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Sentenza 15 aprile 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 13741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13741 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari nel procedimento a carico di: LV IC EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/06/2025 emessa dal Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Igor Massimo Consortini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20/06/2025 il Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2bis cod. pen., ha condannato IC EL LV alla pena di anni 1, mesi 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa per il delitto di truffa a lui ascritto (reato commesso il 04/12/2019). Penale Sent. Sez. 2 Num. 13741 Anno 2026 Presidente: AR IO Relatore: DA IO Data Udienza: 17/03/2026 2 Si contesta al LV di aver pubblicizzato su un sito internet la possibilità (risultata inesistente) di locare per le festività invernali una struttura ricettiva di montagna di cui asseriva essere il proprietario e, dopo aver intrattenuto con YU Betti trattative per l'affitto della struttura (prima on line e poi telefonicamente), di aver indotto tale persona offesa a versargli tramite bonifico bancario 2.850 euro a titolo di canone, rendendosi poi irreperibile. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Con un unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 640, comma 2, n. 2bis cod. pen. Il Procuratore generale evidenzia che il Giudice di merito ha erroneamente escluso l'aggravante prevista dalla norma che si assume violata, ponendosi in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità (richiamata nel ricorso) che in situazioni analoghe a quella in esame ha invece ritenuto l'aggravante della minorata difesa. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su richiesta del difensore dell'imputato (poi non comparso). 4. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 640, comma 2 n. 2bis cod. pen. (nella sua formulazione vigente all'epoca del fatto), vale a dire l'essere stata la truffa commessa in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), in quanto: a) le trattative tra il truffatore e il truffato erano iniziate on line ma poi erano proseguite tramite normali contatti telefonici;
b) avendo il LV, durante le trattative contrattuali, fornito alla vittima le sue esatte generalità (o comunque elementi utili alla sua individuazione quali il suo numero di telefono e quello del suo conto corrente), l'impiego del mezzo informatico non era stato in concreto di ostacolo alla identificazione della controparte (e dunque non le aveva arrecato alcun vantaggio concreto). Tale conclusione non è condivisibile. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line"; ciò in quanto, in tali casi, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non 3 sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 – 01; Sez. 2, n. 27340 del 18/06/2025, Casale). La ratio dell'aggravamento, dunque, non è collegata tanto al mezzo utilizzato nelle trattative quanto piuttosto al fatto che le stesse si svolgono interamente a distanza in una condizione in cui la parte contrattuale sia posta, in virtù di tale circostanza, nella impossibilità di verificare, non solo l'identità e la condizione personale della controparte, ma anche le qualità e l'esistenza stessa del bene o del servizio oggetto del contratto;
in tali situazioni, infatti, il soggetto passivo si trova nella condizione di dover interamente eseguire la prestazione a suo carico facendo esclusivo affidamento sulla correttezza contrattuale dell'altro contraente. In sintesi, in caso di truffa contrattuale, la minorata difesa si fonda sulla "costante" distanza tra venditore e acquirente senza che sia possibile verificare la identità e la qualità del prodotto (Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515-01). Va altresì precisato che sui principi di diritto sopra richiamati non incidono i recenti interventi legislativi. E' noto infatti che la legge 28 giugno 2024, n. 90 (in vigore dal 17/07/2024), all'articolo 640 secondo comma ha aggiunto il numero 2-ter), che prevede una nuova ipotesi di truffa aggravata “se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione” (ipotesi per la quale è prevista la procedibilità a querela ex art. 640 comma 4); è rimasta tuttavia inalterata la fattispecie aggravata di cui al n.
