CASS
Sentenza 13 febbraio 2023
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2023, n. 5923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5923 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO SI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LL De LL che ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e l'inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, per quel che qui rileva, ha rideterminato, con la diminuente del rito abbreviato, in medi undici e giorni dieci di reclusione la pena inflitta a SI TO per il reato di cui all'art. 322, comma 2 cod. pen., applicate le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 323-bis cod. pen.. Penale Sent. Sez. 6 Num. 5923 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 19/01/2023 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denuncia: 2.1 erronea applicazione della legge penale non essendo ravvisabile nel fatto la idoneità e serietà dell'offerta che devono connotare il comportamento dell'agente e che rilevano per la integrazione dell'offensività della condotta. L'entità dell'offerta (un esiguo numero di pacchetti di sigarette), le modalità della condotta e l'immediata reazione degli agenti del tutto contraria denotano che l'intenzione del TO, persona settantenne incensurata, non era quella di indurre i carabinieri ad accettare ma quella di lasciarlo andare via;
2.2 mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. erroneamente ritenuto assorbito nell'attenuante, già applicata in primo grado, di cui all'art. 323-bis cod. pen.. Osserva il ricorrente che le disposizioni in esame coprono distinti aspetti del fatto e, in particolare, l'art. 62 n. 4 cod. peri, il valore prettamente patrimoniale, nel caso in esame, dell'offerta economica laddove l'art. 323-bis cod. pen. implica una valutazione del fatto nella sua globalità. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata, ferma la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per la verifica della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.. 2. E' pacifico, in punto di fatto, che il giorno 17 febbraio 2015, fermato per un controllo per la prevenzione della vendita di tabacco lavorato estero, SI TO aveva offerto ai carabinieri una busta contenente 50 pacchetti di sigarette, del valore di 165,00 euro, dicendo loro "facciamo una cosa, togliamo tutto da mezzo, le buste sono due, facciamo una per me e una per voi, così voi mi agevolate e io continuo a vendere, finite le sigarette da vendere me ne vado a casa e togliamo tutto da mezzo", offerta che non veniva accettata dagli operanti. Il difensore del ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale poiché le descritte modalità della condotta dell'imputato, per l'entità dell'offerta, le plateali modalità del fatto, la finalità perseguita dall'agente e le caratteristiche 2 soggettive dell'imputato - un settantenne incensurato - non sono idonee a mettere in pericolo la correttezza dell'attività dei pubblici ufficiali, destinatari dell'offerta. L'aspetto della idoneità dell'offerta fatta al pubblico ufficiale ai fini della configurabilità del reato è stato più volte esaminato dalla giurisprudenza di questa Corte, pervenuta alla conclusione che l'offerta, caratterizzata dall'intento di ottenere l'accettazione da parte del soggetto pubblico, deve essere effettiva e seria. Si è affermato che per la configurabilità del delitto di cui all'art. 322 cod. pen. occorre, tra l'altro, che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità sia idonea alla realizzazione dello scopo, cioè sia tale da indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio;
idoneità che deve essere valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e che deve essere tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo dell'accettazione dell'offerta (Sez. 6, n. 5439 del 15/12/1989, dep. 1990, Destito, Rv. 184039). Si è anche ritenuto che l'offerta o la promessa di donativi di modesta entità integrano il delitto di istigazione alla corruzione solo qualora la condotta sia caratterizzata da un'adeguata serietà, da valutare alla stregua delle condizioni dell'offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca, e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498). Dinanzi all'offerta di una utilità economica, di per sé non priva di qualunque consistenza, si è, infine, affermato che spetta al ragionevole apprezzamento del giudice di merito stabilire se la proposta sia stata seriamente operata ovvero abbia una valenza di puro dileggio. La serietà dell'offerta va infatti correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca (Sez. 6, n. 78:36 del 24/05/2000, Evangelista, Rv. 220532). La sentenza impugnata ha fotografato, e non sono contestate dal ricorrente, le concrete modalità del fatto che già il giudice di primo grado aveva ritenuto idonee a