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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/12/2025, n. 5826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5826 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile in persona del giudice onorario di pace dott.ssa MA ST OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3918/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, avente ad oggetto: vendita di cose mobili,
promossa da rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Parte_1
AN AT MA e dall'Avv. Luca Landi, domiciliata presso il loro studio,
parte attrice contro
società di diritto olandese, rappresentata e difesa, giusta delega CP_1
in atti, dall'Avv. Augusto Azzini e dall'Avv. Nadia Marcoli, domiciliata presso il loro studio,
parte convenuta- opposta
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice chiedeva al
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: Si costituiva in giudizio la parte convenuta, così concludendo nella comparsa di costituzione e risposta, nel merito: Alla prima udienza, tenutasi con trattazione scritta, il giudice assegnatario concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. ante-riforma; a scioglimento della riserva sull'assunzione dei mezzi di prova, era ammessa la prova testimoniale dedotta da parte convenuta e disposta la c.t.u. chiesta da parte attrice “al fine di quantificare il mancato incasso degli incentivi derivanti dalla convenzione con il GS in caso di tempestiva voltura dell'intestazione dell'impianto fotovoltaico a favore dell'attrice, da parte della convenuta, secondo le previsioni del contratto stipulato il 17-20 luglio 2018”.
Il nominato c.t.u. depositava tempestivamente la propria relazione ed era convocato alla successiva udienza per chiarimenti, ritenuti esaustivi e confermativi della perizia.
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza appositamente fissata, il tentativo di conciliazione della lite aveva esito negativo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. ante-riforma per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda è infondata e dev'essere respinta per i motivi che seguono.
FATTO E DIRITTO
La parte attrice (già deduce di aver acquistato da Controparte_2 CP_1
(“ ”) - quale incorporante di (“ ”) - con
[...] CP_1 Controparte_3 CP_3
atto notarile in data 17/7/2018 un impianto fotovoltaico realizzato su un capannone di proprietà della stessa in Orzinuovi (BS), contestualmente CP_1
acquistato da al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla CP_3
stessa attrice con separato contratto (c.d. leasing); l'impianto fotovoltaico era stato realizzato dalla precedente utilizzatrice del capannone, che aveva stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici-GS s.p.a. una convenzione per il ritiro dell'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare;
la convenuta si era impegnata nell'atto di vendita a richiedere al GS la voltura del contratto con la propria denominazione sociale - essendo l'impianto fotovoltaico ancora intestato a - per poter poi volturare il contratto con il GS a CP_3
favore dell'attrice, cui consegnare le credenziali di accesso per il GS;
con la voltura, l'attrice sarebbe subentrata nella titolarità dei contratti stipulati con il
GS e, nello specifico, nel credito derivante dalla convenzione;
la convenuta era ripetutamente sollecitata ad adempiere i propri impegni contrattuali al fine della voltura dell'impianto fotovoltaico a nome dell'attrice e solo il 18/9/2019 la convenuta riferiva della mancata accettazione da parte del GS del cambio di titolarità dell'impianto da a;
a causa della persistente inerzia CP_3 CP_1
della convenuta, il 27/5/2020 l'attrice proponeva direttamente al GS l'istanza per il cambio di titolarità dell'impianto fotovoltaico, senza ulteriore seguito;
a causa della mancata voltura l'attrice continua a subire un danno da mancati incassi degli incentivi che avrebbe percepito con il subentro nella convenzione con il GS, quantificato dal perito di parte in € 23.985,76 fino al 31/12/2020; soltanto nella comparsa conclusionale, l'attrice ricalcolava in € 44.330,42 la pretesa risarcitoria fino alla riattivazione dell'impianto fotovoltaico.
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepisce di essersi attivata immediatamente con il GS, in adempimento a quanto previsto nell'atto di compravendita, al fine di ottenere la voltura dell'impianto fotovoltaico e del contratto a favore dell'attrice, incontrando notevoli difficoltà per le continue richieste di documentazione da parte del GS;
dall'esame della documentazione caricata il GS invitava poi la convenuta a chiedere l'annullamento della domanda di voltura del contratto da a per presentarne CP_3 CP_1
un'altra direttamente da all'attrice; la stessa attrice, peraltro, CP_1
riconosceva che la convenuta aveva fornito la massima collaborazione e disponibilità nel chiarimento della situazione mentre il GS continuava a richiedere nuova documentazione.
