Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 168
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Operazioni oggettivamente inesistenti

    La Corte ha ritenuto che l'onere della prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni grava sull'Amministrazione finanziaria e può essere assolto tramite presunzioni semplici, ma in questo caso le società hanno fornito documentazione copiosa (DDT, contratti, visure vettori e clienti, visure PRA mezzi) che attesta l'effettiva esistenza delle operazioni, smentendo la prospettazione dell'Agenzia. La Corte ha inoltre chiarito che la contestazione dell'Agenzia tendeva a rendere oggettivo ciò che era soggettivo (operazioni svolte da soggetti diversi), configurando una contestazione diversa da quella posta a base degli atti impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 168
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 168
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo