CASS
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/02/2024, n. 6381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6381 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LU IO MA TO nato a [...] il [...] AL AT nato a [...] il [...] avverso !a sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, ii provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito ;i Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo I! Proc. Gen. conclude per il rigetto udito i! difensore L'avv. GIOVANNI DI GIOVANNI insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6381 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 13/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18.01.2023v la Corte d'appello di Caltanissetta( ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale della medesima città in data 04.04.2022, che aveva affermato la responsabilità degli imputati UM IG AR NT e AL AT in ordine ai reati di cui agli art. 110 e 353, comma 1 cod. pen. (capo 1) e agli artt. 61 n.2, 110 e 489 cod. pen. (capo 2) e dei solo IU anche per il reato di cui all'art. 495, comma 1 cod. pen. (capo 3) e aveva condannato, rispettivamente, UM alla pena di anni uno di reclusione e la AN alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza. ricorrono per cassazione gli imputati, tramite medesimo difensore di fiducia, affidando le censure a sette motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla affermata sussistenza del reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale su qualità personali proprie in relazione al capo 3 della rubrica. È stato erroneamente applicato l'art.495 cod. pen. l che tutela il bene giuridico della fede pubblica e sanziona chi dichiara i al pubblico ufficiale proprie qualità difformidtai vero e/o inesistenti. La Corte territoriale ha ricostruito la fattispecie di cui all'art. 495 cod. ben. sulla base dell'incompatibilità di cui all'art.50 d.p.r. 335/1982 relatva ìnel caso di specie ad esercizio abusivo della libera professione da parte del UM in ragione del suo status pubblico dipendente - quale appartenente alla Polizia di Stato - , il quale di conseguenza non avrebbe dovuto spendere, al cospetto del pubblico ufficiale deputato al rilascio della certa di identità e poi effettivamente rilasciata riportando tale dicitura la qualità indebitamente assunta di libero professionista. L'illecito, secondo la Corte - che ha richiamato a sostegno della suddetta tesi giurisprudenza non pertinente, riguardante professionisti che avevano violato l'art.495 cod. neo. in quanto privi dell' obbligatoria iscrizione all'albo professionale , laddove rispetto all'attività svolta dal ricorrente non è prevista alcuna abilitazione - si sarebbe configurato in quanto il sig. UM avrebbe dichiarato al cospetto del pubblico ufficiale una qualità indebitamente assunta invece di dichiarare quella sua propria di pubblico dipendente;
nella realtà dei fatti il ricorrente ha dichiarato una qualità, ossia l'esercizio di una libera professione, effettivamente rivestita, pur essendo incompatibile con la qualità di appartenente al Corpo della Polizia di Stato. Ai sensi dell'art.51 d.p.r.335/1982 la sanzione prevista in relazione all'art.50 del suddetto d.p.r., consiste nella decadenza eventuale dall'appartenenza al Corpo di Polizia Stato e nell'azione disciplinare interna. 2 La difesa contesta inoltre l'inosservanza del disposto dell'art.1, comma 2 I. 4/2013,che riconosce l'esistenza di libere professioni intellettuali non organizzate in ordini o collegi / e che non prevede che esse siano nulle o inesistenti ove l'interessato versi in situazione di incompatibilità nel rapporto di pubblico impiego. Dunque / il sig. EL ha fornito una dichiarazione conforme alla legge e allo stato di fatto nel quale versava dichiarando di essere libero professionista. L'incompatibilità, espressamente dichiarata tale da una norma di legge, ha conseguenze solo sul piano dello specifico rapporto di pubblico impiego e non anche su quello dell'esistenza della qualità di "libero professionista". Lo stesso dott. Perta, commissario della Polizia di Stato ha confermato la qualità di libero professionista del sig. IU nelle sue dichiarazioni. Ne consegue che il ricorrente/ al momento in cui si dichiarò libero professionista rese una dichiarazione conforme sia alla legge sia allo stato di fatto nel quale egli versava. In altri termini UM era allo stesso tempo poliziotto e libero professionista e soprattutto/era libero professionista sia formalmente che concretamente, pur se versante in situazione di incompatibilità nel ruolo di poliziotto da lui ricoperto. Si evidenzia inoltre una manifesta illogicità della motivazione in quanto pur ammettendo la sussistenza del reale presupposto per la decadenza dall'impiego per ncompatibilità /ovvero l'esercizio dell'attività di libera professione, in maniera irragionevole sostiene poi che comunque tale presupposto non sia vero e che la dichiarazione di tale attività in sede di rilascio della carta di identità integri un falso. La Corte non ha infine considerato l'art 53 d.p.r. 917/1986 secondo il quale "sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti le professioni". Per tali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva di attività di lavoro autonomo. La norma fa riferimento all'abituahtà, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa;