conseguire lo scopo illecito, in base a un giudizio ex ante, con una valutazione che, afferendo al merito del giudizio, è insindacabile in sede di legittimità, oltre che motivata in modo comipiuto e non manifestamente illogico. Le sentenze dei giudici di merito, infatti, hanno sottolineato la idoneità della condotta in chiave di offesa al bene giuridico, costituito dal corretto funzionamento della pubblica amministrazione, sulla base della concreta manifestazione del reato, valorizzando sia il valore, non irrisorio, della merce offerta che la circostanza che l'imputato era stato sorpreso nell'atto di vendere tabacco lavorato estero nel corso 3 di un'operazione di polizia che comportava il sequestro di tutto il tabacco detenuto oltre la sottoposizione a processo penale (va ricordato che solo con la sentenza di appello il TO è stato assolto, per intervenuta depenalizzazione, dal reato di cui all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. 43/1973 per detenzione di tabacchi lavorati privi del marchio dei monopoli di Stato) e che l'offerta di metà della merce era funzionale ad evitare le conseguenze penali del controllo, come reso palese dalle stesse parole che avevano accompagnato l'offerta di metà della merce, per continuare a vendere quella residua, argomenti rispetto ai quali risulta recessiva sia la platealità dell'offerta che altre caratteristiche soggettive dell'imputato, evidentemente ben consapevole sia dell'illiceità della situazione in cui versava sia della possibilità di evitarne le conseguenze, qualora gli agenti avessero accolto la sua offerta. 3.E' fondato il secondo motivo di ricorso: la Corte di merito, invero, ha assunto a fondamento della verifica dei rapporti di interferenza tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. e quella di cui all'art. 323-bis cod. pen. un criterio che non appare condivisibile. La Corte di appello ha ritenuto, infatti, che non poteva riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. visto che quest'ultima si fonda sui medesimi elementi di fatto posti a base dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., che deve applicarsi in luogo di quest'ultima per la sua natura di circostanza speciale. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nei reati in materia di pubblica amministrazione possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e quella di cui all'art. 323-bis cod. pen., in quanto la seconda si riferisce al fatto di reato nella sua globalità, e quindi ai tradizionali elementi della condotta, dell'elemento psicologico e dell'evento, complessivamente considerati, mentre la prima prende in esame il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità (Sez. 6, n. 2620 del 09/12/1996, dep. 1997, Basile, Rv. 208675). Ancora, con riferimento ad un caso in cui veniva in rilievo una ipotesi di reato continuato, si è precisato che la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 1313 del 05/07/2018, dep. 2019, Biagioni, Rv. 274939). La verifica del criterio di applicazione della circostanza ch cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e quella di cui all'art. 323-bis cod. pen. va , dunque, condotta sul piano dell'applicazione della circostanza attenuante e della fattispecie attenuata nello specifico ambito di applicazione che, per quanto concerne la circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. comporta la verifica dei tradizionali elementi della 4 Il Presidente Il Consigliere relatore condotta, dell'elemento psicologico e dell'evento, complessivamente considerati e che non può risolversi nella mera valutazione dell'aspetto del danno o del lucro, viceversa presa in considerazione dalla circostanza di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. senza trascurare che, a seguito della ormai risalente interpolazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. (recata dall'art. 2 legge 7 febbraio 1990, n. 19), la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso (ex multis, con riferimento a diverse fattispecie delittuose e categorie di delitti, Sez. 6, n. 7905 del 20/05/1997, dep. 1998, Maniscale, Rv. 211378; Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851; Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, Konteye, Rv. 251888; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545). Ne consegue che, nel caso in esame, ferma l'applicazione della circostanza ad effetto speciale, che i giudici del merito hanno ritenuto connotare un evento di speciale tenuità, la Corte di appello dovrà valutare se si sia in presenza anche di un lucro di speciale tenuità, alla stregua dei parametri di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 62, n. 4 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità. Così deciso il 19 gennaio 2023
