Sentenza 26 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2002, n. 6082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6082 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPRE06 082 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLOTRALIA Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE IMPUGNAZIONE NOTIFICHES Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: دو Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 21264/99 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere 22488/99. Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere - Cron. 17679 Rep. 1359 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI - Rel. Consigliere Ud. 21/02/02 - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio Sole sul ricorso proposto da: dal Sig.
1.55 per diritti ER TR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 26 APR. 2002 www.www IL CANCELLIERE FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato BIAGIO BERTOLONE, che lo difende unitamente all'avvocato CANCELLERIA ARMANDO ROCCELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA VI, elettivamente domiciliat in ROMA P.ZZA CANCELLERIA della CORTE diCAVOUR, presso la CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE LANZAVECCHIA, giusta delega in atti;
2002 controricorrente nonchè contro 277 ㄉ -1- LA TR, LA AN, LA HI, AT, CC LI, ERLA AN;
intimati e sul 2° ricorso n 22488/99 proposto da: CC LI ved. ER, ER AN, domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato MARIA TERESA COSTA, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
LA RM VI, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIUSEPPE LANZAVECCHIA, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
LA TR, LA HI, LA AN, LA UL LG AT, ER TR;
- intimati avverso la sentenza n. 2245/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 24/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
-2- udito l'Avvocato Maria Teresa COSTA, difensore della controricorrente e ricorrente incidentale CC SA +1, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso CC-ER, l'assorbimento del secondo motivo e del ricorso principale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 3 ottobre 1989 VI IC RI affermò di essere proprietario e possessore della metà di una stalla, per la restante parte di proprietà e posseduta da suo nipote IE RI;
accusò quest'ultimo di averlo spogliato del suo possesso, e lo convenne innanzi al Pretore di Pontedecimo per esserne reintegrato. IE RI si costituì e, negato sia il possesso affermato da VI IC RI, sia lo spoglio da lui denunziato, chiese il rigetto della domanda. Nel giudizio intervenne SA SA, insieme con suo fi- glio TO RI;
affermò che solo lei possedeva la stalla, e propose anch'essa azione di reintegrazione, sia nei confronti di IE RI (altro suo figlio), sia nei confronti di VI IC RI. Quest'ultimo poi morì; il processo, interrotto, venne riassunto nei confronti dei suoi eredi, IE, NG, AR, RM IL e GI du na IN OR;
dei quali si costituì soltanto il primo. Con sentenza del 19 settembre 1995 il Pretore accolse la do- manda proposta da VI IC RI e ribadita dal suo erede IE OR. Sia SA SA e TO RI, sia IE RI pro- posero distinti appelli. IE, NG, AR, RM IL e GI IN Lago- rio si costituirono, e chiesero il rigetto di entrambi. Il Tribunale di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rilevato che il gravame di SA SA e TO RI era stato no- 3 tificato tempestivamente a tutte le controparti, meno che a RM IL Lago- rio, e per tale ragione l'ha dichiarato inammissibile. Ha poi rigettato quello proposto da IE RI, avendo accertato il possesso e lo spoglio affer- mati da VI IC RI e dai suoi eredi. SA SA, TO RI e IE RI hanno pro- posto distinti ricorsi con cui hanno chiesto la cassazione di tale sentenza, i primi per due motivi, il terzo per tre motivi. RM IL OR ha resistito con controricorso. SA SA ed RM IL OR hanno depositato me- morie MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di SA SA e TO RI, e quello di IE RI sono stati proposti contro la stessa sentenza, e vanno pertanto du riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Con il primo motivo del loro ricorso SA SA e Anto- nio RI censurano la sentenza impugnata per aver affermato l'inammissibilità del loro appello, perché notificato in ritardo a IL Lago- rio, uno dei coeredi di VI IC RI;
rilevano che esso era stato notificato tempestivamente a tutti gli altri coeredi di quest'ultimo, e a IE RI;
e denunziano violazione degli art. 110 e 331 cod. proc. civ.. La censura è fondata. In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di pri- mo grado, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, in virtù di quanto stabilito dall'art. 110 cod. 4 proc. civ., per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; ne consegue che, notificato ritualmente l'appello ad alcuni degli eredi, la mancata notificazione agli altri, non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, ma soltanto la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari non citati (vedi, da ultimo, Cassazio- ne civile, sez. II, 19 aprile 2000, n. 5125; sez. III, 18 maggio 2000 n. 6480; sez. II, 17 aprile 2001 n. 5603) e che non si sono costituiti;
necessità che ovviamente non ricorre quando quest'ultimo si sia comunque costituito, come è accaduto nella specie. Restano assorbiti il secondo motivo del ricorso di SA Pi- sacco e TO RI, con il quale questi ultimi hanno denunziato un vi- zio formale della sentenza impugnata, e i tre motivi del ricorso di TO RI, con il quale quest'ultimo ha denunziato vizi di motivazione della sentenza impugnata, che, come si è riferito in narrativa, ha reintegrato gli eredi di VI IC RI nel possesso della metà della stalla da quest'ultimo esercitato, pronunziando nei confronti di IE RI, non anche nei confronti di SA SA e TO RI;
i quali ultimi, chiedendo di essere reintegrati nel possesso dell'intera stalla, hanno formu- lato una domanda giudiziale il cui esame non può non essere effettuato in- sieme con quello della domanda proposta da VI IC RI
contro
IE RI. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese di questo giu- dizio di legittimità. 5
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso proposto da LI ET SA e TO RI, e dichiara assorbito il secondo, nonché i tre motivi del ricorso di IE RI;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Genova, anche per le spese. Roma, 21 febbraio 2002 Il presidente (Vincenzo Baldassarre) Vize Baldassone L'estensore (Carlo Cioffi) Carli IL CANCELLIERE C1 CE Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T 12911 458T 20.661 TOT. 143,77 alm 46249 Regi n. (euro Co 2. Il Responsabile Sp (Dr M. FACCIOFINI) 002