Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 23
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Invalidità della notifica PEC per provenienza da indirizzo non presente nei pubblici registri

    La Corte ritiene che la notifica a mezzo PEC sia valida anche se proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi, purché l'indirizzo del destinatario sia corretto e la notifica abbia consentito al destinatario di esercitare le proprie difese. La normativa non impone che l'indirizzo del mittente debba essere presente nei pubblici registri, ma solo quello del destinatario. Inoltre, il dominio dell'indirizzo PEC utilizzato (@pec.agenziariscossione.gov.it) è sufficiente a identificare l'ente mittente.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto di pignoramento

    La motivazione dell'atto di pignoramento è data dalle cartelle di pagamento presupposte, che sono individuate con il loro numero e sono state notificate legittimamente al contribuente o ai soci.

  • Rigettato
    Mancata notifica dell'avviso di intimazione prodromico al pignoramento

    L'intimazione n. 00120219000090829000 è stata notificata a mezzo PEC in data 25/10/2021, contenente le cartelle comprese nell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Inesistenza/illegittimità delle cartelle di pagamento sottostanti

    L'Ufficio ha documentato la notifica di ogni cartella ai soci o all'indirizzo PEC della società, modalità ritenuta legittima.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle esattoriali

    L'Ufficio ha fornito un elenco di atti interruttivi della prescrizione notificati al contribuente tra il 2015 e il 2020, che interrompono i termini quinquennali per tributi comunali, sanzioni e interessi. Per i crediti erariali, la prescrizione è decennale. Le contestazioni del contribuente sono generiche e non idonee a confutare gli atti interruttivi documentati.

  • Rigettato
    Inammissibilità e/o infondatezza dell'appello dell'Agenzia delle Entrate

    L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto, riformando la sentenza di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 23
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo