Art. 7. Disposizioni per i trasformatori
Al fine di consentire alle regioni, ovvero alle unioni delle associazioni di produttori, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti, nonche' sui modi e sui tempi di pagamento, se trattasi di pomodoro, i trasformatori dovranno trasmettere alle regioni competenti, alle associazioni dei produttori ed alle unioni:
- un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo o associato;
- copia della bolletta di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in varieta', del prodotto ad essi consegnato;
- l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantita' e la qualita' del prodotto acquistato.
Per i fichi secchi la documentazione di cui ai precedenti trattini deve essere inoltrata solo alla regione competente per territorio.
Il trasformatore dovra' curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, sia trasmesso un pari elenco alle regioni ed alle unioni nazionali.
A tale scopo e' fatto obbligo ai trasformatori, previa loro espressa indicazione dell'istituto finanziario, dell'ente e degli enti che nella diversita' delle situazioni di controllo, vengono chiamati all'esercizio dei controlli, di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione, direttamente al produttore mediante bonifico bancario valuta fissa beneficiario.
Al fine di consentire alle regioni, ovvero alle unioni delle associazioni di produttori, un efficace controllo sul rispetto dei prezzi minimi previsti, nonche' sui modi e sui tempi di pagamento, se trattasi di pomodoro, i trasformatori dovranno trasmettere alle regioni competenti, alle associazioni dei produttori ed alle unioni:
- un esemplare di ciascun contratto di trasformazione, intervenuto tra il trasformatore ed il produttore singolo o associato;
- copia della bolletta di consegna con esposizione analitica, in peso, in destinazione ed in varieta', del prodotto ad essi consegnato;
- l'elenco dei pagamenti effettuati sia in fase di acconto sia in fase di conguaglio, specificando i destinatari dei pagamenti stessi, gli importi, le quantita' e la qualita' del prodotto acquistato.
Per i fichi secchi la documentazione di cui ai precedenti trattini deve essere inoltrata solo alla regione competente per territorio.
Il trasformatore dovra' curare che, da parte dell'istituto bancario presso il quale trattiene o intende trattenere rapporti finanziari, sia trasmesso un pari elenco alle regioni ed alle unioni nazionali.
A tale scopo e' fatto obbligo ai trasformatori, previa loro espressa indicazione dell'istituto finanziario, dell'ente e degli enti che nella diversita' delle situazioni di controllo, vengono chiamati all'esercizio dei controlli, di effettuare i pagamenti di prodotto ricevuto in esecuzione dei contratti di trasformazione, direttamente al produttore mediante bonifico bancario valuta fissa beneficiario.