CASS
Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2024, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: CU PE nato a [...] il [...] CU IZ nato a [...] il [...] CU CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce in data 26/10/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere LU LI;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi udita la discussione dell'avv. Nicola Marseglia il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 2 Num. 696 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 01/12/2023 RITENUTO :IEN FATTO 1.La Corte di appello di Lecce con la sentenza indicata in epigrafe ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, emessa in data 15/6/2016 dal Tribunale di Lecce, rideterminando la pena (che ha ridotto)con conferma, nel resto, della sentenza di primo grado. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità degli odierni ricorrenti per il delitto di estorsione loro ascritto, ponendo a fondamento della affermazione di responsabilità le dichiarazioni delle persone offese. 2. Avverso la sentenza di appellopropongono ricorso per cassazione, con un unico atto, CU PE, CU IZ e CU CO i quali denunciano violazione di legge in relazione all'art. 629 c.p. nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Ad avviso dei ricorrenti la Corte d'appello avrebbe trascurato i rilievi difensivi con i quali si evidenziava come„ tanto le persone offese, quanto il teste SA avessero dato contezza del fatto che l'azione dei CU costituiva una mera reazione all'utilizzo di diserbanti da parte delle persone offese le quali avevano causato l'avvelenamento di alcuni capi di bestiame dei CU. 2.2. Da qui, secondo i ricorrenti, anche il vizio di violazione di legge dovuto all'erronea qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni posto che i CU avevano agito per tutelare una propria pretesa legittima, azionabile in sede giudiziaria, cioè quella di evitare che i vicino usassero diserbanti sui terreni utilizzati dai ricorrenti per il pascolo delle proprie bestie e per il risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, oltre che volti a sollecitare alla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non consentiti. 2. Ed invero il giudice di merito con motivazione puntuale e giuridicamente corretta ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata) spiegando che la ricostruzione dei fatti in termini di estorsione poggiava sulle dichiarazioni delle persone offese, peraltro non contrastate con l'atto di appello quanto alla materialità dei fatti ma solo in ordine alla finalità dell'azione, le quali avevano concordemente affermato di essere state in più occasioni destinatarie di minacce e nel caso del De Pascalis anche di violenze fisiche da parte dei CU per il fatto che questi ultimi, mandando al pascolo il proprio bestiame sui fondi delle persone offese, pretendevano che queste ultime abbandonassero i loro fondi così da consentire ai CU di farvi pascolare liberamente i propri animali. Ha precisato la Corte d'appello (pag. 3) che la contestazione circa l'uso dei pesticidi,,non interessava i fondi dei CU ma quelli delle persone offese pertanto nessuna pretesa essi potevano legittimamente vantare al riguardo ed il presunto avvelenamento degli animali, asseritamente dovuto all'utilizzo dei diserbanti, era rimasto del tutto privo di riscontro. 3. In sostanza la Corte territoriale, ha ritenuto pienamente attendibili e non scalfite dai motivi di appello le dichiarazioni rese dalle persone offese anche avuto riguardo alla testimonianza del teste Fusaro, giudicata ininfluente perché generica. Sul punto va ricordato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362). 4. Nel caso di specie, poi, la Corte territoriale, con motivazione che risulta esaustiva e immune dalle censure proposte, ha qualificato i fatti in termini di estorsione e non di esercizio arbitrario elle proprie ragioni, dando applicazione al principio affermato dalle Sez. Unite Filando ( Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) secondo cui i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa chepotrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Aggiunge l'autorevole consesso " pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale(Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Il Consigliere estensore LU LI AkUtL. Il Presidente AR AN Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)", circostanze queste che, nel caso in esame, sono rimaste sfornite del pur minimo supporto probatorio avendo la Corte di merito più volte rimarcato che alcuna pretesa civilmente azionabile è stata ravvisata in capo agli imputati i quali, per effetto delle reiterate minacce, hanno conseguito l'ingiusto profitto di poter liberamente disporre dei fondi delle persone offese,costrette ad abbandonar&Y t. Lloro fondTlovvero a tollerare che gli imputati vi facessero pascolare liberamente il proprio bestiame. 5.Uniformandosi agli orientamenti sopra riportati, che il Collegio condivide, vanno dichiarate inammissibili le impugnazioni proposte;
ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 1/12/2023
preso atto che i ricorrenti sono stati ammessi alla richiesta trattazione orale in presenza;
