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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLIZZI GAETANO, Presidente
D'IA DONATO, Relatore
POMPEI PATRIZIA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202400002818000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 041202490077426 24/0000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicate in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
Eccepisce i) la carenza di legittimazione passiva, evidenziando che gli atti impugnati gli sono stati notificati in proprio e non quale erede accettante con beneficio di inventario di Nominativo_1; ii) l'illegittimità degli atti, in quanto emessi sulla base di un titolo esecutivo sospeso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso, in considerazione della definitività della pretesa tributaria a seguito della sentenza n. 524/2025 del 26/03/2025, emessa da questa Corte, che rigettava il ricorso relativo alla cartella sottesa e della circostanza per cui la predetta cartella reca l'indicazione della qualità di erede dell'odierno ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che debba, pertanto, essere accolto.
Invero, assorbente risulta il rilievo che gli atti impugnati sono stati notificati al Nominativo_1 in proprio e non nella qualità di erede accettante con beneficio di inventario di Nominativo_1, in violazione, dunque, delle disposizioni che prevedono che l'accettazione con beneficio comporta la separazione del patrimonio del de cuius da quello dell'erede, che è tenuto a rispondere dei debiti solo nei limiti delle disponibilità patrimoniali del primo.
Del resto, la notifica dell'atto prodromico, cioè la cartella esattoriale è stata effettuata all'odierno ricorrente, quale erede accettante con beneficio di inventario, circostanza questa che ha comportato la non impugnazione dell'atto con la conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria. In proposito, giova evidenziare che con il presente ricorso il Ricorrente_1 non contesta vizi della cartella, quanto piuttosto i vizi propri degli atti successivi, come sopra specificati.
Resta solo da rilevare che la sentenza di questa Corte n. 524/2025 del 26/03/2025 non riguarda Ricorrente_1, ma Nominativo_2, di talché l'allegazione di parte resistente è del tutto inconferente ai fini del presente giudizio.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 5.000,00, oltre accessori e CUT.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLIZZI GAETANO, Presidente
D'IA DONATO, Relatore
POMPEI PATRIZIA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 274/2025 depositato il 22/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04176202400002818000 REGISTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 041202490077426 24/0000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 84/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria indicate in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
Eccepisce i) la carenza di legittimazione passiva, evidenziando che gli atti impugnati gli sono stati notificati in proprio e non quale erede accettante con beneficio di inventario di Nominativo_1; ii) l'illegittimità degli atti, in quanto emessi sulla base di un titolo esecutivo sospeso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso, in considerazione della definitività della pretesa tributaria a seguito della sentenza n. 524/2025 del 26/03/2025, emessa da questa Corte, che rigettava il ricorso relativo alla cartella sottesa e della circostanza per cui la predetta cartella reca l'indicazione della qualità di erede dell'odierno ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che debba, pertanto, essere accolto.
Invero, assorbente risulta il rilievo che gli atti impugnati sono stati notificati al Nominativo_1 in proprio e non nella qualità di erede accettante con beneficio di inventario di Nominativo_1, in violazione, dunque, delle disposizioni che prevedono che l'accettazione con beneficio comporta la separazione del patrimonio del de cuius da quello dell'erede, che è tenuto a rispondere dei debiti solo nei limiti delle disponibilità patrimoniali del primo.
Del resto, la notifica dell'atto prodromico, cioè la cartella esattoriale è stata effettuata all'odierno ricorrente, quale erede accettante con beneficio di inventario, circostanza questa che ha comportato la non impugnazione dell'atto con la conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria. In proposito, giova evidenziare che con il presente ricorso il Ricorrente_1 non contesta vizi della cartella, quanto piuttosto i vizi propri degli atti successivi, come sopra specificati.
Resta solo da rilevare che la sentenza di questa Corte n. 524/2025 del 26/03/2025 non riguarda Ricorrente_1, ma Nominativo_2, di talché l'allegazione di parte resistente è del tutto inconferente ai fini del presente giudizio.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in € 5.000,00, oltre accessori e CUT.