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Sentenza 4 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01353/2026REG.PROV.COLL.
N. 07280/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7280 del 2024, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, - Ader Agenzia delle Entrate IS, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Azienda Agricola AR LL RE e CL S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Botasso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 816/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Agricola AR LL RE e CL S.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 il Cons. OM TH; Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate – IS (DE) ha notificato il 19 settembre 2021 all’azienda agricola AR LL RE e CL ss. la cartella di pagamento n. 110 2021 00360349 02 000, riguardante c.d. quote latte (capitale più interessi) in relazione all’ annata 2002, per un importo complessivo di 6.726,84 € inclusivo di capitale, interessi ed oneri di riscossione.
2. Con ricorso n.r.g. 1107/2021 l’azienda intimata ha impugnato dinanzi al T.A.R. Piemonte la cartella sopraindicata, nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compreso il ruolo ordinario reso esecutivo il 23.6.2021.
3. A sostegno del ricorso di primo grado, la ricorrente ha dedotto:
1) il contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria in relazione al procedimento di determinazione del prelievo supplementare;
2) l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p.; violazione dell’art. 13 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU; contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale;
3) l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sotto molteplici profili; violazione degli artt. 8 ter e 8 quinquies del d.l. n. 5/2009 e dell’art. 97 della Costituzione; violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990;
4) la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990; carenza di istruttoria e di motivazione;
5) la prescrizione del credito;
6) la violazione dell’art. 25 del d.p.r. n. 602/1973; decadenza del diritto di GE di attivare la procedura di riscossione coattiva; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, erroneità e ingiustizia manifesta;
7) la violazione degli artt. 3 bis, 6 e 6 ter del d.lgs. n. 82/2005, dell’art. 16 ter del d.l. n. 179/2012 e dell’art. 3 bis della legge n. 53/1994; nullità della cartella per inesistenza o nullità insanabile della notifica.
4. Il primo giudice, con ordinanza n. 180 del 2022, ha disposto un incombente istruttorio nei confronti delle parti resistenti, volto ad ottenere “ una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa .” Con l’ordinanza n. 932 del 2022 ha poi accolto anche la domanda cautelare.
5. Si sono costituite in giudizio DE ed GE, ma non hanno depositato una relazione di chiarimenti sui fatti di causa come ordinato dal TAR.
6. Ad esito del relativo giudizio l’adito TAR, con la sentenza ora appellata, ha respinto dapprima l’eccezione di estromissione dell’agente di riscossione e ha poi rilevato che sulla base della documentazione versata in giudizio mancava la prova della sospensione o interruzione del termine di prescrizione del credito e, dopo aver sottolineato che la domanda istruttoria proprio sull’eventuale esistenza di attivi interruttivi della eccepita prescrizione era stata disattesa, ha ritenuto fondata la quinta censura del ricorso, accertando l’intervenuta prescrizione (decennale) del credito chi si riferiva ad un prelievo riguardante il periodo 2002/2003, accogliendo quindi il ricorso e, per l’effetto, annullando la cartella impugnata.
7. Con ricorso notificato il 25 settembre 2024 e depositato il 30 settembre 2024, l’DE e l’GE hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento.
8. In particolare, le Agenzie ricorrenti hanno affidato il gravame a due motivi con cui deducono:
“ 1) Sull’eccezione, accolta di prescrizione. ”
Con il primo motivo le agenzie appellanti sostengono che anche il deposito tardivo di documentazione rilevante per il giudizio sarebbe possibile, e quindi anche in sede di appello.
“ 2) Infondatezza e/o inammissibilità delle pretese creditorie di parte avversa. ”
Con il secondo mezzo di gravame DE ed GE eccepiscono l’inammissibilità di tutte le censure inerenti al merito della pretesa creditoria, perché tardive e coperte dal giudicato formatosi a seguito dei giudizi proposti avverso le imputazioni di prelievo (sentenza n. 382/2005 del Tribunale di Saluzzo, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O. relativamente al ricorso proposto dal produttore avverso il prelievo supplementare per la campagna lattiera 2002/2003; sentenza del TAR Lazio n. 2133/2016, che ha respinto il ricorso del produttore averso il prelievo supplementare per la campagna lattiera 2002/2003). Inoltre le agenzie appellanti hanno allegato un’intimazione notificata al produttore del 2009 e la relativa sua richiesta di rateizzazione (che è stata successivamente disattesa da GE in base al mancante pagamento delle rate). Non essendosi quindi prescritto il credito, GE ed DE chiedono la riforma della sentenza ed il rigetto del ricorso di primo grado.
9. L’Azienda Agricola AR LL RE e CL s.s. si è costituita in giudizio e con memoria depositata in data 22 dicembre 2025 ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza gravata e, in subordine, ha riproposto i motivi assorbiti dal TAR.
10. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 5 febbraio 2026.
11. L’appello è infondato.
12. Questa Sezione ha più volte ribadito, con specifico riferimento ai giudizi di impugnazione degli atti di riscossione dei crediti per “quote latte”, il principio secondo il quale non è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti nell’ipotesi in cui la parte che aveva l’onere di produrli sia rimasta inadempiente all’ordine istruttorio al riguardo impartito dal primo giudice. Il principio dispositivo, da leggersi quale espressione del principio di parità delle parti (art. 2 c.p.a.), va inteso anche nel senso che i poteri di ufficio del giudice di appello non possono avere una funzione di “ulteriore supplenza” della parte inerte nonostante il “soccorso” già intervenuto in primo grado. Ciò si risolve in un’alterazione dell’equilibrio tra le parti e anche della fisiologica relazione tra giudizio di primo grado ed appello, dal momento che, stante l’ingiustificata inerzia verificatasi in primo grado, l’attività di trattazione della causa e valutazione delle prove sarebbe effettuata solo in appello (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025; id., n. 98/2026). Nel caso di specie, il TAR del Piemonte, come sopra esposto al par. 4, ha adottato un preciso ordine istruttorio nei confronti delle amministrazioni, onerando le medesime a produrre gli atti del procedimento e, in particolare, quelli attestanti l’avvenuta sospensione o interruzione del credito. A fronte dell’inadempimento dell’ordine istruttorio, il primo giudice, con la sentenza oggetto del presente appello, ha accolto il ricorso.
13. Ma qui rileva in particolare che gli appellanti – oltre a non aver neppure chiesto l’ammissione di prove nuove ex art. 104 c.p.a. – non hanno nemmeno depositato i documenti menzionati nell’atto di appello nel giudizio, con l’impossibilità del Collegio di valutarli.
14. Pertanto, non è possibile apprezzare eventuali prove che pure potrebbero documentare l’interruzione della prescrizione.
15. Stante l’infondatezza dell’appello, non devono essere esaminate le questioni riproposte dalla parte appellata, dalle quali non riceverebbe un’utilità maggiore e che comunque risultano tardive (i motivi riproposti, ai sensi dell’art. 101 co. 2 c.p.a., devono essere riproposti entro 60 giorni dalla notifica dell’appello, tramite memoria, pena la rinuncia implicita, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1725/2018; id., sez. II, n. 458/2020; l’appellata si è costituita l’1.10.2024, ma ha riproposto i motivi solo con la memoria depositata il 22.12.2025).
16. In conclusione, alla luce di quanto esposto, l’appello deve essere rigettato.
17. La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite che saranno liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna le appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore alla parte appellata che si liquidano in 4.000 Euro (quattromila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
DR SI, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
OM TH, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM TH | DR SI |
IL SEGRETARIO