Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 53
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 del DPR n.600/73. Elusione della regola in materia di divieto di accertamento integrativo. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 7 legge n.212/2000

    La documentazione prodotta dal contribuente relativa alle spese sostenute per lavori straordinari condominiali e spese medico-farmaceutiche ha valore probatorio ai fini della detrazione. Il difettoso funzionamento del software non può essere addossato a colpa del contribuente, il quale ha dimostrato di aver diritto alle detrazioni. Il primo accertamento revocato non prevedeva sanzioni.

  • Accolto
    Riconoscimento detrazioni

    La documentazione prodotta dal contribuente è valida ai fini della detrazione e il difettoso funzionamento del software non può essere a lui imputato.

  • Accolto
    Annullamento sanzioni

    Il primo accertamento, poi revocato, non prevedeva sanzioni a carico del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 53
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 53
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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