Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 13741
CASS
Sentenza 15 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge per erronea esclusione dell'aggravante

    La Corte ritiene che la trattativa, pur iniziata online e proseguita telefonicamente, non ha consentito alla vittima di verificare de visu il bene prima del pagamento. Pertanto, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se le modalità a distanza avessero attribuito un vantaggio al truffatore, indipendentemente dal mezzo usato o dalla facilità di identificazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 13741
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13741
    Data del deposito : 15 aprile 2026

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