Articolo 3 della Legge 9 ottobre 1997, n. 360
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28 ottobre 1997
Art. 3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 110 milioni nell'anno 1997 e in lire 55 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1997