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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/10/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
(Segue verbale d'udienza del 31 ottobre 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Oana Andreea Mecles, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 31 ottobre 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6380 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di Parte_1 posta elettronica certificata dell'avv. Patrizio Rovelli, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato in nella via Pirastu, n. 2, presso la propria sede, rappresentato CP_1
e difeso dalla funzionaria delegata, dott.ssa Francesca Farci, come da delega di rappresentanza in giudizio allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 luglio 2018, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , Controparte_1 in opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 245 prot. n. 25778 del 15 giugno
2018, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di Euro 6.000,00, a
1 (Segue verbale d'udienza del 31 ottobre 2025)
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre a spese postali, in riferimento alla violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-ter del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in l. 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d. lgs.
14 settembre 2015 n. 151, per aver, nella qualità di titolare di omonima impresa individuale operante nel settore edile e, dunque, di datore di lavoro, impiegato, nella giornata del 2 ottobre 2015, due lavoratori ( nato il Controparte_2
4/03/1968 a e nato il [...] a [...] CP_1 CP_3 senza aver comunicato, entro le ore 24:00 del giorno precedente, l'instaurazione del rapporto di lavoro, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato o, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione nei limiti del minimo edittale.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
, contestando il fondamento dei motivi di opposizione e chiedendone il
[...] rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per testi e libero interrogatorio delle parti.
***
1. L'opposizione è affidata ai seguenti motivi.
1.1. Col primo motivo, si invoca l'esimente della forza maggiore o l'assunzione per forza maggiore, in quanto, la mancata tempestiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro era dovuta: da un lato, alla richiesta di intervento urgente e non procrastinabile avvenuta nella tarda sera del giorno antecedente (ore 22:30 del 1° ottobre 2015) dal committente, ; Parte_2 dall'altro lato, alle condizioni idrogeologiche di allerta meteo, che avrebbero ulteriormente compromesso, in mancanza di interventi nella mattinata successiva, la situazione di allagamento verificatasi nell'appartamento del committente.
1.2. Col secondo motivo, ed in via subordinata, si lamenta la mancata graduazione proporzionale della sanzione comminata in riferimento all'infrazione contestata, dato che la violazione è stata regolarizzata a distanza di circa due ore.
2. L'opposizione è fondata.
3. All'esito dell'attività istruttoria espletata, è emerso in modo pacifico:
2 (Segue verbale d'udienza del 31 ottobre 2025)
- che il Sindaco di con ordinanza del 30 settembre 2015, aveva CP_1 proclamato uno stato di allerta meteo caratterizzata da eccezionali precipitazioni piovose dal 30 settembre 2015 fino alle ore 12:00 del 2 ottobre 2015 (doc. nn. 7a e
7b parte opposta);
- che la sera del 1° ottobre 2015, verso le ore 22:30, , constatata la Parte_2 rottura della gronda dell'acqua, con l'allagamento della casa e l'acqua “che filtrava dal soffitto e gocciolava dal lampadario”, contattava Parte_1 al fine di porvi rimedio attraverso un'opera manutentiva (udienza di prova
[...] del 7 febbraio 2020, teste ); Parte_2
- che la mattina del 2 ottobre 2015, verso le ore 7:30, i due lavoratori, CP_2
e i quali avevano già lavorato per l'opponente con
[...] CP_3 regolari contratti, contattati da quest'ultimo, intervenivano con urgenza per i lavori riparatori nell'appartamento di , situato a (udienza di Parte_2 CP_1 prova del 9 ottobre 2020, testi e il quale ha Controparte_2 CP_3 precisato che “usciva acqua dalle scatole della corrente”; dichiarazioni conformi rilasciate dagli stessi lavoratori in sede di accertamenti ispettivi del 2 ottobre
2015);
- che verso le ore 9:00, al momento dell'accesso ispettivo, non risultavano trasmesse le comunicazioni di assunzione dei due lavoratori con modello
UNILAV, le quali venivano, tuttavia, inviate nel corso dell'accertamento ispettivo, conclusosi alle ore 11:15 (udienza di prova del 7 febbraio 2020, teste
[...]
, consulente del lavoro dell'opponente, e udienza di prova del 9 ottobre Tes_1
2020, teste ispettrice . Testimone_2
4. Tanto premesso, il primo motivo di opposizione è fondato.
4.1. L'opponente, titolare di un'impresa individuale di piccole dimensioni, che attraversava un periodo di carenza di lavoro, ha ricevuto inaspettatamente, a mezzo telefono e, quindi, senza un sopralluogo, alle ore 22:30 del 1° ottobre 2015 un incarico lavorativo urgente connesso all'eccezionale allerta meteo in corso in quei giorni.
