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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14670 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 36577 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16-9-2025 e vertente
TRA
Parte_1
C.F. con sede legale in Roma, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Flavia n. 47, presso lo studio dell'avv. Antonio Bubici, che la rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
RICORRENTE
E
, Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via Lima C.F._1
n. 35, presso lo studio dell'avv. Kim Scannavacca, che lo rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 14 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16-9-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso:
Accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. CP_1
all'obbligazione stipulata con l'accordo del 17.10.2023;
[...]
Per l'effetto, condannare il resistente al risarcimento del danno patrimoniale in favore della società mediante Parte_1 il pagamento delle seguenti somme, così specificate:
a) Euro 7.300,00, o la somma maggiore o minore ritenuta equa, per i costi di cessazione del contratto di leasing finanziario, come dettagliato al paragrafo 2.1, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data di notifica del ricorso fino all'effettivo pagamento;
b) Euro 2.673,47 per le rate di leasing scadute e non pagate dal 17.10.2023 fino alla cessazione del rapporto finanziario, con
l'aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ciascuna rata fino all'effettivo pagamento, come motivato al paragrafo 2.2;
c) Euro 201,97 per l'indebito trattenimento del residuo premio di assicurazione RCA, come indicato al paragrafo 2.4, con
l'aggiunta di interessi e rivalutazione dalla data di notifica del ricorso fino all'effettivo pagamento;
d) Euro 298,85 per la mancata comunicazione alla ricorrente delle generalità della persona che, al momento della violazione, si trovava alla guida del veicolo, costringendo a Parte_1
Pag. 2 a 14 pagare la correlativa sanzione amministrativa, come specificato al paragrafo 2.5, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione dalla data di notifica del ricorso fino all'effettivo pagamento;
e) Euro 600,00 per le spese di consulenza legale e negoziazione assistita, con l'aggiunta di interessi dalla data di notifica del ricorso fino all'effettivo pagamento;
f) Ulteriore risarcimento per il danno patrimoniale derivante dall'inadempimento, che ha comportato il prolungamento della vita societaria, generando costi di gestione altrimenti evitabili, da liquidarsi in via equitativa e prudenzialmente stimato in una somma non inferiore a Euro 1.309,28, come motivato al paragrafo
2.3, ovvero nella somma ritenuta equa dal Tribunale.
il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
A sostegno delle proprie domande, esponeva che: Parte_1
- ceduta la partecipazione societaria di cui era titolare a
(per atto del notaio ), Persona_1 Per_2 Controparte_1 durante l'assemblea del 17-10-2023: a) si era dimesso dalla carica di amministratore unico della deducente società; b) si era impegnato a trasferire a suo nome, entro 90 giorni, il contratto di locazione finanziaria, già stipulato dalla scrivente società con Hyundai Capital NK Europegmbh Italy, per l'acquisto della vettura Kia – Sportage targata GM909RE (in realtà, utilizzata dal personalmente e dalla sua famiglia), e, a rimborsare alla CP_1 società le rate del leasing fino alla modifica definitiva del contratto;
- decorso il termine di 90 giorni, non aveva Controparte_1 adempiuto all'obbligazione assunta, infatti, non aveva provveduto all'effettivo trasferimento a suo nome del contratto di leasing, disinteressandosi dell'onere su di sé gravante;
- con missiva del 14-2-2024, aveva invitato a Controparte_1 restituire l'automobile, poiché né il contratto di leasing, né le condizioni assicurative coprivano il rischio di conduzione da parte di soggetti esterni alla società;
Pag. 3 a 14 - con missiva del 26-2-2024, aveva formalmente diffidato
[...]
ad adempiere, ex art. 1454 c.c., all'obbligazione CP_1 assunta in data 17-10-2023;
- in data 5-3-2024, aveva restituito l'automobile, Controparte_1 continuando, tuttavia, a non adempiere agli obblighi assunti nel verbale del 17-10-2023;
- il procedimento di negoziazione assistita, esperito in data 18-4-
2024, si era concluso senza accordo il 6-5-2024;
- al fine di evitare un aggravio del danno, in data 31-7-2024, aveva negoziato con la Hyundai Capital NK Europegmbh Italy
l'estinzione del contratto di leasing per € 31.800,22, con contestuale cessione della vettura a terzi, ossia alla New Cars
S.r.l.;
- l'acquirente New Cars S.r.l. aveva versato il complessivo prezzo €
31.800,22 direttamente alla locatrice, successivamente, la stessa aveva addebitato alla deducente società la somma di € 7.300,00, quale differenza tra il valore di riscatto del contratto di leasing stabilito dalla Hyundai Capital NK Europegmbh Italy (€
31.800,22) e il prezzo di acquisto del bene negoziato (€
24.500,00).
Ciò detto, agiva in giudizio, domandando Parte_1 all'intestato Tribunale di accertare l'inadempimento di
[...]