schè non occorre l'esclusività; il sig. UM ha;
nvero regolarizzato - come era dunque tenuto a fare la propria posizione tributaria con l'attribuzione della Partita I.V.A. in ragione della abitualità delle prestazioni di consulenza/perizia svolte, come era tenuto a fare. La qualità di libero professionista, che lo obbligava comunque ad aprire una posizione fiscale con Partita I.V.A., derivava all'odierno ricorrente già dall'abituale attività di consulente/perito informatico, non sanzionata da invalidità o inesistenza della professione, bensì esclusivamente sul piano disciplinare e del mantenimento dell'impiego quale appartenente al Corpo di Polizia di Stato. In ogni caso, si sottolinea in ricorso che, a differenza di quanto affermato dalla Corte appello, non si possa asserire che sia stata lesa la pubblica fede tutelata dalla norma incriminatrice in argomento in quanto, ove pure si volesse accedere alla ricostruzione svolta dai giudici di merito, la spendita della qualità di libero professionista non ha conferito pubblica fede ad una qualità non vera. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale su qualità personali proprie (in relazione al capo 3 della rubrica). La Corte ha ritenuto che l'imputato non fosse libero professionista ) in quanto dipendente della Polizia di Stato, ancorché in aspettativa sindacale;
inoltre, che lo stesso, conoscendo il regime di incompatibilità, avesse ugualmente consapevolmente reso !a u,chiarazione. Si sottolinea come l'imputato avesse invece la certezza di esercitare una libera professione, benché ciò rendesse incompatibile il contestuale mantenimento dell'appartenenza ai ruoli di Polizia di Stato;
egli ha dunque accettato @unqués il rischio di subire le conseguenze disciplinari previste dall'art. 51 d.p.r. 335/1982 e' sapeva di potervi andare incontro proprio in considerazione del fatto che esercitava una libera professione, ni -oorio perché ciò che esercita- va era reale.3 Sono stati erroneamente applicati gli artt. 42, comma 2, 43, comma 1, e 495 cod. pen. fin quanto il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è il dolo generico, che deve essere valutato non solo in relazione all'aspetto della volontà della condotta, ma anche in riferimento a ciò che attiene ai contenuto della dichiarazione, ossia la coscienza della falsità dichiarata al pubblico ufficiale. Nel caso di specie, il sig. UM ha volutamente menzionato la qualità di libero professionista ,rendendo all'impiegato una dichiarazione di scienza fondata su una circostanza di fatto e derivante dalla certezza di versare in una situazione di incompatibilità, non rispetto alla detta professione, bensì solamente per l'appartenenza al Corpo della Polizia di Stato. Nessuna consapevolezza della presunta falsità può farsi dunque risalire alla condotta contestata, proprio in ragione dell'effettivo esercizio della professione. Si evidenzia l infine,una manifesta contraddittorietà della motivazione anche nel punto in cui la Corte ha sostenuto che il ricorrente abbia dolosamente dichiarato !a falsa qualità di libero professionista, salvo poi ribadire che egli sapeva di versare in una situazione di incompatibilità, proprio a causa della libera professione esercitata e 2 quindi che egli era consapevole di esercitare una libera professione. 2.3. Con il terzo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in / - riferimento all'esclusione della punibilità di cui all'art. 47, comma 3„ cod. pen. per il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale su qualità personali proprie in relazione ai capo 3 della rubrica. Non si ritiene adeguata la motivazione con cui la Corte, sostenendo che nei caso di specie si sarebbe trattato di un irrilevante errore di diritto, non ha riconosciuto la ricorrenza della causa di esclusione di punibilità invocata dal ricorrente ai sensi del 47, comma 3, cod. pen., che invece si sarebbe dovuta applicare essendosi verificato un errore sul fatto costituente reato, derivato dall'errore su una norma giuridica non penale;
la dichiarazione dei sig. Tumello all'impiegato del Comune di Caltanissetta;
ai fini del rilascio della carta di identità, infatti, non è stata conseguenza di errore di diritto su legge penale - e dunque si è fuori dalla portata dell'art. 5 cod. pen - bensì su una legge diversa dalla legge penale che ha causato un errore sul fatto che costituisce reato. L'errore in cui si ipotizza sia incorso il sig. UM, avente ad oggetto l'art. 50 d.p.r. 335/1982 „ nella misura in cui esso sancirebbe che l'incompatibilità in esso prevista priva il poliziotto che esercita una libera professione della qualità di libero professionista, ha indotto io stesso in un errore sul fatto (cioè l'errata attribuzione della qualità di libero professionista data a sé stesso) che costituisce reato (cioè la falsa dichiarazione resa in sede di rilascio della carta di identità) ) allorché avrebbe errato nel dichiarare una qualità desumendola da norme che invece avrebbero dovuto essere interpretate diversamente. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso contestano violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla insussistenza derivata dei reato di uso di atto falso di cui al capo 2 della rubrica e del reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo 1 della rubrica. La copia della carta dì identità contenente l'indicazione "libero professionista” è stata presentata a corredo di una istanza di partecipazione ad una gara di pubblica evidenza ed in oarticolare di una "dichiarazione di avvalimento"; con la suddetta allegazione, il signor IM e la signora AN avrebbero fatto uso di un atto ideologicamente falso e dunque ciò avrebbe avuto conseguenze concrete nell'andamento della gara. Per le ragioni esposte con i precedenti motivi, la carta di identità non conteneva alcuna falsa rappresentazione della realtà: sicché viene meno anche l'ipotizzato e ritenuto uso di atto falso e conseguentemente il reato di turbata libertà degli incanti. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'inapplicabilità dell'art.489 cod. pen. al fatto contestato al capo 2 della rubrica. La norma sanziona l'uso di atto falso, ma prevede una clausola di sussidiarietà ('chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso"), che esclude la punibilità di chi si sia reso autore della falsità. Il concorso al quale fa riferimento l'art.489 cod. pen. non può essere interpretato nei senso disciplinato dall'art.110 cod. pen., ma deve ricomprendere l'ipotesi in cui, come è accaduto nella fattispecie, il documentoi contenente una annotazione asseritamente falsa. sia stato formato da una terza persona indotta in errore da colui il quale poi abbia fatto uso del documento medesimo. La Corte ha interpretato la clausola di sussidiarietà in senso contrario alla norma e non ha ritenuto potesse operare nel caso di specie, ritenendo falsa la dichiarazione del sig. UM e non la carta di identità rilasciata dall'ufficiale dell'anagrafe del comune in quanto emessa dall'ufficio competente al rilascio per richiesta di rinnovo. Si evidenzia una contraddizione nell'intero apparato motivazionale: se la carta non fosse falsa, verrebbe meno la turbata libertà degli incanti procurata con il documento in questione ed anche il reato di uso di atto falso, in quanto si sarebbe verificato / se mai) l'uso di un atto non falso, così potendosi prescindere dalla clausola di sussidiarietà; se invece il documento fosse frutto della condotta di colui il quale ha poi fatto uso del documento medesimo, allora la certificazione della libera professione non può che essere falsa e deve trovare applicazione la causa di sussidiarietà contenuta nella norma incriminatrice in esame. Si sottolinea infine che,in riferimento alla clausola di sussidiarietà, la norma individua in maniera generica la falsità, così consentendo di non limitare l'applicabilità della clausola alle ipotesi di falso documentale materiale o ideologico commesso in concorso, bensì di estenderla anche a qualunque condotta in conseguenza della quale possa essere stato generato il documento asseritamente falso. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo 1 della rubrica. La Corte ha sostenuto che la presentazione della copia della carta di identità del signor UM in uno all' istanza di partecipazione alla gara di pubblica evidenza abbia turbato la gara medesima ed abbia costituito manovra fraudolenta, in quanto la frode richiesta dalla norma incriminatrice può essere realizzata mediante "l'utilizzo di documenti mendaci attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'aggiudicazione di una gara". La Corte ha tralasciato che l'istanza di partecipazione è stata presentata dalla NT la cui legale rappresentante era la sig.ra LI e non il sigi UM (quale legale rappresentante della DIGITAL FORENSIC s.r.I.), la cui carta di identità -- pur volendo riconoscere che contenesse l'annotazione di una circostanza falsa - non attestava la "sussistenza di requisiti necessari" per l'aggiudicazione della gara, che è stata invece aggiudicata a prescindere dalla veridicità o meno dell'attività esercitata dal ricorrente, in quanto indifferente ai fini dell'aggiudicazione della gara medesima. La copia della carta di identità è stata allegata;
infatti soltanto perché si trattava di una dichiarazione, non contenente alcuna falsità, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000„ alla quale doveva essere allegata copia del documento di identità del dichiarante. Il sig. UM, al contrario di ciò che ha affermato la Corte, non ha mai dichiarato che non avrebbe potuto partecipare alla gara in mancanza della sua qualifica professionale, e la sentenza di primo grado a sua volta ha solo affermato che lo stesso non avrebbe potuto indicare nel documento di essere un poliziotto. In ogni caso, corrisponde a verità che il sig. UM non avrebbe potuto partecipare alla gara, ma effettivamente non vi ha partecipato, in quanto lo ia fatto la NT s.r.i., 6 ed è stata tale società e non UM ad avere subito la sospensione/esclusione dell'aggiudicazione della gara (la