Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 24/02/2026, n. 3409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3409 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03409/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05570/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5570 del 2024, proposto da
La Cupellara Società Cooperativa Edilizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viterbo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della Determinazione protocollo n. 134293/2023 del 6.11.2023, n. Registro Generale 2843/2023 del Comune di Viterbo, Settore VII Urbanistica e Centro Storico, Sportello Unico per l’Edilizia, Edilizia Residenziale Pubblica, Gestione Impianti Sportivi e Sport, Accessibilità Spazi Urbani e Abbattimento, Barriere Architettoniche, dal seguente oggetto: “ PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEL LOTTO DI TERRENO IDENTIFICATO COME LOTTO N. 1/ PARTE DEL P.E.E.P. NT AR PR DI CUI ALLA CONVOCAZIONE DEL 3.6.2019 A ROGITO DEL DOTT, TOMMASO BELLI, REP. 35636 RACC. 18795 ”;
nonché per l’annullamento di ogni atto antecedente, conseguente e comunque connesso alla Determinazione n. 134293/2023 del 6.11.2023 del Comune di Viterbo, Settore VII Urbanistica e Centro Storico, Sportello Unico per l'Edilizia, Edilizia Residenziale Pubblica, Gestione Impianti Sportivi e Sport, Accessibilità Spazi Urbani e Abbattimento, Barriere Architettoniche, dal seguente oggetto: “ PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEL LOTTO DI TERRENO IDENTIFICATO COME LOTTO N. 1/ PARTE DEL P.E.E.P. NT AR PR DI CUI ALLA CONVOCAZIONE DEL 3.6.2019 A ROGITO DEL DOTT, TOMMASO BELLI, REP. 35636 RACC. 18795 ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2025 il dott. IG OA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale in data 20 maggio 2024, La Cupellara Società Cooperativa Edilizia ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a tre motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 13 della convenzione del 3.6.2019 - Erronea presupposizione, carente istruttoria ”), si lamenta che il Comune resistente avrebbe erroneamente considerato la temporanea perdita del requisito dell’iscrizione all’LB Nazionale delle cooperative ex art. 13 della Legge n. 59/92 (LB al quale la ricorrente si sarebbe comunque nuovamente iscritta il 20 aprile 2023) quale causa di decadenza dell’assegnazione in proprietà dell’area, individuata nel lotto n. 1/ parte di terreno del P.E.E.P. Santa Barbara – Capretta, nonché la risoluzione del contratto di cessione tra le parti, in violazione del disposto degli artt. 10 e 11 della convenzione del 3 giugno 2019.
1.2. Con il secondo (rubricato “ Illegittimità della deliberazione impugnata per difetto assoluto di motivazione. Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 ”), si allega la contraddittorietà della motivazione del gravato provvedimento di decadenza, nella parte in cui, per un verso, si afferma che la ricorrente non avrebbe adeguatamente giustificato la mancata edificazione del lotto nei termini previsti dalla convenzione e il mancato pagamento del prezzo di acquisto dello stesso e, per l’altro verso, non si tiene in adeguato conto degli inadempimenti del Comune resistente, che avrebbe disposto l’occupazione di parte delle aree, così impedendo di avviare ovvero di proseguire i lavori sul lotto.
1.3. Con il terzo (rubricato “ Violazione del principio del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, nonché dei principi che regolano l’esercizio dell’azione amministrativa ”), si sostiene che la decadenza impugnata violerebbe i principi che regolano l’azione amministrativa, con particolare riferimento a quello di proporzionalità dell’ agere amministrativo.
2. Il Comune di Viterbo si è costituito in resistenza il 10 giugno 2024.
3. All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato documenti e memorie, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente, va dichiarata la tardività della memoria di replica di parte ricorrente, depositata il 19 novembre 2025 alle ore 17:57, e dunque in violazione del termine di 20 giorni liberi prima dell’udienza pubblica del 9 dicembre 2025.
5. Il ricorso, i cui tre motivi, in ragione della loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, non è meritevole di accoglimento.
6. Dispone l’art. 10 della convenzione sub doc. 2 di parte ricorrente, alla lett. g), che “ si avrà infine decadenza dalla cessione dell'area qualora il ritardo di uno qualsiasi dei termini di cui alle lettere b), c) [le quali dispongono, rispettivamente: “ b) penale di Euro 20,00 (venti) ad alloggio per ogni giorno di ritardo nell'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato rispetto al termine fissato nella presente convenzione ”; “ c) penale di Euro 20,00 (venti) ad alloggio per ogni giorno di ritardo nella ultimazione della costruzione del fabbricato rispetto al termine fissato nella presente convenzione, salvo proroghe conseguenti a casi di forza maggiore da verificarsi dal Dirigente del Settore comunale competente ”] , superi complessivamente mesi sei ”.
6.1. La disposizione della lettera b) dell’art. 10 va letta in correlazione con quella dell’art. 6 della medesima convenzione, ai sensi della quale: “ Il termine di inizio dei lavori è disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.95 del 15 marzo 2016 e pertanto tale termine è di tredici mesi dalla determina dirigenziale n.5451 del 27 novembre 2018, mentre il termine di fine lavori è quello disciplinato nel bando regionale di ammissione al finanziamento, salvo proroghe ”.
