Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 1
Il diritto alla rendita in favore dei superstiti, di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è soggetto alla prescrizione triennale, prevista dall'art. 112 del medesimo d.P.R., decorrente dal giorno della morte dell'assicurato. Nè, tenuto conto delle diversità esistenti tra il suddetto termine e quello di decadenza (sottolineate anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14 del 1994), appare ipotizzabile alcuna violazione del principio di uguaglianza in riferimento alla suddetta decorrenza e, in particolare, alla sua non coincidenza con quello della comunicazione che l'INAIL è tenuto ad inviare ai familiari dell'assicurato da cui decorre il termine di decadenza in questione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 4997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4997 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE MA AR ES, elettivamente domiciliata in Roma, via Nicotera n. 29, presso l'avv. Bartolo Gallitto, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del presidente e legale rappresentante ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 60 del Tribunale di Torino depositata il 23 gennaio 1999 (R.G. n. 1870/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Rita Raspanti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta AR Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 aprile 1997 al Pretore di Torino, AR ES De RC esponeva che il coniuge IC IL - già affetto da bronchite cronica da gas nitrosi, per la quale l'INAIL, riconosciuta la eziologia professionale, gli aveva erogato la rendita del 48% - era deceduto il 15 settembre 1993 per causa ricollegabile a quella malattia, e chiedeva quindi che l'Istituto fosse condannato a corrisponderle la rendita a lei spettante quale coniuge superstite ai sensi dell'art. 85 legge 30 giugno 1965 n. 1124. Costituitosi in giudizio, l'INAIL eccepiva la prescrizione del diritto, contestando anche la esistenza del nesso causale tra malattia professionale e decesso dell'assicurato. Il Pretore rigettava la domanda con sentenza del 3 marzo 1998, che, appellata dalla De AR, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 23 gennaio 1999. Il giudice del gravame ha ritenuto infondata la tesi dell'appellante, secondo cui il termine di prescrizione triennale debba decorrere, anziché dalla morte dell'assicurato, dalla comunicazione ai familiari del defunto da parte dell'istituto della loro facoltà di proporre domanda per ottenere la rendita, analogamente a quanto disposto per il termine di decadenza della medesima prestazione, ai sensi dell'art. 122 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella formulazione risultante dopo la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 14 del 3 febbraio 1994. Avverso la sentenza del Tribunale la De RC ha proposto ricorso per cassazione.
L'INAIL ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la De RC denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 85, 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 1, comma 43, legge n. 335 del 1943, nonché vizio di motivazione. Sostiene innanzitutto che le stesse ragioni richiamate dal Giudice delle leggi per affermare la illegittimità costituzionale dell'art. 122 del citato d.P.R. devono far individuare la medesima decorrenza per il termine di prescrizione della rendita in questione. Deduce poi che la sentenza impugnata, conforme al precedente giurisprudenziale costituito da Cass. n. 10533 del 1996, ove la decisione adottata presupponeva una netta separazione ed autonomia tra il diritto dei superstiti alla rendita INAIL e la pensione di reversibilità, non ha tenuto conto della interconnessione fra le due prestazioni in base alle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 43, legge n. 335 del 1995. In subordine, sostiene la illegittimità costituzionale degli artt. 85, 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui non dichiarano imprescrittibile e non soggetto a termini di decadenza il diritto dei superstiti dell'assicurato e, ancora per il medesimo art. 112, nella parte in cui per la rendita in questione non prevede che il termine di prescrizione decorra dalla comunicazione dell'INAIL ai superstiti della loro facoltà di richiedere la prestazione.
Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata è infatti conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 15 settembre 1997 n. 9177, 21 febbraio 1997 n. 1585, 22 gennaio 1997 n. 636, 27 novembre 1996 n. 10553, 3 giugno 1994 n. 5398), secondo cui la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni assicurative stabilita dall'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, applicabile anche al diritto alla rendita spettante ai familiari superstiti dell'assicurato ai sensi dell'art. 85 del citato d.P.R., decorre dal giorno della morte dell'assicurato. Le argomentazioni svolte a sostegno di tale principio di diritto, e che con riferimento alla diversità manifesta fra rendita ai superstiti e pensione di reversibilità - sorgendo la prima per legge direttamente in favore dei familiari dell'assicurato, la seconda essendo un trattamento pensionistico derivativo da quello del titolare - sono richiamate dalla stessa ricorrente, non possono ritenersi inficiate, come costei si limita ad affermare senza esporre valide ragioni di supporto, dalla incumulabilità disposta dall'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335 fra pensione di inabilità,
di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e rendita liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza di quest'ultima. Come già rilevato dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza 14 luglio 1999 n. 297) si tratta di prestazioni di differente natura (la rendita con connotazioni soprattutto di carattere risarcitorio e la pensione di carattere solidaristico) a carico rispettivamente di sistemi previdenziali diversi e con finalità differenti.
E queste considerazioni svolte dal Giudice delle leggi con la pronuncia del 14 luglio 1999 n. 297 per escludere la illegittimità dell'art. 112, primo comma, in relazione alle norme di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione, valgono a ritenere manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità delle norme denunciate dalla ricorrente, laddove assoggettano a prescrizione la rendita INAIL spettante ai superstiti e non ne affermano invece la imprescrittibilità, così come avviene per la pensione di reversibilità.
Priva di qualsiasi rilievo è la questione di illegittimità costituzionale dell'assoggettamento della rendita ai superstiti al termine di decadenza, non risultando dalla sentenza impugnata che la ricorrente abbia lasciato trascorrere inutilmente anche tale termine per l'esercizio dell'azione proposta.
Pure manifestamente infondata è l'altra eccezione di illegittimità costituzionale sollevata con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione della rendita ai superstiti, che la ricorrente vorrebbe coincidente - diversamente dovendosi, a suo avviso, ritenere la violazione del principio di uguaglianza -, con quello della comunicazione che l'INAIL è tenuta ad inviare ai familiari dell'assicurato e da cui inizia quello di decadenza per la rendita in questione. È sufficiente in proposito richiamare le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 14 del 1994, che rimarcano le diverse funzioni fra l'istituto della decadenza a cui pure è assoggettata la rendita in questione e quello della prescrizione, argomentazioni che la medesima ricorrente sembra di condividere, anche se poi nel sostenere che il termine di prescrizione dovrebbe avere inizio dalla stessa data della comunicazione dell'INAIL, finisce col non tenere conto di quella diversità fra i due istituti sottolineata dalla Corte Costituzionale.
Il ricorso va dunque rigettato.
Sebbene soccombente, la De RC non può essere condannata, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., alla rifusione nei confronti dell'altra parte delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002