CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 566/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1486/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Piero Patti - Piazza De Gasperi 1 98068 San Piero Patti ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 128 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250001383527000 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
rg 1486/25 C/C
Ricorrente_1 propone opposizione avverso la cartella di pagamento n.29520250001383527/000, notificata il 11/02/2025, avente come oggetto l'IMU anno 2017, iscritta a ruolo dal Comune di San Piero
Patti – Ufficio Tributi.
Si costituisce ADER CHE ECCEPISCE l'inammissibilità del ricorso per adesione alla maggiore rateazione.
Infatti, la cartella opposta, dopo essere stata notificata in data 11/02/2025, è stata oggetto di istanza di rateizzazione, presentata in pari data, accolta dallo scrivente Agente e per la quale il ricorrente ha già iniziato a pagare le previste rate a partire dal mese di marzo.
Dichiarare legittima la procedura di riscossione e regolarmente notificata la cartella di pagamento n.29520250001383527/000.
Condannare il contribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
il ricorrente deposita memoria, riconoscendo che per mero disguido ha proposto il presente ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata;
chiede la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico;
preso atto che il ricorrente ha riconosciuto di avere erroneamente presentato il presente ricorso avendo aderito alla definizione agevolata;
ritenuto che
tuttavia non può essere estinto il giudizio, ormai avviato con la notifica del ricorso agli enti impositori, che si sono costituiti in giudizio contestando le affermazioni della parte;
nè ricorrono i requisiti per la rinuncia al ricorso, che avrebbe dovuto essere nbotificata alle parti costituite e da questa accettate.
Il ricorso va conclusivamente respitnto: Nominativo_1 giuste ragioni, in relazione alla buona fede del ricorrrente, per compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricors;
compemnsa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA TORRE MARIA ENZA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1486/2025 depositato il 06/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Piero Patti - Piazza De Gasperi 1 98068 San Piero Patti ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 128 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250001383527000 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
rg 1486/25 C/C
Ricorrente_1 propone opposizione avverso la cartella di pagamento n.29520250001383527/000, notificata il 11/02/2025, avente come oggetto l'IMU anno 2017, iscritta a ruolo dal Comune di San Piero
Patti – Ufficio Tributi.
Si costituisce ADER CHE ECCEPISCE l'inammissibilità del ricorso per adesione alla maggiore rateazione.
Infatti, la cartella opposta, dopo essere stata notificata in data 11/02/2025, è stata oggetto di istanza di rateizzazione, presentata in pari data, accolta dallo scrivente Agente e per la quale il ricorrente ha già iniziato a pagare le previste rate a partire dal mese di marzo.
Dichiarare legittima la procedura di riscossione e regolarmente notificata la cartella di pagamento n.29520250001383527/000.
Condannare il contribuente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione.
il ricorrente deposita memoria, riconoscendo che per mero disguido ha proposto il presente ricorso, avendo aderito alla definizione agevolata;
chiede la cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice monocratico;
preso atto che il ricorrente ha riconosciuto di avere erroneamente presentato il presente ricorso avendo aderito alla definizione agevolata;
ritenuto che
tuttavia non può essere estinto il giudizio, ormai avviato con la notifica del ricorso agli enti impositori, che si sono costituiti in giudizio contestando le affermazioni della parte;
nè ricorrono i requisiti per la rinuncia al ricorso, che avrebbe dovuto essere nbotificata alle parti costituite e da questa accettate.
Il ricorso va conclusivamente respitnto: Nominativo_1 giuste ragioni, in relazione alla buona fede del ricorrrente, per compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricors;
compemnsa le spese.