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LL De LL che ha chiesto l'annullamento con rinvio in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e l'inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, per quel che qui rileva, ha rideterminato, con la diminuente del rito abbreviato, in medi undici e giorni dieci di reclusione la pena inflitta a SI TO per il reato di cui all'art. 322, comma 2 cod. pen., applicate le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 323-bis cod. pen.. Penale Sent. Sez. 6 Num. 5923 Anno 2023 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 19/01/2023 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denuncia: 2.1 erronea applicazione della legge penale non essendo ravvisabile nel fatto la idoneità e serietà dell'offerta che devono connotare il comportamento dell'agente e che rilevano per la integrazione dell'offensività della condotta. L'entità dell'offerta (un esiguo numero di pacchetti di sigarette), le modalità della condotta e l'immediata reazione degli agenti del tutto contraria denotano che l'intenzione del TO, persona settantenne incensurata, non era quella di indurre i carabinieri ad accettare ma quella di lasciarlo andare via;
2.2 mancata applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. erroneamente ritenuto assorbito nell'attenuante, già applicata in primo grado, di cui all'art. 323-bis cod. pen.. Osserva il ricorrente che le disposizioni in esame coprono distinti aspetti del fatto e, in particolare, l'art. 62 n. 4 cod. peri, il valore prettamente patrimoniale, nel caso in esame, dell'offerta economica laddove l'art. 323-bis cod. pen. implica una valutazione del fatto nella sua globalità. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020 e i cui effetti sono stati prorogati fino al fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata, ferma la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per la verifica della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.. 2. E' pacifico, in punto di fatto, che il giorno 17 febbraio 2015, fermato per un controllo per la prevenzione della vendita di tabacco lavorato estero, SI TO aveva offerto ai carabinieri una busta contenente 50 pacchetti di sigarette, del valore di 165,00 euro, dicendo loro "facciamo una cosa, togliamo tutto da mezzo, le buste sono due, facciamo una per me e una per voi, così voi mi agevolate e io continuo a vendere, finite le sigarette da vendere me ne vado a casa e togliamo tutto da mezzo", offerta che non veniva accettata dagli operanti. Il difensore del ricorrente denuncia l'erronea applicazione della legge penale poiché le descritte modalità della condotta dell'imputato, per l'entità dell'offerta, le plateali modalità del fatto, la finalità perseguita dall'agente e le caratteristiche 2 soggettive dell'imputato - un settantenne incensurato - non sono idonee a mettere in pericolo la correttezza dell'attività dei pubblici ufficiali, destinatari dell'offerta. L'aspetto della idoneità dell'offerta fatta al pubblico ufficiale ai fini della configurabilità del reato è stato più volte esaminato dalla giurisprudenza di questa Corte, pervenuta alla conclusione che l'offerta, caratterizzata dall'intento di ottenere l'accettazione da parte del soggetto pubblico, deve essere effettiva e seria. Si è affermato che per la configurabilità del delitto di cui all'art. 322 cod. pen. occorre, tra l'altro, che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità sia idonea alla realizzazione dello scopo, cioè sia tale da indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio;
idoneità che deve essere valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e che deve essere tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo dell'accettazione dell'offerta (Sez. 6, n. 5439 del 15/12/1989, dep. 1990, Destito, Rv. 184039). Si è anche ritenuto che l'offerta o la promessa di donativi di modesta entità integrano il delitto di istigazione alla corruzione solo qualora la condotta sia caratterizzata da un'adeguata serietà, da valutare alla stregua delle condizioni dell'offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca, e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498). Dinanzi all'offerta di una utilità economica, di per sé non priva di qualunque consistenza, si è, infine, affermato che spetta al ragionevole apprezzamento del giudice di merito stabilire se la proposta sia stata seriamente operata ovvero abbia una valenza di puro dileggio. La serietà dell'offerta va infatti correlata alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del soggetto pubblico nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca (Sez. 6, n. 78:36 del 24/05/2000, Evangelista, Rv. 220532). La sentenza impugnata ha fotografato, e non sono contestate dal ricorrente, le concrete modalità del fatto che già il giudice di primo grado aveva ritenuto idonee a conseguire lo scopo illecito, in base a un giudizio