CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3510/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T9DIPPN00101-2025 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4508/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa, in unione ed anche disgiuntamente fra di loro dall' Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2.
Contro l' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Controlli.
Avverso l' Intimazione di Pagamento N. T9DIPPN00101/2025 ex art. 29, comma 1, lett. a), Dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, notificato in data 28.4.2025 .
Detto provvedimento seguiva la decisione emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano del 19/03/2025, sentenza n. 1300/17/25, conseguente all'avviso di accertamento n. T9D03R400730-24 per l'anno 2017.
La Direzione Provinciale II di Milano, per l'effetto, richiedeva le imposte, gli interessi e le sanzioni in base a quanto deciso nella sentenza suindicata.
L'Agenzia così intimava alla contribuente, odierna ricorrente:
Imposte 65.896,00;
Sanzioni 222.398,67
Interessi fino alla data del 28/04/2025 18.775,85
Spese di notifica dell'atto di Intimazione 8,75per complessivi € 307.079,27.
Eccepisce: Violazione delle disposizioni sul calcolo degli interessi. L'intimazione di pagamento impugnata e notificata alla odierna ricorrente è affetta da illiceità formale nella determinazione degli interessi ritenuti dovuti. Più in particolare, si osserva come l'atto de quo sia privo di qualsivoglia dettaglio del calcolo degli interessi, indicati genericamente e globalmente nell'importo di € 18.775,85 senza tuttavia fornire: la base di calcolo (l'ammontare dell'imposta soggetta a interessi) - il periodo esatto di applicazione dei tassi (2,75% fino al 30/09/2009 e 4% dal 01/10/2009 al 28/04/2025); - la metodologia di computo degli interessi stessi
(giorni solari/anno commerciale, capitalizzazione semplice/composta).
L'atto impugnato, inoltre, omette qualsivoglia quantificazione degli interessi giornalieri successivi al
28/04/2025, pur menzionando l'obbligo di aggiungere determinati interessi giornalieri (€ 7,22147/giorno) senza tuttavia specificarne l'importo totale aggiornato alla data di notifica, né fornendo il codice tributo per inserirlo nel modello F24.
Conclude di accogliere il ricorso, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o della Intimazione impugnata, con condanna di controparte alle spese di giudizio dichiarandosi gli scriventi procuratori antistatari.
La DP II di Milano ritualmente costituitasi resiste alle censure della ricorrente, con controdeduzioni precisa che la stessa ha contestato infondatamente solo il calcolo degli interessi.
Ciò posto rileva , contrariamente a quanto strumentalmente affermato dalla ricorrente, l'intimazione impugnata reca precise indicazioni circa il calcolo degli interessi richiesti. Infatti, a pag. 2 dell'intimazione è stato espressamente indicato che, ai sensi dell'art. 20 DPR 602/1973, sono stati applicati gli interessi del
4% a partire dal giorno successivo a quello di scadenza ordinaria del pagamento dell'imposta e fino alla data di notificazione dell'intimazione.
A ciò si aggiunga che la data a partire dalla quale sono iniziati a decorrere i predetti interessi è specificata nel “prospetto di rideterminazione degli importi dovuti”, notificato assieme all'intimazione stessa, quale allegato della stessa, ma strumentalmente non depositato da parte avversa (ALL. 4) ed in cui è espressamente indicato che gli interessi relativi all'IVA dovuta per l'anno d'imposta 2017, sono iniziati a decorrere dal 17/03/2018. In ultimo, sempre a pag. 2 dell'intimazione è riportata la seguente tabella con l'indicazione dell'imposta su cui sono stati calcolati gli interessi di cui all'art. 20 del D.p.r. n. 602/73, vale a dire € 65.896,00 e l'ulteriore specificazione degli interessi da aggiungere per ogni giorno successivo a quello di notifica dell'avviso di intimazione e fino alla data dell'effettivo pagamento, non quantificabili aprioristicamente in quanto da calcolarsi solo eventualmente in caso di omesso pagamento da parte dell'intimato e sino alla data dell'effettivo pagamento medesimo.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna pubblica udienza è presento solo la rappresentante dell'ufficio che si riporta ai propri atti insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Il ricorso non risulta fondato e come tale va rigettato.
L'Intimazione risulta puntualmente motivata.
