Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 7712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7712 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
SA LO
IR AM
UC VA
PIERANGELO RI
LO DI
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7712/2026
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 155/2026 CC 27/01/2026
SENTENZA
R.G.N. 30200/2025
AR CH nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 12/11/2024 della Corte Di Cassazione
Udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
sentite le conclusioni: del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che si è riportata alla memoria in atti chiedendo il rigetto del ricorso;
Sigillò
dell'Avvocato Antonella Coscarella, anche in sostituzione degli avvocati Greco Paolo, Tirinato Fabio, Chiodo Pietro, Mancuso Anselmo, Mazza Andrea, Nunzio e Corapi Eliana, che ha chiesto dichiararsi o rigettarsi il ricorso;
dell'Avvocato Luca Cianferoni che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore e procuratore speciale di CH AR ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 6245 del 2025 della Prima Sezione penale di questa Corte (emessa il 12 novembre 2024), con la quale è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dello stesso CH
Roma, li, 26/02/2026
4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: IR AM Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13
Firmato Da: SA LO Emesso Da: PR
QUALIFIED CA 1 Seriale:
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
AR avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 13 dicembre 2023, che aveva confermato la sua condanna per i delitti di concorso nell'omicidio premeditato di RO IG, di concorso nel tentato omicidio premeditato di AE IG e di concorso nella detenzione e nel porto di armi clandestine. 1.1. È dedotto, con un solo motivo articolato in più censure, che la Prima Sezione sarebbe incorsa in un equivoco interpretativo riguardante sia l'originario atto di impugnazione, sia, in particolare, i motivi nuovi successivamente depositati»>; motivi «afferenti, l'uno, al dolo diretto, con riferimento al tentato omicidio in danno di IG AE [....] e, l'altro, all'aggravante della premeditazione in relazione alla condotta complessivamente intesa (omicidio di IG RO e tentato omicidio di IG AE [...])». Di modo che <<gli errori percettivi/valutativi» eccepiti riguarderebbero: il tema del concorso doloso di CH AR nel tentato omicidio di AE IG, sul quale si erano appuntate le censure del ricorrente fatte valere con il primo dei motivi nuovi, riportati nella sentenza impugnata ma non valutati, laddove si era evidenziato come questi fosse rimasto estraneo al summit di organizzazione dell'agguato, sicché le espressioni utilizzate in quell'occasione da AT, che vi aveva partecipato, circa la possibilità che rimanesse colpito anche AE IG, non avrebbero potuto essere valorizzate per affermare che CH AR fosse consapevole di tale possibilità, consapevolezza del resto esclusa dalle domande che egli aveva rivolto ad altri circa l'esecuzione dell'omicidio del solo RO IG;
- il tema del dolo di premeditazione in capo a CH AR nell'omicidio di RO IG e nel tentato omicidio di AE IG, sul quale si era appuntato sia il secondo dei motivi aggiunti di ricorso sia il primo motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato Gambardella, che avevano inteso sottoporre alla Corte di legittimità la questione del dolo che aveva animato CH AR nell'offrire il suo contributo alla realizzazione dell'agguato in danno dei fratelli IG, non quella della sussistenza dell'aggravante della premeditazione;
dolo da escludere, sia nella forma diretta che nella forma eventuale, perché dalle risultanze probatorie e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal collaboratore QU, considerate "architrave portante della ricostruzione dei fatti", sarebbe emerso in modo inequivocabile che CH AR era rimasto estraneo sia alla fase ideativa che alla fase esecutiva dell'agguato (non avendo egli partecipato al summit in cui fu deliberata l'eliminazione di RO IG, né ai sopralluoghi, né al furto, alla movimentazione o all'occultamento delle armi, né al loro recupero;
non essendo stato egli presente sul luogo dell'agguato giacché impegnato nei lavori agricoli), perché i collaboratori AR, PA e OS non lo avevano
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Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
menzionano, e perché le riprese video non provavano nessun suo coinvolgimento
diretto.
2. Con requisitoria in data 17 ottobre 2025 il Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume ha concluso per il rigetto del ricorso. A tali conclusioni si è riportato, facendole proprie, il Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo con requisitoria in data 3 gennaio 2026.
