Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00528/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2025, proposto da
CH S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Angela Ciuffreda, Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Nunzio Sforza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Macerata, non costituita in giudizio;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno Fermo e Macerata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l’annullamento
previa sospensione
- del provvedimento del Comune di Civitanova Marche (MC) - VI Settore - Servizio Edilizia Privata e S.U.E. - del 13.6.2025, avente ad oggetto “PAS - Procedura Abilitativa Semplificata - Realizzazione di due impianti fotovoltaici denominati rispettivamente Santa RI Apparente est e Santa RI Apparente ovest ognuno con potenza di immissione 999 Kw e potenza massima complessiva di 1998 Kw presso l'immobile sito in Via del Torrione, SNC distinto al N.C.T. Sezione 002 Foglio 33 Particella 53. Pratica: SUE/460/2025 (Rif. prot. n. 038345 del 10/06/2025) - rif. Pratica portale 002062/2025 Comunicazione interlocutoria - Perdita di efficacia”;
- del provvedimento della Città di Civitanova Marche (MC) - VI Settore - Servizio Edilizia Privata e S.U.E. - del 3.9.2025, avente ad oggetto “PAS - Procedura Abilitativa Semplificata - Realizzazione di due impianti fotovoltaici denominati rispettivamente “Santa RI Apparente Est” e “Santa RI Apparente Ovest” ognuno con potenza di immissione 999 Kw e potenza massima complessiva di 1998 Kw presso l'immobile sito in Via del Torrione, SNC e distinto al N.C.T. Sezione 002 Foglio 33 Particella 53. Pratica: SUE/460/2025 (Rif. prot. n. 038345 del 10/06/2025) - rif. Pratica portale 002062/2025. Diniego”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento al predetto antecedente, presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche di estremi e contenuto non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno Fermo e Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. OM IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, la quale opera nel settore della realizzazione e dell’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (f.e.r.), impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui il Comune di Civitanova Marche ha ritenuto non assentibili con la procedura autorizzativa semplificata (P.A.S.) due impianti fotovoltaici della potenza massima complessiva di 1998 Kw che CH ha intenzione di realizzare in località Santa RI Apparente, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche di estremi ignoti.
2. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Civitanova Marche e, quest’ultima con semplice memoria di stile, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno Fermo e Macerata.
Con ordinanza n. 216/2025 (confermata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4425/2025) il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
Per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata l’udienza pubblica del 25 marzo 2026. In vista di tale udienza il Comune e la ricorrente hanno depositato memorie e documenti. La causa è passata in decisione dopo la discussione orale.
3. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
3.1. Con comunicazione del 10 giugno 2025 CH ha avviato la P.A.S. per la contestuale realizzazione di due impianti fotovoltaici tra di loro interconnessi della potenza massima complessiva di 1998 Kw da ubicare nell’area identificata al Catasto di Civitanova Marche al foglio 33, particella 53. Si tratta di progetto da realizzare in area classificata idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, let. c- ter ), punto 2, del D.Lgs. n. 199/2021 (aree ubicate nel buffer di 500 metri da zone industriali, nonché ricomprese in un Sito di Interesse Nazionale da sottoporre a bonifica ambientale).
A distanza di soli tre giorni dall’avvio della procedura e senza svolgere alcun approfondimento istruttorio, in data 13 giugno 2025 il Comune di Civitanova Marche ha adottato il provvedimento con cui ha comunicato la supposta “inefficacia” della PAS sul presupposto che “ …l’intervento proposto si configura come realizzazione di un unico impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 1998 kW, soggetta al procedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 9 (allegato C) del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ”. Inoltre, il Comune ha ritenuto l’istanza carente della seguente documentazione: “ …1) autorizzazione paesaggistica, poiché l’area è soggetta a vincolo paesaggistico di cui al comma 1, lett. c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 2) parere favorevole ANAS, poiché l’area ricade all’interno della fascia di rispetto stradale della SS77 Val di Chienti... ”. Da ultimo l’amministrazione comunale ha evidenziato che: “ …1) l’area di intervento ricade all’interno del Sito di Interesse Regionale del Basso Bacino del fiume Chienti (ex D.M. 26/02/2003); 2) l’area di intervento è parzialmente interessata dalle prescrizioni di base permanenti del PTC per le categorie della struttura geomorfologica, di cui all’art. 23.10 delle relative NTA (“varchi fluviali”); 3) l’area di intervento è classificata dal PAI come “area a rischio esondazione” con rischio elevato R3… ”, senza tuttavia aggiungere ulteriori considerazioni sulle supposte ragioni di “inefficacia” del titolo autorizzatorio.
