Sentenza 25 settembre 2013
Massime • 1
La circostanza aggravante prevista dall'art. 609-ter, comma primo, n. 1, cod. pen., prevedendo l'aumento di un quinto della pena prevista dall'art. 609-bis cod. pen., non può essere considerata come circostanza ad effetto speciale e, conseguentemente, di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo della prescrizione.
Commentari • 6
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Cass., Sez. VI, sent. 7 novembre 2019 (dep. 27 dicembre 2019), n. 52011, Pres. Tronci, Est. Amoroso 1. Con la sentenza che qui si segnala, la sesta Sezione penale della Cassazione si è pronunciata sull'annosa questione della disciplina normativa applicabile al concorso omogeneo tra circostanze c.d. “indipendenti” e circostanze ad effetto speciale. In estrema sintesi, nel rigettare i ricorsi dinanzi ad essa proposti, la Suprema Corte, discostandosi dall'orientamento di legittimità finora dominante, ha affermato che “in tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica …
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Cass., Sez. VI, sent. 7 novembre 2019 (dep. 27 dicembre 2019), n. 52011, Pres. Tronci, Est. Amoroso 1. Con la sentenza che qui si segnala, la sesta Sezione penale della Cassazione si è pronunciata sull'annosa questione della disciplina normativa applicabile al concorso omogeneo tra circostanze c.d. “indipendenti” e circostanze ad effetto speciale. In estrema sintesi, nel rigettare i ricorsi dinanzi ad essa proposti, la Suprema Corte, discostandosi dall'orientamento di legittimità finora dominante, ha affermato che “in tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica …
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Cass., Sez. VI, sent. 7 novembre 2019 (dep. 27 dicembre 2019), n. 52011, Pres. Tronci, Est. Amoroso Cass. 52011/2019 1. Con la sentenza che qui si segnala, la sesta Sezione penale della Cassazione si è pronunciata sull'annosa questione della disciplina normativa applicabile al concorso omogeneo tra circostanze c.d. “indipendenti” e circostanze ad effetto speciale. In estrema sintesi, nel rigettare i ricorsi dinanzi ad essa proposti, la Suprema Corte, discostandosi dall'orientamento di legittimità finora dominante, ha affermato che “in tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto …
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Cass., Sez. VI, sent. 7 novembre 2019 (dep. 27 dicembre 2019), n. 52011, Pres. Tronci, Est. Amoroso Cass. 52011/2019 1. Con la sentenza che qui si segnala, la sesta Sezione penale della Cassazione si è pronunciata sull'annosa questione della disciplina normativa applicabile al concorso omogeneo tra circostanze c.d. “indipendenti” e circostanze ad effetto speciale. In estrema sintesi, nel rigettare i ricorsi dinanzi ad essa proposti, la Suprema Corte, discostandosi dall'orientamento di legittimità finora dominante, ha affermato che “in tema di circostanze aggravanti, il principio di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., secondo cui in caso di concorso tra circostanze ad effetto …
Leggi di più… - 5. Circostanze "indipendenti" con variazione edittale di pena nonAlessandro Melchionda · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su “visualizza allegato”. 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione hanno preso posizione su di un quesito che era stato sollevato dalla Terza Sezione Penale[1] e, in conformità con l'opinione espressa in udienza dello stesso Procuratore generale, hanno formulato il seguente principio di diritto: «ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui all'art. 609-ter, primo comma, cod. pen.), non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/09/2013, n. 41487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41487 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 25/09/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2849
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - N. 25460/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.N.L. , n. a (omesso) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 04/10/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione quanto ai capi b) e c) con eliminazione della relativa pena e rigetto nel resto;
udite le conclusioni del Difensore di parte civile, Avv. Costa P., che ha chiesto l'inammissibilità riportandosi alle conclusioni scritte;
udite le conclusioni del Difensore dell'imputato, Avv. Franosa P., che si è riportato ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 04/10/2012 la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova di condanna di D.N.L. per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art.609 bis c.p., commi 1 e 2, art. 609 ter c.p., commi 1 e 2 commesso dall'inverno del XXXX al giorno di Pasqua del XXXX, ha aumentato la pena irrogata sino ad anni nove di reclusione.
2. Ha presentato ricorso l'imputato tramite il proprio difensore. Con un primo motivo lamenta la mancata declaratoria di prescrizione per i reati contestati ai capi b) e c) dell'imputazione lamentando che la Corte territoriale l'abbia negata sulla base della natura di circostanza ad effetto speciale della aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n.
1. Infatti, essendo, al contrario, tale circostanza di natura semplice, il termine sarebbe quello di anni dieci prolungato ad anni dodici e mesi sei per effetto dell'interruzione con conseguente prescrizione di entrambi i reati ancor prima del primo atto interruttivo rappresentato dall'invito a rendere interrogatorio in data 10/03/2010. Lamenta anche la motivazione posta a base del diniego dell'attenuante di cui all'art.609 bis c.p., comma 3 posto che, contrariamente a quanto osservato dalla Corte, fra i criteri per valutarne la concedibilità si deve tenere conto anche di quelli elencati dall'art. 133 c.p. e, dunque, nella specie, della non particolare gravità dei fatti. Con un secondo motivo si duole della mancata assunzione di prova decisiva rappresentata dalla mancata perizia sulla persona offesa, posto che la stessa ha deciso di raccontare i fatti occorsile a distanza di dieci anni dalla loro presunta consumazione ed all'esito di un percorso terapeutico intrapreso con la dr.ssa L. ; di qui la necessità, atteso che è mancato l'incidente probatorio, di valutare se il procedimento ricostruttivo sia attendibile o comunque non inquinato dal trascorrere del tempo.
Con un terzo motivo lamenta che la sentenza impugnata ha pedissequamente richiamato le argomentazioni della sentenza di primo grado senza prendere posizione sulle specifiche censure dedotte con l'atto di appello, in particolare anzitutto con riferimento alla già censurata carenza di motivazione in ordine alla scarsa attendibilità dei testi L. , P. e Pa. (in particolare la teste L. ,
in realtà da considerare consulente tecnico, non avrebbe chiarito i processi mentali ricostruttivi della persona offesa ne' il protocollo a tal fine utilizzato); ne', con riguardo alla deposizione della persona offesa, è stata presa posizione in ordine alle censure circa il lasso di tempo trascorso tra i fatti e le dichiarazioni rese e l'indeterminatezza degli episodi riferiti o è stata data adeguata motivazione in ordine all'esistenza di riscontri alla testimonianza, essendo in realtà emersi meri indizi;
censura inoltre la contraddittorietà della motivazione resa a fronte dell'argomento in base al quale nessuno dei familiari ebbe mai ad accorgersi dei presunti abusi. La Corte avrebbe inoltre contraddittoriamente affermato da un lato che i genitori della persona offesa fossero a conoscenza dei fatti e dall'altro che a questi non ebbe ad assistere alcuno. Anche con riguardo all'episodio accaduto in (omesso) , la Corte lo ha ricostruito come accaduto in zona isolata quando invece la persona offesa ha riferito che il fatto si svolse a poca distanza da diversi altri bagnanti. Lamenta infine la motivazione assertiva con riguardo al diniego dell'attenuante di minore gravità e delle attenuanti generiche, per di più negate a persona ottantenne e assolutamente incensurata.
3. In data 10/09/2013 ha presentato memoria la persona offesa contestando i motivi avversi ed in particolare sottolineando, quanto al primo, il vaglio particolarmente approfondito della testimonianza della persona offesa da parte dei giudici e, quanto al secondo, la risposta congrua e puntuale data a tutte le argomentazioni difensive svolte con l'atto di appello. Rileva in conclusione la natura puramente fattuale delle censure dedotte con conseguente inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo è fondato quanto alla lamentata prescrizione dei reati sub b) e c) dell'imputazione.