La fattispecie è inquadrabile nella promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo disciplinata dall'art 1381 c.c., secondo il quale, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso, il promittente è tenuto ad indennizzare l'altro contraente. Recita l'art. 3 del contratto di compravendita dell'impianto fotovoltaico che “la società venditrice … provvederà a richiedere al Gestore dei Servizi CP_1
Energetici - GS la voltura del contratto con la nuova denominazione sociale, voltura necessaria al fine di poter poi volturare il contratto medesimo con il GS a favore dell'attuale parte acquirente” e che la medesima "si impegna a consegnare alla parte acquirente le credenziali di accesso per il Gse una volta perfezionata la voltura del contratto a suo nome”.
Secondo l'opinione ad oggi dominante, dalla promessa del fatto del terzo discendono in realtà due distinte obbligazioni: una di fare, avente carattere principale, e l'altra di dare, avente natura accessoria.
Il promittente, dunque, è tenuto ad adoperarsi affinché il terzo compia la prestazione promessa e, qualora il terzo si rifiuti di impegnarsi nonostante l'adempimento della prima obbligazione, a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 1381 c.c. (Cass civ., sez. II, ord. n. 16979 del 20/6/2024).
La domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. ha una causa petendi diversa dalla domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligazione principale, proposta dall'attrice, che presuppone la colpa o negligenza del promittente.
In tal senso, secondo il chiaro orientamento della Suprema Corte, “qualora
l'obbligazione di "facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione, totale o parziale, sia imputabile al promittente, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento … mentre se, nonostante l'esatto adempimento dell'obbligazione di “facere”, li promissario non abbia ottenuto i risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di “dare”, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere
l'indennizzo”“ (Cass. civ., sez. II, sent. n. 24853 del 21/11/2014).
In particolare, le conseguenze derivanti dal rifiuto del terzo di obbligarsi o di compiere il fatto promesso “devono essere graduate sulla base della condotta in concreto mantenuta dal promittente e questi è tenuto al mero indennizzo nel caso in cui sia stato diligente nell'attivarsi presso il terzo onde soddisfare
l'interesse del promissario ed è obbligato, invece, a risarcire i danni secondo le regole generali allorquando siano ravvisabili colpa o negligenza e il promissario dia la prova degli effettivi danni subiti in conseguenza dell'inadempimento” (Cass. civ. sez. Lavoro, sent. n. 19472 del 19/12/2003).
Nella fattispecie, è indubbiamente ravvisabile il ritardo della convenuta nell'adempimento dell'obbligazione principale.
La prima evidenza del caricamento - pur definito “ennesimo” - della documentazione sul portale del GS risale al 20/9/2019, dunque, oltre un anno dopo la stipula del contratto rispetto al termine di 30 giorni previsto dal DM
6/8/2010 - circostanza avvalorata dall'unica testimone - con successive richieste di integrazione e conferma solo in data 6/8/2021 della ricezione della documentazione inviata e dei tempi d'attesa necessari per la relativa valutazione.
Non vi è traccia documentale di ulteriori step o atti prodromici alla voltura del contratto compiuti dalla convenuta, quale cedente, e relative tempistiche, come illustrato sul sito web del GS alla pagina “Guida al cambio di titolarità dei contratti con il GS: passaggi essenziali per venditor e acquirenti” e riassunto nella comparsa conclusionale di parte attrice.
Non può, comunque, negarsi che la convenuta abbia tenuto il comportamento promesso, pur tardivamente, atteso che quest'ultima - e non l'attrice - ha dato atto, in corso di causa, dell'accettazione della richiesta di trasferimento della titolarità del contratto da all'attrice in data 24/1/2022. CP_3
Sulla domanda attorea di adempimento e coercizione indiretta ex art. 614 bis
c.p.c. dovrà quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendosi le parti date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cass. civ., sez. ll, sent. n. 21757 del
29/7/2021).
