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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele, 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1456/19 PR.19941 DEL 29/10/24 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 366/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore della ricorrente precisa che l'immobile di cui trattasi rappresenta una prima casa con diritto all'esenzione IMU. Insiste, dunque, per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: il difensore di parte resistente afferma che la ricorrente ha tre immobili di proprietà nel comune, con diritto all'esenzione solo su uno di essi, subordinatamente alla prova dei due requisiti a tal fine richiesti, della residenza e della dimora abituale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, Ricorrente_1, a ministero del proprio difensore, impugnava l'avviso di accertamento n. 1456/2019 – prot. 19941 del 29/10/2024, emesso dal comune di Castel di Sangro per il mancato versamento dell'IMU dovuta per l'annualità 2019, pari ad € 853,00, comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'accertamento impugnato, per non aver l'Ente impositore riconosciuto l'esenzione dal pagamento dell'IMU, quale prima casa ove avrebbe trasferito la sua residenza, nonché il difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'gravato, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva il comune di Castel di Sangro, in persona del Responsabile del Settore II Finanziario, l.r.p.t., ed a ministero del difensore all'uopo nominato, il quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché la semplice residenza nella casa acquistata in Castel di Sangro non sarebbe sufficiente per la concessione dell'esenzione dal pagamento dell'IMU dovuta, non avendo la ricorrente fornito alcuna prova circa la sussistenza dell'ulteriore presupposto costituito dalla “dimora abituale”.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza dell'8/9/2025, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e merita, quindi, accoglimento, per quanto di ragione.
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IMU dovuta per l'annualità 2019, sostenendo di avere diritto all'esenzione, avendo trasferito in detto immobile la sua residenza nel termine di 18 mesi, come dichiarato nell'atto di acquisto.
Al contrario, il comune di Castel di Sangro ha sostenuto che la ricorrente avesse l'obbligo del versamento di tale imposta, poiché, pur avendo la residenza presso il medesimo comune, avrebbe anche dovuto dimostrare che l'abitazione “de qua” fosse la sua abituale dimora.
La normativa che regola la materia è oggi costituita dall'art. 1, commi 740 e 741, L. n. 160/2019, ma va tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 43, comma 2°, C.C. e dalla L. n. 1228/1954.
In particolare il comma 740, L. n. 160/2019, testualmente recita: “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”
Da tale disposizione si evince che l'imposta “de qua” non è dovuta se il proprietario / possessore utilizza la casa come “abitazione principale”, a condizione che, comunque, non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il successivo comma 741 dà, invece, la definizione di abitazione principale e alla lettera b) testualmente recita: “… per abitazione principale si intende l'immobile … nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente …”; la parte successiva del medesimo comma prevede poi l'esenzione anche per le pertinenze, purché rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6
o C/7.
La L. n. 160/2019 prevede, dunque, quali presupposti essenziali per beneficiare dell'esenzione, la residenza e l'abitale dimora.
Questi particolari status sono previsti dal Codice civile all'art. 43, ove il comma 2° testualmente recita: “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.”: abitazione principale e dimora abituale, quindi, sono strettamente connessi l'una con l'altra.
Il quadro giuridico che ci riguarda va poi completato con la L. n. 1228/1954, la quale prevede che in ogni comune italiano sia istituito il registro dei residenti, c.d. “anagrafe”, alla quale, ai sensi dell'art. 2, ogni cittadino ha l'obbligo di richiedere l'iscrizione della propria dimora abituale.
Ai sensi dell'art. 4, inoltre, è preciso compito dell'Ufficiale di Anagrafe “… appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche …”; naturalmente costoro al momento della richiesta di cambio di residenza, devono fornire la prova che l'abitazione ove verrà fissata la residenza, sarà anche l'abituale dimora.
Ciò comporta che il comune, tramite i suoi funzionari a ciò preposti, ha il compito di accertare la sussistenza anche dei presupposti necessari perché possa essere concessa la residenza nel comune ove si intende trasferire la propria dimora abituale.
Quindi, il comune di Castel di Sangro per concedere la residenza alla ricorrente avrà dovuto, come è la normale prassi, effettuare ogni indagine necessaria per verificare la “effettiva, abituale dimora” di Ricorrente_1 nell'abitazione dalla medesima indicata in Castel di Sangro, Indirizzo_1, con l'impegno, contenuto nel medesimo atto di acquisto (prodotto in atti) a trasferivi la propria residenza entro i diciotto mesi dalla stipula.
La residenza deve essere stata sicuramente concessa in tale arco di tempo, poiché è una circostanza che non è stata mai contestata;
ciò sta a significare che, come prevede la stessa legge, ogni verifica deve essere stata posta in essere e, all'esito, è stata concessa la residenza.
Alla luce di ciò, non può esserci alcun dubbio che debba essere il comune stesso a fornire la prova che sia venuto meno il presupposto (abituale dimora) necessario per il mantenimento della residenza.