all'obbligazione stipulata con l'accordo del 17-10-2023 CP_1
e, per l'effetto, di condannare il medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti, così specificati:
- € 7.300,00, a titolo di perdita economica per i costi di cessazione anticipata del contratto di leasing finanziario di cui trattasi, resasi necessaria a causa della mancata “voltura” del contratto in nome del o di ente o società dallo stesso CP_1 indicata, oltre interessi e rivalutazione;
- € 2.673,47, quale somma versata per il pagamento delle n. 5 rate di leasing, successive al 17-10-23 e precedenti alla cessazione del rapporto finanziario, non rimborsate dal , nonostante il CP_1 precipuo impegno assunto in tal senso con l'accordo del 17-10-
2023, oltre interessi e rivalutazione;
Pag. 4 a 14 - € 1.309,28, per i costi di gestione maturati nel 2024 relativamente alla consulenza fiscale, dovuti alla obbligata permanenza nel registro delle imprese della deducente società, che, in realtà, a seguito della “voltura” del contratto di leasing in favore di o di ente o società dallo stesso Controparte_1 indicata, avrebbe dovuto avviarsi alla liquidazione, oltre interessi e rivalutazione;
- € 201,97, accreditati dall'agenzia Prima Assicurazioni S.p.A. sulla carta di credito intestata a in seguito Controparte_1 all'annullamento anticipato della polizza di assicurazione RCA relativa alla vettura Kia Sportage targata GM909RE per la cessione della stessa a New Cars S.r.l., indebitamente trattenuti dal convenuto, nonostante la vettura fosse intestata a Parte_1 ed il relativo premio fosse stato contabilizzato in bilancio come costo aziendale, oltre interessi e rivalutazione;
- € 298,85, per la sanzione amministrativa pagata dalla deducente società, per non aver comunicato alle competenti Autorità, ex art. 126 bis c. 2 del C.d.S., il nominativo della persona fisica preposta alla guida in relazione alla violazione stradale verificatasi il 19-11-2023, giacché il si era astenuto dal CP_1 fornire la richiesta informazione, oltre interessi e rivalutazione;
- € 600,00, per le spese di consulenza legale, in relazione all'esperito procedimento di negoziazione assistita, concluso il
6-5-2024, senza esito positivo, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate e non provate.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno delle proprie ragioni, il resistente specificava che:
Pag. 5 a 14 - in qualità di legale rappresentante di aveva Parte_1 stipulato un contratto di leasing per la vettura Kia Sportage targata GM909RE, dando come acconto alla società venditrice la somma di € 4.500,00, pari al valore della Parte_2 vettura Ford Kuga targata EG700BG di sua proprietà, a sua volta venduta al concessionario;
pertanto, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, la somma dovuta a titolo di risarcimento doveva essere ridotta del corrispondente importo;
- l'intenzione di procedere alla liquidazione di non Parte_1 emergeva da alcun documento/dichiarazione/condotta di controparte precedenti al presente giudizio, tanto che la società ricorrente era ancora pienamente operativa;
- attuale legale rappresentante di Persona_1 Pt_1
, non aveva adempiuto al pagamento delle quote societarie
[...] acquistate, per cui, nei confronti dello stesso, aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Roma il decreto ingiuntivo n. 12602/2024
(emesso in data 29-10-2024, pubblicato il 18-11-2024 e notificato il 9-12-2024) per la somma di € 6.000,00, oltre interessi e spese legali, che non era stato oggetto di opposizione, diventando perciò definitivo.
Ciò detto, sosteneva di aver agito nel pieno Controparte_1 rispetto degli obblighi contrattuali e societari, adempiendo con correttezza agli impegni assunti nel verbale di assemblea del 17-
10-2023, giacché: a) si era adoperato con i mezzi a propria disposizione per volturare il contratto di leasing in suo nome, tuttavia, lo scopo non era stato raggiunto per volontà della società finanziaria Hyundai Capital NK Europegmbh Italy: la sua condotta, quindi, non poteva dirsi inadempiente nei confronti di in quanto, l'obbligazione di mezzi (e non di Parte_1 risultato) contratta con l'accordo del 17-10-2023 era stata soddisfatta;
b) aveva regolarmente pagato le fatture emesse dalla società di leasing dopo il 17-10-2023, versando tramite bonifico bancario a gli importi corrispondenti. Parte_1
Inoltre, rilevava che: Controparte_1
Pag. 6 a 14 - la decisione di vendere a terzi la vettura Kia Sportage targata
GM909RE era stata discrezionalmente adottata dal che Per_1 era a conoscenza della situazione patrimoniale di al Parte_1 momento dell'acquisto delle quote e dell'assunzione della carica di amministratore, per cui non poteva essergli imputata alcuna perdita derivante dalla compravendita dell'automobile;
- le spese per le prestazioni professionali del commercialista sostenute da nel 2024, ossia dopo l'acquisto delle Parte_1 proprie quote da parte del , non potevano essere a lui Per_1 addebitate, trattandosi di costi inerenti la società;
- non era tenuto a rifondere a la somma di € 201,97, Parte_1 accreditata dall'agenzia Prima Assicurazioni S.p.A. sulla carta di credito di cui era titolare, poiché aveva pagato la polizza assicurativa della Kia Sportage targata GM909RE, utilizzando proprie risorse personali;
- la sanzione amministrativa relativa alla violazione stradale del
19-11-2023 era stata saldata mediante bonifico bancario in favore del Comune di Fuscaldo, eseguito in data 26-4-2024;
- le spese per consulenze legali di cui si era avvalsa Parte_1 erano di esclusiva competenza della stessa.
All'udienza di discussione delle istanze istruttorie del 4-2-
2025, potendo la controversia essere decisa allo stato degli atti, la causa veniva rinviata all'udienza del 16-9-2025 per l'assunzione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. presentato da è solo in parte fondato Parte_1
e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di cui infra.
In apertura di motivazione, giova ricordare che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c. e/o ex art. 2059 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e
Pag. 7 a 14 provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria manca di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Sul punto, a conforto di quanto detto a proposito della necessità della prova del danno sofferto, va ricordato che la giurisprudenza è ormai consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno in re ipsa (cfr., limitando il discorso alle più recenti pronunce, Cass. 5447/2020 in tema di danno da c.d. 'fermo tecnico'; Cass. 4886/2020 in tema da danno da ritardato pensionamento;
Cass. 4005/2020 in tema di diffamazione;
Cass.
29206/2019 in tema di danno morale;
cfr. Cass. 207/2019, Cass.
20885/2019 e Cass. 25037/2019 in tema di illecita segnalazione alla Centrale Rischi).