società fu anche esclusa provvisoriamente dalla turnazione nella gestione degli incarichi provenienti dalla Procura, a causa del procedimento penale a carico dei coniugi ricorrenti e non per specifiche ragioni collegate alla turbativa derivante dall'indicazione della "libera professione" sulla copia della carta di identità dell'imputato). La difesa contesta erronea applicazione dell'art.353 cod. pen., in quanto la sussistenza del reato presuppone che quanto meno "sussista l'idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara" (Cass. Peri. n.1027/2019), nel caso di specie invece la "libera professione" del sign. UM, ha costituito circostanza indifferente e non risulta dunque integrato l'elemento oggettivo del reato in quanto lo specifico contenuto, ritenuto falso, del documento, non è stato utilizzato in alcun modo quale strumento fraudolento per l'aggiudicazione della gara. 2.7. Con il settimo motivo di ricorso denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento dell'elemento soggettivo del reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo 1 della rubrica. Agli imputati è stata addebitata la consapevolezza di poter influire sugli esiti della gara grazie all'annotazione nella carta di identità del sig. UM della qualità di libero professionista, che la Corte territoriale ha considerato come requisito desumibile anche dal capitolato tecnico e dai requisiti soggettivi indicati nelle lettere di invito e dunque facilmente conoscibile. Si ribadisce che la dichiarazione è stata resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, ai fini di rendere valida la dichiarazione stessa. La copia è stata utilizzata quale mero documento di identità e non come certificazione della qualità di libero professionista. Ciò sottrae dalla sfera cognitiva e volitiva di entrambi i ricorrenti qualunque coscienza e finalità di influenzare l'andamento e gli esiti della gara, atteso che la carta di identità non era destinata ad essere presa in considerazione per il contenuto riguardante la professione del titolare del documento. Si contesta dunque l'erronea applicazione degli artt. 42 comma 2, 42 comma 1 e 353 cod. pen. in quanto il dolo generico richiesto dalla norma incrirninatrice prevede che il soggetto attivo abbia consapevolezza dell'idoneità anche solo potenziale della presunta condotta fraudolenta;
nel caso dì specie, i requisiti sarebbero dovuti sussistere in capo alla persona giuridica NT s.r.l. e non in capo a persone fisiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1! ricorso è fondato, 1.1. Fondato è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso nella parte in cui denuncia l plurimi vizi motivazionali che affliggono la sentenza impugnata. Ed invero, la Corte di appello fonda la sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen. sull'assunto dell'indebito svolgimento dell'attività di libero professionista da parte dell'imputato versante in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 50 dpr 335/1982 per essere egli dipendente pubblico - quale appartenente al Corpo della Polizia di Stato - sia pure in aspettativa sindacale, laddove, come correttamente fatto rilevare in ricorso, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile, ai fini del rinnovo della carta d'identità, ha in realtà avuto ad oggetto la effettiva attività professionale svolta, di fatto, dall'imputato, sicché da tale punto di vista a rigore non si porrebbe un profilo di falsità. La circostanza che essa fosse esercitata in situazione di ncompatibilità con l'altra qualità pure rivestita dall'imputato non entra nel fuoco del reato in argomentopella cui valutazione assume piuttosto rilevo la corrispondenza del dichiarato alla realtà (e si tratta(va) piuttosto di comprendere se quella dichiarazione fosse esaustiva ai fini di una compiuta indicazione della qualità professionale - che non si esauriva in quella del libero professionista - che all'epoca era ancora richiesta sulla carta Ci identità). Erra dunque la Corte di appello che, nei rigettare il motivo dì appello che evidenzia appunto come andasse tenuta distinta la sottostante circostanza della incompatibilità, si limita ad osservare che l'imputato, in ragione del suo stato di pubblico dipendente e della connessa incompatibilità, aveva l'obbligo di rispettare i divieti e le incompatibilità espressamente previsti per gli appartenenti al ruolo della Polizia di Stato, e su tale base conclude che non possa assumere rilievo l'esercizio di fatto della libera professione ai fini della qualità di libero professionista spesa dinanzi all'ufficiale dell'anagrafe, trattandosi di qualità indebitamente assunta;