6.2. Orbene, nella comunicazione di avvio del procedimento, oltre alla questione dell’iscrizione all’albo nazionale di cui all’art. 13 della L. 59/1992, era contestata la violazione del combinato disposto degli artt. 6 e 10 della convenzione (cfr. p. 2 del doc. 3 di parte ricorrente), mentre nel provvedimento di revoca gravato con l’atto introduttivo del presente giudizio si legge, tra l’altro: “[…] Considerato inoltre che, ai fini della decadenza degli atti sopra richiamati, ricorrono ulteriori inadempimenti che la Cooperativa ha posto in essere, in violazione degli obblighi derivanti dallo stesso negozio traslativo ed in relazione ai quali non vi è cenno giustificativo alcuno nelle controdeduzioni inviate dalla Società, a dimostrazione del disinteresse della medesima, rispetto all’attività edificatoria e in particolare: - sussiste la violazione dell’art. 6 della Convenzione, il quale prevede che l’inizio dei lavori sarebbe dovuto intervenire entro il termine di n.13 mesi dalla Determina dirigenziale n. 5451 del 27.11.2018, quindi entro la data del 27.12.2019, mentre il termine di fine lavori sarebbe dovuto coincidere con quello previsto dal bando regionale di ammissione al finanziamento, salvo proroghe: in realtà i lavori non sono mai stati iniziati dalla Cooperativa, stante la carenza del requisito dell’iscrizione all’LB di cui si è detto; - ancora in tema di inizio dei lavori, l’art. 10 della Convenzione contemplava, al primo comma lett. g), la decadenza della cessione dell’area, nell’ipotesi in cui il predetto ritardo fosse superiore a sei mesi, che nella specie è scaduto il 27.12.2019, con la conseguenza che anche il termine massimo per il completamento degli stessi è ampiamente scaduto da oltre sei mesi […]”.
6.3. Parte ricorrente non ha contestato tali inadempimenti, ma li ha genericamente ricondotti a circostanze (quali la piantumazione di alberi in una parte del lotto, ovvero l’occupazione di una parte delle aree, venuta meno, quest’ultima, nel corso del 2022, come documentato dal Comune di Viterbo con il deposito documentale del 28 ottobre 2025) delle quali non ha chiarito univocamente l’incidenza rispetto al mancato avvio dei lavori.
6.4. Posto che i suddetti inadempimenti appaiono idonei, ex se , a giustificare il provvedimento plurimotivato di decadenza, va richiamato il noto orientamento secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell’intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405).
7. Anche a voler dare seguito alla difesa di parte ricorrente secondo cui la mancata tempestiva esecuzione dei lavori e il mancato pagamento dei ratei del corrispettivo previsto nella convenzione non costituirebbero un’autonoma ratio decidendi della gravata decadenza, ma mere “argomentazioni ancillari” rispetto alla problematica della mancata iscrizione all’albo nazionale di cui all’art. 13 della L. 59/1992 (cfr. p. 4 e 5 della memoria di replica del 19 novembre 2025, prescindendo dalla sua tardività), occorre considerare che parte ricorrente ha allegato la sua avvenuta reiscrizione nell’albo a far data dal mese di aprile 2023, ma non ha contestato la sua radiazione nel 2016, né il fatto che la stessa, al momento della sottoscrizione della convenzione del 2019, non fosse iscritta nel suddetto albo.
7.1. Dispone a questo proposito l’art. 15 della convenzione stipulata inter partes che “ l’intervento edilizio regolamentato dalla presente convenzione verrà effettuato dal concessionario avvalendosi delle agevolazioni di cui alla premessa, agevolazioni che le parti riconoscono di comune accordo determinanti e sostanziali ai fini di questo atto, la cui efficacia resta pertanto risolutivamente condizionata all’ottenimento delle agevolazioni medesime ”, mentre nella richiamata premessa si legge “ la Cooperativa La Cupellara Società Cooperativa Edilizia ha ottenuto dalla Regione Lazio un finanziamento in conto interessi su un importo a mutuo di Euro 297.000,00 (duecentonovantasettemila) per la costruzione di alloggi da cedere in proprietà (vedi D.G.R. Lazio n.249 del 18 aprile 2008, pubblicata su BURL n.27 del 21 luglio 2008) ”.
7.2. Orbene, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l. 59/1992 (il quale dispone che “ Decorsi due anni dall'istituzione dell’albo, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l’iscrizione all’albo medesimo ”), l’iscrizione al detto LB costituisce requisito necessario per l’ottenimento di contributi pubblici, sicché, anche a voler dare seguito al rilievo – rimasto in ogni caso non adeguatamente documentato – per cui, nonostante la mancata iscrizione, la cooperativa ricorrente non si era vista revocare il contributo regionale ottenuto in precedenza (cfr. doc. 6 di parte resistente), nondimeno la stessa non disponeva, al momento della sottoscrizione della convenzione, dei requisiti per conservare la disponibilità di tali importi per destinarli alle finalità alla base della concessione del finanziamento, con conseguente difetto di un elemento determinante e sostanziale per l’efficacia della suddetta convenzione.
7.3. Non vale a questo proposito eccepire che, al momento dell’adozione dei provvedimenti gravati, la ricorrente risultava reiscritta all’LB, tenuto conto dell’intervenuto inadempimento alla convenzione medio tempore verificatosi (cfr. supra i paragrafi da 6 a 6.4), del quale – anche a volerlo ritenere conseguente alla temporanea non iscrizione al più volte richiamato LB – non è stata in ogni caso provata la non imputabilità alla ricorrente.
8. Ne consegue, per le ragioni che precedono, l’infondatezza del gravame, che deve pertanto essere respinto.
9. Le spese, nell’ammontare liquidato in parte dispositiva, sono poste a carico di parte ricorrente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune resistente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ON NG, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario
IG OA AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG OA AN | ON NG |
IL SEGRETARIO