Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2011, n. 23968
CASS
Sentenza 3 marzo 2011

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Integra il reato previsto dall'art. 4, comma secondo, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 l'omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori (cosiddetto D.V.R.) da parte del datore di lavoro di un'azienda che occupi fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende dal comma undicesimo della citata disposizione, non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo di predisporre e tenere il predetto documento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che sussiste continuità normativa tra le richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 626 del 1994 e le nuove disposizioni, abrogative delle precedenti, oggi contemplate dagli artt. 28 e 29, comma quinto, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

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    Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 settembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2011, n. 23968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23968
Data del deposito : 3 marzo 2011

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