e per altro verso finisce altresì col confondere il piano dell'esercizio di attività professionale in situazione di incompatibilità cc:in quello dell'esercizio abusivo di una professione citando giurisprudenza in realtà pertinente a tale diversa ipotesi. Esaurendo in tal modo la ben più complessa questione sottoposta al suo vaglio dalla difesa, la Corte di appello è incorsa nei vizi denunciati col primo motivo. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, assorbiti gli altri motivi di ricorso con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta. Così deciso il 13/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito ;i Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo I! Proc. Gen. conclude per il rigetto udito i! difensore L'avv. GIOVANNI DI GIOVANNI insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 6381 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 13/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 18.01.2023v la Corte d'appello di Caltanissetta( ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale della medesima città in data 04.04.2022, che aveva affermato la responsabilità degli imputati UM IG AR NT e AL AT in ordine ai reati di cui agli art. 110 e 353, comma 1 cod. pen. (capo 1) e agli artt. 61 n.2, 110 e 489 cod. pen. (capo 2) e dei solo IU anche per il reato di cui all'art. 495, comma 1 cod. pen. (capo 3) e aveva condannato, rispettivamente, UM alla pena di anni uno di reclusione e la AN alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza. ricorrono per cassazione gli imputati, tramite medesimo difensore di fiducia, affidando le censure a sette motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla affermata sussistenza del reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale su qualità personali proprie in relazione al capo 3 della rubrica. È stato erroneamente applicato l'art.495 cod. pen. l che tutela il bene giuridico della fede pubblica e sanziona chi dichiara i al pubblico ufficiale proprie qualità difformidtai vero e/o inesistenti. La Corte territoriale ha ricostruito la fattispecie di cui all'art. 495 cod. ben. sulla base dell'incompatibilità di cui all'art.50 d.p.r. 335/1982 relatva ìnel caso di specie ad esercizio abusivo della libera professione da parte del UM in ragione del suo status pubblico dipendente - quale appartenente alla Polizia di Stato - , il quale di conseguenza non avrebbe dovuto spendere, al cospetto del pubblico ufficiale deputato al rilascio della certa di identità e poi effettivamente rilasciata riportando tale dicitura la qualità indebitamente assunta di libero professionista. L'illecito, secondo la Corte - che ha richiamato a sostegno della suddetta tesi giurisprudenza non pertinente, riguardante professionisti che avevano violato l'art.495 cod. neo. in quanto privi dell' obbligatoria iscrizione all'albo professionale , laddove rispetto all'attività svolta dal ricorrente non è prevista alcuna abilitazione - si sarebbe configurato in quanto il sig. UM avrebbe dichiarato al cospetto del pubblico ufficiale una qualità indebitamente assunta invece di dichiarare quella sua propria di pubblico dipendente;
nella realtà dei fatti il ricorrente ha dichiarato una qualità, ossia l'esercizio di una libera professione, effettivamente rivestita, pur essendo incompatibile con la qualità di appartenente al Corpo della Polizia di Stato. Ai sensi dell'art.51 d.p.r.335/1982 la sanzione prevista in relazione all'art.50 del suddetto d.p.r., consiste nella decadenza eventuale dall'appartenenza al Corpo di Polizia Stato e nell'azione disciplinare interna. 2 La difesa contesta inoltre l'inosservanza del disposto dell'art.1, comma 2 I. 4/2013,che riconosce l'esistenza di libere professioni intellettuali non organizzate in ordini o collegi / e che non prevede che esse siano nulle o inesistenti ove l'interessato versi in situazione di incompatibilità nel rapporto di pubblico impiego. Dunque / il sig. EL ha fornito una dichiarazione conforme alla legge e allo stato di fatto nel quale versava dichiarando di essere libero professionista. L'incompatibilità, espressamente dichiarata tale da una norma di legge, ha conseguenze solo sul piano dello specifico rapporto di pubblico impiego e non anche su quello dell'esistenza della qualità di "libero professionista". Lo stesso dott. Perta, commissario della Polizia di Stato ha confermato la qualità di libero professionista del sig. IU nelle sue dichiarazioni. Ne consegue che il ricorrente/ al momento in cui si dichiarò libero professionista rese una dichiarazione conforme sia alla legge sia allo stato di fatto nel quale egli versava. In altri termini UM era allo stesso tempo poliziotto e libero professionista e soprattutto/era libero professionista sia formalmente che concretamente, pur se versante in situazione di incompatibilità nel ruolo di poliziotto da lui ricoperto. Si evidenzia inoltre una manifesta illogicità della motivazione in quanto pur ammettendo la sussistenza del reale presupposto per la decadenza dall'impiego per ncompatibilità /ovvero l'esercizio dell'attività di libera professione, in maniera irragionevole sostiene poi che comunque tale presupposto non sia vero e che la dichiarazione di tale attività in sede di rilascio della carta di identità integri un falso. La Corte non ha infine considerato l'art 53 d.p.r. 917/1986 secondo il quale "sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti le professioni". Per tali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva di attività di lavoro autonomo. La norma fa riferimento all'abituahtà, ancorchè non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa;
