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Sentenza 13 ottobre 2023
Sentenza 13 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2023, n. 41728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41728 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OM Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A, per sopravvenuta improcedibilità, dichiarare inammissibile nel resto il ricorso e rideterminare conseguentemente la pena;
lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Fabio Segreti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) e la rideterminazione della pena;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo del 4 Penale Sent. Sez. 5 Num. 41728 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 12/09/2023 maggio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NI SI per i reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose, dal mezzo fraudolento e dalla minorata difesa e per il reato di cui art. 493-ter cod. pen. e, applicata l'attenuante del risarcimento del danno ritenuta equivalente alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NI SI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame con il quale si chiedeva l'esclusione della recidiva. Il ricorrente segnala che con l'atto di appello era stato dedotto che il Giudice di primo grado aveva applicato la recidiva basandosi solo sui precedenti penali dell'imputato, omettendo di valutare se il nuovo reato costituisse manifestazione di un'accresciuta pericolosità sociale. La Corte di appello aveva rigettato il motivo incorrendo nello stesso errore commesso dal Giudice per le indagini preliminari. Inoltre, non poteva essere applicata la recidiva reiterata, non essendo egli mai stato dichiarato recidivo in precedenza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione dell'aggravante della minorata difesa, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente l'indicazione, nel capo di imputazione, della disposizione che prevede siffatta aggravante e dell'età della vittima. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e dell'illogicità della motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata su argomenti di natura ipotetica e suggestiva, senza indicare le ragioni della mancata loro applicazione. 3. Il difensore ha fatto pervenire una memoria con allegato l'atto di rimessione della querela e l'atto di sua accettazione, in relazione al delitto di furto, e chiede che il reato sia dichiarato estinto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve innanzitutto rilevarsi che il reato di furto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela e che la persona offesa ha dichiarato di rimettere la querela e che l'imputato ha accettato la remissione. Ne deriva la estinzione del reato di furto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 2 La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio in relazione a detto reato con assorbimento del secondo motivo di ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha ben esplicitato le ragioni per le quali il nuovo fatto costituisce manifestazione di un'elevata capacità criminale, se raffrontato con i precedenti penali, tutti caratterizzati da un intento predatorio. Il motivo è inammissibile anche laddove il ricorrente sostiene che la recidiva reiterata non poteva essergli applicata perché mai dichiarato recidivo, atteso che la censura è stata sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, incorrendo quindi nella sanzione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso il motivo sarebbe infondato avendo le Sezioni Unite recentemente affermato, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, che ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha ben motivato circa le ragioni che non consentono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, ha evidenziato che l'interruzione della latitanza e la confessione resa non possono essere prese in considerazione a tal fine, sia perché la prova era già evidente, cosicché la confessione appare strumentale, sia perché la interruzione della latitanza non può giustificare di per sé una riduzione di pena, mentre il risarcimento del danno è stato già valutato per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. Peraltro, la Corte territoriale ha implicitamente motivato anche laddove ha affermato che l'imputato, per i suoi molteplici precedenti penali, non può usufruire di alcuna riduzione di pena. 4. Concludendo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di furto contestato al capo A, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Stante la già ritenuta equivalenza tra la recidiva e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., la pena può essere rideterminata in anno uno e mesi otto di 3 reclusione ed euro 566,00 di multa, cui si perviene riducendo di un terzo per il rito la pena base per il reato di cui al capo B) di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 850,00 di multa, già determinata dal giudice di primo grado. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative al capo B), essendo il suo ricorso stato dichiarato inammissibile, ed anche in relazione al delitto di cui al capo A) le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 340, comma 4. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di furto di cui al capo A), perché il reato è estinto per remissione di querela. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena per il reato di cui al capo B) in anno uno e mesi otto di reclusione ed euro 566,00 di multa. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/09/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OM Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo A, per sopravvenuta improcedibilità, dichiarare inammissibile nel resto il ricorso e rideterminare conseguentemente la pena;
lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Fabio Segreti, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) e la rideterminazione della pena;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo del 4 Penale Sent. Sez. 5 Num. 41728 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 12/09/2023 maggio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NI SI per i reati di furto aggravato dalla violenza sulle cose, dal mezzo fraudolento e dalla minorata difesa e per il reato di cui art. 493-ter cod. pen. e, applicata l'attenuante del risarcimento del danno ritenuta equivalente alle aggravanti ed alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NI SI, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al motivo di gravame con il quale si chiedeva l'esclusione della recidiva. Il ricorrente segnala che con l'atto di appello era stato dedotto che il Giudice di primo grado aveva applicato la recidiva basandosi solo sui precedenti penali dell'imputato, omettendo di valutare se il nuovo reato costituisse manifestazione di un'accresciuta pericolosità sociale. La Corte di appello aveva rigettato il motivo incorrendo nello stesso errore commesso dal Giudice per le indagini preliminari. Inoltre, non poteva essere applicata la recidiva reiterata, non essendo egli mai stato dichiarato recidivo in precedenza. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione dell'aggravante della minorata difesa, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente l'indicazione, nel capo di imputazione, della disposizione che prevede siffatta aggravante e dell'età della vittima. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e dell'illogicità della motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondata su argomenti di natura ipotetica e suggestiva, senza indicare le ragioni della mancata loro applicazione. 3. Il difensore ha fatto pervenire una memoria con allegato l'atto di rimessione della querela e l'atto di sua accettazione, in relazione al delitto di furto, e chiede che il reato sia dichiarato estinto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve innanzitutto rilevarsi che il reato di furto, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela e che la persona offesa ha dichiarato di rimettere la querela e che l'imputato ha accettato la remissione. Ne deriva la estinzione del reato di furto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 2 La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio in relazione a detto reato con assorbimento del secondo motivo di ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha ben esplicitato le ragioni per le quali il nuovo fatto costituisce manifestazione di un'elevata capacità criminale, se raffrontato con i precedenti penali, tutti caratterizzati da un intento predatorio. Il motivo è inammissibile anche laddove il ricorrente sostiene che la recidiva reiterata non poteva essergli applicata perché mai dichiarato recidivo, atteso che la censura è stata sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, incorrendo quindi nella sanzione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso il motivo sarebbe infondato avendo le Sezioni Unite recentemente affermato, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, che ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha ben motivato circa le ragioni che non consentono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, ha evidenziato che l'interruzione della latitanza e la confessione resa non possono essere prese in considerazione a tal fine, sia perché la prova era già evidente, cosicché la confessione appare strumentale, sia perché la interruzione della latitanza non può giustificare di per sé una riduzione di pena, mentre il risarcimento del danno è stato già valutato per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. Peraltro, la Corte territoriale ha implicitamente motivato anche laddove ha affermato che l'imputato, per i suoi molteplici precedenti penali, non può usufruire di alcuna riduzione di pena. 4. Concludendo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di furto contestato al capo A, mentre il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Stante la già ritenuta equivalenza tra la recidiva e l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., la pena può essere rideterminata in anno uno e mesi otto di 3 reclusione ed euro 566,00 di multa, cui si perviene riducendo di un terzo per il rito la pena base per il reato di cui al capo B) di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 850,00 di multa, già determinata dal giudice di primo grado. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., l'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative al capo B), essendo il suo ricorso stato dichiarato inammissibile, ed anche in relazione al delitto di cui al capo A) le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 340, comma 4. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di furto di cui al capo A), perché il reato è estinto per remissione di querela. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e ridetermina la pena per il reato di cui al capo B) in anno uno e mesi otto di reclusione ed euro 566,00 di multa. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/09/2023.