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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 719/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ag.entrate - CO - Torino - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Società_1 S.a.s. Ex Resistente_1 Società_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 87/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 10/05/2023
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 00814202200000103001 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
In riforma della sentenza n. 87/2/2023, nel merito, accertare e dichiarare la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 00184202200000103001 e di tutte le cartelle di pagamento ad esso sottostanti, nonché regolarità dell'attività svolta dall'Agente della CO e la piena validità di tutti i crediti oggetto di causa e, per l'effetto, rigettare il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Conclusioni parte appellata previa sospensione del giudizio in attesa del perfezionamento della definizione agevolata dei carichi pendenti così come disposto dall'art. 1, co. 236 L. 197/22, in combinato disposto con l'art. 35, co. 3 D. Lgs. 546/1992, respingendo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - CO in data 6/12/2023, in quanto inammissibile e/o infondato, confermare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria nr. 87/2/23 depositata il 10/5/2023, annullando l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi impugnato, per le motivazioni colà contenute, ovvero per quelle richiamate nel presente atto, riferite ad eccezioni dedotte in primo grado e ritenute espressamente assorbite dai Giudici di prime cure. Con condanna dell'Agenzia delle Entrate-CO al pagamento delle competenze, spese di lite e relativi accessori del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – CO , la Resistente_1 e C. s.a.s. ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
00814202200000103001 – notificato in data 23.02.2022 – limitatamente a n. 36 cartelle di pagamento sottostanti;
- che, in particolare, la società ricorrente ha eccepito l'inesistenza/illegittimità dell'atto opposto:
1) perché proveniente da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri;
2) perché carente di motivazione;
3) per mancata notifica dell'avviso di intimazione prodromico all'atto di pignoramento impugnato;
4) per inesistenza/illegittimità delle cartelle di pagamento sottostanti nonché 5) per intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle ridette cartelle esattoriali;
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Alessandria, sez. 2^, con sentenza n. 87/2/2023, depositata in data 10/5/2023, accoglieva il ricorso motivando: “ E' fuor di dubbio che nel caso che ci occupa l'indirizzo
è diverso da quelli istituzionali dell'ente. Come osservato dalla giurisprudenza di merito (vedasi per tutte
CTR Piemonte n. 772/22) “l'intento del legislatore di addivenire alla graduale sostituzione delle notificazioni a mezzo carta con quelle a mezzo posta elettronica certificata al tempo stesso garantendo al ricevente la certezza del domicilio digitale del notificante” necessita che detto domicilio sia attestato da indirizzo risultante da pubblici elenchi (art. 16 quater DL 179/12). Ne consegue che l'atto impugnato dovrà essere annullato. Il presente punto è assorbente rispetto agli ulteriori motivi di doglianza contenuti nel ricorso. Consegue altresì che la preliminare eccezione di tardività svolta dall'Ufficio è inconferente in quanto, risolto il problema relativo alla validità dell'atto l'esame circa la definitività delle cartelle risulta superfluo. Quanto poi alla circostanza che, nelle more, il terzo abbia o meno versato l'importo preteso dall'Agenzia non impedisce a questa Corte di pronunciarsi sulla validità dell'atto impugnato “. Agenzia Entrate CO era altresì condannata alle spese di lite liquidate in euro . L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, propone appello per i seguenti motivi:
In particolare, i Giudici di prime cure hanno stabilito che “è giurisprudenza ormai consolidata secondo cui è inesistente l'atto di notifica effettuato a mezzo pec ove proveniente da indirizzo contenuto da pubblici elenchi.
È di fuor dubbio che nel caso che ci occupa l'indirizzo è diverso da quelli istituzionali dell'ente.” La suesposta valutazione è palesemente errata e, pertanto, dovrà essere riformata. Difatti, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di primo grado, nel caso di specie è indubbia l'assoluta regolarità della notifica dell'atto impugnato nonché delle cartelle di pagamento ad esso sottese. Parte ricorrente, a fondamento della propria eccezione, ha richiamato la normativa di cui all'art. 3bis della Legge n. 53/1994 e di cui all'art. 16ter del D.
L. n. 179/2012; sennonché, gli articoli di legge richiamati non riguardano le notifiche a mezzo pec delle cartelle di pagamento o degli atti dell'Agente della riscossione;
infatti, la Legge n. 53/1994, circa le “Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, disciplina espressamente le modalità di notifica a mezzo pec eseguite in proprio da parte degli avvocati, mentre l'art. 16ter del D.L. n. 179/2012 individua i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec del destinatario ai fini della corretta notificazione degli atti “in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale” e, quindi, non in materia esattoriale. In tale materia, invece, la disciplina delle notifiche a mezzo pec è contenuta unicamente negli artt. 26 del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973, i quali non prevedono alcun obbligo, per l'Agente della CO notificante, di utilizzare esclusivamente gli indirizzi pubblicati nei pubblici registri, essendo necessario soltanto che l'indirizzo del destinatario sia pubblicato in tali registri. Quindi, ai sensi di legge, è necessario che l'iscrizione nei Pubblici Registri sia riferita all'indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa.
Sul punto, va precipuamente evidenziato che, per disciplinare una fattispecie assimilabile a quella di causa, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando la precedente Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, resa a
Sezioni Unite, ha stabilito che “In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell'Agenzia delle Entrate-CO), rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi), detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza 28/02/2023,
n. 6015). Il principio espresso dalla Suprema Corte, peraltro, è stato richiamato in numerose recenti sentenze di Giudici di merito, per disciplinare fattispecie sovrapponibili a quella per cui è causa. Con riferimento all'avversa eccezione va inoltre sottolineato che, contrariamente a quanto eccepito, controparte non avrebbe potuto dubitare in alcun modo della provenienza dell'atto notificato, dal momento che essa emerge chiaramente dal dominio del mittente (@pec.agenziariscossione.gov.it). La giurisprudenza attribuisce, infatti, rilevanza a tale constatazione, evidenziando che “nel caso che ci occupa non può sorgere alcun dubbio circa la provenienza dell'atto di pignoramento presso terzi da Agenzia delle Entrate – CO dal momento che il dominio dell'indirizzo pec del mittente (@pec.agenziariscossione.gov.it) è perfettamente coincidente con quello dell'indirizzo pec risultante dal registro IPA,. Da ultimo, va senz'altro evidenziato che in ogni caso, nella fattispecie oggetto di causa, non si può parlare di inesistenza della notifica, perché questa, cosi come pacificamente acclarato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è un'ipotesi del tutto eccezionale verificabile “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. (Cass. SS.UU. n. 14916 del
20.7.2016). Nella fattispecie di causa, sia pignoramento opposto che le sottostanti cartelle di pagamento sono stati notificati a mezzo pec da AdER in conformità agli artt. 26 e 49 7 D.P.R. 602/73 e risulta pacificamente consegnato. Perciò la notificazione è certamente “esistente”, nel senso indicato dalle Sezioni Unite. Alla luce di tutto quanto sinora esposto, è evidente che la sentenza indicata in epigrafe dovrà essere riformata nella parte in cui dichiara l'illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto perché notificato a mezzo pec da un indirizzo non risultante dai pubblici registri.
Per ciò che attiene, invece, a tutti gli altri motivi di ricorso ritenuti assorbiti dalla sentenza impugnata in questa sede, ci si riporta integralmente all'atto di primo grado.
Controdeduce parte appellata per la conferma della sentenza di primo grado, in subordine ripropone tutti i motivi di ricorso rimati assorbiti nel giudizio di primo grado. La Società contribuente aveva dedotto in ricorso anche altri motivi per il che l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi e le cartelle ad esso sottese sarebbero comunque stati insanabilmente nulli: detti motivi non sono stati trattati e decisi con la sentenza oggetto di gravame, che li ha ritenuti assorbiti (“Il presente punto è assorbente rispetto agli ulteriori motivi di doglianza contenuti nel ricorso”, cfr. pag. 2 sentenza di 1^ grado della CGT di Alessandria). Si intende con il presente atto di costituzione e controdeduzioni specificamente riproporli in via devolutiva, nulla escluso ed eccettuato. In relazione al presente contenzioso giova osservare che l'esponente ha aderito ritualmente alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252 L.197/22, con versamento della prima rata della pretesa liquidata dall'ADER, in relazione alle cartelle di pagamento n.
00120160010574250000 e n. 00120170005804545000, oggetto del presente contenzioso (cfr. provvedimenti di accoglimento ADER, cfr. doc.ti all. nn.
5-6 e ricevute di pagamento: doc.ti all. 7-8-9-10).
Pertanto, come espressamente previsto dall'art. 1, co.236 L.197/22, i giudizi, aventi ad oggetto atti così definibili “…dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.” Va poi sottolineato che, come ben rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto processuale tributario non ammette sentenze parziali ex art. 35, co.3 D.Lgs. 546/92, ma unicamente decisioni definitive. E tale principio vale anche con riferimento alla sospensione che, nel processo tributario, non può che essere integrale come argomentato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.16180/2021.. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta in atti, si chiede che il giudizio venga sospeso in attesa del perfezionamento della definizione agevolata dei carichi pendenti così come disposto dall'art. 1, co.236 L.197/22 in combinato disposto con l'art. 35, co.3 D.
Lgs.546/92.
Alla pubblica udienza il difensore di parte appellata insta per un rinvio risultando opportuno attendere l'emanazione delle norme sulla rottamazione, si richiama comunque ai motivi già esposti. Parte appellante si rimette.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta di rinvio, non risultano motivi di opportunità non essendo comunque la contribuente privata di alcun diritto a richiedere rottamazioni per cartelle da tempo poste in riscossione. Sulla pregiudiziale richiesta che il giudizio venga sospeso in attesa del perfezionamento della definizione agevolata dei carichi pendenti così come disposto dall'art. 1, co.236 L.197/22 in combinato disposto con l'art. 35, co.3 D.Lgs.546/92 in quanto “ in relazione alle cartelle di pagamento n.
