CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BALLARDINI BARBARA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 423/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/007428/000/001/001 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 447/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/007878/000/001/001 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 451/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/007971/000/001/001 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 455/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/007972/000/001/001 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 459/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/008084/000/001/001 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 460/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/008085/000/001/001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. Rappresentante_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, nel cui studio in Bologna ha eletto domicilio, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, gli avvisi di liquidazione d'imposta di registro e irrogazione sanzioni in epigrafe.
La difesa della ricorrente eccepisce l'illegittimità della tassazione della clausola penale per l'errata applicazione dell'art. 21, co. 1 del TUR.
Si tratta di concessione in locazione che prevede, a carico del conduttore, la corresponsione di una somma a titolo risarcitorio in caso di ritardato rilascio dello stesso alla scadenza del contratto.
L'ADE ha liquidato ulteriori imposte e sanzioni motivando la pretesa adducendo che la “clausola penale” è soggetta a tassa fissa in quanto “patto accessorio” non necessariamente legato al negozio principale.
Parte ricorrente ha contestato tale assunto ribadendo il carattere accessorio della clausola penale, la quale non intende generare ulteriore ricchezza ma soltanto stabilire un ristoro in caso di mancato rispetto degli impegni contrattuali.
Cita dottrina e giurisprudenza sul punto e produce copia dell'avviso impugnato, del contratto di locazione e della risposta dell'ADE alla richiesta di annullamento in autotutela dell'atto per cui è causa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate esponendo che, nel caso di specie, non si tratta di distinta imposta di registro, ma che l'atto sarebbe soggetto alla regola della disposizione più onerosa.
Chiede in via principale il rigetto del ricorso e in subordine la rideterminazione della pretesa impositiva come da proposta di conciliazione.
In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio.
Vista la richiesta, la Corte riunisce al ricorso con RG. N. 423/24 quelli con RG. N. 447/24, 451/24, 455/24
e 459/24 per connessione oggettiva e soggettiva.
Non presente il difensore della parte ricorrente, asco9ltati i motivi dell'Ufficio., la Corte decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata e deve essere accolta.
Giova sul punto ricordare che la SC, con sentenza n. 3466/24 si è pronunciata sul trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro, della clausola penale contenuta nel contratto di locazione affermando che, sulla base del TUR “la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”.
La Corte ha precisato che “la funzione coercitiva e di predeterminazione del danno della clausola penale ne implica la sua necessaria accessorietà”, in sintesi, l'obbligo che deriva dalla clausola non ha vita propria ma dipende dalla disposizione principale.
La clausola penale, evidenzia ancora la giurisprudenza, ha una funzione rafforzativa rispetto ai contenuti del negozio, anche se si attiva soltanto in caso di inadempimento da parte del debitore.
In definitiva, si tratta di disposizione che non può sopravvivere autonomamente, di conseguenza è soggetta alla stessa disciplina generale dell'oggetto del contratto (Cassazione, n. 21713/2020).
La sentenza citata ben individua come, concetto mal compreso dall'ADE, non si tratti di un mero calcolo aritmetico tra la pretesa tassa fissa pretesa per la clausola penale e l'importo pagato per la registrazione del contratto, ma di una condizione giuridica, la natura della clausola penale fa si che essa non goda di vita propria ma eventuale, e sia ricompresa nell'imposizione più onerosa, cioè in quella che per sua natura e per legge è soggetta al pagamento di un importo determinato dal valore del contratto.
Come, d'altra parte, afferma la sentenza n. 21713/20 essa è soggetta alla disciplina generale del contratto del quale è mero accessorio.
