TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/02/2026, n. 3409
TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 13 della convenzione del 3.6.2019 - Erronea presupposizione, carente istruttoria

    Il Tribunale ha ritenuto che, anche a voler considerare la reiscrizione, la cooperativa non avesse i requisiti per conservare la disponibilità dei contributi pubblici al momento della sottoscrizione della convenzione, costituendo un elemento determinante e sostanziale per l'efficacia della stessa. Inoltre, i ritardi nell'inizio dei lavori, superiori a sei mesi rispetto ai termini convenzionali, costituiscono un'autonoma ragione di decadenza.

  • Rigettato
    Illegittimità della deliberazione impugnata per difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che i ritardi nell'inizio dei lavori e il mancato pagamento dei ratei costituissero inadempimenti idonei a giustificare il provvedimento di decadenza, anche in presenza di altre motivazioni. La presenza di una valida ragione giustificatrice è sufficiente a respingere il ricorso.

  • Rigettato
    Violazione del principio del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché dei principi che regolano l’esercizio dell’azione amministrativa

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base degli inadempimenti della cooperativa relativi ai termini di inizio lavori e alla mancata iscrizione all'albo, ritenendo questi autonomi e sufficienti a giustificare il provvedimento di decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/02/2026, n. 3409
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3409
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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