00120160010574250000 e n. 00120170005804545000, oggetto del presente contenzioso” sarebbe in corso la definizione agevolata prevista dall'art. 1, co.236 L.197/22 con versamento della prima rata della pretesa liquidata dall'ADER, in relazione alle citate cartelle, si osserva che oggetto del presente giudizio non sono affatto le cartelle indicate bensì atto di pignoramento presso terzi, recante l'importo complessivo di Euro
359.439,53, e alcune cartelle di pagamento (n. 36) ad esso prodromiche, nello stesso richiamate. La sentenza di primo grado si è pronunciata sulla legittimità di detto atto accogliendo motivo di ricorso circa la inesistenza/ nullità della notificazione dell'atto di pignoramento. La eventuale richiesta di sospensione dell'azione di riscossione riguarderebbe comunque soltanto le due cartelle sopra citate a fronte di ben 36 cartelle elencate nell'atto di pignoramento.
L'appello dell'Agenzia CO deve trovare accoglimento.
La cartella di pagamento e ogni altro atto dell'esattore (compresa l' intimazione di pagamento ex art. 50 del
DPR 602/1973) possono, ai sensi del richiamo contenuto nell'art. 49, II comma del D.P.R. 602/1973, essere notificati a mezzo pec come disposto dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e dall'art. 60 del D.P.R. 600/1973, vigenti all'epoca delle notifiche. Ai sensi dell'art. 26, II comma del D.P.R. 602/1973 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. A sua volta l'art. 60, VII comma del D.P.R. 600/1973 prevede “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC). Nel caso di notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento e di ogni atto dell'Agente per la
CO, la notifica viene posta in essere direttamente dall'Agente per la CO con il semplice invio della pec al contribuente all'indirizzo del destinatario risultante dal registro INI-PEC e senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 149 bis del codice di procedura civile”. Nel caso di specie l' Agenzia delle Entrate
CO ha notificato l'intimazione di pagamento (ma lo stesso vale anche per le prodromiche cartelle di pagamento notificate con quelle modalità e di cui si discute) direttamente all'indirizzo pec del ricorrente.
Infatti, questi atti sono stati inviati all'indirizzo pec riferibile all'odierno ricorrente come confermato dal medesimo che non contesta l'avvenuta ricezione delle notifiche nella propria casella di posta elettronica. Il ricorrente si duole del fatto che le notifiche in disamina non sarebbero state spedite da un indirizzo pec riferibile ad Agenzia delle Entrate CO, la quale, nei pubblici registri, avrebbe indicato di essere titolare dell'indirizzo protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it e pct@pec.agenziariscossione.gov.it laddove le notifiche delle intimazioni opposte (e delle cartelle prodromiche ad esse sottese notificate via pec), risulterebbe pervenire da un diverso indirizzo di posta elettronica, i dominii delle pec utilizzate per la notifica sono “@pec.agenziariscossione.gov.it” il che esclude ogni possibile incertezza o confusione sull'Ente mittente. Lo stesso contenuto della pec, inoltre, rende chiara la riferibilità dell'atto ad Agenzia delle Entrate
CO. Inoltre, i citati art. 26 del D.P.R. 602/1973 - così come il richiamato art. 60 del D.P.R. 600/1973 - prevedono testualmente che solo l'indirizzo pec del destinatario della notifica debba essere individuato nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), mentre nulla dispongono in merito a quale debba essere (e da dove debba essere estratto) l'indirizzo pec da utilizzarsi da parte del mittente (e dunque da Agenzia delle Entrate CO). La nullità di un atto non può essere dichiarata per contrasto con una disposizione normativa se tale disposizione normativa non prevede testualmente la nullità nel caso di sua violazione. In tale senso è la giurisprudenza di legittimità, la recente sentenza Cass,.
n. 982 del 2023, pubblicata il 16/01/2023, conforme Cass.
3.7.2023 n. 18684, precisa che in tema di notificazione a mezzo PEC proprio della cartella di pagamento “utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. n. 15979 del 2022)”.
Inoltre non sono evidenziati quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri (protocollo@pec.agenziariscossne.gov.it ), ma da uno diverso, atteso che l'appellante non contesta la ricezione degli atti nella propria casella pec.
L'accoglimento dell'appello comporta l'esame degli altri motivi di ricorso rimasti assorbiti e riproposti a entrambe le parti.
1) Nullità insanabile e/o annullabilità e/o radicale illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi perché carente di motivazione. L'atto richiamato è comunque nullo, in quanto non conteneva alcuna motivazione riferita alla pretesa richiamata nella “descrizione dell'atto” (cfr. pag. 3 atto di pignoramento, doc. all. 3 di ricorso in primo grado), ma si limitava a una mera elencazione di cartelle identificate esclusivamente con il numero, la presunta data di notifica, con il numero dell'”avviso di mora/intimazione” (avviso di mora o intimazione?), e la presunta “data notifica avviso” indicata sull'atto. Né era dato conoscere se le cartelle si riferivano a pretese tributarie o contributive, e quali erano gli Enti di riferimento (Agenzia delle Entrate, ovvero
Enti locali, ovvero INPS o INAIL), con gravissima lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Il motivo è da respingere, la motivazione dell'atto impugnato è data dalle cartelle di pagamento presupposte che lo hanno formato, cartelle che sono individuate con il loro numero e a conoscenza del ricorrente per la loro intervenuta notificazione, come dimostrato dall'Agente della CO con le produzioni in atti, tutte le cartelle elencate sono state notificate o ai soci della società o all'indirizzo pec della società, modalità di notificazione che per quanto detto sul motivo di appello è legittima.