4.2. L'orario dell'incarico lavorativo ha reso, di fatto, impossibile il rispetto del termine ordinario di cui all'art. 1, comma 1180, l. 296/2006, per la
3 (Segue verbale d'udienza del 31 ottobre 2025)
comunicazione dell'impiego di due lavoratori, ossia le ore 24:00 del giorno antecedente all'inizio del rapporto lavorativo, stante l'impossibilità per l'opponente di mettersi in contatto con il proprio consulente del lavoro al fine di assolvere all'incombente e potendosi presumere che egli non avesse gli strumenti per porre in essere la pratica senza l'ausilio del proprio consulente.
4.3. Le copiose precipitazioni piovose delle ore precedenti, l'allagamento della casa del committente, a causa dell'improvvisa rottura della colonna di scarico, con la presenza di acqua che fuoriusciva dal lampadario e dalle scatole della corrente, nonché l'allerta meteo ancora in corso, inducono a ritenere che l'entità dell'intervento non fosse effettivamente preventivabile al momento della chiamata nella tarda serata e che l'intervento avvenuto alle prime ore del mattino non fosse procrastinabile o altrimenti ovviabile. Infatti, l'opponente, nella mattinata del 2 ottobre 2015, si è dapprima recato da solo presso l'abitazione del committente e, una volta appurata l'entità del lavoro, ha chiamato i lavoratori, i quali si sono messi subito all'opera, verso 7:30, in un momento di temporanea interruzione della pioggia.
4.4. Per tali ragioni, deve ritenersi, per un verso, inesigibile un comportamento diverso da parte dell'opponente e, per l'altro verso, sussistente una situazione di forza maggiore, ragioni per cui le comunicazioni effettuate dall'opponente a mezzo del proprio consulente del lavoro entro le ore 11:15 del primo giorno lavorativo, sebbene durante la visita ispettiva, sono sostanzialmente da ricondurre a quella ipotesi derogatoria di assunzione per stato di forza maggiore che consente l'invio della comunicazione entro cinque giorni dall'impiego dei lavoratori.
4.5. Ne consegue che non sussistono, quindi, i presupposti della pretesa sanzionatoria di cui al provvedimento impugnato.
5. La fondatezza della domanda formulata in via principale esime dall'esame della domanda subordinata.
6. In definitiva, l'opposizione va accolta e l'ordinanza-ingiunzione opposta va annullata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
4 (Segue verbale d'udienza del 31 ottobre 2025)
tenuto conto del valore della causa, commisurato all'importo della sanzione e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
2) condanna l'opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in Euro 2695,00, a titolo di compensi, Euro 264,00 per spese, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Oana Andreea Mecles
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Oana Andreea Mecles, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 31 ottobre 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6380 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018 proposta da
, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di Parte_1 posta elettronica certificata dell'avv. Patrizio Rovelli, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato in nella via Pirastu, n. 2, presso la propria sede, rappresentato CP_1
e difeso dalla funzionaria delegata, dott.ssa Francesca Farci, come da delega di rappresentanza in giudizio allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16 luglio 2018, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , Controparte_1 in opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 245 prot. n. 25778 del 15 giugno
2018, con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di Euro 6.000,00, a
1 (Segue verbale d'udienza del 31 ottobre 2025)
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre a spese postali, in riferimento alla violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-ter del d.l. 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in l. 23 aprile 2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d. lgs.
14 settembre 2015 n. 151, per aver, nella qualità di titolare di omonima impresa individuale operante nel settore edile e, dunque, di datore di lavoro, impiegato, nella giornata del 2 ottobre 2015, due lavoratori ( nato il Controparte_2
4/03/1968 a e nato il [...] a [...] CP_1 CP_3 senza aver comunicato, entro le ore 24:00 del giorno precedente, l'instaurazione del rapporto di lavoro, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato o, in via subordinata, la rideterminazione della sanzione nei limiti del minimo edittale.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
, contestando il fondamento dei motivi di opposizione e chiedendone il
[...] rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per testi e libero interrogatorio delle parti.
***
1. L'opposizione è affidata ai seguenti motivi.
1.1. Col primo motivo, si invoca l'esimente della forza maggiore o l'assunzione per forza maggiore, in quanto, la mancata tempestiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro era dovuta: da un lato, alla richiesta di intervento urgente e non procrastinabile avvenuta nella tarda sera del giorno antecedente (ore 22:30 del 1° ottobre 2015) dal committente, ; Parte_2 dall'altro lato, alle condizioni idrogeologiche di allerta meteo, che avrebbero ulteriormente compromesso, in mancanza di interventi nella mattinata successiva, la situazione di allagamento verificatasi nell'appartamento del committente.
1.2. Col secondo motivo, ed in via subordinata, si lamenta la mancata graduazione proporzionale della sanzione comminata in riferimento all'infrazione contestata, dato che la violazione è stata regolarizzata a distanza di circa due ore.
2. L'opposizione è fondata.
3. All'esito dell'attività istruttoria espletata, è emerso in modo pacifico:
2 (Segue verbale d'udienza del 31 ottobre 2025)
- che il Sindaco di con ordinanza del 30 settembre 2015, aveva CP_1 proclamato uno stato di allerta meteo caratterizzata da eccezionali precipitazioni piovose dal 30 settembre 2015 fino alle ore 12:00 del 2 ottobre 2015 (doc. nn. 7a e
7b parte opposta);
- che la sera del 1° ottobre 2015, verso le ore 22:30, , constatata la Parte_2 rottura della gronda dell'acqua, con l'allagamento della casa e l'acqua “che filtrava dal soffitto e gocciolava dal lampadario”, contattava Parte_1 al fine di porvi rimedio attraverso un'opera manutentiva (udienza di prova
[...] del 7 febbraio 2020, teste ); Parte_2
- che la mattina del 2 ottobre 2015, verso le ore 7:30, i due lavoratori, CP_2
e i quali avevano già lavorato per l'opponente con
[...] CP_3 regolari contratti, contattati da quest'ultimo, intervenivano con urgenza per i lavori riparatori nell'appartamento di , situato a (udienza di Parte_2 CP_1 prova del 9 ottobre 2020, testi e il quale ha Controparte_2 CP_3 precisato che “usciva acqua dalle scatole della corrente”; dichiarazioni conformi rilasciate dagli stessi lavoratori in sede di accertamenti ispettivi del 2 ottobre
2015);
- che verso le ore 9:00, al momento dell'accesso ispettivo, non risultavano trasmesse le comunicazioni di assunzione dei due lavoratori con modello
UNILAV, le quali venivano, tuttavia, inviate nel corso dell'accertamento ispettivo, conclusosi alle ore 11:15 (udienza di prova del 7 febbraio 2020, teste
[...]
, consulente del lavoro dell'opponente, e udienza di prova del 9 ottobre Tes_1
2020, teste ispettrice . Testimone_2
4. Tanto premesso, il primo motivo di opposizione è fondato.
4.1. L'opponente, titolare di un'impresa individuale di piccole dimensioni, che attraversava un periodo di carenza di lavoro, ha ricevuto inaspettatamente, a mezzo telefono e, quindi, senza un sopralluogo, alle ore 22:30 del 1° ottobre 2015 un incarico lavorativo urgente connesso all'eccezionale allerta meteo in corso in quei giorni.
4.2. L'orario dell'incarico lavorativo ha reso, di fatto, impossibile il rispetto del termine ordinario di cui all'art. 1, comma 1180, l. 296/2006, per la
3 (Segue verbale d'udienza del 31 ottobre 2025)
comunicazione dell'impiego di due lavoratori, ossia le ore 24:00 del giorno antecedente all'inizio del rapporto lavorativo, stante l'impossibilità per l'opponente di mettersi in contatto con il proprio consulente del lavoro al fine di assolvere all'incombente e potendosi presumere che egli non avesse gli strumenti per porre in essere la pratica senza l'ausilio del proprio consulente.
4.3. Le copiose precipitazioni piovose delle ore precedenti, l'allagamento della casa del committente, a causa dell'improvvisa rottura della colonna di scarico, con la presenza di acqua che fuoriusciva dal lampadario e dalle scatole della corrente, nonché l'allerta meteo ancora in corso, inducono a ritenere che l'entità dell'intervento non fosse effettivamente preventivabile al momento della chiamata nella tarda serata e che l'intervento avvenuto alle prime ore del mattino non fosse procrastinabile o altrimenti ovviabile. Infatti, l'opponente, nella mattinata del 2 ottobre 2015, si è dapprima recato da solo presso l'abitazione del committente e, una volta appurata l'entità del lavoro, ha chiamato i lavoratori, i quali si sono messi subito all'opera, verso 7:30, in un momento di temporanea interruzione della pioggia.
4.4. Per tali ragioni, deve ritenersi, per un verso, inesigibile un comportamento diverso da parte dell'opponente e, per l'altro verso, sussistente una situazione di forza maggiore, ragioni per cui le comunicazioni effettuate dall'opponente a mezzo del proprio consulente del lavoro entro le ore 11:15 del primo giorno lavorativo, sebbene durante la visita ispettiva, sono sostanzialmente da ricondurre a quella ipotesi derogatoria di assunzione per stato di forza maggiore che consente l'invio della comunicazione entro cinque giorni dall'impiego dei lavoratori.
4.5. Ne consegue che non sussistono, quindi, i presupposti della pretesa sanzionatoria di cui al provvedimento impugnato.
5. La fondatezza della domanda formulata in via principale esime dall'esame della domanda subordinata.
6. In definitiva, l'opposizione va accolta e l'ordinanza-ingiunzione opposta va annullata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
4 (Segue verbale d'udienza del 31 ottobre 2025)
tenuto conto del valore della causa, commisurato all'importo della sanzione e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
2022, tabella n. 2, terzo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
2) condanna l'opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in Euro 2695,00, a titolo di compensi, Euro 264,00 per spese, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Così deciso in Cagliari, il 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Oana Andreea Mecles
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