3. Hanno presentato memorie, chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso straordinario proposto nell'interesse di CH AR o di rigettarlo perché infondato, con condanna alle spese per la difesa nel grado da rifondere allo Stato: - OL AS, in proprio e quale genitore dei figli minori IT, AR e IG IG, tramite l'Avv. Eliana Corapi (con scritto difensivo depositato in data 10 gennaio 2026), l'Avv. Fabio Tirinato (con scritto difensivo depositato in data 11 gennaio 2026), tramite l'Avv. Nunzio Sigillo (con scritto difensivo depositato l'11 gennaio 2026), tramite l'Avv. Sergio Lucisano (con scritti difensivi depositati in data 13 novembre 2025); - MA LE VE, tramite l'Avv. Andrea Mazza (con scritto difensivo depositato il 12 gennaio 2026); - LA LL, tramite l'Avv. Paolo Greco (con scritto difensivo depositato l'11 gennaio 2026); - AE IG, tramite l'Avv. Pietro Chiodo (con scritto difensivo depositato l'11 gennaio 2026); la Regione Calabria, tramite l'Avv. Antonella Coscarella (con scritto difensivo depositato il 23 gennaio 2026).
4. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio partecipata, avendo avanzato tempestiva richiesta il difensore del ricorrente.
5. La discussione è stata aggiornata all'odierna udienza a seguito di rinvio per omessa notifica dell'avviso di trattazione del ricorso a tutte le parti civili costituite.
Il ricorso è inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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4e69a45d54a2f21a- Firmato Da: IR AM Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13
Firmato Da: SA LO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
1. Secondo il diritto vivente «L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01)
Pertanto:
- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 01; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527-01); - l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, pur essendosene ritenuta superflua la trattazione per effetto della disamina del motivo ritenuto assorbente. Diversamente, deve essere ricondotto alla figura dell'errore di fatto l'omesso esame di un motivo quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283-01). Parimenti, l'omessa valutazione dei "motivi nuovi" - che, per essere ammissibili, devono consistere solo in una ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, nei limiti dei capi o dei punti della decisione oggetto del gravame (Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482; conf. Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821) può essere fatta valere con il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. solo quando conclami la totale omessa
Firmato Da: SA LO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: IR AM Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
valutazione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, già articolate con il ricorso principale, non già quando si traduca nell'omessa considerazione di mere deduzioni difensive.
2. Tanto premesso, i temi del «concorso doloso di CH AR nel tentato omicidio di AE IG» e del suo *dolo di premeditazione nell'omicidio di RO IG e nel tentato omicidio di AE IG» risultano essere stati esaminati nella n. 6245 del 2025, emessa dalla Prima Sezione di questa Corte in data 12 novembre 2022. 2.1. La questione dell'elemento psicologico del reato di tentato omicidio in danno di AE IG, comune ai ricorsi degli imputati AN TO AT, AN NF e CH AR (quest'ultimo articolato con il sesto motivo dell'Avvocato Cianferoni), è stata, infatti, affrontata in generale e risolta, alle pagine 12 e 13 della sentenza impugnata. Nei passaggi argomentativi ivi sviluppati la Prima sezione penale ha stimato corretta e logica la conclusione cui erano pervenuti i giudici di merito, nel senso che la condotta di tentato omicidio era stata «sorretta da dolo diretto oppure, a tutto concedere, da dolo alternativo», perché le prove raccolte, per come non illogicamente valutate, davano conto di come: «l'atteggiamento psicologico di mandanti ed esecutori coprisse - fermo restando che l'obiettivo principale dell'imboscata era IG RO-anche l'evento di centrare AE, se il piano era quello di attingere con colpi d'arma da fuoco l'autovettura sulla quale viaggiavano fianco a fianco i due fratelli, sparando contemporaneamente da posizioni varie (laterali e posteriore)».