Va ribadito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte genovese, la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 non è circostanza ad effetto speciale posto che la stessa comporta, a fronte della pena ricompresa tra i cinque e i dieci anni di reclusione di cui all'art. 609 bis c.p., una pena da sei a dodici anni di reclusione, in tal modo non operandosi l'aumento superiore ad un terzo richiesto dall'art. 63 c.p., comma 3, (cfr. Sez. 3, n. 5081 del 21/09/1999, Lanuto, Rv. 214425). A ciò consegue, pertanto, che il termine di prescrizione applicabile nella specie, considerando il più favorevole regime introdotto dalla L. n. 251 del 2005 (per il quale, ex art. 157 c.p., della predetta aggravante, in quanto ordinaria, non può tenersi conto), è pari ad anni dieci prolungabile, per effetto delle interruzioni, ad anni dodici e mesi sei ex art. 161 c.p.; di qui, dunque, l'intervenuta maturazione del termine, per i reati contestati ai capi b) e c) dell'imputazione, al più tardi, rispettivamente nelle date del 21/12/2010 (essendo il dies a quo quello dell'estate del 1998) e del 21/09/2012 (essendo il dies a quo quello della primavera del 2000). Per entrambi i reati, pertanto, la prescrizione è maturata, come esattamente invocato dal ricorrente, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello, intervenuta in data 04/10/2012, sì che, con riguardo agli stessi, in assenza di elementi che dimostrino con evidenza l'insussistenza dei fatti (vanno, in proposito, richiamate sul punto, le argomentazioni di cui al successivo paragrafo 5), si impone declaratoria di improcedibilità per estinzione.
5. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 606 c.p.p., comma 3 per la pregiudiziale ragione che nessuna perizia sulla persona offesa risulta essere stata specificamente richiesta con l'atto di appello, avendo invece l'appellante richiesto, sulla base della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni da essa rese, nuova audizione della stessa, "per meglio comprenderne l'attendibilità ed eventualmente per decidere se disporre una perizia in tal senso". In ogni caso, va chiarito che deve escludersi che possa disporsi, come, al più, a suo tempo richiesto (peraltro, come appena visto, in via solo eventuale) dall'appellante, una perizia al fine di valutare l'attendibilità della persona offesa-testimone; infatti, mentre è possibile fare ricorso ad una indagine tecnica che fornisca dati inerenti al grado di maturità psichica del teste minore vittima di abusi sessuali, per valutarne l'attitudine a testimoniare, ovvero la capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessiva, non è possibile ricorrervi invece per valutare l'attendibilità della prova, poiché tale operazione rientra nei compiti esclusivi del giudice (da ultimo, Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251662). A ciò si aggiunga che la natura decisiva della prova, quale necessario requisito per potere lamentare in questa sede il diniego della rinnovazione dell'istruzione, risulta contrastata dal contenuto della motivazione, su cui subito oltre, che la Corte territoriale ha adottato sul punto, specificamente coinvolto dalla doglianza alla base del presente motivo, dei riflessi del tempo intercorso tra fatti e denuncia degli stessi sulla attendibilità della testimone.
6. Il terzo motivo è manifestamente infondato. A fronte delle censure volte a denunciare il fatto che la motivazione della Corte non avrebbe infatti considerato, nelle dichiarazioni della persona offesa, l'elemento di inattendibilità dato dalla denuncia dei fatti a ben dieci anni circa di distanza dagli avvenimenti nonché la inconciliabilità di condotte delle quali nessuno in particolare si sarebbe accorto con la loro collocazione in un ristretto ambito spaziale, la Corte territoriale ha, in senso del tutto opposto, ricordato che, in realtà, già nell'anno XXXX (e, pertanto, nel corso del medesimo anno relativo all'ultimo fatto contestato, accaduto nel mese di aprile), a seguito di telefonata fatta a "telefono azzurro", la ragazza era stata sentita dalla Polizia Municipale nonché dalla preside della scuola da lei stessa frequentata, in entrambe le sedi raccontando delle condotte di cui era stata vittima sì che delle stesse era poi stata avvertita la madre (si veda, sul punto, pag. 3 della motivazione della sentenza di primo grado, implicitamente richiamata dalla Corte). Se a tale prima denuncia non venne dato seguito, ciò dipese, come tutt'altro che illogicamente argomentato dalla Corte, dalla volontà dei genitori che, pur posti a conoscenza dei fatti, chiesero, nell'intento di salvaguardare la tranquillità della figlia, e per quanto da loro dipendente, di non procedere oltre.