Cont Altra questione attiene alla rimozione del contatore di produzione pochi giorni dopo l'acquisto dell'impianto (e sua reinstallazione e riattivazione solo in data 22/6/2022), rilevata dal c.t.u. durante le operazioni peritali e non imputabile alla convenuta, di cui l'attrice era informata sin dal 23/11/2018 e consapevole che bisognava richiederne uno nuovo, come si evince per tabulas, senza dover attendere la voltura del contratto.
Richiesta che non può che provenire dal proprietario o detentore dell'impianto fotovoltaico, come avviene per il contatore dell'energia elettrica, e titolare Cont dell'utenza utilizzata per l'allaccio con lo stesso .
Peraltro, non può ritenersi che l'obbligazione di “facere” della convenuta ex art. 1381 c.c. sia dilatabile al punto di comprendere anche l'installazione del nuovo contatore, in assenza di qualsiasi pattuizione in tal senso.
Non può dirsi provato, di conseguenza, il danno lamentato dall'attrice per il ritardo nell'adempimento, avendo il c.t.u. concluso che “il mancato incasso degli incentivi derivanti dalla convenzione con il GS è causalmente riconducibile alla mancanza del contatore di produzione che ha omesso di Parte_1
riattivare e non alla ritardata voltura dell'intestazione dell'impianto fotovoltaico.”
Pare evidente che il comportamento dell'attrice abbia contribuito a cagionare l'asserito danno, che avrebbe potuto evitare ex art. 1227 c.c. usando l'ordinaria diligenza, ovvero, facendo tempestivamente installare il nuovo contatore o, quanto meno, dimostrando l'inesigibilità o impossibilità della prestazione
Infatti, prosegue il c.t.u., “se il contatore fosse stato installato dalla
[...]
e l'impianto avesse regolarmente prodotto energia, i ricavi per gli Parte_1
incentivi sarebbero quantificabili e riconosciuti a una volta Parte_1
avvenuta la voltura dell'intestazione dell'impianto fotovoltaico che avrebbe solo temporaneamente congelato l'incasso degli incentivi".
Ciò premesso, il risarcimento invocato dall'attrice non è dovuto e la domanda dev'essere respinta sia nell'an che nel quantum.
Di nuovo, si richiamano le logiche deduzioni del c.t.u., che non ha ritenuto possibile effettuare il calcolo del mancato introito subito dall'attrice per il periodo successivo alla voltura e fino alla riattivazione del contatore, cioè dal
24/1/2024 al 21/6/2022, poiché il registro letture contatore di produzione dell' non riporta alcun valore per tale periodo;
lo stesso per il CP_6 periodo precedente, a partire dalla firma del contratto, ovvero dal mese di luglio
2018 al 23/1/2022, in quanto non vi sono registri letture contatore da cui ricavare i valori necessari per effettuare il calcolo.
Non può, certamente, tenersi conto della valutazione del consulente di parte attrice, sebbene la metodologia di calcolo utilizzata sia condivisibile per il c.t.u., in quanto “è un calcolo meramente ipotetico che deve essere sostituito dai valori reali rilevati dai contatori una volta che l'impianto entra in funzione, allacciato alla rete elettrica nazionale, con il suo contatore di produzione piombato dall' di Brescia”. Controparte_7
Deve escludersi, altresì, di poter procedere alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., poiché l'incertezza sull'esistenza di un effettivo pregiudizio non consente tale ricorso (Cass. civ., sez. III, ord. n. 21607 del 28/7&2025).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto della soccombenza virtuale della convenuta che ne consente la compensazione parziale.
