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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 384/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 16202 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 16202 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 501/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto iscritto a ruolo col n° 384 / 2025 R.G.R. il sig. Ricorrente_1 da Guardialfiera, assistito rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 presso il cui studio domiciliava in Termoli alla via Indirizzo _1 impugnava il Preavviso di Fermo amministrativo n° 16.202 notificatogli il 02.04.2025 da ICA s.r.l. nonché dalla CRESET s.p.a. nonché ancora dal r.t.i. ICA s.
r.l. / Creset s.r.l. al fine di recuperare 934,00 Euro sul presunto mancato versamento della tassa automobilistica relativo al periodo d'imposta 2016 e 2017 ed inerenti le autovettura di proprietà targate rispettivamente Targa_1 nonché Targa_2.
Eccepiva il ricorrente:
- Nullità della cartella intimata per carenza di legittimazione attiva atteso che in data 09.12.2021 è venuto a decadere l'accodo quadro intercorso tra la Regione Molise e la ICA s.r.l. con CRESET s.p.a. cedendo la precedete concessione a Municipia s.p.a., risultante, al momento, l'unica concessionaria legittimata alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali;
- Nullità del preavviso di Fermo per mancata notifica degli avvisi di accertamento ribadendo, in questa sede, l'assenza di qualsivoglia atto interruttivo;
- Nullità della medesima cartella per mancata allegazione degli avvisi di accertamento;
- Illegittimità del Fermo azionato, atteso che l'autoveicolo targato Targa_2 viene utilizzato quotidianamente dal ricorrente per raggiungere l'ASREM di Termoli, suo posto di lavoro.
Concludeva, previa sospensione e discussione in pubblica udienza, per l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese ed onorai di giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Resisteva in giudizio Municipia s.p.a per conto della Regione Molise chiedendo l'integrazione del contraddittorio con altri soggetti intervenuti al riguardo, ribadendo la validità della propria attività posta in essere in sede d'incarico regionale che volgerebbe a termine a conclusione di ogni singolo rapporto di lavoro a suo tempo intrapreso. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva:
- Letti gli atti del ricorso che precede e ritenuto di dover provvedere al riguardo;
- Constatato l'art. 5 del D.L. 953 dell'82 che dispone la prescrizione delle tasse automobilistiche al termine del triennio dal versamento introduttivo;
- Osservata l'intervenuta abrogazione della concessione ad ICA /CRESET per la riscossione delle tasse automobilistiche in Molise – disposta per la scadenza del rapporto concessorio nel 2021, ritenendo nulli tutti gli atti della riscossione emessi da ICA CRESET dopo il 9 dicembre 2021 – come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Molise n° 246 del 23.12.2024;
- Valutato che l'autoveicolo di che trattasi non rappresenta l'unico mezzo di locomozione, atteso che lo stesso ricorrente, nel proprio ricorso, afferma di possederne altro oltre quello di cui si discute;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso ed annulla la pretesa erariale;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio equitativamente determinate in
€ 300,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni da liquidarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi difensore antistatario .
Così deciso in Campobasso, lì 25.11.2025
IL GIUDICE UNICO
D'RI
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 384/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 16202 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 16202 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 501/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto iscritto a ruolo col n° 384 / 2025 R.G.R. il sig. Ricorrente_1 da Guardialfiera, assistito rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Difensore_1 presso il cui studio domiciliava in Termoli alla via Indirizzo _1 impugnava il Preavviso di Fermo amministrativo n° 16.202 notificatogli il 02.04.2025 da ICA s.r.l. nonché dalla CRESET s.p.a. nonché ancora dal r.t.i. ICA s.
r.l. / Creset s.r.l. al fine di recuperare 934,00 Euro sul presunto mancato versamento della tassa automobilistica relativo al periodo d'imposta 2016 e 2017 ed inerenti le autovettura di proprietà targate rispettivamente Targa_1 nonché Targa_2.
Eccepiva il ricorrente:
- Nullità della cartella intimata per carenza di legittimazione attiva atteso che in data 09.12.2021 è venuto a decadere l'accodo quadro intercorso tra la Regione Molise e la ICA s.r.l. con CRESET s.p.a. cedendo la precedete concessione a Municipia s.p.a., risultante, al momento, l'unica concessionaria legittimata alla riscossione delle tasse automobilistiche regionali;
- Nullità del preavviso di Fermo per mancata notifica degli avvisi di accertamento ribadendo, in questa sede, l'assenza di qualsivoglia atto interruttivo;
- Nullità della medesima cartella per mancata allegazione degli avvisi di accertamento;
- Illegittimità del Fermo azionato, atteso che l'autoveicolo targato Targa_2 viene utilizzato quotidianamente dal ricorrente per raggiungere l'ASREM di Termoli, suo posto di lavoro.
Concludeva, previa sospensione e discussione in pubblica udienza, per l'annullamento del provvedimento impugnato con vittoria di spese ed onorai di giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Resisteva in giudizio Municipia s.p.a per conto della Regione Molise chiedendo l'integrazione del contraddittorio con altri soggetti intervenuti al riguardo, ribadendo la validità della propria attività posta in essere in sede d'incarico regionale che volgerebbe a termine a conclusione di ogni singolo rapporto di lavoro a suo tempo intrapreso. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso e la vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciogliendo la riserva:
- Letti gli atti del ricorso che precede e ritenuto di dover provvedere al riguardo;
- Constatato l'art. 5 del D.L. 953 dell'82 che dispone la prescrizione delle tasse automobilistiche al termine del triennio dal versamento introduttivo;
- Osservata l'intervenuta abrogazione della concessione ad ICA /CRESET per la riscossione delle tasse automobilistiche in Molise – disposta per la scadenza del rapporto concessorio nel 2021, ritenendo nulli tutti gli atti della riscossione emessi da ICA CRESET dopo il 9 dicembre 2021 – come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del Molise n° 246 del 23.12.2024;
- Valutato che l'autoveicolo di che trattasi non rappresenta l'unico mezzo di locomozione, atteso che lo stesso ricorrente, nel proprio ricorso, afferma di possederne altro oltre quello di cui si discute;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso ed annulla la pretesa erariale;
- Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio equitativamente determinate in
€ 300,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e quanto altro di accessorio previsto dalle vigenti disposizioni da liquidarsi in favore dell'Avv. Difensore_1 dichiaratosi difensore antistatario .
Così deciso in Campobasso, lì 25.11.2025
IL GIUDICE UNICO
D'RI