Non basta una semplice dichiarazione da parte dell'Ente comunale, ma occorre che la pretesa creditoria che si intende far valere, derivante dalla non più riconosciuta dimora abituale, sia supportata da ragioni valide e opportunamente provate, poiché, in caso contrario, ogni cittadino sarebbe chiamato, a semplice
“capriccio” dell'Ente, a dover fornire la prova del suo “status”: cosa ovviamente inammissibile.
L'unica “prova” di cui il comune di Castel di Sangro intende valersi è la documentazione prodotta in ordine ai certificati di Stato di famiglia di alcuni cittadini e dalla quantità che costoro avrebbero consumato in ordine alle rispettive utenze di elettricità, gas e acqua, tutte superiori rispetto ai consumi delle medesime utenze relative alla ricorrente.
Questa documentazione non può essere ritenuta attendibile, in primo luogo, perché la quantità di elettricità, gas e acqua può essere anche la conseguenza dello stile di vita del soggetto preso in considerazione;
poi, perché questi dati forniti dal comune di Castel di Sangro non hanno nessuna caratteristica di ufficialità, poiché non è stato specificato come e / o da chi ne è venuto a conoscenza, per poterne garantire la veridicità
e sostenere la realtà obiettiva di quanto affermato.
Naturalmente, la ricorrente avrà diritto all'esenzione dal versamento dell'IMU solo con riferimento a quell'unità immobiliare che costituisce la sua abitazione principale ed alla sola pertinenza indicata nell'atto impugnato, catastalmente individuata come C/2, mentre andrà necessariamente pagata con riferimento aduna delle due unità immobiliari classificate come A/2.
Il ricorso deve essere, dunque, parzialmente accolto, con l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Il comune di Castel di Sangro dovrà riformulare il proprio atto impositivo individuando con esattezza e, quindi, tassando solo l'immobile che non potrà essere oggetto di esenzione.
Stante la parziale soccombenza, si ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede: - annulla il provedimento impugnato limitatamente all'IMU dovuta per l'immobile costituente l'abitazione e ad una pertinenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così decisio a L'Aquila, il giorno 8/9/2025 Il Giudice monocatico Dott. Giovanni Fedele
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 08/09/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 08/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Di Sangro - Corso Vittorio Emanuele, 10 67031 Castel Di Sangro AQ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1456/19 PR.19941 DEL 29/10/24 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 366/2025 depositato il
12/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: il difensore della ricorrente precisa che l'immobile di cui trattasi rappresenta una prima casa con diritto all'esenzione IMU. Insiste, dunque, per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: il difensore di parte resistente afferma che la ricorrente ha tre immobili di proprietà nel comune, con diritto all'esenzione solo su uno di essi, subordinatamente alla prova dei due requisiti a tal fine richiesti, della residenza e della dimora abituale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, Ricorrente_1, a ministero del proprio difensore, impugnava l'avviso di accertamento n. 1456/2019 – prot. 19941 del 29/10/2024, emesso dal comune di Castel di Sangro per il mancato versamento dell'IMU dovuta per l'annualità 2019, pari ad € 853,00, comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica.
La ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'accertamento impugnato, per non aver l'Ente impositore riconosciuto l'esenzione dal pagamento dell'IMU, quale prima casa ove avrebbe trasferito la sua residenza, nonché il difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7, L. n. 212/2000.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'gravato, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del proprio difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva il comune di Castel di Sangro, in persona del Responsabile del Settore II Finanziario, l.r.p.t., ed a ministero del difensore all'uopo nominato, il quale deduceva l'infondatezza del ricorso, poiché la semplice residenza nella casa acquistata in Castel di Sangro non sarebbe sufficiente per la concessione dell'esenzione dal pagamento dell'IMU dovuta, non avendo la ricorrente fornito alcuna prova circa la sussistenza dell'ulteriore presupposto costituito dalla “dimora abituale”.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza dell'8/9/2025, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e merita, quindi, accoglimento, per quanto di ragione.
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'IMU dovuta per l'annualità 2019, sostenendo di avere diritto all'esenzione, avendo trasferito in detto immobile la sua residenza nel termine di 18 mesi, come dichiarato nell'atto di acquisto.
Al contrario, il comune di Castel di Sangro ha sostenuto che la ricorrente avesse l'obbligo del versamento di tale imposta, poiché, pur avendo la residenza presso il medesimo comune, avrebbe anche dovuto dimostrare che l'abitazione “de qua” fosse la sua abituale dimora.
La normativa che regola la materia è oggi costituita dall'art. 1, commi 740 e 741, L. n. 160/2019, ma va tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 43, comma 2°, C.C. e dalla L. n. 1228/1954.