PQM
dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di adempimento e coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. proposta da
[...]
nei confronti di respinge la domanda risarcitoria Parte_1 CP_8
di nei confronti di compensa parzialmente le Parte_1 CP_8
spese di lite, che liquida in € 5.077,00 ex DM 147/2022 2022 (valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), e condanna Parte_1
alla rifusione del 50% a favore di oltre spese generali 15% ed CP_8
accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 23/12/2025
Il giudice onorario di pace
MA ST OR
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile in persona del giudice onorario di pace dott.ssa MA ST OR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3918/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, avente ad oggetto: vendita di cose mobili,
promossa da rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Parte_1
AN AT MA e dall'Avv. Luca Landi, domiciliata presso il loro studio,
parte attrice contro
società di diritto olandese, rappresentata e difesa, giusta delega CP_1
in atti, dall'Avv. Augusto Azzini e dall'Avv. Nadia Marcoli, domiciliata presso il loro studio,
parte convenuta- opposta
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice chiedeva al
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito: Si costituiva in giudizio la parte convenuta, così concludendo nella comparsa di costituzione e risposta, nel merito: Alla prima udienza, tenutasi con trattazione scritta, il giudice assegnatario concedeva i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. ante-riforma; a scioglimento della riserva sull'assunzione dei mezzi di prova, era ammessa la prova testimoniale dedotta da parte convenuta e disposta la c.t.u. chiesta da parte attrice “al fine di quantificare il mancato incasso degli incentivi derivanti dalla convenzione con il GS in caso di tempestiva voltura dell'intestazione dell'impianto fotovoltaico a favore dell'attrice, da parte della convenuta, secondo le previsioni del contratto stipulato il 17-20 luglio 2018”.
Il nominato c.t.u. depositava tempestivamente la propria relazione ed era convocato alla successiva udienza per chiarimenti, ritenuti esaustivi e confermativi della perizia.
Disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza appositamente fissata, il tentativo di conciliazione della lite aveva esito negativo.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. ante-riforma per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda è infondata e dev'essere respinta per i motivi che seguono.
FATTO E DIRITTO
La parte attrice (già deduce di aver acquistato da Controparte_2 CP_1
(“ ”) - quale incorporante di (“ ”) - con
[...] CP_1 Controparte_3 CP_3
atto notarile in data 17/7/2018 un impianto fotovoltaico realizzato su un capannone di proprietà della stessa in Orzinuovi (BS), contestualmente CP_1
acquistato da al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla CP_3
stessa attrice con separato contratto (c.d. leasing); l'impianto fotovoltaico era stato realizzato dalla precedente utilizzatrice del capannone, che aveva stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici-GS s.p.a. una convenzione per il ritiro dell'energia elettrica prodotta da conversione fotovoltaica della fonte solare;
la convenuta si era impegnata nell'atto di vendita a richiedere al GS la voltura del contratto con la propria denominazione sociale - essendo l'impianto fotovoltaico ancora intestato a - per poter poi volturare il contratto con il GS a CP_3
favore dell'attrice, cui consegnare le credenziali di accesso per il GS;
con la voltura, l'attrice sarebbe subentrata nella titolarità dei contratti stipulati con il
GS e, nello specifico, nel credito derivante dalla convenzione;
la convenuta era ripetutamente sollecitata ad adempiere i propri impegni contrattuali al fine della voltura dell'impianto fotovoltaico a nome dell'attrice e solo il 18/9/2019 la convenuta riferiva della mancata accettazione da parte del GS del cambio di titolarità dell'impianto da a;
a causa della persistente inerzia CP_3 CP_1
della convenuta, il 27/5/2020 l'attrice proponeva direttamente al GS l'istanza per il cambio di titolarità dell'impianto fotovoltaico, senza ulteriore seguito;
a causa della mancata voltura l'attrice continua a subire un danno da mancati incassi degli incentivi che avrebbe percepito con il subentro nella convenzione con il GS, quantificato dal perito di parte in € 23.985,76 fino al 31/12/2020; soltanto nella comparsa conclusionale, l'attrice ricalcolava in € 44.330,42 la pretesa risarcitoria fino alla riattivazione dell'impianto fotovoltaico.
Costituitasi in giudizio, la convenuta eccepisce di essersi attivata immediatamente con il GS, in adempimento a quanto previsto nell'atto di compravendita, al fine di ottenere la voltura dell'impianto fotovoltaico e del contratto a favore dell'attrice, incontrando notevoli difficoltà per le continue richieste di documentazione da parte del GS;
dall'esame della documentazione caricata il GS invitava poi la convenuta a chiedere l'annullamento della domanda di voltura del contratto da a per presentarne CP_3 CP_1
un'altra direttamente da all'attrice; la stessa attrice, peraltro, CP_1
riconosceva che la convenuta aveva fornito la massima collaborazione e disponibilità nel chiarimento della situazione mentre il GS continuava a richiedere nuova documentazione.