La Corte ha aggiunto che la denunciata inconciliabilità doveva poi essere esclusa sulla base del fatto che qualunque azione dell'imputato, che godeva della particolare fiducia dei genitori della ragazza, veniva interpretata come manifestazione di affetto innocente, venendo inoltre compiute le manovre più significative al di fuori di ogni controllo. Anche con riguardo all'episodio avvenuto in (omesso) la Corte ha logicamente ricordato che, pur non essendo il fatto avvenuto sulla spiaggia in presenza di numerosi bagnanti, lo stesso ebbe però luogo su vicini scogli dai quali l'imputato poteva sincerarsi che nessuno, ed in particolare i genitori, potessero osservare le manovre da lui poste in atto. Nessuna delle illogicità o contraddizioni denunciate dal ricorrente possono pertanto cogliersi in detti passaggi argomentativi, al contrario congruamente convergenti nel senso della conferma della attendibilità delle dichiarazioni rese. Sono infine inammissibili, perché finiscono per attingere profili meramente valutativi del compendio probatorio, le censure volte a sostenere la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dei riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, riscontri tratti dalla Corte, nel richiamare i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado, tra l'altro, (oltre che dalle testimonianze delle testi P. e Pa. rese proprio con riguardo alle iniziali rivelazioni fatte a "telefono azzurro") dalle testimonianze della dr.ssa L. , cui la ragazza ebbe a mostrarsi sofferente ed "arrabbiata col mondo" per gli abusi sessuali subiti, e dalle numerose lettere inviate dalla persona offesa all'amica confidente L. , rivelatrici delle morbose attenzioni subite ad opera dell'imputato.
7. La censura in ordine alla mancata concessione della attenuante del fatto di minore gravità, contenuta nel primo motivo di ricorso, è manifestamente infondata. Infatti, pur non potendosi escludere, con riguardo al reato di cui al capo a), l'applicabilità di detta attenuante alle condotte aggravate dalla età infradecennale della vittima (da ultimo, Sez, 3, n. 22036 del 10/05/2006, Celante, Rv. 234640), ai fini dell'accertamento della diminuente deve aversi riguardo, oltre che alla materialità del fatto, a tutte le modalità che hanno caratterizzato la condotta criminosa, nonché al danno arrecato alla parte lesa, anche e soprattutto in considerazione dell'età della stessa o di altre condizioni psichiche in cui versi (tra le tante, Sez. 3, n. 45604 del 13/11/2007, Mannina, Rv. 238282). Nella specie, la Corte, applicando correttamente il predetto principio, ha valorizzato le reiterate condotte dell'imputato, parente ed amico dei familiari, nonché la significativa portata dei gesti compiuti, logicamente ritenendo non rilevante, in un tale contesto, l'invocata possibilità che le violenze a sfondo sessuale possano, in astratto, pervenire a raggiungere maggiori gradi di brutalità.
È invece fondata la doglianza, contenuta nel terzo motivo di ricorso, in ordine alla mancanza di motivazione alla base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte tautologicamente enunciato la "assenza di elementi positivi valutabili favorevolmente a tal riguardo" senza rispondere in ordine alla specifica invocazione, in senso contrario, della tarda età dell'imputato e della sua incensuratezza.
8. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio quanto ai reati di cui ai capi b) e c) perché estinti per prescrizione e con rinvio quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, e, in conseguenza della affermata prescrizione, quanto alla rideterminazione della pena (determinata infatti complessivamente dal Tribunale senza individuazione dei singoli reati avvinti dal vincolo della continuazione), dovendo il ricorso essere rigettato nel resto. Va infine, sulla base della nota pervenuta dalla Procura della Repubblica di Genova del 09/09/2013 in atti, disposta la correzione dell'errore materiale consistente nella indicazione, in entrambe le sentenze di merito, della data di nascita del 9/12/1933 dell'imputato, essendo invece quest'ultimo nato il [...].
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di cui ai capi b) e c) sono estinti per prescrizione. Annulla con rinvio, per la concedibilità delle attenuanti generiche e per la determinazione dell'entità della pena, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova. Ordina la correzione dell'epigrafe delle sentenze dei giudici di merito nel senso che ove è scritto "D.N.L. , nato il
(omesso) ", si legga "... nato il (omesso) ".
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2013