Dunque, in alcun caso l'inadempimento contrattuale è sufficiente per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno;
si tratta di un presupposto sicuramente necessario, ma non sufficiente in quanto è in ogni caso indispensabile fornire, sia pure ricorrendo a presunzioni (purché gravi, precise e concordanti), la prova del danno asseritamente sofferto e pretesamente da risarcire.
Orbene, all'esito della espletata istruttoria deve affermarsi che non ha adempiuto all'obbligazione assunta nei Controparte_1 confronti di di cui alla delibera assembleare del Parte_1
Pag. 8 a 14 17-10-2023, debitamente sottoscritta dal , in qualità di CP_1 amministratore uscente, e da quale nuovo Persona_1 amministratore unico della società, in cui è dato leggere: “(…) all'unanimità l'Assemblea DELIBERA (…) di accettare che il Sig.
a proprio nome o ad ente o a società da Parte_3 nominare e a proprie spese, il contratto di locazione finanziaria stipulato con la Hyundai Capital NK Europegmbh Italy avente ad oggetto l'autovettura modello Sportage MY23 Hyundai targata
GM909RE ora intestata alla società. A tale fine, da una parte, il sig. si impegna ad effettuare le pratiche Controparte_1 necessarie entro il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale e si assume i relativi oneri e costi e dall'altra, la società si dichiara fin d'ora Parte_1 disponibile a concedere qualsiasi assenso richiesto dalla suddetta società finanziaria. Le fatture della società di leasing che saranno addebitate alla saranno rimborsate dal Sig. Parte_1
a prima richieste da parte della società stessa”. Controparte_1
Ciò, indipendentemente dalla classificazione dell'obbligazione dedotta in giudizio come obbligazione di risultato o come obbligazione di mezzi, giacché: a) è incontestato tra le parti che il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto l'autovettura modello Sportage MY23 Hyundai targata GM909RE, stipulato tra la società di leasing Hyundai Capital NK
Europegmbh Italy e non ha subito alcuna Parte_1 modificazione dal lato passivo, non essendosi mai verificata la voltura del contratto in nome di o di altro ente o Controparte_1 società da nominare;
b) non risulta dagli atti di causa che, durante la pendenza del termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale assembleare (termine scaduto il 16-1-2024), previsto per il perfezionamento della modifica soggettiva del contratto di leasing in nome di o di altro ente o società da Controparte_1 nominare, con oneri e costi a carico dello stesso, il resistente abbia: preso contatti con la Hyundai Capital NK Europegmbh Italy per proporre e/o avviare le pratiche necessarie alla voltura del contratto;
preso contatti con per informarla Parte_1
Pag. 9 a 14 dell'iter avviato con la società di leasing per la modifica soggettiva del contratto e/o per domandare alla società ricorrente, già parte contrattuale, collaborazione ai fini della buona riuscita del subentro;
c) risulta del tutto priva di supporto probatorio l'allegazione di secondo cui Controparte_1 la mancata modificazione della titolarità del lato passivo del contratto di leasing è stata determinata dal diniego opposto dalla società finanziaria Hyundai Capital NK Europegmbh Italy, dipendendo, perciò, dalla insondabile volontà di un soggetto estraneo agli accordi assunti dalle parti con la delibera del 17-
10-2023; né, il resistente ha adeguatamente circostanziato l'allegato rifiuto al subentro da parte della società finanziaria
Hyundai Capital NK Europegmbh Italy, specificandone le ragioni, rendendo la propria difesa del tutto generica (oltreché non provata).
Del resto, dalle reciproche e-mail delle parti, inviate nel febbraio/marzo 2024, dunque, dopo la scadenza del termine ad adempiere previsto nel verbale di assemblea del 17-10-2023, emerge quanto segue: mentre ha continuato a domandare a Parte_1 controparte l'adempimento dell'obbligazione assunta nella delibera de qua (voltura del contratto di leasing in nome di
[...]
o in nome di ente o società da nominare) (cfr. doc. 3; CP_1 doc. 4 contenente formale diffida ex art. 1454 c.c.; doc. 11 di parte ricorrente), oltre che, nelle more, la riconsegna della vettura modello Sportage MY23 Hyundai targata GM909RE ancora in possesso del resistente, giacché formalmente la società risultava essere titolare del contratto di leasing; a) si è Controparte_1 dimostrato disponibile alla riconsegna del veicolo (eseguita in data 5-3-2024); b) ha riferito di aver avuto contatti con un'autoconcessionaria per la vendita della vettura, previa cessazione anticipata del contratto di leasing, fermo restando che, di tali interazioni non si hanno evidenze in atti e che, successivamente, la cessazione anticipata del contratto di leasing
e la vendita dell'automobile alla New Cars S.r.l. sono stati negoziati ed eseguiti dalla stessa nel luglio 2024 Parte_1
Pag. 10 a 14 (cfr. docc. 7/8/9/10 di parte resistente); c) non ha preso posizione alcuna circa il più volte sollecitato adempimento dell'obbligazione di cui si discute.
Accertato, per i motivi sopra esposti, l'inadempimento di all'obbligazione assunta nei confronti di Controparte_1 Pt_1
con la delibera assembleare del 17-10-2023, deve affermarsi
[...] che la domanda risarcitoria, ex art. 1218 e ss. c.c., formulata da parte ricorrente, deve essere parzialmente accolta, in quanto la società, solo con riferimento ad alcuni dei danni patrimoniali lamentati, ha specificamente dimostrato l'an ed il quantum della lesione patrimoniale subita, nonché, la sussistenza del nesso causale fra la stessa e la condotta del resistente.
Di talché, deve essere condannato a rifondere Controparte_1
a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 causatole, le seguenti somme:
- € 7.300,00, a titolo di perdita economica per i costi di cessazione anticipata del contratto di leasing finanziario in oggetto, quale differenza tra il valore di riscatto del contratto di leasing stabilito dalla Hyundai Capital NK Europegmbh Italy
(€ 31.800,22) e il prezzo di vendita dell'autovettura modello
Sportage MY23 Hyundai targata GM909RE alla New Cars S.r.l. (€
24.500,00) (cfr. docc. 7/8/9/10 di parte resistente). Dovendosi a tal proposito specificare che la vendita dell'automobile a terzi da parte di e l'estinzione anticipata del contratto Parte_1 di leasing non sono configurabili quali scelte discrezionali della ricorrente, in quanto diretta conseguenza della condotta inadempiente del , posto che: a) l'accordo del 17-10-2023 CP_1 avente ad oggetto l'obbligo di voltura a carico del resistente, con assunzione da parte dello stesso di oneri e costi, aveva la funzione economico-sociale di liberare dalle Parte_1 obbligazioni patrimoniali derivanti dal contratto di leasing e di regolarizzare l'utilizzo personale della vettura da parte del
(dato, quest'ultimo, incontestato tra le parti); b) dinanzi CP_1 all'inadempimento del resistente, qualora non avesse Parte_1 proceduto all'estinzione anticipata del contratto e alla vendita
Pag. 11 a 14 della vettura, sarebbe stata obbligata a pagare alla Hyundai
Capital NK Europegmbh Italy le restanti rate del leasing, per il maggior prezzo di € 26.508,18, nonostante non ne avesse interesse, dovendo, pertanto, concludersi che abbia agito con Parte_1 il legittimo scopo di limitare le conseguenze economiche derivanti dalla mancata voltura, imputabile al;
CP_1
- € 2.673,47, quale somma versata da alla Hyundai Parte_1
Capital NK Europegmbh Italy per il pagamento delle n. 5 rate di leasing relative a marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2024 (cfr. bonifici di cui al doc. 15 di parte ricorrente), posto che: a) nell'accordo del 17-10-2023 le parti hanno convenuto che: “Le fatture della società di leasing che saranno addebitate alla saranno rimborsate dal Sig. a prima Parte_1 Controparte_1 richiesta da parte della società stessa”; b) il resistente non ha prodotto in giudizio i bonifici bancari tramite cui, asseritamente, ha rimborsato il suddetto importo a controparte.
Sulle predette somme (€ 7.300,00; € 2.673,47) devono essere altresì calcolati gli interessi nella misura legale dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo. Non deve, invece, essere disposta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta, sui quali non incide la svalutazione monetaria sopravvenuta.
Quanto agli ulteriori danni patrimoniali lamentati da Pt_1
, deve invece affermarsi l'inconfigurabilità di un obbligo
[...] risarcitorio a carico di , giacché parte ricorrente Controparte_1 non ha ottemperato all'onere di allegazione e prova su di sé gravante, avente ad oggetto l'an, il quantum e la riconducibilità della perdita patrimoniale alla condotta di controparte, posto che: a) non ha sufficientemente dimostrato che la Parte_1 propria permanenza nel registro delle imprese oltre la scadenza del termine di 90 giorni dalla delibera del 17-10-2023 sia dipesa precipuamente dall'inadempimento di per non Controparte_1 essere subentrato nel contratto di leasing; b) non Parte_1 ha sufficientemente dimostrato che la sanzione amministrativa, ex art. 126 bis c. 2 del C.d.S., le sia stata irrogata per lo
Pag. 12 a 14 specifico motivo della mancata comunicazione da parte del CP_1 del nominativo della persona fisica preposta alla guida, in occasione della violazione stradale verificatasi il 19-11-2023; c) non ha sufficientemente dimostrato che il premio Parte_1 inerente la polizza di assicurazione RCA relativa alla vettura Kia
Sportage targata GM909RE sia stato contabilizzato in bilancio come costo aziendale.
Da ultimo, deve affermarsi che non è obbligato Controparte_1
a rifondere a l'importo di € 600,00, a titolo di Parte_1 risarcimento delle spese legali sostenute dalla società per l'esperito procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, giacché la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato la concreta utilità dell'attività stragiudiziale, posta in essere dal proprio consulente, nel risolvere il conflitto prima dell'instaurazione del presente procedimento, o nell'assicurare una tutela giudiziaria quantomeno più rapida, e/o più efficace.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in forza del principio della soccombenza, tenuto conto delle domande come innanzi valutate, devono essere compensate tra le parti in ragione di un terzo, ponendosi i restanti due terzi definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
dichiara l'inadempimento di alle obbligazioni Controparte_1 assunte nei confronti di con la delibera assembleare Parte_1 del 17-10-2023;
accoglie parzialmente la domanda risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per l'effetto, condanna a rifondere a Controparte_1 Pt_1
: € 7.300,00, a titolo di perdita economica subita dalla
[...] ricorrente per i costi di cessazione anticipata del contratto di
Pag. 13 a 14 leasing finanziario stipulato tra e Hyundai Capital Parte_1
NK Europegmbh Italy, oltre interessi nella misura legale dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
€ 2.673,47, quale somma versata da alla Hyundai Capital NK Parte_1
Europegmbh Italy per il pagamento delle n. 5 rate di leasing relative a marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2024, oltre interessi nella misura legale dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite, in ragione di due terzi, che liquida
[...] in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Roma, in data 22 ottobre 2025.
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 14 a 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 36577 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 16-9-2025 e vertente
TRA
Parte_1
C.F. con sede legale in Roma, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Flavia n. 47, presso lo studio dell'avv. Antonio Bubici, che la rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente al ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
RICORRENTE
E
, Controparte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, via Lima C.F._1
n. 35, presso lo studio dell'avv. Kim Scannavacca, che lo rappresenta e difende, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 14 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16-9-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come appresso:
Accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. CP_1
all'obbligazione stipulata con l'accordo del 17.10.2023;
[...]