La fattispecie è inquadrabile nella promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo disciplinata dall'art 1381 c.c., secondo il quale, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso, il promittente è tenuto ad indennizzare l'altro contraente. Recita l'art. 3 del contratto di compravendita dell'impianto fotovoltaico che “la società venditrice … provvederà a richiedere al Gestore dei Servizi CP_1
Energetici - GS la voltura del contratto con la nuova denominazione sociale, voltura necessaria al fine di poter poi volturare il contratto medesimo con il GS a favore dell'attuale parte acquirente” e che la medesima "si impegna a consegnare alla parte acquirente le credenziali di accesso per il Gse una volta perfezionata la voltura del contratto a suo nome”.
Secondo l'opinione ad oggi dominante, dalla promessa del fatto del terzo discendono in realtà due distinte obbligazioni: una di fare, avente carattere principale, e l'altra di dare, avente natura accessoria.
Il promittente, dunque, è tenuto ad adoperarsi affinché il terzo compia la prestazione promessa e, qualora il terzo si rifiuti di impegnarsi nonostante l'adempimento della prima obbligazione, a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 1381 c.c. (Cass civ., sez. II, ord. n. 16979 del 20/6/2024).
La domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. ha una causa petendi diversa dalla domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligazione principale, proposta dall'attrice, che presuppone la colpa o negligenza del promittente.
In tal senso, secondo il chiaro orientamento della Suprema Corte, “qualora
l'obbligazione di "facere" non venga adempiuta e l'inesecuzione, totale o parziale, sia imputabile al promittente, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento … mentre se, nonostante l'esatto adempimento dell'obbligazione di “facere”, li promissario non abbia ottenuto i risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di “dare”, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere
l'indennizzo”“ (Cass. civ., sez. II, sent. n. 24853 del 21/11/2014).
In particolare, le conseguenze derivanti dal rifiuto del terzo di obbligarsi o di compiere il fatto promesso “devono essere graduate sulla base della condotta in concreto mantenuta dal promittente e questi è tenuto al mero indennizzo nel caso in cui sia stato diligente nell'attivarsi presso il terzo onde soddisfare
l'interesse del promissario ed è obbligato, invece, a risarcire i danni secondo le regole generali allorquando siano ravvisabili colpa o negligenza e il promissario dia la prova degli effettivi danni subiti in conseguenza dell'inadempimento” (Cass. civ. sez. Lavoro, sent. n. 19472 del 19/12/2003).
Nella fattispecie, è indubbiamente ravvisabile il ritardo della convenuta nell'adempimento dell'obbligazione principale.
La prima evidenza del caricamento - pur definito “ennesimo” - della documentazione sul portale del GS risale al 20/9/2019, dunque, oltre un anno dopo la stipula del contratto rispetto al termine di 30 giorni previsto dal DM
6/8/2010 - circostanza avvalorata dall'unica testimone - con successive richieste di integrazione e conferma solo in data 6/8/2021 della ricezione della documentazione inviata e dei tempi d'attesa necessari per la relativa valutazione.
Non vi è traccia documentale di ulteriori step o atti prodromici alla voltura del contratto compiuti dalla convenuta, quale cedente, e relative tempistiche, come illustrato sul sito web del GS alla pagina “Guida al cambio di titolarità dei contratti con il GS: passaggi essenziali per venditor e acquirenti” e riassunto nella comparsa conclusionale di parte attrice.
Non può, comunque, negarsi che la convenuta abbia tenuto il comportamento promesso, pur tardivamente, atteso che quest'ultima - e non l'attrice - ha dato atto, in corso di causa, dell'accettazione della richiesta di trasferimento della titolarità del contratto da all'attrice in data 24/1/2022. CP_3
Sulla domanda attorea di adempimento e coercizione indiretta ex art. 614 bis
c.p.c. dovrà quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendosi le parti date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cass. civ., sez. ll, sent. n. 21757 del
29/7/2021).
