CASS
Sentenza 13 aprile 2026
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 13334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13334 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: EL ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto;
sentito il Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Luca Cianferoni e Avv. Clara Veneto, che si riportano ai motivi e insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.ME EL ricorre, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., per denunziare l’errore di fatto contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 4807 del 29/10/2024, dep. 2025, che ha annullato con rinvio, nei suoi confronti e limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza del 28 giugno 2023 della Corte di appello di Catanzaro che, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, lo aveva condannato alla pena di venti anni di reclusione per il reato associativo di cui all’art. 74, comma 1 (in qualità di promotore), d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 2, e dei reati fine di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (concorso nell’importazione di cocaina) rubricati ai capi 3 e 4. Nel resto, i due ricorsi del Penale Sent. Sez. 3 Num. 13334 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 26/11/2025 EL erano stati dichiarati inammissibili. Premette che la Corte di appello, nel confermare il suo ruolo associativo apicale, ha ritenuto rilevante l’incontro del 3 aprile 2017 che si sarebbe tenuto presso Contrata Olmelli, incontro del quale non esiste alcuna captazione (si sconosce il contenuto delle conversazioni eventualmente intrattenute dai soggetti presenti) ed al quale egli non era stato presente, come si evince dall’informativa di reato dalla quale risulta che il numero monitorato non era intestato al ricorrente. Ciò nonostante la Corte di cassazione, travisando all’evidenza il dato probatorio, ha confermato la sentenza della Corte di appello richiamando proprio l’incontro del 3 aprile 2017 al quale il ricorrente avrebbe preso parte per discutere dell’importazione di droga dal Sudamerica, incontro al quale avevano partecipato LE LE e RA Francesco. Tale svista è immediatamente e oggettivamente rilevabile perché la Corte di cassazione è incorsa nell’equivoco di ritenere che la sentenza della Corte di appello avesse dato conto delle ragioni della intraneità del ricorrente al sodalizio e del suo ruolo verticistico tenuto altresì conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia confermate dal riscontro esterno costituito proprio da quell’incontro del 3 aprile 2017. La svista, prosegue, è ancora più marchiana se si considera che il ruolo di capo emerge, per la Corte di appello, proprio in relazione all’episodio di tentata importazione dello stupefacente dal Sudamerica e dalla funzione di garante offerta dal EL al NO nel colloquio chiarificatore con il SC che, però, è stato assolto dal reato di cui al capo 3 per essere stato escluso il ruolo di finanziatore dell’associazione. In ragione di questo errore di fatto, la Corte di cassazione è incorsa in una lettura degli atti viziata dall’inesatta percezione delle risultanze probatorie. Manca la verifica e la conferma delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia poiché l’unico riscontro è stato individuato dalla Corte di cassazione proprio nell’incontro in questione che di certo non si tenne alla presenza del ricorrente e del quale si ignorano anche i contenuti. In ogni caso, prosegue, il presunto incontro del 3 aprile 2017 non è stato occasione di programmazione perché in quella occasione non fu pianificata alcuna importazione, né vi fu la messa a disposizione degli autori materiali del reato o dei mezzi che sarebbero serviti ad attuarla, né ci si accordò per l’apprestamento di mezzi finanziari o di documenti di viaggio o l’individuazione di corrieri o contatti organizzativi. La conclusione che l’oggetto dell’incontro tratteggia chiaramente il ruolo apicale del ricorrente è frutto di una svista o di un equivoco e, di certo, di una disattenzione di ordine meramente percettivo, come si può desumere dalla semplice lettura del ricorso e dei motivi aggiunti. 2. Il 10 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi a sostegno delle ragioni della richiesta introduttiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.Il ricorso è inammissibile. 2.In termini generali il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione quando viziate da errore materiale o assunte a seguito di errata rappresentazione percettiva.
2.1.La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; ma già prima, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso;
successivamente, Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099 - 01, ha ulteriormente affermato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio).
2.2.Si è precisato che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 - 01, che ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante;
nello stesso senso, Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, dep. 2019, Esperto, Rv. 275408 - 01; più recentemente si è affermato che, in caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento 3 sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, in termini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio;
così, Sez. 5, n. 14058 del 04/04/2024, Cristiano, Rv. 286330 - 01)).
2.3.L’omesso esame di un motivo di ricorso può costituire errore di fatto deducibile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. purché la doglianza sia decisiva o non debba essere considerata implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 - 01; Sez. 3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804 - 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099 - 01, secondo cui l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la " ratio decidendi" della sentenza medesima;
è invece riconducibile nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso).