2) Inesistenza dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per non essere stato preceduto da intimazione di pagamento ritualmente notificata. Come detto, dall'atto impugnato (cfr. pag. 3) emerge che lo stesso sarebbe stato preceduto da “avviso di mora/intimazione”, notificato il 25/10/2021. In realtà, nessun “avviso di mora/intimazione” è stato ritualmente notificato all'esponente.
Il motivo è da respingere, i in data 25/10/2021 è stata notificata da un ufficiale di riscossione a mezzo pec l'intimazione n. 00120219000090829000 contenente le cartelle comprese nell'atto impugnato, come risulta all'allegato 10 delle controdeduzioni dell'Ufficio.
3) Inesistenza, nullità, annullabilità e in ogni caso radicale illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per inesistenza e/o comunque illegittimità delle cartelle di pagamento prodromiche per inesistenza e/o illegittimità della loro notificazione.
Il motivo è da respingere, l'Ufficio ha documentato per ogni cartella la intervenuta notificazione o ai soci della società o all'indirizzo pec della società.
In subordine la società ricorrente deduce che risulta comunque decorso il termine prescrizionale della pretesa applicabile, senza che sia intervenuto alcun valido atto interruttivo, almeno per quanto riguarda le cartelle: n. 00120110024807989000 (presuntivamente notificata il 13/10/2011); n. 00120110028774342000
(presuntivamente notificata il 13/12/2011); n. 00120120010220320000 (presuntivamente notificata il
17/07/2012); n. 00120120014208808000 (presuntivamente notificata il 14/09/2012); n. 00120120023243855000
(presuntivamente notificata il 19/12/2012); n. 00120130010224848000 (presuntivamente notificata il
22/10/2013); n. 00120130012660640000 (presuntivamente notificata il 6/12/2013); n. 00120130013351062000
(presuntivamente notificata il 5/12/2013); n. 00120130014371335000 (presuntivamente notificata il
30/12/2013); n. 00120140004664643000 (presuntivamente notificata il 10/06/2014); n. 00120140007934001000
(presuntivamente notificata il 29/04/2015); n. 00120150005955205000 (presuntivamente notificata il
29/05/2015); n. 00120150007041277000 (presuntivamente notificata il 29/06/2015); n. 00120150009457964000
(presuntivamente notificata il 17/11/2015); n. 00120150011937024000 (presuntivamente notificata il
1/02/2016); n. 00120160000058374000 (presuntivamente notificata il 10/02/2016); n. 00120160005251216000
(presuntivamente notificata il 18/04/2016); n. 00120160008976064000 (presuntivamente notificata il
30/08/2016); n. 00120160008976165000 (presuntivamente notificata il 30/08/2016); n. 00120160010078724000
(presuntivamente notificata il 22/09/2016); n. 00120160010574250000 (presuntivamente notificata il
20/10/2016); n. 00120160011096969000 (presuntivamente notificata il 24/11/2016). Da quanto indicato per tabulas, è ormai decorso per tutte le cartelle sopra riportate il termine di prescrizione quinquennale così come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
L'Ufficio nelle sue controdeduzioni in primo grado ha fornito elenco degli atti interruttivi della prescrizione notificati al contribuente dal 2015 al 2020, con interruzione dei termini quinquennali per tributi comunali, sanzioni e interessi, per i crediti erariali pacificamente la prescrizione è decennale, nelle pagine
12, 13, 14 e 15 delle controdeduzioni vengono dettagliatamente descritti tali atti e le cartelle di riferimento.
Nelle sue memorie difensive il contribuente non contesta se non genericamente tali indicazioni che pertanto sono da ritenere idonee a corredo della decisione di respingere la richiesta di prescrizione.
L'appello trova pertanto accoglimento e la sentenza i primo grado deve essere riformata e respinto per infondatezza il ricorso introduttivo. Le spese seguono la soccombenza e sono poste per il primo grado a favore dell'Agenzia entrate riscossione e liquidate in euro 8.000,00. Le spese del presente grado sono liquidate in euro 5.000,00 a favore dei difensori antistatari dell'Agenzia Entrate Riscossioni.
P.Q.M.
