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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12709 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 9806/2025
Il Giudice BR CA, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Parte_12
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , Parte_16 Parte_17 Pt_18
,
[...] Parte_19 Parte_20 [...]
, , Pt_21 Parte_22 Parte_23
Parte_24 Parte_25 Parte_26
, , rappresentati e difesi
[...] Parte_27 Parte_28
dall'Avv.to GRECO ELEONORA
ricorrente contro e Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi dagli Controparte_2
Avv.ti MOLFESE ALESSANDRA e EMILIA PRINCIPE resistente
OGGETTO: riconoscimento punteggio relativo alla positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso + altri hanno adito Parte_1
il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per sentir accertare il loro diritto a vedersi attribuire i punti previsti dalla legge a fronte del conseguimento del certificato di “positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60CFU” e per sentire condannare il resistente a provvedere alla rettifica del punteggio in Graduatoria CP_1
provinciale di supplenza e/o in ogni altra graduatoria assegnando, a seconda delle posizioni, da 3 a 6 punti per le classi di concorso dettagliate in ricorso.
La Difesa deduce, in particolare, che:
- i propri assistiti hanno presentato domanda di inserimento nelle
Graduatorie Provinciali Supplenze per il biennio 2024-2026 per la provincia di Roma, relativa alle rispettive classi di concorso;
- in data 13.8.2024, veniva pubblicata la Graduatoria provinciale di supplenza di Roma;
- con nota del 9.9.2024, l'Ufficio provinciale di Roma comunicava che avrebbe provveduto a decurtare il punteggio dei candidati inseriti nelle
GPS di Roma che avevano allegato certificazioni CLIL rilasciate da enti diversi dalle Università;
- in data 10.9.2024, veniva ripubblicata la graduatoria provinciale in esame con cui ai ricorrenti venivano decurtati, per la ragione appena indicata, da
3 a 6 punti;
- i ricorrenti hanno regolarmente conseguito la certificazione per il corso di perfezionamento ad insegnare con la metodologica CLIL- lingua inglese/tedesca impegno complessivo di 1500 ore- conseguiti n. 60 CFU,
Pag. 3 di 11 presso la Ium Accademy School, istituto autorizzato dallo stesso CP_1
a organizzare corsi di formazione.
La Difesa, a fondamento delle proprie domande, rileva che i “ricorrenti hanno prodotto la certificazione (senza tirocinio) ottenuta a seguito di positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purchè congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo, con attribuzione di punti 3 come da tabella A/4-Tabella B.13” e che quanto ritenuto dal con una nota ad uso interno, oltre a provenire da un CP_3
soggetto incompetente, determina una ingiustificata discriminazione tra chi i punti li ha visti convalidati negli anni precedenti con supplenze e ruoli e chi, invece, ancora non è stato nominato, tenuto anche conto che il decorso del tempo aveva consolidato il legittimo affidamento dei ricorrenti dello
“status” di acquisizione di quella tipologia di certificazione.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo l'infondatezza della pretesa avversaria e rilevando che,
[...]
in assenza di contraria e conforme previsione normativa, la legittimazione a rilasciare i titoli per cui è causa compete in via esclusiva, ai sensi dell'art. 14 D.M. 249/2010, alle Università, come anche confermato dal Decreto del
Direttore Generale per il personale scolastico n. 6/2012 e dal Decreto
Dipartimentale n. 1511 del 23.6.2022.
Secondo il resistente, “le certificazioni CLIL in esame non CP_1
possono considerarsi titoli equipollenti alla laurea, trattandosi di corsi specifci di insegnamento extra curricolare e, in quanto tali, non possono
Pag. 4 di 11 assolutamente essere rilasciate dalle Scuole Superiori di Mediazioni linguistiche”.
La causa veniva istruita documentalmente e il Tribunale, all'esito dell'udienza del 3.12.2025, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, rigettava il ricorso per le ragioni che seguono.
Ragioni della decisione
Il ricorso in esame è infondato e va, pertanto, rigettato.
Appare a tal fine innanzitutto opportuno richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. cpc, quanto condivisibilmente ritenuto sul punto dal Tar
Lazio, con pronuncia n. 17836/2024, secondo cui “…in linea con quanto riferito dal nella nota in Parte_29
contestazione n. 11276/2024 (doc. 1, ricorso), il Collegio reputa che non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia.
Difatti, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, prevede che, “1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del
"Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel
2001 dal Consiglio d'Europa.
Pag. 5 di 11 I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal Controparte_4
con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale, e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”;
l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012, nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”; nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, anch'esso deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”. Indi tutte le fonti richiamate ed indicate nel provvedimento ministeriale impugnato prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università, statali e non
Pag. 6 di 11 statali, e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica del tipo dello IUM Academy School srl.
Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di CP_1
garantire uniformità tra i predetti corsi.
Ciò, in ultima analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle
Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del n. 13 del 5 luglio 2013, proprio perché la Controparte_1
facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università.
Ed in tal senso vale anche richiamare il parere del Consiglio di Stato n.
47/2029 che, pur riconoscendo la collocazione di tali Scuole nell'ampio spettro del panorama universitario (perché è inconfutabile “che una scuola superiore non possa qualificarsi né paragonarsi ad un'università), ne chiarisce l'ambito operativo nel senso di limitarne la partecipazione al sistema universitario “nella misura in cui vi è stata legittimata…rilasciando titoli equipollenti alla laurea, ovviamente non magistrale”, ciò che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto nei termini richiesti dalla normativa vigente trattandosi di corsi specifici di insegnamento extra curricolare”.
Pag. 7 di 11 Questo Tribunale, con ordinanza cautelare depositata il 25.2.2025, nell'ambito del procedimento n. 46859/20244, e con sentenza n.
7458/2025, ha, rispettivamente, ritenuto, in analoghi contenziosi, che “la decurtazione del punteggio risulta corretta, in quanto: i titoli rilasciati a seguito della frequenza dei corsi c.d. CLIL possono essere erogati solo dalle Università e non anche dalle Scuole superiori di mediazione linguistica (art. 14 D.M. 10 settembre 2010, n. 249); per tali titoli l'O.M.
88/2024 prevede (all. A7) l'attribuzione di 3 punti (ossia i 3 punti decurtati)” e che ”l''Amministrazione scolastica si è conseguentemente attenuta e conformata alla nota ministeriale intervenuta nel corso della procedura, la quale, come detto, è in linea con il quadro normativo vigente in materia e pertanto anche la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti dev'essere disattesa, non trovando la stessa fondamento in alcuna azione illegittima della P.A.
Anche la lamentata disparità di trattamento rispetto a coloro che in passato hanno visto riconosciuto il punteggio in questione è infondata, atteso che “il principio non opera quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” (crf.
TAR,sez.III bis, sent. n. 10044 del 26.5.2025; Consiglio di Stato , sez. VI , sent. n. 8893/2019).
Pag. 8 di 11 Questo giudice, in adesione agli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene, pertanto, che il ricorso sia infondato posto che l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, rubricato: “ Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, prevede espressamente: “ 1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal
Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”.
Anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012, nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”.
Pag. 9 di 11 Il D.M. n. 1511 del 23 giugno 2022, in relazione ai corsi in esame, stabilisce che “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”.
In conclusione, tutte le fonti normative richiamate nel provvedimento ministeriale impugnato prevedono che l'insegnamento di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia sia riservato alle sole Università e non anche alle Scuole superiori di mediazione linguistica.
In base a quanto previsto dalla normativa di settore non è, pertanto, possibile riconoscere il punteggio aggiuntivo relativo alle certificazioni
CLIL rilasciate dalla Scuole superiori di Mediazione.
Quanto eccepito dai ricorrenti, in merito alla contestata validità e rilevanza della nota M.u.r. in esame, è quindi infondato, a fronte della conformità di tale atto alla vigente normativa, al pari della dedotta violazione del legittimo affidamento asseritamente riposto dai ricorrenti, a fronte dell'accertata legittimità dell'operato del resistente e della CP_1
conseguente irrilevanza di quanto precedentemente disposto, in palese violazione della disciplina di settore e, quindi, del principio di legalità, in altre province.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti.
Spese integralmente compensate tra le parti a fronte della peculiarità della fattispecie giuridica in esame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 10 di 11 rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, lì 10.12.2025
Il Giudice
BR CA
Pag. 11 di 11
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 9806/2025
Il Giudice BR CA, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_4
, Parte_5 Parte_6 Parte_7
,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Parte_12
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , Parte_16 Parte_17 Pt_18
,
[...] Parte_19 Parte_20 [...]
, , Pt_21 Parte_22 Parte_23
Parte_24 Parte_25 Parte_26
, , rappresentati e difesi
[...] Parte_27 Parte_28
dall'Avv.to GRECO ELEONORA
ricorrente contro e Controparte_1 [...]
, rappresentati e difesi dagli Controparte_2
Avv.ti MOLFESE ALESSANDRA e EMILIA PRINCIPE resistente
OGGETTO: riconoscimento punteggio relativo alla positiva frequenza di corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 11 Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso + altri hanno adito Parte_1
il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per sentir accertare il loro diritto a vedersi attribuire i punti previsti dalla legge a fronte del conseguimento del certificato di “positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60CFU” e per sentire condannare il resistente a provvedere alla rettifica del punteggio in Graduatoria CP_1
provinciale di supplenza e/o in ogni altra graduatoria assegnando, a seconda delle posizioni, da 3 a 6 punti per le classi di concorso dettagliate in ricorso.