Le somme iscritte riguardano l'esecuzione e la riscossione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Milano del 19/03/2025, sentenza n. 1300/17/25, conseguente all'avviso di accertamento n. T9D03R400730-24 per l'anno 2017.
Si osserva che la ricorrente non ha contestato ne l'imposta ne le sanzioni, legittimamente pretese e non contestate .
Risulta infondata e priva di pregio la censura relativa al mancato calcolo degli interessi.
La stessa risulta generica e pretestuosa, non vengono contestati errori di calcolo.
Contrariamente a quanto contestato dalla ricorrente il calcolo degli interessi è espressamente indicato nonché il tasso di interesse praticato come determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Infatti, a pag. 2 dell'intimazione , atto ricevuto dalla ricorrente non prodotto dalla stessa, è stato espressamente indicato che, ai sensi dell'art. 20 DPR 602/1973, sono stati applicati gli interessi del 4% a partire dal giorno successivo a quello di scadenza ordinaria del pagamento dell'imposta e fino alla data di notificazione dell'intimazione. A ciò si aggiunga che la data a partire dalla quale sono iniziati a decorrere i predetti interessi è specificata nel “prospetto di rideterminazione degli importi dovuti”, notificato assieme all'intimazione stessa, quale allegato della stessa, ma strumentalmente non depositato da parte avversa (all . 4 versato dalla parte resistente) ed in cui è espressamente indicato che gli interessi relativi all'IVA dovuta per l'anno d'imposta 2017, sono iniziati a decorrere dal 17/03/2018, l'ulteriore specificazione degli interessi da aggiungere per ogni giorno successivo a quello di notifica dell'avviso di intimazione e fino alla data dell'effettivo pagamento, non quantificabili aprioristicamente in quanto da calcolarsi solo eventualmente in caso di omesso pagamento da parte dell'intimato e sino alla data dell'effettivo pagamento medesimo che ammontano ad euro 7,22147 giornalieri.
Alla luce di quanto sopra, come avvertito, il ricorso risulta infondato va rigettato.
Segue la condanna a carico della società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.500,00 in favore della DP II di Milano.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.500,00.
Milano, lì 02 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
IC AL IO OL
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3510/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. T9DIPPN00101-2025 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4508/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la società Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa, in unione ed anche disgiuntamente fra di loro dall' Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2.
Contro l' Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano – Ufficio Controlli.
Avverso l' Intimazione di Pagamento N. T9DIPPN00101/2025 ex art. 29, comma 1, lett. a), Dl n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, notificato in data 28.4.2025 .
Detto provvedimento seguiva la decisione emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano del 19/03/2025, sentenza n. 1300/17/25, conseguente all'avviso di accertamento n. T9D03R400730-24 per l'anno 2017.
La Direzione Provinciale II di Milano, per l'effetto, richiedeva le imposte, gli interessi e le sanzioni in base a quanto deciso nella sentenza suindicata.
L'Agenzia così intimava alla contribuente, odierna ricorrente:
Imposte 65.896,00;
Sanzioni 222.398,67
Interessi fino alla data del 28/04/2025 18.775,85
Spese di notifica dell'atto di Intimazione 8,75per complessivi € 307.079,27.
Eccepisce: Violazione delle disposizioni sul calcolo degli interessi. L'intimazione di pagamento impugnata e notificata alla odierna ricorrente è affetta da illiceità formale nella determinazione degli interessi ritenuti dovuti. Più in particolare, si osserva come l'atto de quo sia privo di qualsivoglia dettaglio del calcolo degli interessi, indicati genericamente e globalmente nell'importo di € 18.775,85 senza tuttavia fornire: la base di calcolo (l'ammontare dell'imposta soggetta a interessi) - il periodo esatto di applicazione dei tassi (2,75% fino al 30/09/2009 e 4% dal 01/10/2009 al 28/04/2025); - la metodologia di computo degli interessi stessi
(giorni solari/anno commerciale, capitalizzazione semplice/composta).
L'atto impugnato, inoltre, omette qualsivoglia quantificazione degli interessi giornalieri successivi al
28/04/2025, pur menzionando l'obbligo di aggiungere determinati interessi giornalieri (€ 7,22147/giorno) senza tuttavia specificarne l'importo totale aggiornato alla data di notifica, né fornendo il codice tributo per inserirlo nel modello F24.