Cont Altra questione attiene alla rimozione del contatore di produzione pochi giorni dopo l'acquisto dell'impianto (e sua reinstallazione e riattivazione solo in data 22/6/2022), rilevata dal c.t.u. durante le operazioni peritali e non imputabile alla convenuta, di cui l'attrice era informata sin dal 23/11/2018 e consapevole che bisognava richiederne uno nuovo, come si evince per tabulas, senza dover attendere la voltura del contratto.
Richiesta che non può che provenire dal proprietario o detentore dell'impianto fotovoltaico, come avviene per il contatore dell'energia elettrica, e titolare Cont dell'utenza utilizzata per l'allaccio con lo stesso .
Peraltro, non può ritenersi che l'obbligazione di “facere” della convenuta ex art. 1381 c.c. sia dilatabile al punto di comprendere anche l'installazione del nuovo contatore, in assenza di qualsiasi pattuizione in tal senso.
Non può dirsi provato, di conseguenza, il danno lamentato dall'attrice per il ritardo nell'adempimento, avendo il c.t.u. concluso che “il mancato incasso degli incentivi derivanti dalla convenzione con il GS è causalmente riconducibile alla mancanza del contatore di produzione che ha omesso di Parte_1
riattivare e non alla ritardata voltura dell'intestazione dell'impianto fotovoltaico.”
Pare evidente che il comportamento dell'attrice abbia contribuito a cagionare l'asserito danno, che avrebbe potuto evitare ex art. 1227 c.c. usando l'ordinaria diligenza, ovvero, facendo tempestivamente installare il nuovo contatore o, quanto meno, dimostrando l'inesigibilità o impossibilità della prestazione
Infatti, prosegue il c.t.u., “se il contatore fosse stato installato dalla
[...]
e l'impianto avesse regolarmente prodotto energia, i ricavi per gli Parte_1
incentivi sarebbero quantificabili e riconosciuti a una volta Parte_1
avvenuta la voltura dell'intestazione dell'impianto fotovoltaico che avrebbe solo temporaneamente congelato l'incasso degli incentivi".
Ciò premesso, il risarcimento invocato dall'attrice non è dovuto e la domanda dev'essere respinta sia nell'an che nel quantum.
Di nuovo, si richiamano le logiche deduzioni del c.t.u., che non ha ritenuto possibile effettuare il calcolo del mancato introito subito dall'attrice per il periodo successivo alla voltura e fino alla riattivazione del contatore, cioè dal
24/1/2024 al 21/6/2022, poiché il registro letture contatore di produzione dell' non riporta alcun valore per tale periodo;
lo stesso per il CP_6 periodo precedente, a partire dalla firma del contratto, ovvero dal mese di luglio
2018 al 23/1/2022, in quanto non vi sono registri letture contatore da cui ricavare i valori necessari per effettuare il calcolo.
Non può, certamente, tenersi conto della valutazione del consulente di parte attrice, sebbene la metodologia di calcolo utilizzata sia condivisibile per il c.t.u., in quanto “è un calcolo meramente ipotetico che deve essere sostituito dai valori reali rilevati dai contatori una volta che l'impianto entra in funzione, allacciato alla rete elettrica nazionale, con il suo contatore di produzione piombato dall' di Brescia”. Controparte_7
Deve escludersi, altresì, di poter procedere alla liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., poiché l'incertezza sull'esistenza di un effettivo pregiudizio non consente tale ricorso (Cass. civ., sez. III, ord. n. 21607 del 28/7&2025).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto della soccombenza virtuale della convenuta che ne consente la compensazione parziale.
PQM
dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di adempimento e coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. proposta da
[...]
nei confronti di respinge la domanda risarcitoria Parte_1 CP_8
di nei confronti di compensa parzialmente le Parte_1 CP_8
spese di lite, che liquida in € 5.077,00 ex DM 147/2022 2022 (valori medi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), e condanna Parte_1
alla rifusione del 50% a favore di oltre spese generali 15% ed CP_8
accessori di legge.
Così deciso in Brescia il 23/12/2025
Il giudice onorario di pace
MA ST OR
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.