La Difesa deduce, in particolare, che:
- i propri assistiti hanno presentato domanda di inserimento nelle
Graduatorie Provinciali Supplenze per il biennio 2024-2026 per la provincia di Roma, relativa alle rispettive classi di concorso;
- in data 13.8.2024, veniva pubblicata la Graduatoria provinciale di supplenza di Roma;
- con nota del 9.9.2024, l'Ufficio provinciale di Roma comunicava che avrebbe provveduto a decurtare il punteggio dei candidati inseriti nelle
GPS di Roma che avevano allegato certificazioni CLIL rilasciate da enti diversi dalle Università;
- in data 10.9.2024, veniva ripubblicata la graduatoria provinciale in esame con cui ai ricorrenti venivano decurtati, per la ragione appena indicata, da
3 a 6 punti;
- i ricorrenti hanno regolarmente conseguito la certificazione per il corso di perfezionamento ad insegnare con la metodologica CLIL- lingua inglese/tedesca impegno complessivo di 1500 ore- conseguiti n. 60 CFU,
Pag. 3 di 11 presso la Ium Accademy School, istituto autorizzato dallo stesso CP_1
a organizzare corsi di formazione.
La Difesa, a fondamento delle proprie domande, rileva che i “ricorrenti hanno prodotto la certificazione (senza tirocinio) ottenuta a seguito di positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purchè congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al punto B.14, per ciascun titolo, con attribuzione di punti 3 come da tabella A/4-Tabella B.13” e che quanto ritenuto dal con una nota ad uso interno, oltre a provenire da un CP_3
soggetto incompetente, determina una ingiustificata discriminazione tra chi i punti li ha visti convalidati negli anni precedenti con supplenze e ruoli e chi, invece, ancora non è stato nominato, tenuto anche conto che il decorso del tempo aveva consolidato il legittimo affidamento dei ricorrenti dello
“status” di acquisizione di quella tipologia di certificazione.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Controparte_1
eccependo l'infondatezza della pretesa avversaria e rilevando che,
[...]
in assenza di contraria e conforme previsione normativa, la legittimazione a rilasciare i titoli per cui è causa compete in via esclusiva, ai sensi dell'art. 14 D.M. 249/2010, alle Università, come anche confermato dal Decreto del
Direttore Generale per il personale scolastico n. 6/2012 e dal Decreto
Dipartimentale n. 1511 del 23.6.2022.
Secondo il resistente, “le certificazioni CLIL in esame non CP_1
possono considerarsi titoli equipollenti alla laurea, trattandosi di corsi specifci di insegnamento extra curricolare e, in quanto tali, non possono
Pag. 4 di 11 assolutamente essere rilasciate dalle Scuole Superiori di Mediazioni linguistiche”.
La causa veniva istruita documentalmente e il Tribunale, all'esito dell'udienza del 3.12.2025, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, rigettava il ricorso per le ragioni che seguono.
Ragioni della decisione
Il ricorso in esame è infondato e va, pertanto, rigettato.
Appare a tal fine innanzitutto opportuno richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. cpc, quanto condivisibilmente ritenuto sul punto dal Tar
Lazio, con pronuncia n. 17836/2024, secondo cui “…in linea con quanto riferito dal nella nota in Parte_29
contestazione n. 11276/2024 (doc. 1, ricorso), il Collegio reputa che non esista allo stato una fonte normativa che abiliti espressamente le Scuole superiori di mediazione linguistica a rilasciare la certificazione CLIL od organizzare corsi di perfezionamento in materia.
Difatti, l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, prevede che, “1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del
"Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel
2001 dal Consiglio d'Europa.
Pag. 5 di 11 I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti dal Controparte_4
con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale, e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”;
l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012, nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”; nonché l'art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022, anch'esso deputato a disciplinare gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell'infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolti ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”. Indi tutte le fonti richiamate ed indicate nel provvedimento ministeriale impugnato prevedono l'insegnamento riservato di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia presso le Università, statali e non
Pag. 6 di 11 statali, e non anche presso le Scuole superiori di mediazione linguistica del tipo dello IUM Academy School srl.
Dalla medesima normativa in analisi si evince, inoltre, come le Università che possono erogare tali insegnamenti debbano partecipare a bandi selettivi e rispondere a specifici criteri indicati dal al fine di CP_1
garantire uniformità tra i predetti corsi.
Ciò, in ultima analisi, escluderebbe la possibilità, adombrata da parte ricorrente, che la legittimazione all'organizzazione di tali corsi potrebbe derivare automaticamente ed in via alternativa all'Istituto ricorrente per via dell'avere inserito tali insegnamenti nell'ambito del proprio Statuto, per essere Istituto abilitato ad attivare corsi di studi equipollenti alle
Classi di laurea L-12 e LM-94 o per figurare nell'elenco dei soggetti “per la formazione del personale della scuola” ai sensi del decreto direttoriale del n. 13 del 5 luglio 2013, proprio perché la Controparte_1
facoltà di impartire corsi CLIL richiede per legge il processo di selezione sopra indicato anche per le stesse Università.
Ed in tal senso vale anche richiamare il parere del Consiglio di Stato n.
47/2029 che, pur riconoscendo la collocazione di tali Scuole nell'ampio spettro del panorama universitario (perché è inconfutabile “che una scuola superiore non possa qualificarsi né paragonarsi ad un'università), ne chiarisce l'ambito operativo nel senso di limitarne la partecipazione al sistema universitario “nella misura in cui vi è stata legittimata…rilasciando titoli equipollenti alla laurea, ovviamente non magistrale”, ciò che, nel caso di specie, non risulta essere avvenuto nei termini richiesti dalla normativa vigente trattandosi di corsi specifici di insegnamento extra curricolare”.
Pag. 7 di 11 Questo Tribunale, con ordinanza cautelare depositata il 25.2.2025, nell'ambito del procedimento n. 46859/20244, e con sentenza n.
7458/2025, ha, rispettivamente, ritenuto, in analoghi contenziosi, che “la decurtazione del punteggio risulta corretta, in quanto: i titoli rilasciati a seguito della frequenza dei corsi c.d. CLIL possono essere erogati solo dalle Università e non anche dalle Scuole superiori di mediazione linguistica (art. 14 D.M. 10 settembre 2010, n. 249); per tali titoli l'O.M.
88/2024 prevede (all. A7) l'attribuzione di 3 punti (ossia i 3 punti decurtati)” e che ”l''Amministrazione scolastica si è conseguentemente attenuta e conformata alla nota ministeriale intervenuta nel corso della procedura, la quale, come detto, è in linea con il quadro normativo vigente in materia e pertanto anche la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti dev'essere disattesa, non trovando la stessa fondamento in alcuna azione illegittima della P.A.
Anche la lamentata disparità di trattamento rispetto a coloro che in passato hanno visto riconosciuto il punteggio in questione è infondata, atteso che “il principio non opera quando viene rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” (crf.
TAR,sez.III bis, sent. n. 10044 del 26.5.2025; Consiglio di Stato , sez. VI , sent. n. 8893/2019).
Pag. 8 di 11 Questo giudice, in adesione agli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, ritiene, pertanto, che il ricorso sia infondato posto che l'art. 14 del D.M. 10 settembre 2010 n. 249, rubricato: “ Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”, prevede espressamente: “ 1. Le universita' nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del "Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue" pubblicato nel 2001 dal
Consiglio d'Europa.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformita' tra i predetti corsi, le universita' si adeguano ai criteri stabiliti con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale e' rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera”.
Anche l'art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012, nell'ambito della definizione degli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici (art. 1 – Oggetto) prevede che, “1 . I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie … individuate attraverso appositi bandi …”.
Pag. 9 di 11 Il D.M. n. 1511 del 23 giugno 2022, in relazione ai corsi in esame, stabilisce che “1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche… individuate attraverso appositi bandi …”.
In conclusione, tutte le fonti normative richiamate nel provvedimento ministeriale impugnato prevedono che l'insegnamento di questi specifici corsi cc.dd. CLIL o di perfezionamento di tale metodologia sia riservato alle sole Università e non anche alle Scuole superiori di mediazione linguistica.
In base a quanto previsto dalla normativa di settore non è, pertanto, possibile riconoscere il punteggio aggiuntivo relativo alle certificazioni
CLIL rilasciate dalla Scuole superiori di Mediazione.
Quanto eccepito dai ricorrenti, in merito alla contestata validità e rilevanza della nota M.u.r. in esame, è quindi infondato, a fronte della conformità di tale atto alla vigente normativa, al pari della dedotta violazione del legittimo affidamento asseritamente riposto dai ricorrenti, a fronte dell'accertata legittimità dell'operato del resistente e della CP_1
conseguente irrilevanza di quanto precedentemente disposto, in palese violazione della disciplina di settore e, quindi, del principio di legalità, in altre province.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti.
Spese integralmente compensate tra le parti a fronte della peculiarità della fattispecie giuridica in esame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
Pag. 10 di 11 rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, lì 10.12.2025
Il Giudice
BR CA
Pag. 11 di 11