CASS
Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2024, n. 25038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25038 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NE MO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte unitamente alla nota spese, del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. MARILENA COLAGIACOMO, per la costituita parte civile TI RD, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di rappresentanza e difesa. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza dell'8 febbraio 2023 la Prima sezione di questa Corte, per quanto di interesse, annullava con rinvio la pronunzia della Corte di appello di Roma del 30 maggio 2022 nei confronti di AR IM in relazione al reato di rissa aggravata di cui al capo D) e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in relazione alle residue imputazioni (tentato omicidio, lesioni personali, porto ingiustificato in luogo pubblico di coltelli di cui ai capi A, B, C.). La Corte di appello di Roma, a seguito della pronunzia rescindente, con sentenza del 19 ottobre 2023 assolveva AR IM dal reato di rissa e rideterminava la pena per le residue contestazioni. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 25038 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 18/04/2024 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di tentato omicidio di cui al capo A) in lesioni aggravate. La difesa ha evidenziato che sussiste un potere ufficioso del giudice dell'impugnazione, anche in assenza di specifica doglianza sul punto, di qualificare correttamente il fatto come contestato. Nel caso in esame la ipotesi del tentato omicidio non sarebbe configurabile per difetto dell'elemento soggettivo con la conseguente necessità di una riqualificazione del fatto nella diversa e meno grave ipotesi delle lesioni aggravate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte. 1.1.L'art. 624 comma primo cod. proc. pen. stabilisce che "Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata". Secondo il costante insegnamento di questa Corte, per "parti" della sentenza su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636; Sez. 4, n. 9114 del 24/09/1996, Ceradini, Rv. 206103; Sez. 1, n. 11041 del 05/10/1995, Barbieri, Rv. 202860). In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte - nel ribadire la totale sovrapponibilità tra l'art. 545 vecchio codice di rito e l'art. 624 cod. proc. pen.- hanno ormai da tempo evidenziato che anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio di esaurisce in relazione a tutte le disposizioni Il constfliere stensore non annullate, ne a queste inscindibilmente connesse. (S.0 n. 373 del 23/11/1990, dep.1991, Agnese, Rv. 186165). 2. Da queste coordinate ermeneutiche discende che quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per i reati diversi dal capo D) - investiti dal giudizio di annullamento unicamente per il trattamento sanzionatorio - si è formato giudicato parziale ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. 2.1. La questione della qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A) non solo non è stata oggetto di annullamento con rinvio e non è in rapporto di connessione essenziale con la quantificazione della pena, ma è stata esplicitamente risolta dalla Prima sezione di questa Corte nel giudizio rescindente che ha rigettato l'analogo motivo con cui l'imputato aveva lamentato il mancato inquadramento della condotta nella categoria delle lesioni aggravate. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. 4. Consegue infine la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile TI RD nella misura che sarà determinata, tuttavia, con separato provvedimento dalla Corte di appello di Roma atteso che la parte civile risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma il 18 aprile 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni scritte unitamente alla nota spese, del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. MARILENA COLAGIACOMO, per la costituita parte civile TI RD, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di rappresentanza e difesa. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza dell'8 febbraio 2023 la Prima sezione di questa Corte, per quanto di interesse, annullava con rinvio la pronunzia della Corte di appello di Roma del 30 maggio 2022 nei confronti di AR IM in relazione al reato di rissa aggravata di cui al capo D) e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in relazione alle residue imputazioni (tentato omicidio, lesioni personali, porto ingiustificato in luogo pubblico di coltelli di cui ai capi A, B, C.). La Corte di appello di Roma, a seguito della pronunzia rescindente, con sentenza del 19 ottobre 2023 assolveva AR IM dal reato di rissa e rideterminava la pena per le residue contestazioni. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 25038 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 18/04/2024 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di tentato omicidio di cui al capo A) in lesioni aggravate. La difesa ha evidenziato che sussiste un potere ufficioso del giudice dell'impugnazione, anche in assenza di specifica doglianza sul punto, di qualificare correttamente il fatto come contestato. Nel caso in esame la ipotesi del tentato omicidio non sarebbe configurabile per difetto dell'elemento soggettivo con la conseguente necessità di una riqualificazione del fatto nella diversa e meno grave ipotesi delle lesioni aggravate. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte. 1.1.L'art. 624 comma primo cod. proc. pen. stabilisce che "Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata". Secondo il costante insegnamento di questa Corte, per "parti" della sentenza su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame (Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636; Sez. 4, n. 9114 del 24/09/1996, Ceradini, Rv. 206103; Sez. 1, n. 11041 del 05/10/1995, Barbieri, Rv. 202860). In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte - nel ribadire la totale sovrapponibilità tra l'art. 545 vecchio codice di rito e l'art. 624 cod. proc. pen.- hanno ormai da tempo evidenziato che anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì progressiva: ciò accade non solo quando la sentenza di annullamento parziale viene pronunciata nel processo cumulativo e riguarda solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni contestate, ma anche quando la stessa pronuncia ha ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo d'imputazione, perché anche in questa ipotesi il giudizio di esaurisce in relazione a tutte le disposizioni Il constfliere stensore non annullate, ne a queste inscindibilmente connesse. (S.0 n. 373 del 23/11/1990, dep.1991, Agnese, Rv. 186165). 2. Da queste coordinate ermeneutiche discende che quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per i reati diversi dal capo D) - investiti dal giudizio di annullamento unicamente per il trattamento sanzionatorio - si è formato giudicato parziale ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. 2.1. La questione della qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A) non solo non è stata oggetto di annullamento con rinvio e non è in rapporto di connessione essenziale con la quantificazione della pena, ma è stata esplicitamente risolta dalla Prima sezione di questa Corte nel giudizio rescindente che ha rigettato l'analogo motivo con cui l'imputato aveva lamentato il mancato inquadramento della condotta nella categoria delle lesioni aggravate. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. 4. Consegue infine la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile TI RD nella misura che sarà determinata, tuttavia, con separato provvedimento dalla Corte di appello di Roma atteso che la parte civile risulta essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma il 18 aprile 2024