Per l'effetto, condannare il resistente al risarcimento del danno patrimoniale in favore della società mediante Parte_1 il pagamento delle seguenti somme, così specificate:
a) Euro 7.300,00, o la somma maggiore o minore ritenuta equa, per i costi di cessazione del contratto di leasing finanziario, come dettagliato al paragrafo 2.1, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data di notifica del ricorso fino all'effettivo pagamento;
b) Euro 2.673,47 per le rate di leasing scadute e non pagate dal 17.10.2023 fino alla cessazione del rapporto finanziario, con
l'aggiunta di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ciascuna rata fino all'effettivo pagamento, come motivato al paragrafo 2.2;
c) Euro 201,97 per l'indebito trattenimento del residuo premio di assicurazione RCA, come indicato al paragrafo 2.4, con
l'aggiunta di interessi e rivalutazione dalla data di notifica del ricorso fino all'effettivo pagamento;
d) Euro 298,85 per la mancata comunicazione alla ricorrente delle generalità della persona che, al momento della violazione, si trovava alla guida del veicolo, costringendo a Parte_1
Pag. 2 a 14 pagare la correlativa sanzione amministrativa, come specificato al paragrafo 2.5, con l'aggiunta di interessi e rivalutazione dalla data di notifica del ricorso fino all'effettivo pagamento;
e) Euro 600,00 per le spese di consulenza legale e negoziazione assistita, con l'aggiunta di interessi dalla data di notifica del ricorso fino all'effettivo pagamento;
f) Ulteriore risarcimento per il danno patrimoniale derivante dall'inadempimento, che ha comportato il prolungamento della vita societaria, generando costi di gestione altrimenti evitabili, da liquidarsi in via equitativa e prudenzialmente stimato in una somma non inferiore a Euro 1.309,28, come motivato al paragrafo
2.3, ovvero nella somma ritenuta equa dal Tribunale.
il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
A sostegno delle proprie domande, esponeva che: Parte_1
- ceduta la partecipazione societaria di cui era titolare a
(per atto del notaio ), Persona_1 Per_2 Controparte_1 durante l'assemblea del 17-10-2023: a) si era dimesso dalla carica di amministratore unico della deducente società; b) si era impegnato a trasferire a suo nome, entro 90 giorni, il contratto di locazione finanziaria, già stipulato dalla scrivente società con Hyundai Capital NK Europegmbh Italy, per l'acquisto della vettura Kia – Sportage targata GM909RE (in realtà, utilizzata dal personalmente e dalla sua famiglia), e, a rimborsare alla CP_1 società le rate del leasing fino alla modifica definitiva del contratto;
- decorso il termine di 90 giorni, non aveva Controparte_1 adempiuto all'obbligazione assunta, infatti, non aveva provveduto all'effettivo trasferimento a suo nome del contratto di leasing, disinteressandosi dell'onere su di sé gravante;
- con missiva del 14-2-2024, aveva invitato a Controparte_1 restituire l'automobile, poiché né il contratto di leasing, né le condizioni assicurative coprivano il rischio di conduzione da parte di soggetti esterni alla società;
Pag. 3 a 14 - con missiva del 26-2-2024, aveva formalmente diffidato
[...]
ad adempiere, ex art. 1454 c.c., all'obbligazione CP_1 assunta in data 17-10-2023;
- in data 5-3-2024, aveva restituito l'automobile, Controparte_1 continuando, tuttavia, a non adempiere agli obblighi assunti nel verbale del 17-10-2023;
- il procedimento di negoziazione assistita, esperito in data 18-4-
2024, si era concluso senza accordo il 6-5-2024;
- al fine di evitare un aggravio del danno, in data 31-7-2024, aveva negoziato con la Hyundai Capital NK Europegmbh Italy
l'estinzione del contratto di leasing per € 31.800,22, con contestuale cessione della vettura a terzi, ossia alla New Cars
S.r.l.;
- l'acquirente New Cars S.r.l. aveva versato il complessivo prezzo €
31.800,22 direttamente alla locatrice, successivamente, la stessa aveva addebitato alla deducente società la somma di € 7.300,00, quale differenza tra il valore di riscatto del contratto di leasing stabilito dalla Hyundai Capital NK Europegmbh Italy (€
31.800,22) e il prezzo di acquisto del bene negoziato (€
24.500,00).
Ciò detto, agiva in giudizio, domandando Parte_1 all'intestato Tribunale di accertare l'inadempimento di
[...]
all'obbligazione stipulata con l'accordo del 17-10-2023 CP_1
e, per l'effetto, di condannare il medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti, così specificati:
- € 7.300,00, a titolo di perdita economica per i costi di cessazione anticipata del contratto di leasing finanziario di cui trattasi, resasi necessaria a causa della mancata “voltura” del contratto in nome del o di ente o società dallo stesso CP_1 indicata, oltre interessi e rivalutazione;
- € 2.673,47, quale somma versata per il pagamento delle n. 5 rate di leasing, successive al 17-10-23 e precedenti alla cessazione del rapporto finanziario, non rimborsate dal , nonostante il CP_1 precipuo impegno assunto in tal senso con l'accordo del 17-10-
2023, oltre interessi e rivalutazione;
Pag. 4 a 14 - € 1.309,28, per i costi di gestione maturati nel 2024 relativamente alla consulenza fiscale, dovuti alla obbligata permanenza nel registro delle imprese della deducente società, che, in realtà, a seguito della “voltura” del contratto di leasing in favore di o di ente o società dallo stesso Controparte_1 indicata, avrebbe dovuto avviarsi alla liquidazione, oltre interessi e rivalutazione;
- € 201,97, accreditati dall'agenzia Prima Assicurazioni S.p.A. sulla carta di credito intestata a in seguito Controparte_1 all'annullamento anticipato della polizza di assicurazione RCA relativa alla vettura Kia Sportage targata GM909RE per la cessione della stessa a New Cars S.r.l., indebitamente trattenuti dal convenuto, nonostante la vettura fosse intestata a Parte_1 ed il relativo premio fosse stato contabilizzato in bilancio come costo aziendale, oltre interessi e rivalutazione;
- € 298,85, per la sanzione amministrativa pagata dalla deducente società, per non aver comunicato alle competenti Autorità, ex art. 126 bis c. 2 del C.d.S., il nominativo della persona fisica preposta alla guida in relazione alla violazione stradale verificatasi il 19-11-2023, giacché il si era astenuto dal CP_1 fornire la richiesta informazione, oltre interessi e rivalutazione;
- € 600,00, per le spese di consulenza legale, in relazione all'esperito procedimento di negoziazione assistita, concluso il
6-5-2024, senza esito positivo, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio contestando quanto Controparte_1 ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate e non provate.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno delle proprie ragioni, il resistente specificava che:
Pag. 5 a 14 - in qualità di legale rappresentante di aveva Parte_1 stipulato un contratto di leasing per la vettura Kia Sportage targata GM909RE, dando come acconto alla società venditrice la somma di € 4.500,00, pari al valore della Parte_2 vettura Ford Kuga targata EG700BG di sua proprietà, a sua volta venduta al concessionario;
pertanto, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, la somma dovuta a titolo di risarcimento doveva essere ridotta del corrispondente importo;
- l'intenzione di procedere alla liquidazione di non Parte_1 emergeva da alcun documento/dichiarazione/condotta di controparte precedenti al presente giudizio, tanto che la società ricorrente era ancora pienamente operativa;
- attuale legale rappresentante di Persona_1 Pt_1
, non aveva adempiuto al pagamento delle quote societarie
[...] acquistate, per cui, nei confronti dello stesso, aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Roma il decreto ingiuntivo n. 12602/2024
(emesso in data 29-10-2024, pubblicato il 18-11-2024 e notificato il 9-12-2024) per la somma di € 6.000,00, oltre interessi e spese legali, che non era stato oggetto di opposizione, diventando perciò definitivo.
Ciò detto, sosteneva di aver agito nel pieno Controparte_1 rispetto degli obblighi contrattuali e societari, adempiendo con correttezza agli impegni assunti nel verbale di assemblea del 17-
10-2023, giacché: a) si era adoperato con i mezzi a propria disposizione per volturare il contratto di leasing in suo nome, tuttavia, lo scopo non era stato raggiunto per volontà della società finanziaria Hyundai Capital NK Europegmbh Italy: la sua condotta, quindi, non poteva dirsi inadempiente nei confronti di in quanto, l'obbligazione di mezzi (e non di Parte_1 risultato) contratta con l'accordo del 17-10-2023 era stata soddisfatta;
b) aveva regolarmente pagato le fatture emesse dalla società di leasing dopo il 17-10-2023, versando tramite bonifico bancario a gli importi corrispondenti. Parte_1
Inoltre, rilevava che: Controparte_1
Pag. 6 a 14 - la decisione di vendere a terzi la vettura Kia Sportage targata
GM909RE era stata discrezionalmente adottata dal che Per_1 era a conoscenza della situazione patrimoniale di al Parte_1 momento dell'acquisto delle quote e dell'assunzione della carica di amministratore, per cui non poteva essergli imputata alcuna perdita derivante dalla compravendita dell'automobile;
- le spese per le prestazioni professionali del commercialista sostenute da nel 2024, ossia dopo l'acquisto delle Parte_1 proprie quote da parte del , non potevano essere a lui Per_1 addebitate, trattandosi di costi inerenti la società;
- non era tenuto a rifondere a la somma di € 201,97, Parte_1 accreditata dall'agenzia Prima Assicurazioni S.p.A. sulla carta di credito di cui era titolare, poiché aveva pagato la polizza assicurativa della Kia Sportage targata GM909RE, utilizzando proprie risorse personali;
- la sanzione amministrativa relativa alla violazione stradale del
19-11-2023 era stata saldata mediante bonifico bancario in favore del Comune di Fuscaldo, eseguito in data 26-4-2024;
- le spese per consulenze legali di cui si era avvalsa Parte_1 erano di esclusiva competenza della stessa.
All'udienza di discussione delle istanze istruttorie del 4-2-
2025, potendo la controversia essere decisa allo stato degli atti, la causa veniva rinviata all'udienza del 16-9-2025 per l'assunzione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. presentato da è solo in parte fondato Parte_1
e, pertanto, deve essere accolto nei limiti di cui infra.
In apertura di motivazione, giova ricordare che ai fini della risarcibilità del danno ex art. 1223 c.c. e/o ex art. 2059 c.c., in relazione all'art. 1218 c.c. o agli artt. 2043 e 2056 c.c., il creditore o il preteso danneggiato deve allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, non solo l'altrui inadempimento ovvero allegare e provare l'altrui fatto illecito, ma in entrambi i casi deve pur sempre allegare e
Pag. 7 a 14 provare l'esistenza di una lesione, cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore o del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente o illecita;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria manca di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008).
Sul punto, a conforto di quanto detto a proposito della necessità della prova del danno sofferto, va ricordato che la giurisprudenza è ormai consolidata nell'escludere l'ipotizzabilità del c.d. danno in re ipsa (cfr., limitando il discorso alle più recenti pronunce, Cass. 5447/2020 in tema di danno da c.d. 'fermo tecnico'; Cass. 4886/2020 in tema da danno da ritardato pensionamento;
Cass. 4005/2020 in tema di diffamazione;
Cass.
29206/2019 in tema di danno morale;
cfr. Cass. 207/2019, Cass.
