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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI BE VI, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 128/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 568/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301C204080-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il contribuente chiede, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Vinte le spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di entrambi i gradi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento Irpef per l'anno 2016 con il quale l'Ufficio, avendo il sistema informatico "scartato" la dichiarazione dei redditi anno 2017 ed annullato le detrazioni ad eccezione di quelle per lavoro dipendente aveva rideterminato il reddito complessivo imponibile dello stesso.
Nel ricorso introduttivo il contribuente eccepiva : 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 del DPR
n.600/73. Elusione della regola in materia di divieto di accertamento integrativo. Difetto di motivazione.
Violazione dell'art. 7 legge n.212/2000. Nella specie l'avviso impugnato risulta preceduto da altro avviso di accertamento annullato in autotutela con provvedimento TLX1C200268/2022 senza che l'Ufficio ne abbia specificamente indicato i motivi. 2) Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 c.1 L, 212/2000.3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 c.1 D.L. 212/2000. 4)Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 L.212/2000. Violazione e/o falsa applicazione del principio del contraddittorio.
Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n.218/97. 5) Nel merito : violazione e/o falsa applicazione del principio di capacità contributiva. Violazione dell'art. 53 Cost. illegittimo disconoscimento delle detrazioni.
Illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento. Nella specie appare pacifica la buona fede del contribuente e che l'omissione su cui sui basa l'intero avviso di accertamento é stata determinata da un errore del software che non ha segnalato l'anomalia su C.F. e che, tutte le detrazioni spettanti sono state ampiamente documentate come risulta dai verbali di contraddittorio prodotto agli atto (All. 4). 6) in subordine illegittimità delle sanzioni irrogate.Violazione dell'art. 10 c.3 L.212/2000.
Si costituiva in giuidizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto del contribuente e ribadiva la legittimità dell'atto impositivo. In particolare esponeva di avere pieno diritto di annullare in autotutela un atto sostituendolo successivamente con altro avviso di accertamento. In sostanza affermava trattarsi di omessa dichiarazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo soltanto gli interessi sul mutuo ipotecario e compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) illegittimità della sentenza gravata. Vizio di illogicità: falsa applicazione dell'art. 43 DPR 600/73. Elusione della regola in materia di divieto di accertamento integrativo. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 legge 212/2000. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. e dell'art. 7 comma 1legge
212/2000. Violazione dell'art. 24 Costituzione. 3) Travisamanto dei fatti posti a fondamento della decisione. Violazione dell'art. 10 comma 1 D.L.212/2000. 4) Violazione art. 12 legge 212/2000. Violazione del principio del contraddittorio.Violazione del D.lgs.n. 218/97 5) Nel merito violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione art.112 c.p.c.Violazione del principio di capacità contributiva e violazione dell'art. 53 della Costituzione. 6) In subordine illegittimità delle sanzioni irrogate.
Violazione art. 10 comma 3 legge 212/2000.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta l'appello e specificamente i singoli motivi di nullità avanzati dall'appellante e ribadisce la legittimità del proprio operato e dell'avviso di accertamento in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che la documentazione prodotta in atti dal contribuente e relativa alle spese sostenute per lavori straordinari condominiali e quella per le spese medico-farmaceutiche abbiano valore probatorio a tutti gli efffetti di legge ai fini della detrazione.
Così nella lettera dell'amministratore condominiale del 12/02/2014 avente ad oggetto: "Trasmissione rendiconto e riparto spese fiscali ai sensi della legge n. 449/1997" sono indicate le spese straordinarie sostenute dal singolo condomino e corredate dalle fatture pagate dal Condominio alla ditta esecutrice dei lavori eseguiti dal 2009 al 2014.
Gli scontrini farmaceutici e le altre ricevute di pagamento documentano le spese sostenute per l'acquisto dei farmaci e prestazioni mediche nell'anno in questione.
Già nel verbale di contraddittorio del 12/11/2021 risulta il deposito sia della copia delle spese mediche che la certificazione dei lavori in condominio.
Nel merito l'accertamento TL301C201347/2021 é stato legittimamente annullato in autotutela dall'Ufficio e poi sostituito dall'attuale avviso di accertamento oggetto della presente controversia
La Ordinanza n. 11849/2023 nonché la sent. n. 13807/2020 della Suprema Corte confermano la regolarità di tale procedimento.
Ancora la Suprema Corte con la sentenza n. 30051/2024 ha sancito il potere dell'Ufficio di revocare l'atto illegittimo sostituendolo, nei termini di legge, con un nuovo atto.
Inoltre osserva ilCollegio che il difettoso funzionamento del software non può essere addossato a colpa del contribuente anche per il fatto che lo stesso ha dimostrato nel corso del processo di aver diritto alle detrazioni attraverso la produzione dei documenti già in sede di contraddittorio.
Si consideri, infine, che il primo accertamento poi revocato non prevedesse sanzioni a carico del contribuente.
Per quanto sopra la sentenza di primo grado deve essere riformata con riconoscimento del diritto del contribuente alla detrazione sia delle spese medico-farmaceutiche che di quelle sostenute per lavori straordinari condominiali.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata riconosce le detrazioni per spese medico-farmaceutiche che per spese straordinarie condominiali. Annulla le sanzioni. Conferma nel resto. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI BE VI, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 128/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 568/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 1
e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL301C204080-2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il contribuente chiede, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'avviso di accertamento.
