui l'atto di appello indicato come del difensore era stato trasmesso alla Corte territoriale a mezzo del servizio postale, difettava nello stesso la sottoscrizione sotto il nome del difensore apposto in calce all'atto, ma quest'ultimo menzionava la delega dell'imputato al proprio difensore per appellare la sentenza di primo grado.
Inoltre, la delega, unita all'atto di appello con un timbro di continuità tra i due fogli, era sottoscritta dall'imputato e, diversamente da quanto indicato nella sentenza impugnata, tale sottoscrizione era autenticata dal suo difensore.
Infine il testo della delega conteneva l'esplicito riferimento all'atto da impugnare.
I dati di fatto così evidenziati consentono pertanto di riferire con certezza l'atto al difensore indicato come autore dello stesso e di attribuire a mera dimenticanza la mancata sottoscrizione dell'atto medesimo da parte di questi.
Il ricorso appare pertanto fondato e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Potenza, per il giudizio d'appello.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Potenza.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2007