3.2. Onde evitare di dover impugnare l’atto in sede giurisdizionale, in data 4 luglio 2025 CH ha chiesto al Comune il riesame del proprio operato, presentando all’uopo una corposa memoria difensiva, alla quale ha fatto seguito il diniego definitivo del 3 settembre 2025, con cui l’amministrazione ha ritenuto che “ …permane, quale causa ostativa all’accoglimento dell’istanza in oggetto, l’impossibilità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in ragione del parere negativo espresso dalla Soprintendenza … acquisito con prot. n. 23277 del 07.04.2025 ”.
4. Ritenendo illegittimi i provvedimenti richiamati in epigrafe, CH ha dunque proposto l’odierno ricorso, affidato ai seguenti motivi:
a) violazione dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 190/2024. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Difetto di contraddittorio. Difetto di motivazione. Sintomi di sviamento di potere.
Con il primo motivo la società ricorrente evidenzia che:
- l’operato del Comune è illegittimo anzitutto perché il provvedimento con cui è stata disposta la perdita di efficacia della P.A.S. è stato adottato dopo soli tre giorni dall’avvio del procedimento e dunque in assenza di adeguata istruttoria (eventualmente anche in conferenza di servizi) e, soprattutto, in un momento in cui il titolo abilitativo non si era ancora perfezionato;
- in effetti, la normativa applicabile al caso di specie (art. 8, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 190/2024) stabilisce che: i) il titolo abilitativo si perfeziona decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, nel corso dei quali l’amministrazione procedente può chiedere integrazioni documentali e/o approfondimenti istruttori. In assenza dei presupposti legali per l’esecuzione dell’intervento, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso di diniego nel medesimo termine di 30 giorni; ii) laddove sia necessario acquisire uno o più atti di assenso di amministrazioni diverse che non siano stati previamente acquisiti dal soggetto istante, il Comune competente per territorio convoca una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990. Il titolo si intende perfezionato senza prescrizioni se il medesimo Comune non procede alla comunicazione di una determinazione di conclusione negativa entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza; iii) la P.A.S. acquista efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione interessata su richiesta del soggetto proponente alla scadenza dei termini per il perfezionamento del titolo; iv) nel caso di mancata adozione di un provvedimento espresso di diniego nei termini previsti, all’amministrazione procedente residua solo l’esercizio dei poteri di annullamento in autotutela di cui all’art. 21- nonies della L. n. 241/1990, da esercitare entro il termine di sei mesi;
- l’operato del Comune è illegittimo anche nella parte in cui ha ritenuto necessaria, ai fini della formazione del titolo, l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e del parere di A.N.A.S., ma non ha proceduto a convocare la conferenza di servizi in cui tali atti andavano acquisiti, limitandosi a rilevare una supposta carenza documentale.
Quanto all’autorizzazione paesaggistica, in particolare, l’obbligo di acquisirla non può essere ritenuto giustificato dagli esiti di un precedente analogo procedimento, perché quel procedimento riguardava un progetto diverso, a cui CH ha poi rinunciato;
b) violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 e degli Allegati B e C del D.Lgs. n. 190/2024. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Motivazione apparente. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Irragionevolezza.
Con il secondo motivo la società ricorrente evidenzia che:
- l’unica ragione su cui si fonda il provvedimento di perdita di efficacia della P.A.S. (ossia che “ …1) l’intervento proposto si configura come realizzazione di un unico impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 1998 kW, soggetta al procedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 9 (allegato C) del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190… ”), è infondata sotto il profilo del difetto d’istruttoria e del travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Infatti, come già si è detto, non può ritenersi ostativo il parere negativo espresso dalla Soprintendenza con riferimento ad altro e diverso progetto di CH;
- in realtà, e al contrario di quanto affermato dal Comune intimato, il proponente ha presentato un’unica istanza trattandosi di un impianto sostanzialmente unico della potenza complessiva di circa 2 MW. Emerge, infatti, inequivocabilmente dalla documentazione tecnica allegata all’istanza e, in modo particolare, dal paragrafo 8.4 della Relazione Generale (doc. allegato n. 5), che le due parti d’impianto condividono diversi elementi, tra cui, a mero titolo esemplificativo, gli inverter , le cabine di consegna, utente e trasformazione e l’impianto di Terna S.p.A. Ciò non sarebbe certamente sfuggito al Comune laddove avesse svolto un’adeguata istruttoria, anche in contraddittorio con la ricorrente. E anche al riguardo rileva il brevissimo arco temporale che è trascorso fra l’avvio del procedimento e l’adozione del provvedimento impugnato;
- in ogni caso, se anche l’impianto fosse da considerare unico, ugualmente la sua costruzione sarebbe assentibile con la P.A.S., e ciò ai sensi dell’Allegato B, Sezione I, punto 1, let. a), del D.Lgs. n. 190/2024. La norma prevede infatti che sono soggetti al regime di P.A.S. gli interventi relativi a “… impianti solari fotovoltaici … di potenza inferiore a 10 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20 ”. Nella specie l’impianto ha la potenza complessiva di 2 Mw circa e ricade in area idonea ex lege ;
c) violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 142, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 42/2004. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Con il terzo motivo la società ricorrente, sia pure in dichiarato subordine rispetto alle precedenti doglianze, evidenzia che:
- seppure si volesse ritenere che nella specie sia necessaria l’autorizzazione paesaggistica (e ribadito che era onere del Comune convocare la conferenza di servizi al fine di acquisire gli assensi di altre amministrazioni), sta di fatto che nel provvedimento impugnato non si specifica quale sia il vincolo gravante sull’area di intervento, visto che l’amministrazione si è limitata semplicemente a richiamare l’art. 142, comma 1, let. c), del D.Lgs. n. 42/2004;
- tale carenza motivazionale non è stata sanata neanche nell’atto di rigetto dell’istanza di riesame presentata da CH, visto che in questo caso il Comune si è limitato a richiamare il parere della Soprintendenza del 7 aprile 2025 (peraltro non allegato all’atto), il quale però, come si è già detto, riguardava un altro progetto, poi rinunciato;
- in ogni caso, così come rappresentato al par. 7 della Relazione Generale allegata all’istanza di riesame (di cui evidentemente il Comune non ha tenuto conto), l’impianto “ …non è interessato da vincoli compresi nella parte seconda del codice dei beni culturali poiché l’area nella quale verrà realizzato il progetto è al di fuori della fascia di rispetto dei 150 m dall’argine del fiume Chienti ”. Al riguardo va chiarito che, qualora dovesse ritenersi che il Comune abbia inteso far riferimento alla tutela ex lege di “ …fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna… ”, è dirimente il fatto che, come chiarito anche dal Ministero della Cultura sul proprio sito istituzionale, il SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico) è da considerare un sistema di archiviazione e rappresentazione a carattere meramente informativo e di supporto ricognitivo, attraverso il quale è possibile effettuare riscontri sullo stato della situazione vincolistica alla piccola scala e/o in via di approssimazione, ma a cui non può essere attribuita valenza di tipo certificativo. Proprio in ragione di ciò, il proponente aveva fatto eseguire un rilievo planimetrico di dettaglio finalizzato a ricostruire la morfologia dell’alveo fluviale; da tale rilievo emerge che il limite dei 150 metri è similare a quello perimetrato dal SIT (Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Macerata) e non a quello che risulta dal SITAP. Ebbene, dalla sovrapposizione tra le planimetrie dell’impianto e quelle del SIT risulta che il progetto non ricade all’interno del vincolo legale, con conseguente non necessità dell’autorizzazione paesaggistica;
- analoghe conclusioni devono rassegnarsi per quanto concerne la ritenuta necessità del parere A.N.A.S. (necessario perché “ …l’area ricade all’interno della fascia di rispetto stradale della SS77 Val di Chienti… ”). In questo caso, infatti, il Comune non ha tenuto conto delle osservazioni contenute nel § 6 della Relazione Generale allegata all’istanza di riesame, in cui il proponente aveva evidenziato che le previsioni dell’art. 26, comma 3, del Codice della Strada non si applicano nella specie in quanto gli impianti fotovoltaici non sono equiparabili a costruzioni dato che non sviluppano cubatura;
d) violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 8, let. b), del D.Lgs. n. 199/2021. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Con il quarto e ultimo motivo CH evidenzia che:
- il provvedimento impugnato è illegittimo anche nella parte in cui si limita ad evidenziare (senza null’altro aggiungere circa le conseguenze che gli elementi di seguito illustrati determinano sulla formazione del titolo autorizzativo) che: “ …1) l’area d’intervento ricade all’interno del Sito di Interesse Regionale del Basso Bacino del fiume Chienti (ex D.M. 26/02/2003); 2) l’area d’intervento è parzialmente interessata dalle prescrizioni di base permanenti del PTC per le categorie della struttura geomorfologica, di cui all’art. 23.10 delle relative NTA (“varchi fluviali”); 3) l’area d’intervento è classificata dal PAI come “area a rischio esondazione” con rischio elevato R3 ”;
- in ogni caso, quanto al primo rilievo è sufficiente osservare che la classificazione dell’area come SIN o SIR non preclude affatto la realizzazione dell’impianto. Infatti, ai sensi dell’art. 20, comma 8, let. b), del D.Lgs. n. 199/2021 le aree da bonificare sono vieppiù idonee per la collocazione degli impianti f.e.r.;
- quanto al secondo rilievo, si deve osservare che l’area in oggetto è, per la maggior parte, normata dall’art. 4.4.6.3 delle N.T.A. del P.R.G. di Civitanova Marche. L’art. 4.4.6.3. recepisce le prescrizioni del P.T.C. (e dunque anche quelle dell’art. 23.10), le quali non prevedono tuttavia alcun divieto generalizzato all’installazione di impianti fotovoltaici. Fra l’altro l’area in questione è interclusa e di per sé non transitabile, per cui non sussiste alcun problema di tutela del varco fluviale. Questo è tanto vero che, come emerge dal documento allegato n. 8 al ricorso, nelle vicinanze è stata autorizzata l’installazione di un impianto fotovoltaico addirittura in un’area che, a differenza di quella prescelta da CH, è interamente vincolata dal P.T.C. In ogni caso ed in via dirimente, l’impianto ricade in area idonea ex lege all’installazione, sicché è stato lo stesso legislatore ad operare a monte il bilanciamento rispetto a qualsivoglia esigenza diversa da quella, di finalità evidentemente ambientale, di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- per quanto attiene, infine, al terzo rilievo, è del tutto evidente che il Comune non ha tenuto in alcun conto la documentazione prodotta dalla società odierna ricorrente e, in modo particolare, la relazione contenente l’indagine geologica e geofisica di verifica di compatibilità con il P.A.I. Nello specifico, l’intervento in progetto rientra tra quelli consentiti dalla disciplina delle aree inondabili