20885/2019 e Cass. 25037/2019 in tema di illecita segnalazione alla Centrale Rischi).
Dunque, in alcun caso l'inadempimento contrattuale è sufficiente per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno;
si tratta di un presupposto sicuramente necessario, ma non sufficiente in quanto è in ogni caso indispensabile fornire, sia pure ricorrendo a presunzioni (purché gravi, precise e concordanti), la prova del danno asseritamente sofferto e pretesamente da risarcire.
Orbene, all'esito della espletata istruttoria deve affermarsi che non ha adempiuto all'obbligazione assunta nei Controparte_1 confronti di di cui alla delibera assembleare del Parte_1
Pag. 8 a 14 17-10-2023, debitamente sottoscritta dal , in qualità di CP_1 amministratore uscente, e da quale nuovo Persona_1 amministratore unico della società, in cui è dato leggere: “(…) all'unanimità l'Assemblea DELIBERA (…) di accettare che il Sig.
a proprio nome o ad ente o a società da Parte_3 nominare e a proprie spese, il contratto di locazione finanziaria stipulato con la Hyundai Capital NK Europegmbh Italy avente ad oggetto l'autovettura modello Sportage MY23 Hyundai targata
GM909RE ora intestata alla società. A tale fine, da una parte, il sig. si impegna ad effettuare le pratiche Controparte_1 necessarie entro il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale e si assume i relativi oneri e costi e dall'altra, la società si dichiara fin d'ora Parte_1 disponibile a concedere qualsiasi assenso richiesto dalla suddetta società finanziaria. Le fatture della società di leasing che saranno addebitate alla saranno rimborsate dal Sig. Parte_1
a prima richieste da parte della società stessa”. Controparte_1
Ciò, indipendentemente dalla classificazione dell'obbligazione dedotta in giudizio come obbligazione di risultato o come obbligazione di mezzi, giacché: a) è incontestato tra le parti che il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto l'autovettura modello Sportage MY23 Hyundai targata GM909RE, stipulato tra la società di leasing Hyundai Capital NK
Europegmbh Italy e non ha subito alcuna Parte_1 modificazione dal lato passivo, non essendosi mai verificata la voltura del contratto in nome di o di altro ente o Controparte_1 società da nominare;
b) non risulta dagli atti di causa che, durante la pendenza del termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del verbale assembleare (termine scaduto il 16-1-2024), previsto per il perfezionamento della modifica soggettiva del contratto di leasing in nome di o di altro ente o società da Controparte_1 nominare, con oneri e costi a carico dello stesso, il resistente abbia: preso contatti con la Hyundai Capital NK Europegmbh Italy per proporre e/o avviare le pratiche necessarie alla voltura del contratto;
preso contatti con per informarla Parte_1
Pag. 9 a 14 dell'iter avviato con la società di leasing per la modifica soggettiva del contratto e/o per domandare alla società ricorrente, già parte contrattuale, collaborazione ai fini della buona riuscita del subentro;
c) risulta del tutto priva di supporto probatorio l'allegazione di secondo cui Controparte_1 la mancata modificazione della titolarità del lato passivo del contratto di leasing è stata determinata dal diniego opposto dalla società finanziaria Hyundai Capital NK Europegmbh Italy, dipendendo, perciò, dalla insondabile volontà di un soggetto estraneo agli accordi assunti dalle parti con la delibera del 17-
10-2023; né, il resistente ha adeguatamente circostanziato l'allegato rifiuto al subentro da parte della società finanziaria
Hyundai Capital NK Europegmbh Italy, specificandone le ragioni, rendendo la propria difesa del tutto generica (oltreché non provata).
Del resto, dalle reciproche e-mail delle parti, inviate nel febbraio/marzo 2024, dunque, dopo la scadenza del termine ad adempiere previsto nel verbale di assemblea del 17-10-2023, emerge quanto segue: mentre ha continuato a domandare a Parte_1 controparte l'adempimento dell'obbligazione assunta nella delibera de qua (voltura del contratto di leasing in nome di
[...]
o in nome di ente o società da nominare) (cfr. doc. 3; CP_1 doc. 4 contenente formale diffida ex art. 1454 c.c.; doc. 11 di parte ricorrente), oltre che, nelle more, la riconsegna della vettura modello Sportage MY23 Hyundai targata GM909RE ancora in possesso del resistente, giacché formalmente la società risultava essere titolare del contratto di leasing; a) si è Controparte_1 dimostrato disponibile alla riconsegna del veicolo (eseguita in data 5-3-2024); b) ha riferito di aver avuto contatti con un'autoconcessionaria per la vendita della vettura, previa cessazione anticipata del contratto di leasing, fermo restando che, di tali interazioni non si hanno evidenze in atti e che, successivamente, la cessazione anticipata del contratto di leasing
e la vendita dell'automobile alla New Cars S.r.l. sono stati negoziati ed eseguiti dalla stessa nel luglio 2024 Parte_1
Pag. 10 a 14 (cfr. docc. 7/8/9/10 di parte resistente); c) non ha preso posizione alcuna circa il più volte sollecitato adempimento dell'obbligazione di cui si discute.
Accertato, per i motivi sopra esposti, l'inadempimento di all'obbligazione assunta nei confronti di Controparte_1 Pt_1
con la delibera assembleare del 17-10-2023, deve affermarsi
[...] che la domanda risarcitoria, ex art. 1218 e ss. c.c., formulata da parte ricorrente, deve essere parzialmente accolta, in quanto la società, solo con riferimento ad alcuni dei danni patrimoniali lamentati, ha specificamente dimostrato l'an ed il quantum della lesione patrimoniale subita, nonché, la sussistenza del nesso causale fra la stessa e la condotta del resistente.