2-bis) (fatto commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), procedibile invece d'ufficio. Da ultimo è poi intervenuto il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80), in vigore dal 12/04/2025, che ha abrogato il n. 2bis introducendo il comma 3 dell'art. 640 secondo il quale «Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000» (ipotesi aggravata sempre procedibile ex officio). La circostanza aggravante di cui al n. 2ter non ha dunque inciso, riducendone la portata applicativa o modificandone i presupposti, su quella di cui al n. 2bis (oggi comma 3). Tanto premesso, nel caso in esame, il Giudice monocratico non sembra aver fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. Ed invero, la trattativa, avviata con la pubblicizzazione del bene su una piattaforma telematica, è poi proseguita con contatti telefonici, e tuttavia non risulta che vi sia mai stato tra le parti un incontro in presenza né risulta che la vittima abbia mai avuto la possibilità di verificare de visu il bene prima di concludere il contratto o di effettuare il pagamento. Il Giudice di merito avrebbe dunque dovuto verificare se le concrete modalità di svolgimento delle trattative e di 4 conclusione ed esecuzione del contratto (interamente avvenute a distanza) abbiano o meno attribuito una situazione di vantaggio per il truffatore, a prescindere dal mezzo da lui usato e dalla maggiore o minore possibilità di identificarlo (a posteriori) come autore del reato. 5. La decisione impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio con rinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale di Sassari, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari, in diversa persona fisica. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO DA IO AR
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. Igor Massimo Consortini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20/06/2025 il Tribunale di Sassari, in composizione monocratica, esclusa la contestata aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2bis cod. pen., ha condannato IC EL LV alla pena di anni 1, mesi 3 di reclusione ed euro 1.000 di multa per il delitto di truffa a lui ascritto (reato commesso il 04/12/2019). Penale Sent. Sez. 2 Num. 13741 Anno 2026 Presidente: AR IO Relatore: DA IO Data Udienza: 17/03/2026 2 Si contesta al LV di aver pubblicizzato su un sito internet la possibilità (risultata inesistente) di locare per le festività invernali una struttura ricettiva di montagna di cui asseriva essere il proprietario e, dopo aver intrattenuto con YU Betti trattative per l'affitto della struttura (prima on line e poi telefonicamente), di aver indotto tale persona offesa a versargli tramite bonifico bancario 2.850 euro a titolo di canone, rendendosi poi irreperibile. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. Con un unico motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., violazione dell'art. 640, comma 2, n. 2bis cod. pen. Il Procuratore generale evidenzia che il Giudice di merito ha erroneamente escluso l'aggravante prevista dalla norma che si assume violata, ponendosi in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità (richiamata nel ricorso) che in situazioni analoghe a quella in esame ha invece ritenuto l'aggravante della minorata difesa. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza con trattazione orale su richiesta del difensore dell'imputato (poi non comparso). 4. Il ricorso è fondato. Il Tribunale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 640, comma 2 n. 2bis cod. pen. (nella sua formulazione vigente all'epoca del fatto), vale a dire l'essere stata la truffa commessa in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), in quanto: a) le trattative tra il truffatore e il truffato erano iniziate on line ma poi erano proseguite tramite normali contatti telefonici;
b) avendo il LV, durante le trattative contrattuali, fornito alla vittima le sue esatte generalità (o comunque elementi utili alla sua individuazione quali il suo numero di telefono e quello del suo conto corrente), l'impiego del mezzo informatico non era stato in concreto di ostacolo alla identificazione della controparte (e dunque non le aveva arrecato alcun vantaggio concreto). Tale conclusione non è condivisibile. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line"; ciò in quanto, in tali casi, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non 3 sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893 – 01; Sez. 2, n. 27340 del 18/06/2025, Casale). La ratio dell'aggravamento, dunque, non è collegata tanto al mezzo utilizzato nelle trattative quanto piuttosto al fatto che le stesse si svolgono interamente a distanza in una condizione in cui la parte contrattuale sia posta, in virtù di tale circostanza, nella impossibilità di verificare, non solo l'identità e la condizione personale della controparte, ma anche le qualità e l'esistenza stessa del bene o del servizio oggetto del contratto;
in tali situazioni, infatti, il soggetto passivo si trova nella condizione di dover interamente eseguire la prestazione a suo carico facendo esclusivo affidamento sulla correttezza contrattuale dell'altro contraente. In sintesi, in caso di truffa contrattuale, la minorata difesa si fonda sulla "costante" distanza tra venditore e acquirente senza che sia possibile verificare la identità e la qualità del prodotto (Sez. 2, n. 1085 del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515-01). Va altresì precisato che sui principi di diritto sopra richiamati non incidono i recenti interventi legislativi. E' noto infatti che la legge 28 giugno 2024, n. 90 (in vigore dal 17/07/2024), all'articolo 640 secondo comma ha aggiunto il numero 2-ter), che prevede una nuova ipotesi di truffa aggravata “se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione” (ipotesi per la quale è prevista la procedibilità a querela ex art. 640 comma 4); è rimasta tuttavia inalterata la fattispecie aggravata di cui al n.
2-bis) (fatto commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), procedibile invece d'ufficio. Da ultimo è poi intervenuto il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80), in vigore dal 12/04/2025, che ha abrogato il n. 2bis introducendo il comma 3 dell'art. 640 secondo il quale «Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000» (ipotesi aggravata sempre procedibile ex officio). La circostanza aggravante di cui al n. 2ter non ha dunque inciso, riducendone la portata applicativa o modificandone i presupposti, su quella di cui al n. 2bis (oggi comma 3). Tanto premesso, nel caso in esame, il Giudice monocratico non sembra aver fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. Ed invero, la trattativa, avviata con la pubblicizzazione del bene su una piattaforma telematica, è poi proseguita con contatti telefonici, e tuttavia non risulta che vi sia mai stato tra le parti un incontro in presenza né risulta che la vittima abbia mai avuto la possibilità di verificare de visu il bene prima di concludere il contratto o di effettuare il pagamento. Il Giudice di merito avrebbe dunque dovuto verificare se le concrete modalità di svolgimento delle trattative e di 4 conclusione ed esecuzione del contratto (interamente avvenute a distanza) abbiano o meno attribuito una situazione di vantaggio per il truffatore, a prescindere dal mezzo da lui usato e dalla maggiore o minore possibilità di identificarlo (a posteriori) come autore del reato. 5. La decisione impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio con rinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale di Sassari, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari, in diversa persona fisica. Così è deciso, 17/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IO DA IO AR