Sentenza 6 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2002, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01 605 /02 LA COR Oggetto AZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE REVOCATORIA FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1411/00 Dott. Angelo GRIECO Presidente Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 4063 Consigliere Rep. 456 Dott. Walter CELENTANO Dott. Salvatore SALVAGO Ud.10/10/2001 Rel. Consigliere - Dott. Aniello NAPPI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASS UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia stu dal Sig. sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE 3.10 per diritti CURATELA DEL FALLIMENTO DI MARCANTONI MAURIZIO, in il 6 FEB. 2007 IL CANCELLIER. persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso l'avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, rappresentato e difeso CANCELLERIA dall'avvocato MARIA ANTONIA MARCUCCI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA vgim SOCIETA' ITALIANA CAUZIONI S.I.C. COMPAGNIA DI SpA, in persona del ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI 2001 elettivamente legale rappresentante pro tempore, 120, presso 2095 domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI l'avvocato AUGUSTO PRINCIPI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 2461/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 28/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2001 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Barlettelli, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al giudice delegato al fallimento di IO NT la Società Italiana Cauzioni s.p.a. chiese l'insinuazione tardiva nel passivo fallimentare di un credito per £. 62.583.000, vantato in via di re- ! gresso nei confronti del fallito in quanto sottoscrit- tore come coobbligato della dichiarazione IVA presenta- ta dalla Teknopolimeri SOC. coop. a r.l., garantita dalla ricorrente con una fideiussione rilasciata in fa- vore dell'ufficio IVA di Rieti, che l'aveva poi fatta valere. In seguito a opposizione del curatore, il Tribunale 2 Ilm di Rieti respinse il ricorso, ritenendo che la ricor- rente non avesse provato, come da suo onere, l'autenticità della sottoscrizione in coobbligazione del fallito. Contro la sentenza del tribunale interposero appel- in via principale la Società Italiana Cauzioni lo s.p.a., che contestò la ritenuta mancanza di prove del'autenticità della sottoscrizione del fallito, e in via incidentale e subordinata la curatela fallimentare, che dedusse la revocabilità della garanzia a norma dell'art. 64 legge fall. in quanto gratuitamente pre- stata. Con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello principale e disatteso quello incidentale, ammise al passivo fallimentare il credito della Società Italiana Cauzioni s.p.a. e compensò le spese del giudizio di primo grado. Ritennero i giudici d'appello che la prova de l'autenticità della firma del fallito NT po- tesse desumersi dal fatto che l'intera polizza era sta- ta riconosciuta valida sia dall'ufficio IVA sia dalla Società Italiana Cauzioni s.p.a. sia dalla curatela del fallimento della Teknopolimeri, mentre l'onerosità del- 3 Her la garanzia contestuale al credito garantito, che ne escludeva la revocabilità, si dovesse presumere a norma dell'art. 2901 comma 2 c.c., applicabile anche alla re- vocatoria fallimentare secondo la giurisprudenza preva- lent.e. Ricorre per cassazione la curatela fallimentare e propone tre motivi d'impugnazione, cui resiste con con- troricorso la Società Italiana Cauzioni s.p.a. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano fondato su documenti pro- dotti solo in appello la propria valutazione di auten- ticità della sottoscrizione del fallito, senza conside- rare che quei documenti erano idonei a dimostrare l'autenticità della sottoscrizione della Teknopolimeri, nor certo l'autenticità della sottoscrizione di Marcan- toni. Il motivo è infondato. I giudici d'appello hanno deciso in conformità del- la giurisprudenza secondo la quale "l'autenticità della scrittura privata proveniente da terzi, ove venga con- e ri-testata, può essere accertata con qualsiasi mezzo mane affidata al libero apprezzamento del giudice, sen- za necessità per la parte che l'abbia prodotta ed in- tenda avvalersene di ricorrere allo speciale procedi- thy mento di verificazione, concernente soltanto le scrit- ture disconosciute dalla parte alla quale sono attri- buite, con esclusione anche di quelle provenienti dal rappresentante della medesima" (Cass., sez. I, 30 mag- gio 1991, n. 6134, m. 472448, Cass., sez. III, 28 giu- gno 1994, n. 6192, m. 487236). E la ricorrente conte- sta la congruità della libera valutazione dei giudici del merito in ordine all'autenticità della sottoscri- zione del fallito NT. Tuttavia, secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di con- trollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del pro- prio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di sce- gliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la ve- ridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, libe- ramente prevalenza all'uno о all'altro dei mezzi di 5 ни prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti 27 dicembre 1997, n.dalla legge)" (Cass., sez. un., 13045, m. 511208). In particolare, "il vizio di insuffi- ciente motivazione, denunciabile con ricorso per cassa- zione ex art. 360, n. 5, c.p.c., si configura nella ipotesi di carenza di elementi, nello sviluppo logico del provvedimento, idonei a consentire la identifica- zione del criterio posto a base della decisione, ma non anche quando vi sia difformità tra il significato ed il valore attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, e le attese e deduzioni della parte al ri- guardo" (Cass., sez. L, 24 giugno 2000, n. 8629, m. 538004). E nel caso in esame i giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che il riconoscimento della va- lidità del documento da parte di tutti i soggetti che lo sottoscrissero contestualmente ☐ a IO Marcan- tori escluda ogni dubbio sulla sua autenticità.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce vio- lazione degli art. 64 e 67 legge fall. e vizio di moti- vazione della sentenza impugnata, invocando la giuri- sprudenza che ha escluso l'applicabilità dell'art. 2901 comma 2 c.c. alla revocatoria fallimentare e lamentando che i giudici d'appello abbiano omesso di prenderne in considerazione gli argomenti testuali e logici. Propo- ne, così, una questione sulla quale si è manifestato un 6 contrasto nella giurisprudenza di questa Corte. Secondo la giurisprudenza prevalente, invero, la contestualità tra prestazione della garanzia ed eroga- ziore del credito rende l'atto oneroso, perché ciascuna prestazione costituisce corrispettivo dell'altra, nel senso che non vi sarebbe erogazione del credito senza prestazione della garanzia, anche quando il garante sia soggetto diverso dal debitore. Sicché l'art. 2901 comma 2 c. c., laddove enuncia questo principio, propone una definizione, piuttosto che porre una presunzione, ed è perciò applicabile anche alla revocatoria fallimentare, in quanto il suo inciso iniziale ("agli effetti della presente norma") è riferibile "al sistema di conserva- zione della garanzia patrimoniale nel suo complesso” e, quindi, anche alla revocatoria fallimentare, che in ta- le funzione di garanzia ha una ratio comune a quella ordinaria (Cass., sez. I, 2 settembre 1996, n. 7997, m. 499426; V. anche Cass., sez. I, 20 maggio 1985, n. 3085, m. 440779). A questa giurisprudenza si è obiettato che, "quando la garanzia è prestata per un debito altrui, la conces- sione del credito va ad esclusivo vantaggio del debito- re, mentre il garante, che sopporta il sacrificio pa- trimoniale della costituzione della garanzia, può non Sicché ricevere alcuna utilità da tale operazione". кв 7 l'art. 2901 comma 2 c.c. pone una presunzione assoluta, che non è applicabile alla revocatoria fallimentare, per tre ragioni fondamentali: a) perché la norma si apre con un inciso chiara- mente indicativo dell'intento di circoscriverne l'ambi- to di applicazione alla revocatoria ordinaria;
b) perché art. 2904 C.C. fa espressamente "salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fal- limentare e penale"; c) perché l'art. 64 legge fall. dichiara senz'al- tro "privi di effetto rispetto ai creditori" gli atti a titolo gratuito, senza accordare alcuna rilevanza allo stato soggettivo della controparte, dovendo la gratuità degli atti essere considerata soltanto dalla prospetti- va di chi ha posto in essere l'atto di disposizione, mentre la revocabilità delle garanzie è specificamente recolata dall'art. 67 1. fall., che non fa alcun rife- rimento alle prestazioni di garanzia per debiti altrui e “distingue gli atti costitutivi di diritti di prela- zione a seconda che riguardino debiti contestualmente creati o siano invece diretti a garantire "debiti pree- sistenti non scaduti e scaduti", e quindi necessaria- mente non contestuali, al (solo) fine di distribuire l'onere della prova della conoscenza dello stato di in- solvenza da parte del creditore garantito, e non (come 8 l'art. 2901 c.c.) per stabilire il discrimine tra 'onerosità" e "gratuità"" (Cass., sez. I, 28 maggio " 1998, n. 5264, m. 515866). A questa interpretazione si è più di recente repli- cato: a) l'art. 2901 c.c. fissa una presunzione di onero- sità per le prestazioni di garanzia contestuali, ma non stabilisce affatto una presunzione di gratuità per le prestazioni di garanzia non contestuali, mentre l'art. 67 legge fall. prende in considerazione solo le garan- zie prestate a titolo oneroso, anche se non contestua- li, trovando disciplina nell'art. 64 legge fall. tutte le garanzie prestate a titolo gratuito;
sicché non v'è incompatibilità tra l'art. 2901 comma 2 c.c. e l'art. 67 legge fall.; b) "l'espressione "agli effetti della presente nor- ma", che precede l'enunciazione della presunzione di cui si discute, significa soltanto che la presunzione nor ha portata generale, ma si applica soltanto alla revocatoria ordinaria e lascia immutato il problema della applicabilità alla revocatoria fallimentare della disciplina dettata per la revocatoria ordinaria", men- tre l'art. 2904 c.c. ("sono salve le disposizioni sul- l'azione revocatoria in materia fallimentare ."), di- mostra "la sostanziale unitarietà dell'azione revocato- ria", poiché il richiamo alla disciplina della revoca- toria fallimentare "non avrebbe senso se si trattasse di un istituto affatto diverso" c) considerando onerose le garanzie prestate conte- stualmente all'erogazione del credito, l'art. 2901 com- ma 2 c.c. si pone nella prospettiva del garantito, an- ziché in quella del garante, e risulta, così, del tutto coerente con l'art. 67, 1 comma, n. 4, legge fall. lad- dove prevede la revocabilità delle ipoteche giudiziali iscritte nell'anno anteriore alla dichiarazione di fal- limento, pur mancando del tutto in questo caso un atto di disposizione da parte del debitore, che subisce l'iniziativa del creditore. Si è perciò ribadito che "il principio dettato dal- l'art. 2901 secondo comma c.c. in tema di azione revo- catoria ordinaria (in forza del quale la prestazione di garanzie reali, anche per debiti altrui, è considerata "atto a titolo oneroso" se contestuale alla nascita credito garantito) trova applicazione anche alla revo- catoria fallimentare, stante l'identità della natura e del fondamento giuridico delle due azioni" (Cass., sez. I, 7 giugno 1999, n. 5562, m. 527130). E questa inter- pretazione deve ritenersi sia quella più corretta. In realtà la disciplina dettata dall'art. 2901 com- ma 2 c.c. risponde a criteri di razionalità e di equità 10 che hanno una portata certamente generale, perché, nel caso della prestazione di una garanzia contestuale al debito altrui, non può certo affermarsi che il soggetto erogatore del credito riceva una prestazione gratuita, anche se il garante non veda in concreto ricompensata la sua prestazione. Come è stato esattamente rilevato, "viene in gioco, quindi, non solo la posizione del ter- zo concedente la garanzia, ma anche quella del benefi- ciario della garanzia stessa, in una valutazione compa- rativa e bilanciata che porta ad escludere la gratuità quando la garanzia costituisca la "condicio sine qua non" dell'operazione creditizia”, perché "la garanzia, che nella sua fase attuativa individua una situazione di sussidiarietà, quando non di accessorietà, del cre- dito, nella fase costitutiva può integrare un presuppo- sto dell'operazione di credito, nel senso che l'opera- zione stessa non vi sarebbe stata se non vi fosse la garanzia" (Cass., sez. I, 5 dicembre 1992, n. 12948, m. 479914). Non sarebbe né ragionevole né equo, pertanto, privare il creditore di una garanzia senza la quale non avrebbe affatto erogato il credito, rendendola ineffi- cace in nome di un'eventuale gratuità che non lo coin- volge, posto che egli è del tutto estraneo e indiffe- rente al rapporto tra garante e garantito. E queste considerazioni valgono per la revocatoria ordinaria co- 11 me per la revocatoria fallimentare, i cui effetti per il creditore garantito sarebbero i medesimi. Anche questo motivo del ricorso deve essere, per- tanto, rigettato.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce viola- zione dell'art. 91 c.p.c., sostenendo che le spese del giudizio di primo grado dovevano rimanere a carico del- la Società Italiana Cauzioni s.p.a., cui era imputabile la tardiva produzione solo nel giudizio d'appello dei documenti posti a fondamento della decisione impugnata;
e Rileva che, comunque, senza uno specifico motivo d'impugnazione, la corte d'appello non avrebbe potuto modificare la statuizione sulle spese adottata dal giu- dice di primo grado. Il motivo è manifestamente infondato, perché il ri- baltamento nel merito della decisione di primo grado comportava inevitabilmente una diversa regolamentazione delle spese, mentre, come si desume dal controricorso, la polizza posta a fondamento della domanda era stata tempestivamente depositata sin dal giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese in favore della resistente, ch liquidandole quanto agli onorari in £.
5.000.0000 quan- 12 to alle spese in £...179.300 Così deciso in Roma, il 1 mera di consiglio della prima nsigliere Il Consigliere estensore Aniello Nappi фи CANCELLERIA FEB. 2002 IN DEPOSITATA - 6 IL CANCELLIERE __ ggi, IA Di Nuzzo O Ӓ блого RG. 1411/00 0 ottobre 2001, nella ca- Sezione civile. Il Presidente Angelo Grieco ele IL CANCELLIERE Di Nuzzo aria Lasie 109T 129,11 4EST 41,32 TOT. 170,431из AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 7-8.MARS 2002 Registrato in data alg 1.3 2... versate € /63 43 · p. 1 Dirigente Aroa Servizi (Dott.ssa IA Grazia DIFPO (euro rdiziar Responsabile Servizio A (Dr. M. RACCIOHIM) F F U 26 M 2 0 0 O LE BITE BL 13