Accoglie l'appello di Agenzia Entrate Riscossioni. Condanna la contribuente al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado, liquidate rispettivamente in euro 8.000 e in euro 5.000, in entrambi i casi oltre a rimb. spese ed accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 719/2023 depositato il 14/12/2023
proposto da
Ag.entrate - CO - Torino - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Società_1 S.a.s. Ex Resistente_1 Società_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 87/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 2 e pubblicata il 10/05/2023
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 00814202200000103001 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante
In riforma della sentenza n. 87/2/2023, nel merito, accertare e dichiarare la regolarità della notifica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 00184202200000103001 e di tutte le cartelle di pagamento ad esso sottostanti, nonché regolarità dell'attività svolta dall'Agente della CO e la piena validità di tutti i crediti oggetto di causa e, per l'effetto, rigettare il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
Conclusioni parte appellata previa sospensione del giudizio in attesa del perfezionamento della definizione agevolata dei carichi pendenti così come disposto dall'art. 1, co. 236 L. 197/22, in combinato disposto con l'art. 35, co. 3 D. Lgs. 546/1992, respingendo l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - CO in data 6/12/2023, in quanto inammissibile e/o infondato, confermare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria nr. 87/2/23 depositata il 10/5/2023, annullando l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi impugnato, per le motivazioni colà contenute, ovvero per quelle richiamate nel presente atto, riferite ad eccezioni dedotte in primo grado e ritenute espressamente assorbite dai Giudici di prime cure. Con condanna dell'Agenzia delle Entrate-CO al pagamento delle competenze, spese di lite e relativi accessori del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia delle Entrate – CO , la Resistente_1 e C. s.a.s. ha proposto opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
00814202200000103001 – notificato in data 23.02.2022 – limitatamente a n. 36 cartelle di pagamento sottostanti;
- che, in particolare, la società ricorrente ha eccepito l'inesistenza/illegittimità dell'atto opposto:
1) perché proveniente da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri;
2) perché carente di motivazione;
3) per mancata notifica dell'avviso di intimazione prodromico all'atto di pignoramento impugnato;
4) per inesistenza/illegittimità delle cartelle di pagamento sottostanti nonché 5) per intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle ridette cartelle esattoriali;
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Alessandria, sez. 2^, con sentenza n. 87/2/2023, depositata in data 10/5/2023, accoglieva il ricorso motivando: “ E' fuor di dubbio che nel caso che ci occupa l'indirizzo
è diverso da quelli istituzionali dell'ente. Come osservato dalla giurisprudenza di merito (vedasi per tutte
CTR Piemonte n. 772/22) “l'intento del legislatore di addivenire alla graduale sostituzione delle notificazioni a mezzo carta con quelle a mezzo posta elettronica certificata al tempo stesso garantendo al ricevente la certezza del domicilio digitale del notificante” necessita che detto domicilio sia attestato da indirizzo risultante da pubblici elenchi (art. 16 quater DL 179/12). Ne consegue che l'atto impugnato dovrà essere annullato. Il presente punto è assorbente rispetto agli ulteriori motivi di doglianza contenuti nel ricorso. Consegue altresì che la preliminare eccezione di tardività svolta dall'Ufficio è inconferente in quanto, risolto il problema relativo alla validità dell'atto l'esame circa la definitività delle cartelle risulta superfluo. Quanto poi alla circostanza che, nelle more, il terzo abbia o meno versato l'importo preteso dall'Agenzia non impedisce a questa Corte di pronunciarsi sulla validità dell'atto impugnato “. Agenzia Entrate CO era altresì condannata alle spese di lite liquidate in euro . L'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, propone appello per i seguenti motivi:
In particolare, i Giudici di prime cure hanno stabilito che “è giurisprudenza ormai consolidata secondo cui è inesistente l'atto di notifica effettuato a mezzo pec ove proveniente da indirizzo contenuto da pubblici elenchi.
È di fuor dubbio che nel caso che ci occupa l'indirizzo è diverso da quelli istituzionali dell'ente.” La suesposta valutazione è palesemente errata e, pertanto, dovrà essere riformata. Difatti, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di primo grado, nel caso di specie è indubbia l'assoluta regolarità della notifica dell'atto impugnato nonché delle cartelle di pagamento ad esso sottese. Parte ricorrente, a fondamento della propria eccezione, ha richiamato la normativa di cui all'art. 3bis della Legge n. 53/1994 e di cui all'art. 16ter del D.
L. n. 179/2012; sennonché, gli articoli di legge richiamati non riguardano le notifiche a mezzo pec delle cartelle di pagamento o degli atti dell'Agente della riscossione;
infatti, la Legge n. 53/1994, circa le “Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”, disciplina espressamente le modalità di notifica a mezzo pec eseguite in proprio da parte degli avvocati, mentre l'art. 16ter del D.L. n. 179/2012 individua i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi pec del destinatario ai fini della corretta notificazione degli atti “in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale” e, quindi, non in materia esattoriale. In tale materia, invece, la disciplina delle notifiche a mezzo pec è contenuta unicamente negli artt. 26 del D.P.R. 602/1973 e 60 del D.P.R. 600/1973, i quali non prevedono alcun obbligo, per l'Agente della CO notificante, di utilizzare esclusivamente gli indirizzi pubblicati nei pubblici registri, essendo necessario soltanto che l'indirizzo del destinatario sia pubblicato in tali registri. Quindi, ai sensi di legge, è necessario che l'iscrizione nei Pubblici Registri sia riferita all'indirizzo pec del destinatario della notificazione, e non anche al mittente della stessa.