2.4.In ogni caso, il ricorso per errore materiale o di fatto, in virtù del principio di autosufficienza (desumibile dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.), deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale od il fatto erroneo ed allegare gli atti processuali da cui risulti l’errore (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011, dep. 2012, Palermo, Rv. 252794 - 01; Sez. 1, n. 26609 del 21/07/2025, Lo Piccolo, non mass.; Sez. 2, n. 25299 del 16/05/2024, non mass., Beracci;
Sez. 6, n. 10924 del 12/01/2023, Scognamiglio, non mass.). 3.Tanto premesso, va dato atto, in primo luogo, che il ricorrente non ha allegato al ricorso né la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 28 giugno 2023, tantomeno i ricorsi per cassazione, in particolare quello a firma dell’Avv. Luca Cianferoni che, stando alla lettura della sentenza impugnata (pagg. 9 e seg.), aveva posto con il secondo motivo il tema del ruolo apicale disimpegnato dal EL ME nell’associazione rubricata al capo 2. Tale omissione impedisce alla Corte di valutare la esistenza effettiva (e la decisività) delle questioni che si affermano dedotte e la loro concreta 4 articolazione, quella stessa articolazione la cui natura analitica è posta alla base del contestato errore percettivo.
3.1.In ogni caso, la sentenza ricorsa dà conto della doglianza difensiva e la affronta alle pagg. 60-62 della motivazione convalidando le ragioni della posizione verticistica del ricorrente per come indicate dalla Corte territoriale. Non vi è dunque alcun errore di fatto, non nei termini che sono stati indicati al § 2 che precede. La Corte di cassazione ha fatto riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alla loro convergenza, agli ulteriori riscontri derivanti dalle conversazioni intercettate, al governo probatorio e logico dell’incontro del 3 aprile 2017, alla considerazione, in diritto, che il ruolo di promotore può essere svolto anche in costanza di sodalizio già esistente. Alla Corte di cassazione non può essere imputato il travisamento della prova se tale vizio non è stato correttamente dedotto in sede di impugnazione della sentenza di merito poiché alla Corte di legittimità è altrimenti inibito accedere al fascicolo del dibattimento di primo e di secondo grado;
tale vizio non risulta essere stato dedotto con i ricorsi originari.
3.2.Appare dunque evidente che il ricorrente, più che l’errore di fatto, censuri l’errata (a suo dire) valutazione di tutti gli elementi dedotti a sostegno del motivo di ricorso, peraltro, come detto, nemmeno allegato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all’esame dei motivi aggiunti) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
sentito il Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Luca Cianferoni e Avv. Clara Veneto, che si riportano ai motivi e insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.ME EL ricorre, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., per denunziare l’errore di fatto contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 4807 del 29/10/2024, dep. 2025, che ha annullato con rinvio, nei suoi confronti e limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza del 28 giugno 2023 della Corte di appello di Catanzaro che, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, lo aveva condannato alla pena di venti anni di reclusione per il reato associativo di cui all’art. 74, comma 1 (in qualità di promotore), d.P.R. n. 309 del 1990, rubricato al capo 2, e dei reati fine di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (concorso nell’importazione di cocaina) rubricati ai capi 3 e 4. Nel resto, i due ricorsi del Penale Sent. Sez. 3 Num. 13334 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 26/11/2025 EL erano stati dichiarati inammissibili. Premette che la Corte di appello, nel confermare il suo ruolo associativo apicale, ha ritenuto rilevante l’incontro del 3 aprile 2017 che si sarebbe tenuto presso Contrata Olmelli, incontro del quale non esiste alcuna captazione (si sconosce il contenuto delle conversazioni eventualmente intrattenute dai soggetti presenti) ed al quale egli non era stato presente, come si evince dall’informativa di reato dalla quale risulta che il numero monitorato non era intestato al ricorrente. Ciò nonostante la Corte di cassazione, travisando all’evidenza il dato probatorio, ha confermato la sentenza della Corte di appello richiamando proprio l’incontro del 3 aprile 2017 al quale il ricorrente avrebbe preso parte per discutere dell’importazione di droga dal Sudamerica, incontro al quale avevano partecipato LE LE e RA Francesco. Tale svista è immediatamente e oggettivamente rilevabile perché la Corte di cassazione è incorsa nell’equivoco di ritenere che la sentenza della Corte di appello avesse dato conto delle ragioni della intraneità del ricorrente al sodalizio e del suo ruolo verticistico tenuto altresì conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia confermate dal riscontro esterno costituito proprio da quell’incontro del 3 aprile 2017. La svista, prosegue, è ancora più marchiana se si considera che il ruolo di capo emerge, per la Corte di appello, proprio in relazione all’episodio di tentata importazione dello stupefacente dal Sudamerica e dalla funzione di garante offerta dal EL al NO nel colloquio chiarificatore con il SC che, però, è stato assolto dal reato di cui al capo 3 per essere stato escluso il ruolo di finanziatore dell’associazione. In ragione di questo errore di fatto, la Corte di cassazione è incorsa in una lettura degli atti viziata dall’inesatta percezione delle risultanze probatorie. Manca la verifica e la conferma delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia poiché l’unico riscontro è stato individuato dalla Corte di cassazione proprio nell’incontro in questione che di certo non si tenne alla presenza del ricorrente e del quale si ignorano anche i contenuti. In ogni caso, prosegue, il presunto incontro del 3 aprile 2017 non è stato occasione di programmazione perché in quella occasione non fu pianificata alcuna importazione, né vi fu la messa a disposizione degli autori materiali del reato o dei mezzi che sarebbero serviti ad attuarla, né ci si accordò per l’apprestamento di mezzi finanziari o di documenti di viaggio o l’individuazione di corrieri o contatti organizzativi. La conclusione che l’oggetto dell’incontro tratteggia chiaramente il ruolo apicale del ricorrente è frutto di una svista o di un equivoco e, di certo, di una disattenzione di ordine meramente percettivo, come si può desumere dalla semplice lettura del ricorso e dei motivi aggiunti. 2. Il 10 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi a sostegno delle ragioni della richiesta introduttiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.Il ricorso è inammissibile. 2.In termini generali il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione quando viziate da errore materiale o assunte a seguito di errata rappresentazione percettiva.