schè non occorre l'esclusività; il sig. UM ha;
nvero regolarizzato - come era dunque tenuto a fare la propria posizione tributaria con l'attribuzione della Partita I.V.A. in ragione della abitualità delle prestazioni di consulenza/perizia svolte, come era tenuto a fare. La qualità di libero professionista, che lo obbligava comunque ad aprire una posizione fiscale con Partita I.V.A., derivava all'odierno ricorrente già dall'abituale attività di consulente/perito informatico, non sanzionata da invalidità o inesistenza della professione, bensì esclusivamente sul piano disciplinare e del mantenimento dell'impiego quale appartenente al Corpo di Polizia di Stato. In ogni caso, si sottolinea in ricorso che, a differenza di quanto affermato dalla Corte appello, non si possa asserire che sia stata lesa la pubblica fede tutelata dalla norma incriminatrice in argomento in quanto, ove pure si volesse accedere alla ricostruzione svolta dai giudici di merito, la spendita della qualità di libero professionista non ha conferito pubblica fede ad una qualità non vera. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'elemento soggettivo del reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale su qualità personali proprie (in relazione al capo 3 della rubrica). La Corte ha ritenuto che l'imputato non fosse libero professionista ) in quanto dipendente della Polizia di Stato, ancorché in aspettativa sindacale;
inoltre, che lo stesso, conoscendo il regime di incompatibilità, avesse ugualmente consapevolmente reso !a u,chiarazione. Si sottolinea come l'imputato avesse invece la certezza di esercitare una libera professione, benché ciò rendesse incompatibile il contestuale mantenimento dell'appartenenza ai ruoli di Polizia di Stato;
egli ha dunque accettato @unqués il rischio di subire le conseguenze disciplinari previste dall'art. 51 d.p.r. 335/1982 e' sapeva di potervi andare incontro proprio in considerazione del fatto che esercitava una libera professione, ni -oorio perché ciò che esercita- va era reale.3 Sono stati erroneamente applicati gli artt. 42, comma 2, 43, comma 1, e 495 cod. pen. fin quanto il dolo richiesto dalla norma incriminatrice è il dolo generico, che deve essere valutato non solo in relazione all'aspetto della volontà della condotta, ma anche in riferimento a ciò che attiene ai contenuto della dichiarazione, ossia la coscienza della falsità dichiarata al pubblico ufficiale. Nel caso di specie, il sig. UM ha volutamente menzionato la qualità di libero professionista ,rendendo all'impiegato una dichiarazione di scienza fondata su una circostanza di fatto e derivante dalla certezza di versare in una situazione di incompatibilità, non rispetto alla detta professione, bensì solamente per l'appartenenza al Corpo della Polizia di Stato. Nessuna consapevolezza della presunta falsità può farsi dunque risalire alla condotta contestata, proprio in ragione dell'effettivo esercizio della professione. Si evidenzia l infine,una manifesta contraddittorietà della motivazione anche nel punto in cui la Corte ha sostenuto che il ricorrente abbia dolosamente dichiarato !a falsa qualità di libero professionista, salvo poi ribadire che egli sapeva di versare in una situazione di incompatibilità, proprio a causa della libera professione esercitata e 2 quindi che egli era consapevole di esercitare una libera professione. 2.3. Con il terzo motivo denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in / - riferimento all'esclusione della punibilità di cui all'art. 47, comma 3„ cod. pen. per il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale su qualità personali proprie in relazione ai capo 3 della rubrica. Non si ritiene adeguata la motivazione con cui la Corte, sostenendo che nei caso di specie si sarebbe trattato di un irrilevante errore di diritto, non ha riconosciuto la ricorrenza della causa di esclusione di punibilità invocata dal ricorrente ai sensi del 47, comma 3, cod. pen., che invece si sarebbe dovuta applicare essendosi verificato un errore sul fatto costituente reato, derivato dall'errore su una norma giuridica non penale;
la dichiarazione dei sig. Tumello all'impiegato del Comune di Caltanissetta;
ai fini del rilascio della carta di identità, infatti, non è stata conseguenza di errore di diritto su legge penale - e dunque si è fuori dalla portata dell'art. 5 cod. pen - bensì su una legge diversa dalla legge penale che ha causato un errore sul fatto che costituisce reato. L'errore in cui si ipotizza sia incorso il sig. UM, avente ad oggetto l'art. 50 d.p.r. 335/1982 „ nella misura in cui esso sancirebbe che l'incompatibilità in esso prevista priva il poliziotto che esercita una libera professione della qualità di libero professionista, ha indotto io stesso in un errore sul fatto (cioè l'errata attribuzione della qualità di libero professionista data a sé stesso) che costituisce reato (cioè la falsa dichiarazione resa in sede di rilascio della carta di identità) ) allorché avrebbe errato nel dichiarare una qualità desumendola da norme che invece avrebbero dovuto essere interpretate diversamente. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso contestano violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla insussistenza derivata dei reato di uso di atto falso di cui al capo 2 della rubrica e del reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo 1 della rubrica. La copia della carta dì identità contenente l'indicazione "libero professionista” è stata presentata a corredo di una istanza di partecipazione ad una gara di pubblica evidenza ed in oarticolare di una "dichiarazione di avvalimento"; con la suddetta allegazione, il signor IM e la signora AN avrebbero fatto uso di un atto ideologicamente falso e dunque ciò avrebbe avuto conseguenze concrete nell'andamento della gara. Per le ragioni esposte con i precedenti motivi, la carta di identità non conteneva alcuna falsa rappresentazione della realtà: sicché viene meno anche l'ipotizzato e ritenuto uso di atto falso e conseguentemente il reato di turbata libertà degli incanti. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'inapplicabilità dell'art.489 cod. pen. al fatto contestato al capo 2 della rubrica. La norma sanziona l'uso di atto falso, ma prevede una clausola di sussidiarietà ('chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso"), che esclude la punibilità di chi si sia reso autore della falsità. Il concorso al quale fa riferimento l'art.489 cod. pen. non può essere interpretato nei senso disciplinato dall'art.110 cod. pen., ma deve ricomprendere l'ipotesi in cui, come è accaduto nella fattispecie, il documentoi contenente una annotazione asseritamente falsa. sia stato formato da una terza persona indotta in errore da colui il quale poi abbia fatto uso del documento medesimo. La Corte ha interpretato la clausola di sussidiarietà in senso contrario alla norma e non ha ritenuto potesse operare nel caso di specie, ritenendo falsa la dichiarazione del sig. UM e non la carta di identità rilasciata dall'ufficiale dell'anagrafe del comune in quanto emessa dall'ufficio competente al rilascio per richiesta di rinnovo. Si evidenzia una contraddizione nell'intero apparato motivazionale: se la carta non fosse falsa, verrebbe meno la turbata libertà degli incanti procurata con il documento in questione ed anche il reato di uso di atto falso, in quanto si sarebbe verificato / se mai) l'uso di un atto non falso, così potendosi prescindere dalla clausola di sussidiarietà; se invece il documento fosse frutto della condotta di colui il quale ha poi fatto uso del documento medesimo, allora la certificazione della libera professione non può che essere falsa e deve trovare applicazione la causa di sussidiarietà contenuta nella norma incriminatrice in esame. Si sottolinea infine che,in riferimento alla clausola di sussidiarietà, la norma individua in maniera generica la falsità, così consentendo di non limitare l'applicabilità della clausola alle ipotesi di falso documentale materiale o ideologico commesso in concorso, bensì di estenderla anche a qualunque condotta in conseguenza della quale possa essere stato generato il documento asseritamente falso. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza del reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo 1 della rubrica. La Corte ha sostenuto che la presentazione della copia della carta di identità del signor UM in uno all' istanza di partecipazione alla gara di pubblica evidenza abbia turbato la gara medesima ed abbia costituito manovra fraudolenta, in quanto la frode richiesta dalla norma incriminatrice può essere realizzata mediante "l'utilizzo di documenti mendaci attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'aggiudicazione di una gara". La Corte ha tralasciato che l'istanza di partecipazione è stata presentata dalla NT la cui legale rappresentante era la sig.ra LI e non il sigi UM (quale legale rappresentante della DIGITAL FORENSIC s.r.I.), la cui carta di identità -- pur volendo riconoscere che contenesse l'annotazione di una circostanza falsa - non attestava la "sussistenza di requisiti necessari" per l'aggiudicazione della gara, che è stata invece aggiudicata a prescindere dalla veridicità o meno dell'attività esercitata dal ricorrente, in quanto indifferente ai fini dell'aggiudicazione della gara medesima. La copia della carta di identità è stata allegata;
infatti soltanto perché si trattava di una dichiarazione, non contenente alcuna falsità, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000„ alla quale doveva essere allegata copia del documento di identità del dichiarante. Il sig. UM, al contrario di ciò che ha affermato la Corte, non ha mai dichiarato che non avrebbe potuto partecipare alla gara in mancanza della sua qualifica professionale, e la sentenza di primo grado a sua volta ha solo affermato che lo stesso non avrebbe potuto indicare nel documento di essere un poliziotto. In ogni caso, corrisponde a verità che il sig. UM non avrebbe potuto partecipare alla gara, ma effettivamente non vi ha partecipato, in quanto lo ia fatto la NT s.r.i., 6 ed è stata tale società e non UM ad avere subito la sospensione/esclusione dell'aggiudicazione della gara (la società fu anche esclusa provvisoriamente dalla turnazione nella gestione