ex ante, con una valutazione che, afferendo al merito del giudizio, è insindacabile in sede di legittimità, oltre che motivata in modo comipiuto e non manifestamente illogico. Le sentenze dei giudici di merito, infatti, hanno sottolineato la idoneità della condotta in chiave di offesa al bene giuridico, costituito dal corretto funzionamento della pubblica amministrazione, sulla base della concreta manifestazione del reato, valorizzando sia il valore, non irrisorio, della merce offerta che la circostanza che l'imputato era stato sorpreso nell'atto di vendere tabacco lavorato estero nel corso 3 di un'operazione di polizia che comportava il sequestro di tutto il tabacco detenuto oltre la sottoposizione a processo penale (va ricordato che solo con la sentenza di appello il TO è stato assolto, per intervenuta depenalizzazione, dal reato di cui all'art. 291-bis, comma 2, d.P.R. 43/1973 per detenzione di tabacchi lavorati privi del marchio dei monopoli di Stato) e che l'offerta di metà della merce era funzionale ad evitare le conseguenze penali del controllo, come reso palese dalle stesse parole che avevano accompagnato l'offerta di metà della merce, per continuare a vendere quella residua, argomenti rispetto ai quali risulta recessiva sia la platealità dell'offerta che altre caratteristiche soggettive dell'imputato, evidentemente ben consapevole sia dell'illiceità della situazione in cui versava sia della possibilità di evitarne le conseguenze, qualora gli agenti avessero accolto la sua offerta. 3.E' fondato il secondo motivo di ricorso: la Corte di merito, invero, ha assunto a fondamento della verifica dei rapporti di interferenza tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. e quella di cui all'art. 323-bis cod. pen. un criterio che non appare condivisibile. La Corte di appello ha ritenuto, infatti, che non poteva riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. visto che quest'ultima si fonda sui medesimi elementi di fatto posti a base dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen., che deve applicarsi in luogo di quest'ultima per la sua natura di circostanza speciale. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nei reati in materia di pubblica amministrazione possono concorrere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e quella di cui all'art. 323-bis cod. pen., in quanto la seconda si riferisce al fatto di reato nella sua globalità, e quindi ai tradizionali elementi della condotta, dell'elemento psicologico e dell'evento, complessivamente considerati, mentre la prima prende in esame il solo aspetto del danno o del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità (Sez. 6, n. 2620 del 09/12/1996, dep. 1997, Basile, Rv. 208675). Ancora, con riferimento ad un caso in cui veniva in rilievo una ipotesi di reato continuato, si è precisato che la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 1313 del 05/07/2018, dep. 2019, Biagioni, Rv. 274939). La verifica del criterio di applicazione della circostanza ch cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e quella di cui all'art. 323-bis cod. pen. va , dunque, condotta sul piano dell'applicazione della circostanza attenuante e della fattispecie attenuata nello specifico ambito di applicazione che, per quanto concerne la circostanza di cui all'art. 323-bis cod. pen. comporta la verifica dei tradizionali elementi della 4 Il Presidente Il Consigliere relatore condotta, dell'elemento psicologico e dell'evento, complessivamente considerati e che non può risolversi nella mera valutazione dell'aspetto del danno o del lucro, viceversa presa in considerazione dalla circostanza di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. senza trascurare che, a seguito della ormai risalente interpolazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. (recata dall'art. 2 legge 7 febbraio 1990, n. 19), la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell'evento dannoso o pericoloso (ex multis, con riferimento a diverse fattispecie delittuose e categorie di delitti, Sez. 6, n. 7905 del 20/05/1997, dep. 1998, Maniscale, Rv. 211378; Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851; Sez. 3, n. 2685 del 12/10/2011, Konteye, Rv. 251888; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545). Ne consegue che, nel caso in esame, ferma l'applicazione della circostanza ad effetto speciale, che i giudici del merito hanno ritenuto connotare un evento di speciale tenuità, la Corte di appello dovrà valutare se si sia in presenza anche di un lucro di speciale tenuità, alla stregua dei parametri di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..
P.Q.M
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 62, n. 4 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile il ricorso e definitivo l'accertamento di responsabilità. Così deciso il 19 gennaio 2023