Sul punto, va precipuamente evidenziato che, per disciplinare una fattispecie assimilabile a quella di causa, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando la precedente Sentenza n. 15979 del 18/05/2022, resa a
Sezioni Unite, ha stabilito che “In tema di notificazione a mezzo PEC (nel caso di specie, di intimazione di pagamento), la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell'Agenzia delle Entrate-CO), rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi), detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza 28/02/2023,
n. 6015). Il principio espresso dalla Suprema Corte, peraltro, è stato richiamato in numerose recenti sentenze di Giudici di merito, per disciplinare fattispecie sovrapponibili a quella per cui è causa. Con riferimento all'avversa eccezione va inoltre sottolineato che, contrariamente a quanto eccepito, controparte non avrebbe potuto dubitare in alcun modo della provenienza dell'atto notificato, dal momento che essa emerge chiaramente dal dominio del mittente (@pec.agenziariscossione.gov.it). La giurisprudenza attribuisce, infatti, rilevanza a tale constatazione, evidenziando che “nel caso che ci occupa non può sorgere alcun dubbio circa la provenienza dell'atto di pignoramento presso terzi da Agenzia delle Entrate – CO dal momento che il dominio dell'indirizzo pec del mittente (@pec.agenziariscossione.gov.it) è perfettamente coincidente con quello dell'indirizzo pec risultante dal registro IPA,. Da ultimo, va senz'altro evidenziato che in ogni caso, nella fattispecie oggetto di causa, non si può parlare di inesistenza della notifica, perché questa, cosi come pacificamente acclarato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è un'ipotesi del tutto eccezionale verificabile “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”. (Cass. SS.UU. n. 14916 del
20.7.2016). Nella fattispecie di causa, sia pignoramento opposto che le sottostanti cartelle di pagamento sono stati notificati a mezzo pec da AdER in conformità agli artt. 26 e 49 7 D.P.R. 602/73 e risulta pacificamente consegnato. Perciò la notificazione è certamente “esistente”, nel senso indicato dalle Sezioni Unite. Alla luce di tutto quanto sinora esposto, è evidente che la sentenza indicata in epigrafe dovrà essere riformata nella parte in cui dichiara l'illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto perché notificato a mezzo pec da un indirizzo non risultante dai pubblici registri.
Per ciò che attiene, invece, a tutti gli altri motivi di ricorso ritenuti assorbiti dalla sentenza impugnata in questa sede, ci si riporta integralmente all'atto di primo grado.
Controdeduce parte appellata per la conferma della sentenza di primo grado, in subordine ripropone tutti i motivi di ricorso rimati assorbiti nel giudizio di primo grado. La Società contribuente aveva dedotto in ricorso anche altri motivi per il che l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi e le cartelle ad esso sottese sarebbero comunque stati insanabilmente nulli: detti motivi non sono stati trattati e decisi con la sentenza oggetto di gravame, che li ha ritenuti assorbiti (“Il presente punto è assorbente rispetto agli ulteriori motivi di doglianza contenuti nel ricorso”, cfr. pag. 2 sentenza di 1^ grado della CGT di Alessandria). Si intende con il presente atto di costituzione e controdeduzioni specificamente riproporli in via devolutiva, nulla escluso ed eccettuato. In relazione al presente contenzioso giova osservare che l'esponente ha aderito ritualmente alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dall'art. 1, commi da 231 a 252 L.197/22, con versamento della prima rata della pretesa liquidata dall'ADER, in relazione alle cartelle di pagamento n.
00120160010574250000 e n. 00120170005804545000, oggetto del presente contenzioso (cfr. provvedimenti di accoglimento ADER, cfr. doc.ti all. nn.
5-6 e ricevute di pagamento: doc.ti all. 7-8-9-10).
Pertanto, come espressamente previsto dall'art. 1, co.236 L.197/22, i giudizi, aventi ad oggetto atti così definibili “…dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.” Va poi sottolineato che, come ben rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto processuale tributario non ammette sentenze parziali ex art. 35, co.3 D.Lgs. 546/92, ma unicamente decisioni definitive. E tale principio vale anche con riferimento alla sospensione che, nel processo tributario, non può che essere integrale come argomentato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.16180/2021.. Pertanto, alla luce della documentazione prodotta in atti, si chiede che il giudizio venga sospeso in attesa del perfezionamento della definizione agevolata dei carichi pendenti così come disposto dall'art. 1, co.236 L.197/22 in combinato disposto con l'art. 35, co.3 D.
Lgs.546/92.
Alla pubblica udienza il difensore di parte appellata insta per un rinvio risultando opportuno attendere l'emanazione delle norme sulla rottamazione, si richiama comunque ai motivi già esposti. Parte appellante si rimette.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla richiesta di rinvio, non risultano motivi di opportunità non essendo comunque la contribuente privata di alcun diritto a richiedere rottamazioni per cartelle da tempo poste in riscossione. Sulla pregiudiziale richiesta che il giudizio venga sospeso in attesa del perfezionamento della definizione agevolata dei carichi pendenti così come disposto dall'art. 1, co.236 L.197/22 in combinato disposto con l'art. 35, co.3 D.Lgs.546/92 in quanto “ in relazione alle cartelle di pagamento n.