Vinte le spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Vinte le spese di entrambi i gradi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento Irpef per l'anno 2016 con il quale l'Ufficio, avendo il sistema informatico "scartato" la dichiarazione dei redditi anno 2017 ed annullato le detrazioni ad eccezione di quelle per lavoro dipendente aveva rideterminato il reddito complessivo imponibile dello stesso.
Nel ricorso introduttivo il contribuente eccepiva : 1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 del DPR
n.600/73. Elusione della regola in materia di divieto di accertamento integrativo. Difetto di motivazione.
Violazione dell'art. 7 legge n.212/2000. Nella specie l'avviso impugnato risulta preceduto da altro avviso di accertamento annullato in autotutela con provvedimento TLX1C200268/2022 senza che l'Ufficio ne abbia specificamente indicato i motivi. 2) Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 c.1 L, 212/2000.3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 c.1 D.L. 212/2000. 4)Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 L.212/2000. Violazione e/o falsa applicazione del principio del contraddittorio.
Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. n.218/97. 5) Nel merito : violazione e/o falsa applicazione del principio di capacità contributiva. Violazione dell'art. 53 Cost. illegittimo disconoscimento delle detrazioni.
Illegittimità e infondatezza dell'avviso di accertamento. Nella specie appare pacifica la buona fede del contribuente e che l'omissione su cui sui basa l'intero avviso di accertamento é stata determinata da un errore del software che non ha segnalato l'anomalia su C.F. e che, tutte le detrazioni spettanti sono state ampiamente documentate come risulta dai verbali di contraddittorio prodotto agli atto (All. 4). 6) in subordine illegittimità delle sanzioni irrogate.Violazione dell'art. 10 c.3 L.212/2000.
Si costituiva in giuidizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto del contribuente e ribadiva la legittimità dell'atto impositivo. In particolare esponeva di avere pieno diritto di annullare in autotutela un atto sostituendolo successivamente con altro avviso di accertamento. In sostanza affermava trattarsi di omessa dichiarazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso riconoscendo soltanto gli interessi sul mutuo ipotecario e compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione propone appello il contribuente che avanza i seguenti motivi di nullità : 1) illegittimità della sentenza gravata. Vizio di illogicità: falsa applicazione dell'art. 43 DPR 600/73. Elusione della regola in materia di divieto di accertamento integrativo. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 legge 212/2000. 2) Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. e dell'art. 7 comma 1legge
212/2000. Violazione dell'art. 24 Costituzione. 3) Travisamanto dei fatti posti a fondamento della decisione. Violazione dell'art. 10 comma 1 D.L.212/2000. 4) Violazione art. 12 legge 212/2000. Violazione del principio del contraddittorio.Violazione del D.lgs.n. 218/97 5) Nel merito violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Violazione art.112 c.p.c.Violazione del principio di capacità contributiva e violazione dell'art. 53 della Costituzione. 6) In subordine illegittimità delle sanzioni irrogate.
Violazione art. 10 comma 3 legge 212/2000.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta l'appello e specificamente i singoli motivi di nullità avanzati dall'appellante e ribadisce la legittimità del proprio operato e dell'avviso di accertamento in oggetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene che la documentazione prodotta in atti dal contribuente e relativa alle spese sostenute per lavori straordinari condominiali e quella per le spese medico-farmaceutiche abbiano valore probatorio a tutti gli efffetti di legge ai fini della detrazione.
Così nella lettera dell'amministratore condominiale del 12/02/2014 avente ad oggetto: "Trasmissione rendiconto e riparto spese fiscali ai sensi della legge n. 449/1997" sono indicate le spese straordinarie sostenute dal singolo condomino e corredate dalle fatture pagate dal Condominio alla ditta esecutrice dei lavori eseguiti dal 2009 al 2014.
Gli scontrini farmaceutici e le altre ricevute di pagamento documentano le spese sostenute per l'acquisto dei farmaci e prestazioni mediche nell'anno in questione.
Già nel verbale di contraddittorio del 12/11/2021 risulta il deposito sia della copia delle spese mediche che la certificazione dei lavori in condominio.
Nel merito l'accertamento TL301C201347/2021 é stato legittimamente annullato in autotutela dall'Ufficio e poi sostituito dall'attuale avviso di accertamento oggetto della presente controversia
La Ordinanza n. 11849/2023 nonché la sent. n. 13807/2020 della Suprema Corte confermano la regolarità di tale procedimento.
Ancora la Suprema Corte con la sentenza n. 30051/2024 ha sancito il potere dell'Ufficio di revocare l'atto illegittimo sostituendolo, nei termini di legge, con un nuovo atto.
Inoltre osserva ilCollegio che il difettoso funzionamento del software non può essere addossato a colpa del contribuente anche per il fatto che lo stesso ha dimostrato nel corso del processo di aver diritto alle detrazioni attraverso la produzione dei documenti già in sede di contraddittorio.
Si consideri, infine, che il primo accertamento poi revocato non prevedesse sanzioni a carico del contribuente.
Per quanto sopra la sentenza di primo grado deve essere riformata con riconoscimento del diritto del contribuente alla detrazione sia delle spese medico-farmaceutiche che di quelle sostenute per lavori straordinari condominiali.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata riconosce le detrazioni per spese medico-farmaceutiche che per spese straordinarie condominiali. Annulla le sanzioni. Conferma nel resto. Spese compensate.