degli incarichi provenienti dalla Procura, a causa del procedimento penale a carico dei coniugi ricorrenti e non per specifiche ragioni collegate alla turbativa derivante dall'indicazione della "libera professione" sulla copia della carta di identità dell'imputato). La difesa contesta erronea applicazione dell'art.353 cod. pen., in quanto la sussistenza del reato presuppone che quanto meno "sussista l'idoneità degli atti ad influenzare l'andamento della gara" (Cass. Peri. n.1027/2019), nel caso di specie invece la "libera professione" del sign. UM, ha costituito circostanza indifferente e non risulta dunque integrato l'elemento oggettivo del reato in quanto lo specifico contenuto, ritenuto falso, del documento, non è stato utilizzato in alcun modo quale strumento fraudolento per l'aggiudicazione della gara. 2.7. Con il settimo motivo di ricorso denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento dell'elemento soggettivo del reato di turbata libertà degli incanti di cui al capo 1 della rubrica. Agli imputati è stata addebitata la consapevolezza di poter influire sugli esiti della gara grazie all'annotazione nella carta di identità del sig. UM della qualità di libero professionista, che la Corte territoriale ha considerato come requisito desumibile anche dal capitolato tecnico e dai requisiti soggettivi indicati nelle lettere di invito e dunque facilmente conoscibile. Si ribadisce che la dichiarazione è stata resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, ai fini di rendere valida la dichiarazione stessa. La copia è stata utilizzata quale mero documento di identità e non come certificazione della qualità di libero professionista. Ciò sottrae dalla sfera cognitiva e volitiva di entrambi i ricorrenti qualunque coscienza e finalità di influenzare l'andamento e gli esiti della gara, atteso che la carta di identità non era destinata ad essere presa in considerazione per il contenuto riguardante la professione del titolare del documento. Si contesta dunque l'erronea applicazione degli artt. 42 comma 2, 42 comma 1 e 353 cod. pen. in quanto il dolo generico richiesto dalla norma incrirninatrice prevede che il soggetto attivo abbia consapevolezza dell'idoneità anche solo potenziale della presunta condotta fraudolenta;
nel caso dì specie, i requisiti sarebbero dovuti sussistere in capo alla persona giuridica NT s.r.l. e non in capo a persone fisiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1! ricorso è fondato, 1.1. Fondato è, innanzitutto, il primo motivo di ricorso nella parte in cui denuncia l plurimi vizi motivazionali che affliggono la sentenza impugnata. Ed invero, la Corte di appello fonda la sussistenza del reato di cui all'art. 495 cod. pen. sull'assunto dell'indebito svolgimento dell'attività di libero professionista da parte dell'imputato versante in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 50 dpr 335/1982 per essere egli dipendente pubblico - quale appartenente al Corpo della Polizia di Stato - sia pure in aspettativa sindacale, laddove, come correttamente fatto rilevare in ricorso, la dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile, ai fini del rinnovo della carta d'identità, ha in realtà avuto ad oggetto la effettiva attività professionale svolta, di fatto, dall'imputato, sicché da tale punto di vista a rigore non si porrebbe un profilo di falsità. La circostanza che essa fosse esercitata in situazione di ncompatibilità con l'altra qualità pure rivestita dall'imputato non entra nel fuoco del reato in argomentopella cui valutazione assume piuttosto rilevo la corrispondenza del dichiarato alla realtà (e si tratta(va) piuttosto di comprendere se quella dichiarazione fosse esaustiva ai fini di una compiuta indicazione della qualità professionale - che non si esauriva in quella del libero professionista - che all'epoca era ancora richiesta sulla carta Ci identità). Erra dunque la Corte di appello che, nei rigettare il motivo dì appello che evidenzia appunto come andasse tenuta distinta la sottostante circostanza della incompatibilità, si limita ad osservare che l'imputato, in ragione del suo stato di pubblico dipendente e della connessa incompatibilità, aveva l'obbligo di rispettare i divieti e le incompatibilità espressamente previsti per gli appartenenti al ruolo della Polizia di Stato, e su tale base conclude che non possa assumere rilievo l'esercizio di fatto della libera professione ai fini della qualità di libero professionista spesa dinanzi all'ufficiale dell'anagrafe, trattandosi di qualità indebitamente assunta;
e per altro verso finisce altresì col confondere il piano dell'esercizio di attività professionale in situazione di incompatibilità cc:in quello dell'esercizio abusivo di una professione citando giurisprudenza in realtà pertinente a tale diversa ipotesi. Esaurendo in tal modo la ben più complessa questione sottoposta al suo vaglio dalla difesa, la Corte di appello è incorsa nei vizi denunciati col primo motivo. S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, assorbiti gli altri motivi di ricorso con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta. Così deciso il 13/11/2023.