2.2. La questione del concorso di CH ZO nella commissione dell'omicidio di RO IG e nel tentato omicidio di AE IG, sollevata con il primo motivo del ricorso dell'Avvocato Gambardella, è stata affrontata nella sentenza qui censurata alle pagine 19 e 20 e risolta nel senso che i plurimi elementi di fatto richiamati nella sentenza emessa dalla Corte di assise di appello (la partecipazione di CH AR al sopralluogo organizzato dal padre AN prima dell'agguato; la predisposizione dei mezzi agricoli per simulare un'attività lecita e consentire la fuga del padre;
le conversazioni intercettate dopo il fatto, in cui CH manifestava preoccupazione per le eventuali videoriprese effettuate dalle telecamere Cosco e per eventuali ritorsioni nei loro confronti) deponessero per una ricostruzione della responsabilità concorsuale del ricorrente *in modo nient'affatto inosservante del disposto dell'art. 110 cod. pen., individuandone lo specifico contributo materiale apportato sia in fase di organizzazione sia in fase di esecuzione dell'agguato, in presenza della coscienza e volontà del fatto criminoso da porre in essere unitamente agli altri imputati».
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Firmato Da: SA LO Emesso Da: PR
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4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: IR AM Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
2.3. La questione relativa al profilo dell'elemento psicologico di CH AR nel tentato omicidio in danno di AE IG, sollevata con il sesto motivo del ricorso per cassazione a firma dell'Avvocato Luca Cianferoni [nel senso che «Le dichiarazioni dei collaboratori QU DO e OS MM riportavano un intento omicida verso il solo IG RO, ma la Corte di assise di appello aveva ritenuto che gli esiti di danno - fori sul poggiatesta e sulla cintura di sicurezza - evidenziassero una volontà lesiva anche nei confronti del fratello AE [...] affermazione (questa) non condivisibile, perché dalla ricostruzione del fatto si poteva desumere non più che l'accettazione del rischio nei confronti del conducente dell'auto, e dunque il dolo eventuale incompatibile con il tentativo»] e con il primo dei motivi nuovi a firma dello stesso Avvocato Cianferoni [nel senso che l'insussistenza del dolo del tentato omicidio in capo a AR CH si sarebbe dovuto desumere dal fatto che «costui rimase estraneo al summit di organizzazione dell'agguato, sicché anche a valorizzare, come ha fatto la sentenza, le espressioni utilizzate in quell'occasione da AT circa la possibilità che rimanesse colpito anche AE, tale situazione non avrebbe potuto riguardare anche AR CH, che era assente in quell'occasione. La conferma della sua estraneità sarebbe provenuta anche dalla circostanza, pure valorizzata dalla Corte, secondo cui egli avrebbe chiesto informazioni agli altri imputati su tempi e modi dell'omicidio di una sola persona >>], è stata affrontata e risolta alle pagine 22 e 23 della sentenza Sez. 1, n. 6245 del 2025. Ivi si è ritenuto che, considerata l'assenza di <<doglianze attinenti alle specifiche posizioni dei due AR, risolvendosi le stesse in una piuttosto generica contestazione della direzione della volontà degli agenti verso la causazione della morte di IG AE», sul punto fosse sufficiente <<fare rinvio alla motivazione già resa, su questo peculiare aspetto della ricostruzione delle sentenze di merito, nei precedenti paragrafi 1.2 e 2. con riferimento agli analoghi motivi di ricorso di AT e di NF», posto che, in quei paragrafi, e in particolare nel paragrafo 2., si era evidenziato come tutti gli imputati fossero stati animati dal dolo, diretto o al più alternativo, compatibile con il tentativo, di cagionare anche la morte di AE IG, che viaggiava sulla stessa autovettura del fratello RO, tanto essendo comprovato dalla circostanza che costoro <<previdero esplicitamente che agire insieme in numero di tre o quattro con la disponibilità di diverse armi da fuoco da azionare contestualmente contro due persone sedute fisicamente vicine tra loro in un autoveicolo in movimento non avrebbe consentito di dirigere con chirurgica precisione i colpi contro uno solo di essi. Ciò nonostante, essi non si limitarono semplicemente ad accettare il rischio di cagionare entrambi gli eventi, bensì scelsero di agire volendo indifferentemente entrambi gli eventi causalmente ricollegabili alla loro condotta cosciente e volontaria, senza assumere alcuna particolare precauzione o attenzione al
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Firmato Da: SA LO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: IR AM Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
riguardo, ma anzi deliberando di procedere in modo da raggiungere l'obiettivo esattamente a costo di cagionare entrambi gli eventi» (cfr. pag. 16 della sentenza censurata).