Di talché, deve essere condannato a rifondere Controparte_1
a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 causatole, le seguenti somme:
- € 7.300,00, a titolo di perdita economica per i costi di cessazione anticipata del contratto di leasing finanziario in oggetto, quale differenza tra il valore di riscatto del contratto di leasing stabilito dalla Hyundai Capital NK Europegmbh Italy
(€ 31.800,22) e il prezzo di vendita dell'autovettura modello
Sportage MY23 Hyundai targata GM909RE alla New Cars S.r.l. (€
24.500,00) (cfr. docc. 7/8/9/10 di parte resistente). Dovendosi a tal proposito specificare che la vendita dell'automobile a terzi da parte di e l'estinzione anticipata del contratto Parte_1 di leasing non sono configurabili quali scelte discrezionali della ricorrente, in quanto diretta conseguenza della condotta inadempiente del , posto che: a) l'accordo del 17-10-2023 CP_1 avente ad oggetto l'obbligo di voltura a carico del resistente, con assunzione da parte dello stesso di oneri e costi, aveva la funzione economico-sociale di liberare dalle Parte_1 obbligazioni patrimoniali derivanti dal contratto di leasing e di regolarizzare l'utilizzo personale della vettura da parte del
(dato, quest'ultimo, incontestato tra le parti); b) dinanzi CP_1 all'inadempimento del resistente, qualora non avesse Parte_1 proceduto all'estinzione anticipata del contratto e alla vendita
Pag. 11 a 14 della vettura, sarebbe stata obbligata a pagare alla Hyundai
Capital NK Europegmbh Italy le restanti rate del leasing, per il maggior prezzo di € 26.508,18, nonostante non ne avesse interesse, dovendo, pertanto, concludersi che abbia agito con Parte_1 il legittimo scopo di limitare le conseguenze economiche derivanti dalla mancata voltura, imputabile al;
CP_1
- € 2.673,47, quale somma versata da alla Hyundai Parte_1
Capital NK Europegmbh Italy per il pagamento delle n. 5 rate di leasing relative a marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2024 (cfr. bonifici di cui al doc. 15 di parte ricorrente), posto che: a) nell'accordo del 17-10-2023 le parti hanno convenuto che: “Le fatture della società di leasing che saranno addebitate alla saranno rimborsate dal Sig. a prima Parte_1 Controparte_1 richiesta da parte della società stessa”; b) il resistente non ha prodotto in giudizio i bonifici bancari tramite cui, asseritamente, ha rimborsato il suddetto importo a controparte.
Sulle predette somme (€ 7.300,00; € 2.673,47) devono essere altresì calcolati gli interessi nella misura legale dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo. Non deve, invece, essere disposta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta, sui quali non incide la svalutazione monetaria sopravvenuta.
Quanto agli ulteriori danni patrimoniali lamentati da Pt_1
, deve invece affermarsi l'inconfigurabilità di un obbligo
[...] risarcitorio a carico di , giacché parte ricorrente Controparte_1 non ha ottemperato all'onere di allegazione e prova su di sé gravante, avente ad oggetto l'an, il quantum e la riconducibilità della perdita patrimoniale alla condotta di controparte, posto che: a) non ha sufficientemente dimostrato che la Parte_1 propria permanenza nel registro delle imprese oltre la scadenza del termine di 90 giorni dalla delibera del 17-10-2023 sia dipesa precipuamente dall'inadempimento di per non Controparte_1 essere subentrato nel contratto di leasing; b) non Parte_1 ha sufficientemente dimostrato che la sanzione amministrativa, ex art. 126 bis c. 2 del C.d.S., le sia stata irrogata per lo
Pag. 12 a 14 specifico motivo della mancata comunicazione da parte del CP_1 del nominativo della persona fisica preposta alla guida, in occasione della violazione stradale verificatasi il 19-11-2023; c) non ha sufficientemente dimostrato che il premio Parte_1 inerente la polizza di assicurazione RCA relativa alla vettura Kia
Sportage targata GM909RE sia stato contabilizzato in bilancio come costo aziendale.
Da ultimo, deve affermarsi che non è obbligato Controparte_1
a rifondere a l'importo di € 600,00, a titolo di Parte_1 risarcimento delle spese legali sostenute dalla società per l'esperito procedimento di negoziazione assistita obbligatoria, giacché la ricorrente non ha in alcun modo dimostrato la concreta utilità dell'attività stragiudiziale, posta in essere dal proprio consulente, nel risolvere il conflitto prima dell'instaurazione del presente procedimento, o nell'assicurare una tutela giudiziaria quantomeno più rapida, e/o più efficace.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in forza del principio della soccombenza, tenuto conto delle domande come innanzi valutate, devono essere compensate tra le parti in ragione di un terzo, ponendosi i restanti due terzi definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
dichiara l'inadempimento di alle obbligazioni Controparte_1 assunte nei confronti di con la delibera assembleare Parte_1 del 17-10-2023;
accoglie parzialmente la domanda risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
per l'effetto, condanna a rifondere a Controparte_1 Pt_1
: € 7.300,00, a titolo di perdita economica subita dalla
[...] ricorrente per i costi di cessazione anticipata del contratto di
Pag. 13 a 14 leasing finanziario stipulato tra e Hyundai Capital Parte_1
NK Europegmbh Italy, oltre interessi nella misura legale dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
€ 2.673,47, quale somma versata da alla Hyundai Capital NK Parte_1
Europegmbh Italy per il pagamento delle n. 5 rate di leasing relative a marzo/aprile/maggio/giugno/luglio 2024, oltre interessi nella misura legale dal giorno della domanda sino all'effettivo soddisfo;
condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di lite, in ragione di due terzi, che liquida
[...] in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge, compensando tra le parti il restante terzo.
Così deciso in Roma, in data 22 ottobre 2025.
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
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