Per i motivi esposti, la domanda della parte ricorrente appare fondata e deve essere accolta, con l'annullamento di tutti gli atti e la condanna della parte resistente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annulla tutti gli atti impugnati, come elencati in epigrafe.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese legali che liquida in € 500,00 oltre accessori se previsti per legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BALLARDINI BARBARA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 423/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/007428/000/001/001 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 447/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/007878/000/001/001 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 451/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/007971/000/001/001 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 455/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/007972/000/001/001 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 459/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/008084/000/001/001 REGISTRO 2021
- sul ricorso n. 460/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021/3T/008085/000/001/001 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. Rappresentante_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, nel cui studio in Bologna ha eletto domicilio, ha impugnato, chiedendone l'annullamento, gli avvisi di liquidazione d'imposta di registro e irrogazione sanzioni in epigrafe.
La difesa della ricorrente eccepisce l'illegittimità della tassazione della clausola penale per l'errata applicazione dell'art. 21, co. 1 del TUR.
Si tratta di concessione in locazione che prevede, a carico del conduttore, la corresponsione di una somma a titolo risarcitorio in caso di ritardato rilascio dello stesso alla scadenza del contratto.
L'ADE ha liquidato ulteriori imposte e sanzioni motivando la pretesa adducendo che la “clausola penale” è soggetta a tassa fissa in quanto “patto accessorio” non necessariamente legato al negozio principale.
Parte ricorrente ha contestato tale assunto ribadendo il carattere accessorio della clausola penale, la quale non intende generare ulteriore ricchezza ma soltanto stabilire un ristoro in caso di mancato rispetto degli impegni contrattuali.
Cita dottrina e giurisprudenza sul punto e produce copia dell'avviso impugnato, del contratto di locazione e della risposta dell'ADE alla richiesta di annullamento in autotutela dell'atto per cui è causa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate esponendo che, nel caso di specie, non si tratta di distinta imposta di registro, ma che l'atto sarebbe soggetto alla regola della disposizione più onerosa.
Chiede in via principale il rigetto del ricorso e in subordine la rideterminazione della pretesa impositiva come da proposta di conciliazione.
In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio.
Vista la richiesta, la Corte riunisce al ricorso con RG. N. 423/24 quelli con RG. N. 447/24, 451/24, 455/24
e 459/24 per connessione oggettiva e soggettiva.
Non presente il difensore della parte ricorrente, asco9ltati i motivi dell'Ufficio., la Corte decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata e deve essere accolta.
Giova sul punto ricordare che la SC, con sentenza n. 3466/24 si è pronunciata sul trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro, della clausola penale contenuta nel contratto di locazione affermando che, sulla base del TUR “la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata”.
La Corte ha precisato che “la funzione coercitiva e di predeterminazione del danno della clausola penale ne implica la sua necessaria accessorietà”, in sintesi, l'obbligo che deriva dalla clausola non ha vita propria ma dipende dalla disposizione principale.
La clausola penale, evidenzia ancora la giurisprudenza, ha una funzione rafforzativa rispetto ai contenuti del negozio, anche se si attiva soltanto in caso di inadempimento da parte del debitore.
In definitiva, si tratta di disposizione che non può sopravvivere autonomamente, di conseguenza è soggetta alla stessa disciplina generale dell'oggetto del contratto (Cassazione, n. 21713/2020).
La sentenza citata ben individua come, concetto mal compreso dall'ADE, non si tratti di un mero calcolo aritmetico tra la pretesa tassa fissa pretesa per la clausola penale e l'importo pagato per la registrazione del contratto, ma di una condizione giuridica, la natura della clausola penale fa si che essa non goda di vita propria ma eventuale, e sia ricompresa nell'imposizione più onerosa, cioè in quella che per sua natura e per legge è soggetta al pagamento di un importo determinato dal valore del contratto.
Come, d'altra parte, afferma la sentenza n. 21713/20 essa è soggetta alla disciplina generale del contratto del quale è mero accessorio.
Per i motivi esposti, la domanda della parte ricorrente appare fondata e deve essere accolta, con l'annullamento di tutti gli atti e la condanna della parte resistente alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna accoglie i ricorsi riuniti e, per l'effetto, annulla tutti gli atti impugnati, come elencati in epigrafe.
Condanna la parte resistente alla rifusione delle spese legali che liquida in € 500,00 oltre accessori se previsti per legge.