Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2025, proposto da
Grassi Junior Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Torsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vietri Sul Mare, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 1805/2024 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 7.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. LL LI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 22.9.2025 e depositato in data 23.9.2025) il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione comunale intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale sentenza questa Sezione ha disposto l’annullamento della nota datata 30.9.2022 prt.g. n. 0013720/2022 del 5.10.2022, nonché la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.
Il ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Il ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
2. Non si è costituita l’amministrazione intimata.
3. Con istanza depositata in data 3.2.2026 il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto adempimento del Comune a quanto disposto nella sentenza azionata e chiesto la cancellazione del ricorso dal ruolo, con integrale compensazione delle spese di lite.
All’udienza camerale del 10.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, sulla scorta di quanto dedotto dal ricorrente nell’istanza suddetta, sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale.
5. Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuto adempimento dell’amministrazione intimata e dell’espressa richiesta del ricorrente in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL SO, Presidente
LL LI, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL LI | RL SO |
IL SEGRETARIO