delle N.T.A. del vigente P.A.I. (art. 9, comma 1, let. j): “ interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque ”). Ebbene, a seguito di appositi approfondimenti a carattere idrologico e idraulico la verifica tecnica di compatibilità idraulica ha dato esito positivo in quanto: i) l’intervento consiste nella realizzazione di un impianto tecnologico e non prevede la realizzazione di nuove volumetrie; ii) le opere in progetto non altereranno il naturale deflusso delle acque (in quanto: nell’area in oggetto non è previsto il deflusso diretto di eventuali ondate di piena, ma soltanto un parziale e ridotto battente idrico proveniente dal sottopasso alla S.S.77, il quale comunque rappresenta uno scolo verso il fiume Chienti delle acque di raccolta nell’area in esame; le stringhe di pannelli fotovoltaici sono disposte in direzione O-E e quindi in senso favorevole al naturale deflusso delle acque; i pannelli saranno posti ad un’altezza minima da terra pari ad almeno 0,80 metri, tale da garantire un eventuale deflusso delle acque con un congruo franco di sicurezza); iii) le cabine elettriche in progetto dovranno rispettare le quote minime di imposta del piano di calpestio, calcolate in via del tutto cautelativa dai progettisti; iv) tutti gli impianti e i collegamenti elettrici dovranno essere realizzati a tenuta stagna, mentre i dispositivi e i quadri elettrici dovranno essere posti, in generale, ad una quota minima di +0.50 metri dal piano di campagna).
5. Nelle proprie deduzioni difensive il Comune resistente, in punto di fatto, ha eccepito che:
- l’odierna ricorrente, con istanza del 18 dicembre 2024, prot. n. 85526, richiedeva l’autorizzazione paesaggistica per una parte di un impianto fotovoltaico da realizzare nella medesima area per cui è causa. Il Comune trasmetteva l’istanza alla Soprintendenza, esprimendo parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, ma la Soprintendenza adottava dapprima un preavviso di diniego e, ritenendo non esaustive le osservazioni di CH, adottava il diniego definitivo con nota prot. n. 23277 del 7 aprile 2025;
- tale provvedimento si fondava sul fatto che l’area in questione era soggetta a vari vincoli di tutela, fra cui quello di cui all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (legato alla presenza del fiume Chienti), e che la stessa era comunque non idonea per l’ubicazione di impianti fotovoltaici. La Soprintendenza, comunque, suggeriva al proponente di individuare una collocazione più idonea per l’impianto, al di fuori della fascia di 150 m di rispetto fluviale;
- CH non impugnava il diniego, ma in data 15 aprile 2025 formulava richiesta di archiviazione del procedimento, basata sul presupposto che “ Avendo riscontrato durante l’iter autorizzativo della pratica ed i successivi approfondimenti che il progetto di dislocazione dei moduli fotovoltaici sull’area in oggetto interessava in maniera marginale l’area di rispetto di 150 m dall’argine del fiume Chienti, preferiamo procedere al rifacimento dello stesso ed alla dislocazione di tutti i moduli al di fuori dell’area tutelata… ”. La richiesta veniva accolta dal Comune con nota prot. n. 26151 del 17 aprile 2025;
- tuttavia, invece di procedere all’individuazione di un’area idonea, in data 10 giugno 2025 CH presentava l’istanza di P.A.S. oggetto del presente giudizio, relativa a due impianti da collocare nella medesima area e aventi nel loro complesso una superficie molto maggiore dell’impianto precedente e dunque più impattante dal punto di vista paesaggistico. Anche questo nuovo impianto unico, peraltro, interessa aree soggette al vincolo del “varco fluviale” di cui all’art. 23.10 delle N.T.C. del P.T.C.;
- dopo aver ricevuto il diniego di cui all’impugnata nota prot. n. 39138, CH, invece di integrare la domanda con la documentazione indicata nel provvedimento, formulava istanza di riesame del diniego, ma tale istanza non si rivelava idonea a superare i profili ostativi addotti nel provvedimento di diniego, anche perché lo stesso proponente ammetteva la presenza del vincolo di “varco fluviale”.