2.4. La questione dell'aggravante della premeditazione è stata affrontata e risolta nella sentenza impugnata, in generale, alle pagine 14 e 15, laddove si è riconosciuto come le sentenze di merito avessero fatto buon governo dei principi di diritto in materia (alla stregua dei quali l'aggravante suddetta è configurabile a condizione che sussistano l'elemento cronologico, ossia quello della deliberazione del delitto in un arco di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa, e quello ideologico, che consiste nel perdurare nell'animo del soggetto, senza soluzione di continuità fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile) <<richiamando in modo appropriato le circostanze del fatto: la deliberazione dell'omicidio in ambito di criminalità organizzata, la sua preparazione con sopralluoghi e con il procacciamento di armi e mezzi, il movente, la predisposizione dell'agguato in un momento e in un luogo favorevoli», e, con peculiare riguardo, alla posizione di CH ZO, in risposta all'ottavo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Cianferoni [nel senso che «Non potesse ravvisarsi la premeditazione in capo a AR CH, in quanto egli non aveva partecipato né al fatto, né a sopralluoghi o riunioni precedenti all'agguato, sicché non poteva ritenersi per lui se non il dolo eventuale, incompatibile con la premeditazione>] e al secondo motivo nuovo, alle pagine 23 e 24. Nei passaggi motivazionali ivi sviluppati si legge, infatti, che «la frase rivolta da AR CH a QU "Ma quando lo ammazzate?">>, lungi dall'esprimere la sua inconsapevolezza circa tempi e modalità dell'agguato, costituisse «semmai la prova della piena cognizione, da parte di AR CH, del progetto criminoso omicidiario e conseguentemente della sua persistente adesione ad esso, vieppiù avvalorata dal fatto che egli, secondo la attendibile ricostruzione delle sentenze di condanna, aveva partecipato sin dalla fase preventiva della preparazione del delitto e fino al giorno ultimo della sua esecuzione. Sotto questo profilo, proprio la circostanza, enfatizzata da AR nella sua richiesta di spiegazioni, che la esecuzione del progetto abbia richiesto del tempo dimostra, unitamente al fatto che egli abbia apportato un concreto contributo materiale, che la vicenda si connotasse per caratteristiche - quali il meticoloso studio del piano delittuoso, la preordinazione dei mezzi, la paziente attesa della occasione propizia, l'escogitazione di accorgimenti atti a fuorviare le indagini e ad assicurare l'impunita ai colpevoli tali da rendere pienamente conoscibile l'altrui premeditazione, condivisa in concreto dal ricorrente per il tramite di atti fattivamente agevolativi della esecuzione del piano».