00120160010574250000 e n. 00120170005804545000, oggetto del presente contenzioso” sarebbe in corso la definizione agevolata prevista dall'art. 1, co.236 L.197/22 con versamento della prima rata della pretesa liquidata dall'ADER, in relazione alle citate cartelle, si osserva che oggetto del presente giudizio non sono affatto le cartelle indicate bensì atto di pignoramento presso terzi, recante l'importo complessivo di Euro
359.439,53, e alcune cartelle di pagamento (n. 36) ad esso prodromiche, nello stesso richiamate. La sentenza di primo grado si è pronunciata sulla legittimità di detto atto accogliendo motivo di ricorso circa la inesistenza/ nullità della notificazione dell'atto di pignoramento. La eventuale richiesta di sospensione dell'azione di riscossione riguarderebbe comunque soltanto le due cartelle sopra citate a fronte di ben 36 cartelle elencate nell'atto di pignoramento.
L'appello dell'Agenzia CO deve trovare accoglimento.
La cartella di pagamento e ogni altro atto dell'esattore (compresa l' intimazione di pagamento ex art. 50 del
DPR 602/1973) possono, ai sensi del richiamo contenuto nell'art. 49, II comma del D.P.R. 602/1973, essere notificati a mezzo pec come disposto dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e dall'art. 60 del D.P.R. 600/1973, vigenti all'epoca delle notifiche. Ai sensi dell'art. 26, II comma del D.P.R. 602/1973 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. A sua volta l'art. 60, VII comma del D.P.R. 600/1973 prevede “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC). Nel caso di notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento e di ogni atto dell'Agente per la
CO, la notifica viene posta in essere direttamente dall'Agente per la CO con il semplice invio della pec al contribuente all'indirizzo del destinatario risultante dal registro INI-PEC e senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 149 bis del codice di procedura civile”. Nel caso di specie l' Agenzia delle Entrate
CO ha notificato l'intimazione di pagamento (ma lo stesso vale anche per le prodromiche cartelle di pagamento notificate con quelle modalità e di cui si discute) direttamente all'indirizzo pec del ricorrente.
Infatti, questi atti sono stati inviati all'indirizzo pec riferibile all'odierno ricorrente come confermato dal medesimo che non contesta l'avvenuta ricezione delle notifiche nella propria casella di posta elettronica. Il ricorrente si duole del fatto che le notifiche in disamina non sarebbero state spedite da un indirizzo pec riferibile ad Agenzia delle Entrate CO, la quale, nei pubblici registri, avrebbe indicato di essere titolare dell'indirizzo protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it e pct@pec.agenziariscossione.gov.it laddove le notifiche delle intimazioni opposte (e delle cartelle prodromiche ad esse sottese notificate via pec), risulterebbe pervenire da un diverso indirizzo di posta elettronica, i dominii delle pec utilizzate per la notifica sono “@pec.agenziariscossione.gov.it” il che esclude ogni possibile incertezza o confusione sull'Ente mittente. Lo stesso contenuto della pec, inoltre, rende chiara la riferibilità dell'atto ad Agenzia delle Entrate
CO. Inoltre, i citati art. 26 del D.P.R. 602/1973 - così come il richiamato art. 60 del D.P.R. 600/1973 - prevedono testualmente che solo l'indirizzo pec del destinatario della notifica debba essere individuato nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), mentre nulla dispongono in merito a quale debba essere (e da dove debba essere estratto) l'indirizzo pec da utilizzarsi da parte del mittente (e dunque da Agenzia delle Entrate CO). La nullità di un atto non può essere dichiarata per contrasto con una disposizione normativa se tale disposizione normativa non prevede testualmente la nullità nel caso di sua violazione. In tale senso è la giurisprudenza di legittimità, la recente sentenza Cass,.
n. 982 del 2023, pubblicata il 16/01/2023, conforme Cass.
3.7.2023 n. 18684, precisa che in tema di notificazione a mezzo PEC proprio della cartella di pagamento “utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. n. 15979 del 2022)”.
Inoltre non sono evidenziati quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri (protocollo@pec.agenziariscossne.gov.it ), ma da uno diverso, atteso che l'appellante non contesta la ricezione degli atti nella propria casella pec.
L'accoglimento dell'appello comporta l'esame degli altri motivi di ricorso rimasti assorbiti e riproposti a entrambe le parti.