6. Tutto ciò premesso, il ricorso va respinto, alla luce delle seguenti considerazioni.
6.1. Anzitutto va ribadito che, come il Tribunale aveva già statuito in sede cautelare, nel presente giudizio non si discute della realizzabilità in assoluto dell’impianto de quo , ma piuttosto del regime autorizzativo ad esso applicabile.
Come è noto, infatti, il D.Lgs. n. 190/2024, riordinando la materia, ha stabilito tre diversi regimi autorizzativi: attività libera (art. 7 e Allegato A); Procedura Autorizzativa Semplificata (art. 8 e Allegato B); autorizzazione unica (art. 9 e Allegato C).
Pertanto, come del resto accade anche nella materia dell’edilizia, il fatto che un intervento di trasformazione del territorio non sia autorizzabile mediante C.I.L.A. o S.C.I.A. non implica di per sé che esso non sia ammissibile, ma solo che l’interessato deve richiedere il titolo “maggiore” (ossia il permesso di costruire).
E questo è tanto vero che nel provvedimento del 13 giugno 2025 si dice testualmente che “ …l’intervento proposto si configura come realizzazione di un unico impianto fotovoltaico di potenza complessiva di 1998 kW, soggetta al procedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 9 (allegato C) del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190… ”.
Nel caso degli impianti f.e.r., poi, l’individuazione del regime applicabile ha anche ricadute notevoli in tema di competenza, visto che nel caso dell’A.U. la competenza a rilasciare il titolo è in capo alla Provincia (nella specie di Macerata).
Si tratta, pertanto, di stabilire se è corretta o meno l’individuazione del regime autorizzatorio applicabile operata dal Comune di Civitanova Marche, premettendo al riguardo che i provvedimenti impugnati non sono del tutto intellegibili e perspicui (il che, come si dirà nella parte finale della presente decisione, rileva ai fini della regolazione delle spese di lite). In effetti, seppure le uniche ragioni ostative all’utilizzabilità della P.A.S. sembrano essere l’unicità dell’impianto e l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione paesaggistica, in realtà rilevano anche gli elementi indicati nei passaggi successivi dell’atto del 13 giugno 2025, i quali, letti nel loro complesso, ad avviso del Collegio giustificano l’operato del Comune.
6.2. Partendo comunque dal profilo formale-procedurale, è del tutto infondato, e persino specioso, il motivo con cui si deduce che l’inibitoria della P.A.S. è stata “prematura” in quanto il titolo non si era ancora perfezionato. In realtà, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 190/2024 - nella versione vigente ratione temporis - l’eventuale inibitoria della P.A.S. va adottata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza di che il titolo si perfeziona ed esso può essere rimosso solo previo avvio del più oneroso procedimento di autotutela ex art. 21- nonies della L. n. 241/1990.
Ugualmente infondate sono le censure con cui si deduce che, in relazione alla documentazione asseritamente mancante, il Comune avrebbe dovuto comunque indire la conferenza di servizi. Infatti, come si dirà nel prosieguo, nella specie esistevano ragioni preclusive all’utilizzo della P.A.S., per cui il Comune non era tenuto ad avviare un procedimento che si sarebbe inevitabilmente concluso con il rigetto dell’istanza.
Da respingere sono anche le censure con cui si deduce la mancata specificazione da parte del Comune di quale delle fattispecie di cui all’art. 142, let. c), del D.Lgs. n. 42/2004 si tratta nel caso di specie; al riguardo va infatti evidenziato che CH, proprio in relazione all’esito del procedimento avviato sull’analoga istanza del 2024 che è stata poi oggetto di archiviazione, era perfettamente a conoscenza del fatto che si tratta del vincolo di tutela del fiume Chienti. Questo è tanto vero che CH contesta l’esistenza del vincolo ritenendo che al riguardo prevalgano le risultanze del SIT piuttosto che quelle del SITAP. Per cui, se è vero che il parere della Soprintendenza del 7 aprile 2025 riguardava formalmente un altro impianto, è altrettanto vero che il vincolo è sempre lo stesso, visto che anche il nuovo impianto ricade nella medesima area.