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Firmato Da: SA LO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a-Firmato Da: IR AM Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
3. Stando ai criteri direttivi sopra richiamati e al tenore dei riportati passaggi motivazionali della sentenza oggetto di ricorso straordinario, nessuna delle censure con esso articolate è qualificabile come errore di fatto deducibile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
3.1. Sul tema del concorso di CH AR nel tentato omicidio di AE IG (dedotto, come anticipato, con il sesto motivo del ricorso principale a firma dell'Avvocato Cianferoni e con il primo dei motivi nuovi), la sentenza n. 6245 del 2025 si è, invero, espressamente pronunciata. Questo risulta dall'affermazione con la quale, rilevata la genericità dei rilievi al riguardo (cfr. punto 2.3 che precede), la Prima Sezione penale ha ritenuto sufficiente motivare sul punto mediante il richiamo alle argomentazioni già sviluppate con riferimento alle posizioni dei coimputati AT e NF nei punti 1.2. e 2 della stessa sentenza, con le quali si era evidenziato come la prova della sussistenza in capo a tutti gli imputati del dolo di omicidio, anche in danno di AE IG, si dovesse desumere, al di là della loro partecipazione al summit in cui era stato deciso di uccidere RO IG anche a costo di uccidere il fratello AE, dalle circostanze che costoro avessero meticolosamente preparato l'agguato, effettuando più sopralluoghi nel posto dove era atteso il passaggio di RO IG, prevendendo «di non passare all'azione in presenza di determinati familiari di RO>> ed, invece, «mettendo in conto di agire anche in presenza di AE, circostanza questa che non era suscettibile di dissuaderli, né astrattamente né concretamente, dal procedere» (pag. 13 della sentenza n. 6245 del 2025), e organizzando di agire insieme in numero di tre o quattro con la disponibilità di diverse armi da fuoco da azionare contestualmente contro due persone sedute fisicamente vicine tra loro in un autoveicolo in movimento che non avrebbe consentito di dirigere con chirurgica precisione i colpi contro uno solo di essi» (pag. 16 della sentenza n. 6245 del 2025). Dunque, lungi dall'omettere la valutazione della questione dedotta con i motivi indicati, la sentenza impugnata, in «assenza di doglianze attinenti alle specifiche posizioni dei due AR» affermazione, questa, neppure puntualmente censurata con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., - ha ritenuto sufficiente disattenderla con il richiamo alla motivazione resa in ordine ad essa in riferimento alle posizioni di altri coimputati.
3.2. Anche sul tema della premeditazione - da parte di CH AR dei delitti di omicidio e di tentato omicidio in danno dei fratelli IG - non si rileva la denunciata preterizione delle censure ad esso riferite, articolate con l'ottavo motivo del ricorso a firma dell'Avvocato Cianferoni e con il secondo motivo nuovo. La sentenza Sezione Prima n. 6245 del 2025, dopo avere ribadito come la circostanza aggravante soggettiva della premeditazione fosse compatibile con il
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Firmato Da: SA LO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale:
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Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
dolo alternativo, riconosciuto in capo a tutti i coimputati (per le motivazione in precedenza rassegnate nella stessa sentenza), ha, oltretutto, evidenziato, con specifico riferimento alla posizione di CH AR, come la prova della sua piena cognizione del progetto criminoso omicidiario complessivamente considerato, e conseguentemente della sua persistente adesione ad esso, derivasse, secondo la attendibile ricostruzione delle sentenze di merito, dal fatto che egli avesse partecipato sia alla fase di preparazione dell'agguato sia alla fase della sua esecuzione, portando in loco i mezzi agricoli che avrebbero consentito al padre AN di allontanarsene senza destare sospetti. Donde, le circostanze che la esecuzione del progetto omicidiario avesse richiesto del tempo, il meticoloso studio del piano delittuoso, la preordinazione dei mezzi, la paziente attesa dell'occasione propizia, l'escogitazione di accorgimenti atti a fuorviare le indagini e ad assicurare l'impunità ai colpevoli, nonché il concreto contributo materiale apportatovi da CH AR, stavano a dimostrare che l'altrui premeditazione fosse stata condivisa in concreto dal ricorrente per il tramite di atti fattivamente agevolativi della esecuzione del piano» (cfr. pag. 24 della sentenza n. 6245 del 2025).
4. L'estraneità delle censure formulate al perimetro di quelle deducibili con il rimedio straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AS OL - in proprio e nella qualità di genitore dei minori IG IG, IG IT e IG AR - IG AE, VE MA LE e LL LA, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato, e anche dalla parte civile Regione Calabria, spese che devono liquidarsi in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge. In ragione della condizione di alcune delle parti del processo, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti medesime.
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Firmato Da: SA LO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili AS OL - in proprio e nella qualità di genitore dei minori IG IG, IG IT e IG AR - IG AE, VE MA LE e LL LA, ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Calabria che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
Così è deciso, 27/01/2026.
Il Consigliere estensore Irene Scordamaglia
Il Presidente
OS EZ
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Firmato Da: SA LO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 4e69a45d54a2f21a- Firmato Da: IR AM Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 7dfa7ee20f0e1a13 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d