1) Nullità insanabile e/o annullabilità e/o radicale illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi perché carente di motivazione. L'atto richiamato è comunque nullo, in quanto non conteneva alcuna motivazione riferita alla pretesa richiamata nella “descrizione dell'atto” (cfr. pag. 3 atto di pignoramento, doc. all. 3 di ricorso in primo grado), ma si limitava a una mera elencazione di cartelle identificate esclusivamente con il numero, la presunta data di notifica, con il numero dell'”avviso di mora/intimazione” (avviso di mora o intimazione?), e la presunta “data notifica avviso” indicata sull'atto. Né era dato conoscere se le cartelle si riferivano a pretese tributarie o contributive, e quali erano gli Enti di riferimento (Agenzia delle Entrate, ovvero
Enti locali, ovvero INPS o INAIL), con gravissima lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Il motivo è da respingere, la motivazione dell'atto impugnato è data dalle cartelle di pagamento presupposte che lo hanno formato, cartelle che sono individuate con il loro numero e a conoscenza del ricorrente per la loro intervenuta notificazione, come dimostrato dall'Agente della CO con le produzioni in atti, tutte le cartelle elencate sono state notificate o ai soci della società o all'indirizzo pec della società, modalità di notificazione che per quanto detto sul motivo di appello è legittima.
2) Inesistenza dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per non essere stato preceduto da intimazione di pagamento ritualmente notificata. Come detto, dall'atto impugnato (cfr. pag. 3) emerge che lo stesso sarebbe stato preceduto da “avviso di mora/intimazione”, notificato il 25/10/2021. In realtà, nessun “avviso di mora/intimazione” è stato ritualmente notificato all'esponente.
Il motivo è da respingere, i in data 25/10/2021 è stata notificata da un ufficiale di riscossione a mezzo pec l'intimazione n. 00120219000090829000 contenente le cartelle comprese nell'atto impugnato, come risulta all'allegato 10 delle controdeduzioni dell'Ufficio.
3) Inesistenza, nullità, annullabilità e in ogni caso radicale illegittimità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi per inesistenza e/o comunque illegittimità delle cartelle di pagamento prodromiche per inesistenza e/o illegittimità della loro notificazione.
Il motivo è da respingere, l'Ufficio ha documentato per ogni cartella la intervenuta notificazione o ai soci della società o all'indirizzo pec della società.
In subordine la società ricorrente deduce che risulta comunque decorso il termine prescrizionale della pretesa applicabile, senza che sia intervenuto alcun valido atto interruttivo, almeno per quanto riguarda le cartelle: n. 00120110024807989000 (presuntivamente notificata il 13/10/2011); n. 00120110028774342000
(presuntivamente notificata il 13/12/2011); n. 00120120010220320000 (presuntivamente notificata il
17/07/2012); n. 00120120014208808000 (presuntivamente notificata il 14/09/2012); n. 00120120023243855000
(presuntivamente notificata il 19/12/2012); n. 00120130010224848000 (presuntivamente notificata il
22/10/2013); n. 00120130012660640000 (presuntivamente notificata il 6/12/2013); n. 00120130013351062000
(presuntivamente notificata il 5/12/2013); n. 00120130014371335000 (presuntivamente notificata il
30/12/2013); n. 00120140004664643000 (presuntivamente notificata il 10/06/2014); n. 00120140007934001000
(presuntivamente notificata il 29/04/2015); n. 00120150005955205000 (presuntivamente notificata il
29/05/2015); n. 00120150007041277000 (presuntivamente notificata il 29/06/2015); n. 00120150009457964000
(presuntivamente notificata il 17/11/2015); n. 00120150011937024000 (presuntivamente notificata il
1/02/2016); n. 00120160000058374000 (presuntivamente notificata il 10/02/2016); n. 00120160005251216000
(presuntivamente notificata il 18/04/2016); n. 00120160008976064000 (presuntivamente notificata il
30/08/2016); n. 00120160008976165000 (presuntivamente notificata il 30/08/2016); n. 00120160010078724000
(presuntivamente notificata il 22/09/2016); n. 00120160010574250000 (presuntivamente notificata il
20/10/2016); n. 00120160011096969000 (presuntivamente notificata il 24/11/2016). Da quanto indicato per tabulas, è ormai decorso per tutte le cartelle sopra riportate il termine di prescrizione quinquennale così come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.
L'Ufficio nelle sue controdeduzioni in primo grado ha fornito elenco degli atti interruttivi della prescrizione notificati al contribuente dal 2015 al 2020, con interruzione dei termini quinquennali per tributi comunali, sanzioni e interessi, per i crediti erariali pacificamente la prescrizione è decennale, nelle pagine
12, 13, 14 e 15 delle controdeduzioni vengono dettagliatamente descritti tali atti e le cartelle di riferimento.
Nelle sue memorie difensive il contribuente non contesta se non genericamente tali indicazioni che pertanto sono da ritenere idonee a corredo della decisione di respingere la richiesta di prescrizione.
L'appello trova pertanto accoglimento e la sentenza i primo grado deve essere riformata e respinto per infondatezza il ricorso introduttivo. Le spese seguono la soccombenza e sono poste per il primo grado a favore dell'Agenzia entrate riscossione e liquidate in euro 8.000,00. Le spese del presente grado sono liquidate in euro 5.000,00 a favore dei difensori antistatari dell'Agenzia Entrate Riscossioni.
P.Q.M.
Accoglie l'appello di Agenzia Entrate Riscossioni. Condanna la contribuente al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado, liquidate rispettivamente in euro 8.000 e in euro 5.000, in entrambi i casi oltre a rimb. spese ed accessori di legge.