2.1.La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; ma già prima, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso;
successivamente, Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099 - 01, ha ulteriormente affermato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggetto del rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco e postula inderogabilmente che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio).
2.2.Si è precisato che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 - 01, che ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante;
nello stesso senso, Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, dep. 2019, Esperto, Rv. 275408 - 01; più recentemente si è affermato che, in caso di annullamento parziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria di inammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamento 3 sanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma anche ogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte di cassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, in termini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio;
così, Sez. 5, n. 14058 del 04/04/2024, Cristiano, Rv. 286330 - 01)).
2.3.L’omesso esame di un motivo di ricorso può costituire errore di fatto deducibile ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. purché la doglianza sia decisiva o non debba essere considerata implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 - 01; Sez. 3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804 - 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099 - 01, secondo cui l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza di espressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonché con le premesse, logiche e giuridiche, che compendiano la " ratio decidendi" della sentenza medesima;
è invece riconducibile nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, sia immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso).
2.4.In ogni caso, il ricorso per errore materiale o di fatto, in virtù del principio di autosufficienza (desumibile dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.), deve, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale od il fatto erroneo ed allegare gli atti processuali da cui risulti l’errore (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011, dep. 2012, Palermo, Rv. 252794 - 01; Sez. 1, n. 26609 del 21/07/2025, Lo Piccolo, non mass.; Sez. 2, n. 25299 del 16/05/2024, non mass., Beracci;
Sez. 6, n. 10924 del 12/01/2023, Scognamiglio, non mass.). 3.Tanto premesso, va dato atto, in primo luogo, che il ricorrente non ha allegato al ricorso né la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 28 giugno 2023, tantomeno i ricorsi per cassazione, in particolare quello a firma dell’Avv. Luca Cianferoni che, stando alla lettura della sentenza impugnata (pagg. 9 e seg.), aveva posto con il secondo motivo il tema del ruolo apicale disimpegnato dal EL ME nell’associazione rubricata al capo 2. Tale omissione impedisce alla Corte di valutare la esistenza effettiva (e la decisività) delle questioni che si affermano dedotte e la loro concreta 4 articolazione, quella stessa articolazione la cui natura analitica è posta alla base del contestato errore percettivo.
3.1.In ogni caso, la sentenza ricorsa dà conto della doglianza difensiva e la affronta alle pagg. 60-62 della motivazione convalidando le ragioni della posizione verticistica del ricorrente per come indicate dalla Corte territoriale. Non vi è dunque alcun errore di fatto, non nei termini che sono stati indicati al § 2 che precede. La Corte di cassazione ha fatto riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alla loro convergenza, agli ulteriori riscontri derivanti dalle conversazioni intercettate, al governo probatorio e logico dell’incontro del 3 aprile 2017, alla considerazione, in diritto, che il ruolo di promotore può essere svolto anche in costanza di sodalizio già esistente. Alla Corte di cassazione non può essere imputato il travisamento della prova se tale vizio non è stato correttamente dedotto in sede di impugnazione della sentenza di merito poiché alla Corte di legittimità è altrimenti inibito accedere al fascicolo del dibattimento di primo e di secondo grado;
tale vizio non risulta essere stato dedotto con i ricorsi originari.
3.2.Appare dunque evidente che il ricorrente, più che l’errore di fatto, censuri l’errata (a suo dire) valutazione di tutti gli elementi dedotti a sostegno del motivo di ricorso, peraltro, come detto, nemmeno allegato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all’esame dei motivi aggiunti) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 26/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente 5