6.3. Passando dunque a trattare il profilo centrale della vicenda, il Collegio osserva che:
- l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024, nella versione vigente ratione temporis , stabiliva che “ …Il ricorso alla PAS è precluso al proponente […] in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l’articolo 9 in tema di autorizzazione unica… ”;
- nella specie, come risulta dal provvedimento impugnato e come del resto ammette la stessa ricorrente, l’area su cui dovrebbe essere ubicato l’impianto è disciplinata dall’art. 4.4.6.3. delle N.T.A. del P.R.G. di Civitanova Marche, il quale recepisce le prescrizioni del P.T.C., ivi incluse quelle dell’art. 23.10- bis (depositate in stralcio dal Comune resistente). Ebbene, come emerge dal documento allegato n. 16 alla memoria di costituzione del Comune, la Provincia di Macerata, con deliberazione consiliare n. 25 del 2012, aveva dettato le norme di interpretazione delle N.T.A. del P.T.C. proprio con riferimento agli impianti fotovoltaici, prevedendo il divieto di realizzazione degli impianti medesimi, fra le altre, nelle aree classificate come “varchi fluviali” (e ciò in quanto tali aree sarebbero in sostanza corrispondenti ad ambiti di tutela integrale previsti dal P.P.A.R., aree non idonee anche ai sensi delle c.d. Linee guida regionali adottate nel 2010 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003);
- pertanto, in base a tali disposizioni certamente di natura urbanistica (visto che il P.R.G. deve essere adeguato tanto al P.P.A.R. che al P.T.C.) e non impugnate da CH, si è inverata la condizione preclusiva all’utilizzo della P.A.S. di cui al prefato art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 190/2024 (non compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici approvati).
Il provvedimento del 13 giugno 2025 è dunque legittimo, avendo solo escluso che il progetto potesse essere autorizzato con la P.A.S. Da ciò consegue che l’ulteriore motivazione contenuta nel diniego di riesame del 4 settembre 2025 è comunque assorbita da quella del provvedimento di diniego.
6.4. Da questo discende l’impossibilità per il Tribunale di esaminare le censure che attengono all’asserita compatibilità dell’impianto con la pianificazione urbanistica, paesaggistico-ambientale e con il P.A.I., visto che le relative questioni dovranno essere esaminate dalla conferenza di servizi che, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024, la competente Provincia di Macerata dovrà convocare in caso di riproposizione della domanda da parte di CH. Sotto questo profilo, dunque, si tratta di poteri amministrativi non ancora esercitati, rispetto ai quali vige il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a.
A titolo meramente collaborativo, e in relazione ad alcuni dei suddetti profili emergenti dal provvedimento del 13 giugno 2025, il Collegio ritiene comunque di segnalare le sentenze del Tribunale n. 394/2022 (§ 7.2.2., relativamente al vincolo di cui all’art. 23.10- bis delle N.T.A. del P.T.C. di Macerata) e n. 238/2026 (relativamente all’interpretazione degli artt. 7 e 9 delle N.T.A. del P.A.I.).
Di nessun rilievo ai fini della presente decisione sono invece le vicende successive di cui la difesa comunale ha dato conto con il deposito documentale del 12 febbraio 2026, visto che la legittimità di un provvedimento deve essere valutata alla luce dello stato di fatto e di diritto esistenti all’epoca della sua adozione.
7. In conclusione, il ricorso va respinto.
In ragione di quanto detto al precedente § 6.1., le spese del giudizio si possono tuttavia compensare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
OM IO, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM IO | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO