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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 24/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ORESTE MARIO, Presidente
PONTE DAVIDE, RE
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 481/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1129/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306T203776 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306T203776 IVA-ALTRO 2017
- sull'appello n. 482/2025 depositato il 12/06/2025 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1132/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306T203776 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gli appelli in esame l'agenzia odierna parte appellante del giudizio impugnava le sentenze di cui in epigrafe, di accoglimento degli originari gravami. Questi ultimi erano stati proposti dalle società odierne appellate avverso gli avvisi di accertamento in materia di IVA, anno d'imposta 2017, per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
All'esito del giudizio di prime cure, gli atti venivano annullati l'Agenzia delle Entrate contesta di avere posto in essere operazioni “oggettivamente” inesistenti, e non “soggettivamente, quindi non contesta una fittizia interposizione, ma l'inesistenza oggettiva di tutte le operazioni contestate, e dunque avrebbe dovuto fornire di ciò adeguata dimostrazione, a fronte della documentazione allegata da controparte.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, l'agenzia appellante contestava le argomentazioni delle sentenze impugnate, richiamando precedenti favorevoli, gli elementi indiziari posti a base degli accertamenti e le difese contro i vizi non esaminati dal giudice di prime cure.
Le parti private appellate si costituivano in giudizio in entrambi i gravami, chiedendo il rigetto degli appelli e riproponendo in subordine le censure non esaminate.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 le cause passavano in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va confermata la riunione dei gravami, sussistendone i presupposti di connessione sia soggettiva (analogia della posizione delle parti coinvolte) che oggettiva (identità della fattispecie contenziosa).
2. Gli appelli sono infondati a fronte della correttezza delle conclusioni raggiunte dalle pronunce impugnate.
3. In linea generale, va ribadito che, in materia di accertamento IVA, IRES e IRAP, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici. Spetta al contribuente, per ottenere la detrazione dell'IVA e la deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura o mediante la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento (cfr. ad es. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13/11/2025, n.
30028).
3.1 Quindi, se per un verso l'onere della prova gravante sugli uffici finanziari (in ordine all'inesistenza delle operazioni fatturate) può ritenersi assolto qualora questi forniscano attendibili indizi, connotati dagli elementi della gravità, precisione e concordanza, idonei giuridicamente a integrare una presunzione semplice ex art. 2729 c.c., per un altro verso, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate
4. Nella specie, se da un canto gli Uffici hanno descritto gli elementi generici che hanno portato a ritenere una società come una mera “cartiera”, quali l'assenza di dipendenti, la sede apparentemente non operativa (circostanza, a dire il vero, riscontrata diversi anni dopo l'accertamento), i costi esigui per l'anno
2017, l'assenza di documentazione circa l'acquisto dei beni che sarebbero stati rivenduti solo apparentemente, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte dell'amministratore, da un altro canto le società hanno prodotto una copiosa e rilevante documentazione attestante l'oggettiva esistenza delle operazioni e delle connesse transazioni contestate”, ben oltre le fatture e le scritture contabili, quali: i DDT attestanti la consegna della merce presso i clienti e la loro pesatura, i contratti di acquisto della merce, la documentazione contabile, le visure camerali relative ai vettori delle merci, le visure camerali dei clienti finali, le visure al pra dei mezzi.
4.1 Tali elementi, oltre a fornire prova dell'esistenza oggettiva delle operazioni, smentiscono anche la prospettazione appellante circa l'oggettiva inesistenza;
infatti, il ragionamento posto a base delle contestazioni cerca di rendere oggettivo ciò che è soggettivo, cioè il fatto che le operazioni son state svolte da soggetti diversi. Ma ciò costituisce una contestazione diversa da quella posta a base degli atti impugnati in prime cure.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono gli appelli riuniti vanno pertanto respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge gli appelli riuniti conferma le sentenze appellate. Spese compensate.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ORESTE MARIO, Presidente
PONTE DAVIDE, RE
LAURENZANA DOMENICA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 481/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1129/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306T203776 IVA-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306T203776 IVA-ALTRO 2017
- sull'appello n. 482/2025 depositato il 12/06/2025 proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_2 Srl - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1132/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL306T203776 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti.
Resistente/Appellato: insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gli appelli in esame l'agenzia odierna parte appellante del giudizio impugnava le sentenze di cui in epigrafe, di accoglimento degli originari gravami. Questi ultimi erano stati proposti dalle società odierne appellate avverso gli avvisi di accertamento in materia di IVA, anno d'imposta 2017, per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti.
All'esito del giudizio di prime cure, gli atti venivano annullati l'Agenzia delle Entrate contesta di avere posto in essere operazioni “oggettivamente” inesistenti, e non “soggettivamente, quindi non contesta una fittizia interposizione, ma l'inesistenza oggettiva di tutte le operazioni contestate, e dunque avrebbe dovuto fornire di ciò adeguata dimostrazione, a fronte della documentazione allegata da controparte.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, l'agenzia appellante contestava le argomentazioni delle sentenze impugnate, richiamando precedenti favorevoli, gli elementi indiziari posti a base degli accertamenti e le difese contro i vizi non esaminati dal giudice di prime cure.
Le parti private appellate si costituivano in giudizio in entrambi i gravami, chiedendo il rigetto degli appelli e riproponendo in subordine le censure non esaminate.
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2026 le cause passavano in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va confermata la riunione dei gravami, sussistendone i presupposti di connessione sia soggettiva (analogia della posizione delle parti coinvolte) che oggettiva (identità della fattispecie contenziosa).
2. Gli appelli sono infondati a fronte della correttezza delle conclusioni raggiunte dalle pronunce impugnate.
3. In linea generale, va ribadito che, in materia di accertamento IVA, IRES e IRAP, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici. Spetta al contribuente, per ottenere la detrazione dell'IVA e la deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura o mediante la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento (cfr. ad es. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 13/11/2025, n.
30028).
3.1 Quindi, se per un verso l'onere della prova gravante sugli uffici finanziari (in ordine all'inesistenza delle operazioni fatturate) può ritenersi assolto qualora questi forniscano attendibili indizi, connotati dagli elementi della gravità, precisione e concordanza, idonei giuridicamente a integrare una presunzione semplice ex art. 2729 c.c., per un altro verso, grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate
4. Nella specie, se da un canto gli Uffici hanno descritto gli elementi generici che hanno portato a ritenere una società come una mera “cartiera”, quali l'assenza di dipendenti, la sede apparentemente non operativa (circostanza, a dire il vero, riscontrata diversi anni dopo l'accertamento), i costi esigui per l'anno
2017, l'assenza di documentazione circa l'acquisto dei beni che sarebbero stati rivenduti solo apparentemente, lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte dell'amministratore, da un altro canto le società hanno prodotto una copiosa e rilevante documentazione attestante l'oggettiva esistenza delle operazioni e delle connesse transazioni contestate”, ben oltre le fatture e le scritture contabili, quali: i DDT attestanti la consegna della merce presso i clienti e la loro pesatura, i contratti di acquisto della merce, la documentazione contabile, le visure camerali relative ai vettori delle merci, le visure camerali dei clienti finali, le visure al pra dei mezzi.
4.1 Tali elementi, oltre a fornire prova dell'esistenza oggettiva delle operazioni, smentiscono anche la prospettazione appellante circa l'oggettiva inesistenza;
infatti, il ragionamento posto a base delle contestazioni cerca di rendere oggettivo ciò che è soggettivo, cioè il fatto che le operazioni son state svolte da soggetti diversi. Ma ciò costituisce una contestazione diversa da quella posta a base degli atti impugnati in prime cure.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono gli appelli riuniti vanno pertanto respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge gli appelli riuniti conferma le sentenze appellate. Spese compensate.