Sentenza breve 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/04/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00765/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00633/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 633 del 2026, proposto da:
UN RO AB, quale legale rappresentante pro tempore della Societa' Girl S.r.l., IU TR ET, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati IU Lanocita, Simona Corradino, Francesco Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) dell’ordinanza n.6 del 03.02.2026 -successivamente notificata- con la quale il Responsabile dell’area tecnica edilizia privata del Comune di Positano ha ingiunto la rimessa in pristino dello stato dei luoghi previa demolizione “del bagno e dell’antibagno” posti all’interno di un locale commerciale sito in Positano alla Via C. Colombo 211 della superficie “pari a mq. 5,50 e mc 2000” e asseritamente realizzati ex novo successivamente al 1998 a mezzo di uno scavo in roccia;
2) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale ivi compresa, per quanto di ragione, l’ordinanza n.49 del 29.10.1998, se ed in quanto ritenuta applicabile;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il locale di cui è causa, sito in Positano, è di proprietà del sig. IU TR ET ed è condotto in locazione dalla Società GIRL Srl rappresentata dalla sig.ra UN RO ABh.
Con nota, prot. 4998 del 17.03.2025, era presentata CILA, per manutenere il locale commerciale condotto in locazione per lo svolgimento dell’attività di gelateria.
Con ordinanza, n.6 del 3.02.2026, il Comune contestava che lo scavo e la realizzazione del bagno ed antibagno per una superficie complessiva di 5,50 mq. avrebbero determinato illegittimamente una maggiore superficie del locale che, con modifica della sagoma e del volume, rilevata dal superficiale e inveritiero riferimento al catasto del 1940, sarebbe passato “dagli originari 19 mq. agli attuali 30 mq. a seguito di denunzia catastale per ampliamento avvenuta il 18.10.2019”.
Avverso l’atto de quo insorge la parte ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 22 aprile 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è manifestamente fondato.
Sulla base della complessiva disamina degli atti di causa, emerge, in maniera incontestabile, il vizio istruttorio, che inficia l’atto impugnato, in termini di illegittimità.
Il Comune ha evidentemente pretermesso la considerazione di una serie di elementi fattuali e circostanziali, i quali, ove valutati, avrebbero potuto orientare la scelta decisoria finale in modo differente.
Nel dettaglio, il Collegio reputa condivisibili le deduzioni profilate dalla parte ricorrente, nel suo gravame e così di seguito espresse:
“l’estensore del provvedimento impugnato non avrebbe tenuto nella debita considerazione che, negli anni ’40 ai fini dell’accatastamento dei cespiti, non venivano prese in considerazione -e quindi non venivano rappresentate- le superfici utili esterne sottoposte a portici, delimitate ai lati e ad uso esclusivamente privato; il locale, posto al piano terra dell’immobile realizzato negli anni ’40 del secolo scorso di 2 piani, nella sua estensione attuale rientra perfettamente all’interno della sagoma originaria dell’edificio ed è identico nella sua conformazione al contiguo locale anch’esso compreso nella sagoma dell’immobile di due piani realizzato negli anni ’40; già dalla valutazione catastale di primo impianto degli anni ’40 e relativa all’intero edificio emerge che la consistenza del manufatto di proprietà nel suo complesso, compresa la superficie sottoposta, ad uso esclusivo, al cd porticato, era della superficie di mq. 30,00, alla pari del contiguo locale originariamente attribuito alla dante causa dell’attuale proprietario (la vicenda ha determinato la rettifica a mezzo notaio Iaccarino del 21.10.2019 previa modifica catastale del 18.10.2019; d) i materiali utilizzati per la realizzazione del manufatto, ivi compresa la volta e la “nuova entrata” sono quelli utilizzati per lo svolgimento dell’attività edilizia degli anni ’40/50 del secolo scorso e l’intera struttura è quella posta originariamente a sostegno dei piani superiori dell’edificio; e) il locale, nella sua composizione attuale, dagli anni ’60 in poi è stato condotto in locazione da svariati soggetti pubblici e privati tra i quali spicca lo stesso Comune di Positano che dal 1970 vi ha tenuto per oltre 5 anni la sede dei Vigili Urbani”.
Dalle emergenze documentali versate in atti, discende che il Comune ben avrebbe dovuto attivare una puntuale e più rigorosa verifica istruttoria, volta ad acclarare, con certezza, i profili circostanziali messi in evidenza dalla parte ricorrente e che avrebbero inciso sul momento decisorio finale.
Il vizio istruttorio è di palmare evidenza.
La natura dirimente del vizio riscontrato consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata.
Il gravame è accolto.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza, n.6 del 3.02.2026.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI RA, Presidente
AN AR, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AN AR | NI RA |
IL SEGRETARIO