In particolare il comma 740, L. n. 160/2019, testualmente recita: “Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”
Da tale disposizione si evince che l'imposta “de qua” non è dovuta se il proprietario / possessore utilizza la casa come “abitazione principale”, a condizione che, comunque, non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il successivo comma 741 dà, invece, la definizione di abitazione principale e alla lettera b) testualmente recita: “… per abitazione principale si intende l'immobile … nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente …”; la parte successiva del medesimo comma prevede poi l'esenzione anche per le pertinenze, purché rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6
o C/7.
La L. n. 160/2019 prevede, dunque, quali presupposti essenziali per beneficiare dell'esenzione, la residenza e l'abitale dimora.
Questi particolari status sono previsti dal Codice civile all'art. 43, ove il comma 2° testualmente recita: “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.”: abitazione principale e dimora abituale, quindi, sono strettamente connessi l'una con l'altra.
Il quadro giuridico che ci riguarda va poi completato con la L. n. 1228/1954, la quale prevede che in ogni comune italiano sia istituito il registro dei residenti, c.d. “anagrafe”, alla quale, ai sensi dell'art. 2, ogni cittadino ha l'obbligo di richiedere l'iscrizione della propria dimora abituale.
Ai sensi dell'art. 4, inoltre, è preciso compito dell'Ufficiale di Anagrafe “… appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche …”; naturalmente costoro al momento della richiesta di cambio di residenza, devono fornire la prova che l'abitazione ove verrà fissata la residenza, sarà anche l'abituale dimora.
Ciò comporta che il comune, tramite i suoi funzionari a ciò preposti, ha il compito di accertare la sussistenza anche dei presupposti necessari perché possa essere concessa la residenza nel comune ove si intende trasferire la propria dimora abituale.
Quindi, il comune di Castel di Sangro per concedere la residenza alla ricorrente avrà dovuto, come è la normale prassi, effettuare ogni indagine necessaria per verificare la “effettiva, abituale dimora” di Ricorrente_1 nell'abitazione dalla medesima indicata in Castel di Sangro, Indirizzo_1, con l'impegno, contenuto nel medesimo atto di acquisto (prodotto in atti) a trasferivi la propria residenza entro i diciotto mesi dalla stipula.
La residenza deve essere stata sicuramente concessa in tale arco di tempo, poiché è una circostanza che non è stata mai contestata;
ciò sta a significare che, come prevede la stessa legge, ogni verifica deve essere stata posta in essere e, all'esito, è stata concessa la residenza.
Alla luce di ciò, non può esserci alcun dubbio che debba essere il comune stesso a fornire la prova che sia venuto meno il presupposto (abituale dimora) necessario per il mantenimento della residenza.
Non basta una semplice dichiarazione da parte dell'Ente comunale, ma occorre che la pretesa creditoria che si intende far valere, derivante dalla non più riconosciuta dimora abituale, sia supportata da ragioni valide e opportunamente provate, poiché, in caso contrario, ogni cittadino sarebbe chiamato, a semplice
“capriccio” dell'Ente, a dover fornire la prova del suo “status”: cosa ovviamente inammissibile.
L'unica “prova” di cui il comune di Castel di Sangro intende valersi è la documentazione prodotta in ordine ai certificati di Stato di famiglia di alcuni cittadini e dalla quantità che costoro avrebbero consumato in ordine alle rispettive utenze di elettricità, gas e acqua, tutte superiori rispetto ai consumi delle medesime utenze relative alla ricorrente.
Questa documentazione non può essere ritenuta attendibile, in primo luogo, perché la quantità di elettricità, gas e acqua può essere anche la conseguenza dello stile di vita del soggetto preso in considerazione;
poi, perché questi dati forniti dal comune di Castel di Sangro non hanno nessuna caratteristica di ufficialità, poiché non è stato specificato come e / o da chi ne è venuto a conoscenza, per poterne garantire la veridicità
e sostenere la realtà obiettiva di quanto affermato.
Naturalmente, la ricorrente avrà diritto all'esenzione dal versamento dell'IMU solo con riferimento a quell'unità immobiliare che costituisce la sua abitazione principale ed alla sola pertinenza indicata nell'atto impugnato, catastalmente individuata come C/2, mentre andrà necessariamente pagata con riferimento aduna delle due unità immobiliari classificate come A/2.
Il ricorso deve essere, dunque, parzialmente accolto, con l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Il comune di Castel di Sangro dovrà riformulare il proprio atto impositivo individuando con esattezza e, quindi, tassando solo l'immobile che non potrà essere oggetto di esenzione.
Stante la parziale soccombenza, si ritiene opportuno compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede: - annulla il provedimento impugnato limitatamente all'IMU dovuta per l'immobile costituente l'abitazione e ad una pertinenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. Così decisio a L'Aquila, il giorno 8/9/2025 Il Giudice monocatico Dott. Giovanni Fedele