udita la relazione svolta dal consigliere LU LI;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Fulvio Baldi ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi udita la discussione dell'avv. Nicola Marseglia il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi Penale Sent. Sez. 2 Num. 696 Anno 2024 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 01/12/2023 RITENUTO :IEN FATTO 1.La Corte di appello di Lecce con la sentenza indicata in epigrafe ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, emessa in data 15/6/2016 dal Tribunale di Lecce, rideterminando la pena (che ha ridotto)con conferma, nel resto, della sentenza di primo grado. Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità degli odierni ricorrenti per il delitto di estorsione loro ascritto, ponendo a fondamento della affermazione di responsabilità le dichiarazioni delle persone offese. 2. Avverso la sentenza di appellopropongono ricorso per cassazione, con un unico atto, CU PE, CU IZ e CU CO i quali denunciano violazione di legge in relazione all'art. 629 c.p. nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. 2.1. Ad avviso dei ricorrenti la Corte d'appello avrebbe trascurato i rilievi difensivi con i quali si evidenziava come„ tanto le persone offese, quanto il teste SA avessero dato contezza del fatto che l'azione dei CU costituiva una mera reazione all'utilizzo di diserbanti da parte delle persone offese le quali avevano causato l'avvelenamento di alcuni capi di bestiame dei CU. 2.2. Da qui, secondo i ricorrenti, anche il vizio di violazione di legge dovuto all'erronea qualificazione giuridica del fatto in termini di estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni posto che i CU avevano agito per tutelare una propria pretesa legittima, azionabile in sede giudiziaria, cioè quella di evitare che i vicino usassero diserbanti sui terreni utilizzati dai ricorrenti per il pascolo delle proprie bestie e per il risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi sono inammissibili perché basati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, oltre che volti a sollecitare alla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non consentiti. 2. Ed invero il giudice di merito con motivazione puntuale e giuridicamente corretta ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pagg. 3, 4 e 5 della sentenza impugnata) spiegando che la ricostruzione dei fatti in termini di estorsione poggiava sulle dichiarazioni delle persone offese, peraltro non contrastate con l'atto di appello quanto alla materialità dei fatti ma solo in ordine alla finalità dell'azione, le quali avevano concordemente affermato di essere state in più occasioni destinatarie di minacce e nel caso del De Pascalis anche di violenze fisiche da parte dei CU per il fatto che questi ultimi, mandando al pascolo il proprio bestiame sui fondi delle persone offese, pretendevano che queste ultime abbandonassero i loro fondi così da consentire ai CU di farvi pascolare liberamente i propri animali. Ha precisato la Corte d'appello (pag. 3) che la contestazione circa l'uso dei pesticidi,,non interessava i fondi dei CU ma quelli delle persone offese pertanto nessuna pretesa essi potevano legittimamente vantare al riguardo ed il presunto avvelenamento degli animali, asseritamente dovuto all'utilizzo dei diserbanti, era rimasto del tutto privo di riscontro. 3. In sostanza la Corte territoriale, ha ritenuto pienamente attendibili e non scalfite dai motivi di appello le dichiarazioni rese dalle persone offese anche avuto riguardo alla testimonianza del teste Fusaro, giudicata ininfluente perché generica. Sul punto va ricordato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Rv. 250362). 4. Nel caso di specie, poi, la Corte territoriale, con motivazione che risulta esaustiva e immune dalle censure proposte, ha qualificato i fatti in termini di estorsione e non di esercizio arbitrario elle proprie ragioni, dando applicazione al principio affermato dalle Sez. Unite Filando ( Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027) secondo cui i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa chepotrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Aggiunge l'autorevole consesso " pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale(Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Il Consigliere estensore LU LI AkUtL. Il Presidente AR AN Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967)", circostanze queste che, nel caso in esame, sono rimaste sfornite del pur minimo supporto probatorio avendo la Corte di merito più volte rimarcato che alcuna pretesa civilmente azionabile è stata ravvisata in capo agli imputati i quali, per effetto delle reiterate minacce, hanno conseguito l'ingiusto profitto di poter liberamente disporre dei fondi delle persone offese,costrette ad abbandonar&Y t. Lloro fondTlovvero a tollerare che gli imputati vi facessero pascolare liberamente il proprio bestiame. 5.Uniformandosi agli orientamenti sopra riportati, che il Collegio condivide, vanno dichiarate inammissibili le impugnazioni proposte;
ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 1/12/2023