Conclude di accogliere il ricorso, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o della Intimazione impugnata, con condanna di controparte alle spese di giudizio dichiarandosi gli scriventi procuratori antistatari.
La DP II di Milano ritualmente costituitasi resiste alle censure della ricorrente, con controdeduzioni precisa che la stessa ha contestato infondatamente solo il calcolo degli interessi.
Ciò posto rileva , contrariamente a quanto strumentalmente affermato dalla ricorrente, l'intimazione impugnata reca precise indicazioni circa il calcolo degli interessi richiesti. Infatti, a pag. 2 dell'intimazione è stato espressamente indicato che, ai sensi dell'art. 20 DPR 602/1973, sono stati applicati gli interessi del
4% a partire dal giorno successivo a quello di scadenza ordinaria del pagamento dell'imposta e fino alla data di notificazione dell'intimazione.
A ciò si aggiunga che la data a partire dalla quale sono iniziati a decorrere i predetti interessi è specificata nel “prospetto di rideterminazione degli importi dovuti”, notificato assieme all'intimazione stessa, quale allegato della stessa, ma strumentalmente non depositato da parte avversa (ALL. 4) ed in cui è espressamente indicato che gli interessi relativi all'IVA dovuta per l'anno d'imposta 2017, sono iniziati a decorrere dal 17/03/2018. In ultimo, sempre a pag. 2 dell'intimazione è riportata la seguente tabella con l'indicazione dell'imposta su cui sono stati calcolati gli interessi di cui all'art. 20 del D.p.r. n. 602/73, vale a dire € 65.896,00 e l'ulteriore specificazione degli interessi da aggiungere per ogni giorno successivo a quello di notifica dell'avviso di intimazione e fino alla data dell'effettivo pagamento, non quantificabili aprioristicamente in quanto da calcolarsi solo eventualmente in caso di omesso pagamento da parte dell'intimato e sino alla data dell'effettivo pagamento medesimo.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'odierna pubblica udienza è presento solo la rappresentante dell'ufficio che si riporta ai propri atti insiste per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Il ricorso non risulta fondato e come tale va rigettato.
L'Intimazione risulta puntualmente motivata.
Le somme iscritte riguardano l'esecuzione e la riscossione della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Milano del 19/03/2025, sentenza n. 1300/17/25, conseguente all'avviso di accertamento n. T9D03R400730-24 per l'anno 2017.
Si osserva che la ricorrente non ha contestato ne l'imposta ne le sanzioni, legittimamente pretese e non contestate .
Risulta infondata e priva di pregio la censura relativa al mancato calcolo degli interessi.
La stessa risulta generica e pretestuosa, non vengono contestati errori di calcolo.
Contrariamente a quanto contestato dalla ricorrente il calcolo degli interessi è espressamente indicato nonché il tasso di interesse praticato come determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Infatti, a pag. 2 dell'intimazione , atto ricevuto dalla ricorrente non prodotto dalla stessa, è stato espressamente indicato che, ai sensi dell'art. 20 DPR 602/1973, sono stati applicati gli interessi del 4% a partire dal giorno successivo a quello di scadenza ordinaria del pagamento dell'imposta e fino alla data di notificazione dell'intimazione. A ciò si aggiunga che la data a partire dalla quale sono iniziati a decorrere i predetti interessi è specificata nel “prospetto di rideterminazione degli importi dovuti”, notificato assieme all'intimazione stessa, quale allegato della stessa, ma strumentalmente non depositato da parte avversa (all . 4 versato dalla parte resistente) ed in cui è espressamente indicato che gli interessi relativi all'IVA dovuta per l'anno d'imposta 2017, sono iniziati a decorrere dal 17/03/2018, l'ulteriore specificazione degli interessi da aggiungere per ogni giorno successivo a quello di notifica dell'avviso di intimazione e fino alla data dell'effettivo pagamento, non quantificabili aprioristicamente in quanto da calcolarsi solo eventualmente in caso di omesso pagamento da parte dell'intimato e sino alla data dell'effettivo pagamento medesimo che ammontano ad euro 7,22147 giornalieri.
Alla luce di quanto sopra, come avvertito, il ricorso risulta infondato va rigettato.
Segue la condanna a carico della società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.500,00 in favore della DP II di Milano.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in Euro 2.500,00.
Milano, lì 02 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
IC AL IO OL